Lexipedia

98.1198 · Interrogazione ordinaria · 1998-12-17

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Ad domanda 1

Fino al 31 dicembre 1998 sono stati aperti dal servizio finanziario delle PTT 52'540 conti di garanzia, di cui 42'638 sono attualmente ancora attivi. Su questi conti è depositata la somma globale di franchi 249'123'998,55. Di questa somma circa 1,85 milioni provengono da valori patrimoniali incassati e circa 240,5 milioni da reddito di lavoro. Sul capitale dei conti di garanzia il servizio finanziario delle PTT versa un interesse, esente dall'imposta anticipata e interamente a favore del titolare del conto. Dal 1° gennaio 1995 ad oggi sono stati accreditati ai titolari dei conti circa 6,9 milioni di franchi d'interesse. L'attuale tasso d'interesse è lo stesso di quello dei conti PTT ordinari, vale a dire 0,5% (cfr. anche la risposta del Consiglio federale del 21 settembre 1998 all'interpellanza Teuscher, Boll.uff. N 1998 2220 seg.).

Ad domanda 2

Al momento dell'azione di verificazione dei conti sono stati spediti in tutto 45'906 estratti di conto. Nel quadro di questa azione di verificazione sono state inoltrate all'Ufficio federale dei rifugiati soltanto 11'300 reazioni circa, di cui 7'500 titolari di conto erano d'accordo con il loro estratto e circa 3'800 titolari hanno chiesto all'UFR una verifica del loro estratto di conto. A tutti i titolari che hanno contestato il loro estratto viene mandata una conferma di ricevuta e un'informazione scritta sulle tappe successive della "Task Force SiRück" e sulle scadenze degli incassi. Visto il numero ristretto di reazioni l'UFR ha deciso di controllare tutti i conti. Con ciò però il termine dei lavori della "Task Force SiRück" è differito verosimilmente di 14 mesi.

Ad domanda 3

I titolari dei conti che hanno contestato l'esattezza dell'estratto sono stati informati della procedura successiva e di eventuali tempi lunghi d'attesa a causa dei complessi provvedimenti d'incasso nei riguardi dei datori di lavoro. Tutte le contestazioni di titolari di conto sono state prese in considerazione. Se, secondo quanto è stato dimostrato, ci sono state deduzioni salariali ma il datore di lavoro non li ha depositati sul conto di garanzia, i titolari dei conti non subiranno alcun pregiudizio per analoga applicazione delle disposizioni della legislazione AVS. In simili casi si partirà dal presupposto, al momento del conteggio finale, che le deduzioni sono già state effettuate. Alla pretesa nei riguardi del datore di lavoro in mora sarà dato seguito da parte dell'UFR con procedura separata. In questo modo è possibile terminare la procedura di conteggio riguardo ai titolari dei conti in modo indipendente dalla procedura d'incasso, avviata nei riguardi dei datori di lavoro; l'attesa da parte dei titolari dei conti sarà di conseguenza abbreviata.

Le persone interessate potranno verificare i versamenti sui conti di garanzia confrontando ricevuta e certificato di salario, analogamente alle deduzioni per le assicurazioni sociali. Il diritto a condizioni di lavoro usuali anche per i richiedenti l'asilo e per le persone ammesse provvisoriamente si deduce dall'articolo 9 OLS. Le condizioni di assunzione e i contratti di lavoro sono esaminati al momento del rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità preposta al mercato del lavoro. La perenzione della richiesta di pagamento di un eventuale credito sarà disciplinata a livello giuridico con l'entrata in vigore della riveduta legge sull'asilo (art. 87 cpv. 2 LAsi) e il termine prolungato dai cinque anni attualmente (art. 42 OAsi2) a dieci anni. Finora non si sono verificati casi di perenzione.

Sapendo che un richiedente l'asilo o una persona provvisoriamente ammessa e bisognosa di assistenza genera un costo medio di 40 franchi al giorno a carico della Confederazione, gli interessati possono facilmente calcolare i costi assistenziali che hanno causato durante il lasso di tempo in cui hanno beneficiato di questa assistenza. Le persone sono pure al corrente dell'importo ricevuto dalla Confederazione per far fronte alle prime necessità al momento della loro partenza e dei costi di trasporto assunti dalla Confederazione. Se dopo la trattenuta dei costi effettivi ci dovesse essere un'eccedenza, questa è riversata al titolare del conto al momento della liquidazione. Se manca la risposta e l'indirizzo per il versamento i conti rimangono aperti fino al termine di perenzione. Ma anche dopo questo termine un esame delle operazioni contabili dei conti di garanzia è sempre possibile da parte del Consiglio federale con il servizio finanziario delle PTT, incaricato della gestione dei conti.

Ad domanda 4

Per quanto riguarda il sistema di pagamento all'estero il Consiglio federale ha già avuto modo di rispondere approfonditamente il 28 maggio 1997 rispondendo alla mozione della richiedente del 12 marzo 1997. Fino al 31 dicembre 1998 sono stati saldati circa 470 conti, nel cui ambito sono stati effettuati pagamenti a titolari di conti all'estero. In questa occasione sono stati versati circa 2 milioni di franchi. Il controllo del destinatario avviene mediante impronta digitale presso l'ambasciata svizzera (Sri Lanka) o confronto di firme e documenti. Il termine fissato nell'ordinanza non è stato in nessun caso ancora raggiunto (cfr. anche risposta alla domanda 3).

Ad domanda 5

Visto l'ampliamento del mandato della "Task Force SiRück" e della proroga, ad esso vincolata, della scadenza del progetto la somma globale dei contributi mancanti dei datori di lavoro a favore della Confederazione non la si può ancora cifrare al momento attuale. In questo caso occorre però badare al fatto che la Confederazione, con analoga applicazione dell'articolo 141 capoverso 3 OAVS risponde solo se i titolari dei conti non hanno leso i loro obblighi di collaborazione. Il titolare del conto deve in particolare assumere il proprio sbaglio in caso di arretrati sul conto di garanzia, in caso di fallimento, se non ha fatto valere, presso la cassa disoccupazione, il suo diritto a un'indennità per insolvenza, giusta la LADI, per i salari dei sei mesi precedenti un eventuale fallimento del datore di lavoro.

Ad domanda 6

I costi della "Task Force SiRück" sono stati fissati per contratto a circa 3 milioni di franchi. Dopo l'estensione del mandato (cfr. in proposito anche i rapporti di gestione FF 1997 III 86, FF 1998 2447) i costi ammonteranno in totale a 5,8 milioni di franchi, somma interamente a carico della Confederazione.

Ad domanda 7

Al momento dell'emanazione delle disposizioni esecutive all'articolo 21a LAsi si doveva stare attenti che l'obbligo di garanzia e di rimborso fosse adempiuto, con un dispendio amministrativo minimo, non solo da Confederazione, Cantoni e Comuni ma anche dai datori di lavoro, tenuti a collaborare. È stato dunque necessario scegliere un sistema che non fosse basato sul caso individuale, per analogia con il versamento delle contribuzioni previsto nel diritto delle assicurazioni sociali, e che non tenga conto, al momento della deduzione dal salario, dell'eventuale indigenza dell'amministrato. Tale modo di procedere è giudizioso se si tien conto che i richiedenti l'asilo e le persone ammesse provvisoriamente sono sovente impiegate, da un mese all'altro, a tassi d'occupazione variabili e ricevono quindi salari irregolari. La conseguenza insita in questo sistema è che la deduzione dal salario può rendere indigente l'interessato. Questo caso non si verifica invece a scapito del debitore. Le spese amministrative risultanti da ogni singolo caso per le autorità incaricate dell'assistenza sociale sono minime in confronto con le spese globali generate da un sistema individuale di contribuzioni.

Ad domanda 8

I proventi dell'obbligo di garanzia e di rimborso assommavano a circa 900'000 franchi per l'anno 1994, 2 milioni di franchi per il 1995, 1,6 milioni di franchi per il 1996, 5,2 milioni di franchi per il 1997 e 19,3 milioni di franchi per il 199

Come già affermato al punto 4 della risposta del Consiglio federale del 21 settembre 1998 all'interpellanza Teuscher (Boll.Uff. N 1998 2221), il Consiglio federale proporrà al Parlamento, nel corso della procedura ordinaria e in tempo opportuno, delle soluzioni che saranno il frutto di una valutazione globale del modo in cui le garanzie sono state fornite e le spese rimborsate.

Nell'ambito dell'attuazione della legge sull'asilo riveduta il Consiglio federale propone, nel disegno della nuova OAsi2 sottoposto a consultazione, di aumentare l'importo previsto dalla presunzione legale dell'articolo 38 capoverso 2 dell'OAsi2 in vigore. D'altronde il numero supposto di giorni durante i quali l'interessato dipende dall'aiuto sociale a partire dall'entrata in Svizzera è stato portato a 210 in base allo studio sull'integrazione professionale di richiedenti l'asilo condotto dal Forum svizzero per lo studio delle migrazioni (FSM). Analogamente alla pratica attuale, i titolari dei conti possono annullare questa supposizione a condizione di esser stati dipendenti dall'assistenza sociale per un numero di giorni inferiore a quello supposto o di essere stati parzialmente dipendenti.

Nel corso dell'ultimo biennio l'UFR ha organizzato riunioni informative sul tema dell'obbligo di garanzia e di rimborso, alle quali ha invitato non solo i rappresentanti delle autorità cantonali e comunali, ma anche i consultori giuridici e i sindacati. Inoltre, a favore dei Cantoni, la Confederazione finanzia un gruppo di persone che si occupano degli interessi dei richiedenti l'asilo e di coloro che sono ammessi provvisoriamente. Il sistema d'informazioni telefoniche ("Hotline") installato dall'UFR è stato provvisoriamente abbandonato. La "Task Force SiRück" lo reintrodurrà.

Risposta del Consiglio federale.