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98.3110 · Mozione · 1998-03-18

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

In virtù dell'articolo 22 dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione i concessionari sono tenuti a pubblicare integralmente e in modo trasparente i prezzi per le prestazioni del servizio universale. Al momento non esiste altro obbligo di pubblicazione o di dichiarazione.

Soprattutto nel campo dei servizi a valore aggiunto accessibili attraverso numeri che iniziano ad esempio con la cifra 900, che presto sostituiranno gli attuali 156 e 157, i consumatori sono interessati a una maggiore trasparenza in materia di prezzi. Il Consiglio federale è perciò disposto a esaminare se per questo tipo di prestazione in particolare può essere introdotto un obbligo d'indicazione dei prezzi. Nell'ambito di tale verifica saranno esaminati anche il servizio 111+5 di Swisscom nonché la possibilità di estendere tale obbligo a tutte le prestazioni nel settore delle telecomunicazioni.

Le modifiche necessarie verranno esaminate nell'ambito della revisione dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi (OIP; RS 942.211), che verrà inviata in procedura di consultazione dal Dipartimento federale dell'economia pubblica prima delle vacanze estive.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.