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98.1193 · Interrogazione ordinaria · 1998-12-16

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Ad domanda 1

Dopo l'entrata in vigore del DMAS, la quota di richiedenti l'asilo che consegnano documenti di legittimazione ai centri di registrazione ha subito un lieve ma costante aumento; per la prima volta dal 1996 oltre il 50% dei richiedenti l'asilo ha consegnato un qualsiasi documento. Il 37% circa ha consegnato nel periodo da luglio a dicembre 1998 un passaporto o una carta d'identità. Questo dato è chiaramente superiore al valore medio rilevato nel periodo da gennaio 1997 a giugno 1998, che si situava attorno al 29%. La tendenza rilevata all'aumento dei documenti di legittimazione consegnati è tuttavia relativizzata dall'arrivo in massa di richiedenti l'asilo dal Kosovo. La consegna di documenti varia infatti considerevolmente a dipendenza della cittadinanza: mentre soltanto il 20% dei cittadini albanesi consegna un documento, questa percentuale è pari al 60% per gli albanesi del Kosovo.

Ad domanda 2

Nel periodo da luglio a dicembre 1998 sono state pronunciate 842 decisioni di non entrata nel merito in applicazione del nuovo articolo del DMAS. Questo totale si suddivide nel modo seguente: la maggior parte delle decisioni, di fatto 754, si sono basate sull'articolo 16 capoverso 1 lett. b LAsi dopo che mediante esami dattiloscopici o analisi della voce o della scrittura è stato dimostrato che i richiedenti hanno dissimulato la propria identità. L'applicazione dell'articolo 16 capoverso 1 lettera abis LAsi (non entrata nel merito in caso di mancata consegna di documenti di viaggio o di legittimazione) risulta invece assai complessa poiché le allegazioni - soprattutto in considerazione degli sviluppi attuali nella provincia del Kosovo - spesso non sono manifestamente infondati e/o possono essere fatti valere motivi scusabili per la mancata consegna dei documenti. Finora sono state emesse in base a questo articolo 62 decisioni. L'applicazione dell'articolo 16abis LAsi (non entrata nel merito in caso di inoltro ulteriore abusivo di una domanda) si limita a una ristretta cerchia di persone; finora in base a questo articolo sono state emesse 26 decisioni in materia d'asilo.

Ad domanda 3

Per 842 domande d'asilo è stata pronunciata in base a uno dei due nuovi articoli del DMA una decisione di non entrata nel merito. In 37 casi i richiedenti l'asilo sono partiti volontariamente. In altri 100 casi ha avuto luogo un rinvio forzato nel Paese d'origine. Una persona è stata condotta in un altro Paese e 419 persone si trovano tuttora in Svizzera. Infine, 285 persone figurano scomparse.

L'esecuzione dell'allontanamento di persone la cui domanda non è stata presa in considerazione in base a uno degli articoli del DMAS è legata - come per altri richiedenti - a numerose difficoltà. Questo compito è di competenza dei Cantoni. L'UFR può anche aiutare i Cantoni ad acquisire i documenti di viaggio. Nel periodo dal 1° agosto al 31 ottobre 1998 è stato chiesto all'UFR il sostegno per l'esecuzione dell'allontanamento una sola persona la cui domanda d'asilo non è stata presa in considerazione in base a uno degli articoli del DMAS.

Ad domanda 4

La consegna di documenti falsi allo scopo di dissimulare l'identità è un problema che va preso in seria considerazione (cfr. domanda 2). Sorprende in particolare il fatto che la dissimulazione della cittadinanza, in 513 dei 754 casi presi in esame, riguardava cittadini albanesi che hanno sostenuto di essere jugoslavi. Dal 1° agosto 1998 l'UFR tenta di prevenire questo problema sottoponendo a un'analisi della voce e della scrittura, al loro arrivo nei centri di registrazione, coloro che senza consegnare alcun documento di legittimazione si presentano come cittadini jugoslavi di origine albanese. Quando si è riscontrato che la vera identità è stata dissimulata si è quindi potuto applicare il nuovo articolo 16 capoverso 1 lettera b LAsi. Di conseguenza, la procedura è stata complessivamente abbreviata in modo considerevole.

A partire dal 1° febbraio 1999 questa accelerazione della procedura dovrà ora essere applicata in modo finalizzato anche ad altre categorie di Paesi opportunamente suddivise. I tentativi di dissimulazione della cittadinanza sono osservabili soprattutto da parte di richiedenti provenienti dai Paesi arabi, dagli Stati dell'ex Unione sovietica e dall'Africa nera.

Ad domanda 5

L'osservazione che il problema dell'acquisizione di documenti nei Paesi di provenienza rappresenta uno dei principali ostacoli nell'intero settore dell'esecuzione è pertinente. Non appena l'identità e la cittadinanza di un richiedente sono state accertate, infatti, le rappresentanze diplomatiche generalmente sono anche disposte a cooperare. Nel 1998 sono stati eseguiti 10'646 allontanamenti (6'384 partenze conformemente agli obblighi e volontariamente, 3'456 rinvii forzati nel Paese d'origine e 806 espulsioni verso un altro Paese). L'acquisizione dei documenti è ostacolata se la cittadinanza di un richiedente non è ancora stata accertata o se l'interessato si attiene alle proprie affermazioni benché sia dimostrato mediante perizie che la cittadinanza è stata dissimulata.

Per quanto concerne le misure prese dal Consiglio federale allo scopo di migliorare l'esecuzione dell'allontanamento, da un canto, e la collaborazione con i Paesi della fuga, dall'altro, si constata quanto segue:

La commissione peritale "Migrazione" formulò nell'agosto 1997 le seguenti raccomandazioni intese a preparare il settore dell'esecuzione dell'allontanamento: "L'esecuzione coerente delle decisioni in merito alla partenza va migliorata attraverso il potenziamento dei sistemi d'informazione, l'introduzione di corsi di perfezionamento adeguati per gli organi d'esecuzione nonché un rafforzamento delle misure di politica estera (trattati bilaterali e multilaterali, ecc.)."

Il gruppo di lavoro paritetico "Esecuzione dell'allontanamento" istituito dal capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia il 15 dicembre 1997 (DFGP, UFDS, Cantoni) ha proposto di creare presso l'UFR un "Ufficio centrale per l'esecuzione degli allontanamenti". Quest'ultimo è responsabile dell'acquisizione di documenti, del sostegno all'esecuzione nel settore dell'asilo e degli stranieri nonché dell'accertamento di cittadinanza e identità. Si sta procedendo attualmente alla creazione di tale ufficio. L'UFDS metterà a sua disposizione collaboratori consolari esperti. Come altra misura si è deciso di rafforzare e di istituzionalizzare la collaborazione intercantonale attraverso convenzioni amministrative in materia di esecuzione dell'allontanamento, perseguendo fra l'altro la professionalizzazione degli organi d'esecuzione cantonali. L'UFR sta inoltre introducendo un progetto per il controllo della procedura e dell'esecuzione. Quest'ultimo autorizza le autorità federali ad ammonire i Cantoni che non adempiono il loro mandato in materia d'esecuzione, nel caso in cui non eseguano l'allontanamento di stranieri tenuti a partire anche se sono in possesso di documenti di viaggio.

Sul piano internazionale, il Consiglio federale si appresta a concludere accordi di riaccettazione con i Paesi limitrofi e con i principali Paesi di provenienza. Gli accordi con i Paesi limitrofi sono importanti in materia d'asilo per permettere il rinvio dei richiedenti in altri Paesi dove si trovano al sicuro. Trattati simili sono già stati conclusi con la Germania e l'Austria. Il Consiglio federale ha trasmesso il 14 dicembre 1998 al Parlamento il messaggio sull'approvazione degli accordi bilaterali di riaccettazione con la Francia e l'Italia. Con i seguenti Stati di provenienza esiste giä un accordo di riammissione: Bulgaria, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, Macedonia, Repubblica federale di Iugoslavia, Romania, Sri Lanka, Ungheria.

La commissione peritale Migrazione formula nel suo rapporto proposte per combattere la migrazione forzata. Le proposte prevedono che la collaborazione allo sviluppo tenga maggiormente conto dei Paesi con un elevato potenziale di migrazione se ciò sembri opportuno in considerazione della situazione e degli strumenti a disposizione. L'impiego di mezzi supplementari nell'ambito di programmi speciali, ad esempio, dovrebbe essere vincolato - per quanto possibile e ragionevole - all'obbligo di riaccettare i propri cittadini.

Risposta del Consiglio federale.