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98.3020 · Postulato · 1998-01-22

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di togliere il postulato di ruolo.

Stellungnahme des Bundesrates

Già le leggi attualmente in vigore nell'assicurazione malattie indicano come affrontare il problema dei metodi di trattamento e dei medicamenti nuovi, non ancora sperimentati a sufficienza. L'articolo 33 capoverso 3 LAMal prevede, infatti, che sia il Consiglio federale a determinare in quale misura l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi d'una prestazione o di un medicamento, nuovi o contestati, la cui efficacia, idoneità o economicità siano ancora in fase di valutazione o che non siano ancora ammessi sul mercato. Nel quadro di questa disposizione il Dipartimento federale dell'interno e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) prendono provvedimenti affinché l'assicurazione malattie assuma il più presto possibile i costi di prestazioni nuove e promettenti a condizioni ben definite. Ciò può accadere ad esempio quando una nuova, complessa tecnologia viene dichiarata prestazione obbligatoria molto velocemente, ma solo per un arco di tempo limitato e quando l'assicurazione malattie è tenuta a versare il rimborso solo se la prestazione viene effettuata in determinati centri qualificati che prendono parte alla sua valutazione. Così è possibile controllare, prima della scadenza dei termini, se la prestazione si è dimostrata veramente efficace. Si è proceduto in questo modo, ad esempio, con il trapianto del midollo osseo adottato come terapia per la cura di certe forme gravi di cancro.

Per medicamenti nuovi e importanti l'Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti (UICM), nella sua veste di autorità competente per l'introduzione sul mercato di medicamenti, e l'UFAS, in qualità di autorità competente per l'ammissione alla cassa malati di medicamenti, hanno introdotto una procedura di ammissione molto accelerata. Così agendo è possibile far sì che nuovi medicamenti atti a combattere malattie gravi - come ad esempio la sclerosi multipla, il morbo di Alzheimer, l'AIDS o il cancro - vengano autorizzati e possano essere rimborsati molto velocemente. Anche nel caso dei medicamenti è possibile vincolare l'ammissione accelerata nelle prestazioni obbligatorie alla presentazione di una nuova valutazione. In singoli casi, inoltre, la Federazione svizzera per compiti comunitari delle casse malati (SVK) del Concordato degli assicuratori malattia svizzeri può provvedere, stipulando contratti con le ditte di produzione o importazione, a che vengano rimborsati medicamenti importanti non ancora registrati dall'UICM oppure già registrati, ma impiegati per singole indicazioni non registrate.

Le disposizioni esecutive della LAMal in vigore e la pratica amministrativa arrivano già oggi al punto di far rimborsare velocemente dall'assicurazione malattie sociale prestazioni nuove e vitali, ma costose e di far sì che l'efficacia, l'idoneità e l'economicità vengano parallelamente sottoposte ad una valutazione continua. Un regolamento speciale per finanziare prestazioni e medicamenti nuovi secondo il postulato non è perciò indicato. Ai sensi della LAMal, inoltre, esiste solo la possibilità di regolare il rimborso attraverso gli assicuratori-malattie. La LAMal, però, non mette a disposizione nessuna norma giuridica per pagare spese di trattamento ricorrendo a mezzi, per lo più cantonali, destinati all'insegnamento e alla ricerca.

Il Consiglio federale propone di togliere il postulato di ruolo.