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98.1108 · Interrogazione ordinaria · 1998-06-25

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Secondo l'articolo 5 dell'ordinanza sul materiale bellico, la situazione all'interno del Paese destinatario, segnatamente per quanto concerne il rispetto dei diritti umani, è uno dei cinque criteri che devono essere presi in considerazione in caso di autorizzazione per affari con l'estero. Non si tratta in alcun caso di un criterio esclusivo che permetterebbe di per se stesso di approvare o di respingere una domanda (cfr. la risposta del Consiglio federale all'interpellanza Jutzet, 98.3098, del 27 maggio 1998). In Venezuela la situazione dei diritti umani è problematica, in particolare per quanto concerne gli arresti arbitrari e l'esecuzione delle pene, che costituiscono sempre abusi inammissibili. Tuttavia, le violazioni dei diritti umani non possono complessivamente essere considerate di una gravità tale da giustificare il rifiuto di una domanda di esportazione di materiale bellico per il fatto che essa non rientrerebbe nell'ambito della prassi attuale.

2. Il Consiglio federale non intende vietare in linea di principio l'esportazione di armi di piccolo calibro destinate al governo venezuelano, ammettendo che la situazione dei diritti umani resti immutata. Di conseguenza, qualsiasi nuova domanda d'esportazione per forniture destinate a tale governo verrà esaminata singolarmente, in particolare dal punto di vista dei progressi ivi compiuti nell'ambito dei diritti umani. Per contro, le domande di forniture di armi da fuoco automatiche o semiautomatiche destinate agli armaioli, ma il cui uso è chiaramente militare, verranno trattate in modo restrittivo.

3.

Risposta del Consiglio federale.

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