98.3033 · Raccomandazione · 1998-01-22
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Nelle risposte alle due interrogazioni ordinarie urgenti Vermot del 2 giugno 1997 (97.1063) e del 25 settembre 1997 (97.1121), il Consiglio federale ha illustrato in modo dettagliato la prassi delle autorità svizzere in materia di accoglienza di richiedenti l'asilo algerini. Il Consiglio federale tiene a completare nel modo seguente quanto affermato:
Come avvenuto nel corso del precedente Ramadan, anche nel mese di gennaio 1998 vi è stato un aumento della violenza. Le zone più colpite sono state due: al centro, nella regione del triangolo della morte della Mitidja, dove sono stati perpetrati diversi massacri, e nell'ovest del Paese, principalmente nella regione montagnosa dell'Ouarsenis. Per contro, il Sud e l'Est conoscono una situazione relativamente calma. Lo stesso dicasi per le grandi città situate nella parte occidentale, tra quali si trova Oran, che sono state risparmiate dalla violenza.
Sarebbe tuttavia inappropriato dedurre da questi fatti - tenuto conto del numero limitato di attentati nei centri urbani e della situazione attuale - una grande probabilità di rimanere vittima di un attentato dinamitardo nelle città. Del resto, la situazione relativa alla sicurezza nella città di Algeri è giudicata migliorata rispetto al mese di settembre 1994: il Consiglio federale ha infatti deciso, il 2 marzo 1998, di riaprire nei prossimi mesi l'Ambasciata di Svizzera in Algeria.
D'altronde, la maggior parte dei richiedenti l'asilo algerini non fanno parte dei gruppi a rischio. Le vittime dei recenti massacri sono, essenzialmente, persone residenti in piccoli villaggi isolati. I richiedenti l'asilo sono, per contro, quasi esclusivamente uomini fra i 20 e i 30 anni che provengono dalle grandi città. Così, su 171 cittadini algerini che, fra il 1° ottobre e il 31 dicembre 1997, hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera 163 erano uomini, per la maggior parte celibi, fra i 20 e i 30 anni e provenienti da grandi centri urbani come Annaba, Oran, Algeri o Constantine. Nel 1997, l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR) ha registrato 22 domande d'asilo ritirate. Le decisioni di non entrata nel merito erano 47 mentre quelle dichiarate irricevibili erano 63, in particolare in seguito alla scomparsa delle persone in questione. Ciò rappresenta in ogni modo il 33% delle domande d'asilo di cittadini algerini trattate dall'UFR nel 1997.
Inoltre, il traffico marittimo e aereo è intenso fra i Paesi europei e l'Algeria. Secondo le ultime cifre a disposizione dell'UFR, il numero di viaggiatori, tra cui le famiglie di emigrati che si recano nel loro Paesi per visita, è stimato per il 1997 a 1,5 milioni. Per quanto concerne la Francia, il numero di passeggeri trasportati l'anno scorso su voli da Parigi in direzione dell'Algeria è all'incirca di 370'000 unità, ossia quattro o cinque voli al giorno che collegano questa città a uno dei sette aeroporti internazionali dell'Algeria. A questo numero vanno aggiunti i passeggeri del trasporto marittimo: 139'000 passeggeri circa si sono imbarcati a Marsiglia in direzione dell'Algeria, mentre 74'000 circa sono sbarcati a Marsiglia. Infine, lo scorso anno, più di 10'000 persone hanno viaggiato con l'aereo fra Svizzera e Algeria.
Infine, come ha già ribadito il Consiglio federale, la Svizzera è tenuta a osservare la prassi di altri Paesi europei. Il nostro Paese, in quanto Paese d'asilo, eviterà di provocare un'attrazione smisurata, solamente armonizzando la sua prassi con quella degli altri Stati di accoglienza. Orbene, secondo le informazioni disponibili, i principali Paesi in questione non prevedono di modificare la loro prassi riguardante i richiedenti l'asilo algerini. Per esempio in Germania, la Conferenza dei ministri dell'interno si è pronunciata il 2 febbraio 1998 contro un'eventuale sospensione dei rinvii.
Sulla scorta della pratica e giurisprudenza costanti, l'UFR e la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) ritengono che il rinvio di un richiedente l'asilo algerino respinto è per principio lecito, ragionevolmente esigibile e possibile.
Il Consiglio federale ritiene che l'esame individuale di queste domande d'asilo costituisca una misura appropriata e che, di conseguenza, non sia giustificato accordare d'acchito l'ammissione provvisoria collettiva ai richiedenti l'asilo algerini a titolo di rifugiati della violenza. In particolare, occorre rilevare che nel 1997 solamente 20 richiedenti l'asilo algerini sono stati rimpatriati con mezzi coercitivi e che, a partire dal mese di novembre 1997, i Cantoni prendono sistematicamente contatto con l'UFR al momento dell'esecuzione della decisione, il che garantisce che il rinvio sia ragionevolmente esigibile al momento attuale. D'altro canto, durante il periodo del Ramadan l'UFR ha dato il proprio consenso al rinvio verso l'Algeria soltanto in due casi sottoposti dalle autorità cantonali e riguardanti richiedenti l'asilo delinquenti.