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98.3022 · Mozione · 1998-01-22

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

1.- La mozione del Consigliere nazionale signor Remo Gysin chiede che in base all'articolo 42quater Cost. la Confederazione emani disposizioni legali contro le convenzioni conchiuse con contribuenti allo scopo di garantire loro privilegi fiscali ingiustificati.

Già a metà degli anni Trenta si era dibattuto sulla necessità di ancorare nella Costituzione federale una tale regolamentazione. Il testo della disposizione costituzionale attualmente in vigore è stato adottato solo al terzo tentativo - come parte costitutiva delle misure per un nuovo regime delle finanze - in occasione della votazione popolare dell'11 maggio 1958. Dopo il fallimento della riforma finanziaria del 1948, con la quale la Confederazione avrebbe tra l'altro dovuto essere autorizzata a emanare, per via legislativa, disposizioni contro privilegi fiscali ingiustificati, i Cantoni si posero come obiettivo la conclusione di un concordato. Dopo lunghi lavori preliminari, il 10 dicembre 1948 dodici Cantoni (ZH, BE, GL, FR, BS, BL, SH, AI, SG, AG, TG e NE) hanno conchiuso il concordato sul divieto di convenzioni fiscali, approvato dal Consiglio federale il 26 settembre 1949. Negli anni 1949 e 1950 vi hanno aderito i Cantoni Soletta e Uri. Nel suo progetto finanziario 1958 il Consiglio federale rilevava che 11 Cantoni non avrebbero aderito al concordato e che i Cantoni che vi avevano acceduto potevano disdirlo liberamente. Per questa ragione una competenza della Confederazione era giustificata, quand'anche esistesse un concordato intercantonale, poiché questo non ne sarebbe stato che confermato e rafforzato. Solo dopo l'accettazione dell'articolo costituzionale 42quater i rimanenti 11 Cantoni hanno aderito al concordato (tra il 1959 e il 1963). Nel 1980 ha dato la sua adesione anche il nuovo Canton Giura.

2.- Nel quadro dei lavori legislativi della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID), il Parlamento all'articolo 5 (per le imprese di persone) e all'articolo 23 capoverso 3 (per le imprese nella forma di persona giuridica) ha deciso di disciplinare lo sgravio di imposte. Di conseguenza i Cantoni possono prevedere, per via legislativa, sgravi di imposte a favore delle imprese neocostituite che servono gli interessi economici del Cantone, per l'anno di fondazione dell'impresa e per i nove anni seguenti. Inoltre, un cambiamento essenziale dell'attività aziendale può essere equiparato a neocostituzione.

La disposizione della LAID, come legge federale speciale, ha la preminenza rispetto a quella del concordato. Essa contiene disposizioni minime, che sono state formulate in maniera più ampia del testo del concordato. Fondandosi su questo concordato i Cantoni possono comunque mostrare la loro volontà di imporsi delle limitazioni.

La legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) non contiene nessuna disposizione sullo sgravio di imposte. Nell'ambito dell'imposta federale diretta la Confederazione ha però la possibilità di accordare a determinate condizioni agevolazioni fiscali in base al decreto federale del 6 ottobre 1995 in favore delle zone di rilancio economico. La concessione di tali agevolazioni da parte della Confederazione presuppone tuttavia che anche il Cantone le conceda.

3.- ll Consiglio federale constata che la concorrenza tra i Cantoni nell'ambito del promovimento economico si è inasprita. La concorrenza tra piazze finanziarie si manifesta soprattutto in epoche di profondi cambiamenti economici, dalle cui conseguenze la Svizzera non è stata risparmiata. Alcuni Cantoni possono offrire alle imprese ottime condizioni, mentre altri, per motivi di politica finanziaria, hanno le mani fortemente legate.

L'autore della mozione asserisce che il concordato sarebbe fallito e che le disposizioni della LAID sarebbero poco chiare. Al riguardo accenna al trasferimento della sede della BZ-Bank, in merito al quale il Consiglio federale si è già espresso nella sua risposta alla mozione 97.3665. In effetti, i citati articoli 5 e 23 capoverso 3 della LAID vietano la concessione di sgravi di imposte a imprese che lasciano il territorio di un Cantone senza "un cambiamento essenziale dell'attività aziendale". Diversa è la concorrenza fiscale tra i Cantoni - ammessa legalmente - provocata dalle tariffe fiscali, nella cui fissazione i Cantoni sono, a tenore della Costituzione federale, autonomi.

4.- Nel 1997 la Conferenza dei direttori cantonali dell'economia pubblica (CDEP) si è occupata a fondo del promovimento economico e della concorrenza tra le piazze finanziarie dei Cantoni. Ha pure osservato che la necessaria concorrenza tra i Cantoni nell'ambito del promovimento economico può essere sana e costruttiva solo se esercitata in un clima di trasparenza e con spirito di collaborazione confederale. Nella dichiarazione del 29 agosto 1997 i membri della Conferenza dei direttori cantonali dell'economia pubblica si sono impegnati a non esercitare l'accaparramento di ditte già assoggettate alle imposte in Svizzera e a rispettare le disposizioni della LAID e del concordato fra i Cantoni della Confederazione Svizzera sul divieto di convenzioni fiscali. Il Consiglio federale può a tal proposito dichiarare con una certa soddisfazione che le regole di comportamento tra i Cantoni non sono un tabù e che il confronto è leale. Il legislatore federale non dovrebbe, senza necessità, interferire nella sovranità fiscale dei Cantoni. Se gli abusi dovessero aumentare, il Consiglio federale dovrebbe invitare la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze ad occuparsi dell'argomento.

5.- In considerazione dell'aspra concorrenza internazionale, le misure dell'ente pubblico devono mirare a tutti i livelli, con spirito di vera compartecipazione, prioritariamente a rappresentare e a promuovere la Svizzera come piazza economica attrattiva. Al riguardo il Consiglio federale e il Parlamento hanno fatto un importante passo con la riforma dell'imposizione delle imprese. Anche in avvenire il Governo promuoverà il dialogo costruttivo con i Cantoni per far progredire assieme la piazza economica svizzera e contemporaneamente terrà d'occhio il tema degli sgravi fiscali.

Attualmente non esiste nessun motivo per procedere a una modifica dell'ordinamento sullo sgravio di imposte contenuto nella LAID ed approvato dall'Assemblea federale alla fine del 1990. La LAID è entrata in vigore il 1° gennaio 1993; entro la fine del 2000 i Cantoni devono adeguare le loro legislazioni tributarie alla LAID. Se in futuro dovesse rendersi necessario un nuovo ordinamento federale, i Cantoni dovrebbero in ogni modo collaborare alla sua elaborazione come previsto nella Costituzione federale.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

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