98.1041 · Interrogazione ordinaria · 1998-03-20
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Nella sua risposta all'interpellanza Keller (96.3389), il Consiglio federale affermava che l'ordine di espulsione o di allontanamento, nonché il rifiuto della proroga di un permesso sono, in prima linea, di competenza delle autorità cantonali di polizia degli stranieri e che la Confederazione non dispone quindi di dati statistici in materia. Il Registro centrale degli stranieri contiene unicamente le cifre globali relative alle partenze dalla Svizzera. Non da ultimo per motivi inerenti alla protezione dei dati, non è invece possibile dedurre dal Registro centrale se le partenze sono volontarie oppure se avvengono per ordine delle autorità competenti. Da un recente sondaggio presso le competenti autorità cantonali è d'altronde emerso che le stesse registrano le espulsioni o gli allontanamenti in maniera assai diversa da un Cantone all'altro, per cui i dati statistici dei Cantoni non offrono un'immagine attendibile della situazione.
Se sussistono importanti indizi in base ai quali vi sia motivo di ritenere che un'espulsione o un allontanamento dalla Svizzera violerebbe il principio del non-refoulement sancito nella Convenzione sullo statuto dei rifugiati nonché nella CEDU, l'autorità competente richiede un parere dell'Ufficio federale dei rifugiati o propone a tale istanza l'ammissione provvisoria. Non esistono statistiche specifiche circa il numero di siffatti riesami relativi a persone che in precedenza hanno ottenuto un permesso di dimora per motivi personali particolarmente rigorosi. Gli Uffici federali competenti stanno esaminando la possibilità di allestire una statistica dettagliata di tali casi.
Si veda inoltre la posizione del Consiglio federale, esaurientemente illustrata nella risposta alla succitata interpellanza Keller e nella risposta al postulato Weber Agnes (97.3467).
Risposta del Consiglio federale.