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98.1011 · Interrogazione ordinaria urgente · 1998-03-02

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. La nuova ordinanza sull'impiego confinato (OIConf) deve assicurare che la valutazione dei rischi nel quadro dell'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi venga eseguita con procedure e criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. Una determinata operazione comporta in linea di principio sempre gli stessi pericoli, indipendentemente dal fatto che essa venga svolta a Basilea oppure in un altra regione del Paese. Con il disegno dell'OIConf ci si propone di raggiungere in generale un alto livello di sicurezza.

2. Riflessioni specifiche sull'ubicazione degli impianti sono ragionevoli e necessarie nella misura in cui sussistono rischi maggiori per l'uomo o per il suo ambiente naturale. Ciò non è il caso per le operazioni ai sensi della classe di rischio 1 (operazione che presenta un rischio nullo o trascurabile) e della classe di rischio 2 (rischio esiguo). Per le operazioni delle classi di rischio 3 e 4 (rischio moderato e elevato) rimane in vigore, dopo approvazione dell'OIConf, anche l'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR). Ciò rende possibile l'adozione di provvedimenti specifici da parte dei Cantoni. Il Consiglio federale ritiene che OIConf e OPIR soddisfino comunque l'esigenza di fondo della presente interrogazione, in quanto esse offrono la possibilità di adottare in loco provvedimenti di protezione specifici, a seconda della possibile entità dei danni.

3. L'autore del citato articolo della NZZ sostiene che l'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti e quindi l'articolo 10, protezione dalle catastrofi, della legge sulla protezione dell'ambiente dovrebbero trovare applicazione anche per le operazioni relative alla classe di rischio 2 (rischio esiguo). L'opinione espressa contraddice le esperienze compiute sinora. A livello mondiale non si conoscono casi di incidenti rilevanti con organismi appartenenti alla classe di rischio 2. Anche a livello internazionale vengono richiesti piani d'emergenza soltanto a partire dalla classe di rischio 3 (p.es. direttiva dell'UE 90/219/CEE).

4. Con le nuove ordinanze nel settore degli organismi i Cantoni assumono anche nuovi, importanti compiti, quali il controllo degli impianti nel quadro della gestione normale, il controllo dell'utilizzazione e del mercato. La Confederazione informa i Cantoni di domicilio sulle operazioni eseguite entro i loro confini. Se ne deduce quindi che, tutto sommato, le attività dei Cantoni non diminuiranno ma aumenteranno.

5. La Confederazione ha spesso fatto ricorso all'esperienza del centro esecutivo del Cantone di Basilea-Città e ha consultato i suoi rappresentanti anche nel quadro dell'elaborazione delle nuove ordinanze. La Confederazione ha inoltre sostenuto finanziariamente il Cantone nella creazione del nuovo laboratorio di sicurezza di Basilea-Città. Essa ha inoltre garantito, stipulando le necessarie convenzioni, che il laboratorio cantonale di Basilea-Città possa accedere senza ostacoli alle conoscenze degli Istituti universitari e che possa quindi sorgere un centro a carattere regionale altamente qualificato.

6. La procedura di consultazione per il disegno Gen-Lex e le ordinanze menzionate è iniziata il 16 dicembre 1997 e terminerà a fine marzo 1998. Nell'ambito della valutazione delle risposte ricevute, il Consiglio federale si dichiara disponibile a esaminare ancora una volta la questione dell'introduzione nell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti di provvedimenti specifici da adottare in loco nonché i compiti dei Cantoni.

Risposta del Consiglio federale.

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