98.1054 · Interrogazione ordinaria · 1998-04-28
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
-Domanda 1:
In Svizzera la fabbricazione di generi alimentari dà origine a grandi quantità di sottoprodotti (nel 1997 erano più di 300'000 t). La trasformazione e la somministrazione di questi prodotti agli animali da reddito è sensata sia per motivi ecologici che per motivi economici. L'industria di alimenti composti per animali assume quindi un'importante funzione riciclatrice.
Nel 1997 alla voce di tariffa 2308.9029 sono state importate complessivamente 1'380 tonnellate di sottoprodotti di derrate alimentari, di cui l'80 per cento circa erano resti di agrumi. Dal punto di vista quantitativo le importazioni non hanno praticamente alcun peso. Questi prodotti vengono importati unicamente in caso di necessità, poiché dopo il prelievo del dazio alla frontiera da parte della Confederazione raggiungono lo stesso livello di prezzo dei prodotti indigeni.
-Domanda 2:
L'importazione di sottoprodotti vegetali provenienti dalla fabbricazione di derrate alimentari è piuttosto modesta rispetto all'importazione globale di alimenti per animali, che nel 1997 era di 270'000 tonnellate. Dato che a causa del dazio alla frontiera l'importazione di tali merci non è concorrenziale, esse vengono introdotte nel nostro Paese soltanto quando non è possibile ottenere prodotti indigeni corrispondenti. Non è quindi indicato emanare un divieto generale d'importazione di sottoprodotti di derrate alimentari.
-Domanda 3:
Un divieto generale d'importazione non porterebbe ad alcun sensibile aumento della coltura foraggera in Svizzera, poiché, come già affermato, i prodotti sostitutivi indigeni diretti sono pure sottoprodotti dell'industria alimentare (scarti di uva, mele e pere, trebbie come pure bucce e pellicine di caffè).
-Domanda 4:
Un divieto generale d'importazione per merce importata sotto la voce di tariffa 2308.9029 comporterebbe una perdita di proventi doganali (dazi e contributi al fondo di garanzia) dell'ordine di 255'000 franchi.
-Domanda supplementare:
La concentrazione dei residui di diossina così come è stata rinvenuta nel latte in Germania dalle autorità competenti per le derrate alimentari, è irrilevante dal punto di vista tossicologico. Se ciò dovesse costituire una minaccia per la salute si dovrebbe esaminare l'opportunità di decretare un divieto d'importazione.
Risposta del Consiglio federale.