98.3097 · Interpellanza · 1998-03-11
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Già prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni riguardanti la promozione della proprietà di abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale il 1° gennaio 1995, il pericolo summenzionato di utilizzare in modo abusivo tali fondi era noto. Per contrastare in parte questo pericolo, l'articolo 15 della OPPA prevede che per il calcolo del ricavo della vendita ai sensi dell'articolo 30d capoverso 5 LPP non sono considerati gli impegni risultanti da mutui contratti nel corso dei due anni precedenti la vendita della proprietà d'abitazione, a meno che l'assicurato non provi che questi erano necessari per finanziare la sua proprietà. Questa disposizione si può però applicare chiaramente solo a una parte delle operazioni elusive. Nel caso di un'operazione, il cui risultato ultimo non è la vendita di una proprietà d'abitazione finanziata con i mezzi della previdenza professionale, questa disposizione non ha effetto. Non si prevede una regolamentazione supplementare né nella legge, né nell'ordinanza. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali si è però espresso in tal senso nelle comunicazioni sulla previdenza professionale (comunicazioni sulla previdenza professionale N. 32 del 21 aprile 1995, numero marginale 188) affermando che malgrado la mancanza di disposizioni legali un tale modo di procedere è in contraddizione con gli obiettivi della legge.
Il Consiglio federale è consapevole del problema esposto ed esaminerà perciò quali provvedimenti devono essere presi per impedire o limitare il pericolo di abusi.
Risposta del Consiglio federale.