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98.1097 · Interrogazione ordinaria · 1998-06-24

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo le cifre più frequentemente diffuse dagli organi dell'ONU, il genocidio avvenuto in Ruanda dall'aprile al giugno 1994 ha causato la morte di un numero compreso fra 500'000 e 1 milione di persone.

Il Consiglio federale, profondamente scosso dall'atrocità e dalle dimensioni del dramma ruandese, ha fermamente condannato le gravi violazioni dei diritti dell'uomo commessi in questo Paese e si è impegnato a perseguire penalmente i criminali di guerra che soggiornano in Svizzera. Del resto, fedele alla sua politica umanitaria, il nostro Paese ha accolto molti ruandesi sfuggiti ai massacri e ha offerto loro protezione in territorio elvetico.

L'8 novembre 1994, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 955 che istituisce il Tribunale penale internazionale per il Ruanda (TPIR), la cui sede si trova ad Arusha, in Tanzania. Il TPIR ha ricevuto il mandato di perseguire penalmente e, se del caso, giudicare le persone che hanno pianificato il genocidio ruandese ed eseguito gli ordini di massacri nel 1994.

In Svizzera, l'apertura di procedure d'inchiesta in casi di violazioni delle Convenzioni di Ginevra è di competenza dell'uditore in capo. Questo organo lavora segnatamente in cooperazione con il TPIR e, sulla base dei fascicoli che gli sono stati sottoposti, ha avviato un perseguimento penale nei confronti di due cittadini ruandesi sospettati di avere commesso atti contrari alle Convenzioni di Ginevra.

In materia d'asilo, l'Ufficio federale dei rifugiati ha applicato in molti casi le misure di esclusione della qualità di rifugiato previste nella Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 1951. Per quanto riguarda la questione dell'espulsione dalla Svizzera di queste persone, il cittadino ruandese Musema, la cui causa penale ha avuto ampia risonanza nella stampa elvetica, è stato estradato in Tanzania per essere giudicato dal TPIR locale. In altri casi, in assenza della possibilità di rinvio in un Paese terzo, le autorità hanno dovuto rinunciare al rimpatrio di cittadini ruandesi, una misura che avrebbe costituito una violazione degli impegni internazionali assunti dal nostro Paese, in particolare dell'articolo 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che tutela qualsiasi persona, a prescindere dal suo comportamento, dalla minaccia di tortura e trattamento inumano.

Risposta del Consiglio federale.

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