98.3156 · Interpellanza · 1998-04-27
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1.L'esecuzione in comune di esercitazioni di truppa con partner stranieri in tempo di pace, sia in un ambito bilaterale, sia nel quadro multilaterale del Partenariato per la pace, non viola alcun obbligo risultante dal diritto della neutralità. Simili esercitazioni comuni non pongono problemi nemmeno per quanto riguarda la politica di neutralità, poiché non ne risultano vincoli internazionali che in caso di guerra renderebbero impossibile il rispetto degli obblighi svizzeri in materia di diritto della neutralità. Oggi, nel nostro ambiente strategico tale premessa è sempre soddisfatta, poiché praticamente tutti gli Stati europei con forze armate applicano la prassi del rafforzamento della fiducia mediante esercitazioni bilaterali e multilaterali. Ciò vale particolarmente per le esercitazioni nel quadro del Partenariato per la pace, nelle quali la tematica è sempre di tipo umanitario o riguardante il promovimento della pace. Non si può perciò in alcun modo parlare di nuocere alla nostra credibilità e alla nostra attendibilità in materia di politica estera. Al contrario, presso i nostri partner la credibilità e l'attendibilità della Svizzera addirittura aumenteranno se organizziamo anche sul territorio svizzero esercitazioni come quella di aiuto in caso di catastrofe svolta con la Francia l'anno scorso (esercitazione "LEMAN").
2.Oggi, la base della strategia della NATO è costituita dal "Concetto strategico" approvato in occasione del vertice di Roma del Consiglio Atlantico del 7/8 novembre 1991. Tale documento strategico riconosce la fine della guerra fredda e il profondo, positivo mutamento in Europa, offre ai nemici di un tempo l'opportunità di dialogare e cooperare, evoca, in materia di politica di sicurezza, nuove sfide e nuovi rischi che hanno preso il posto del vecchio pericolo di un attacco di sorpresa e sottolinea una volta di più il carattere puramente difensivo dell'Alleanza Nord-Atlantica.
È esatto che questo "Concetto strategico" sarà rielaborato dai 16 Stati membri della NATO in vista del 50° anniversario dell'Alleanza Atlantica che sarà commemorato nell'aprile 1999. La necessità di tale rielaborazione e aggiornamento è evidente (al momento del Vertice di Roma, per esempio, l'Unione Sovietica non si era ancora disgregata). Inoltre, il documento di Roma considera soltanto parzialmente il rafforzamento del carattere politico dell'Alleanza ed è stato redatto prima delle decisioni istituzionali essenziali del 1997, che hanno trasformato la NATO da un'alleanza puramente militare in un sistema per la stabilità dell'intera Europa da punto di vista della politica di sicurezza. In tale contesto occorre menzionare segnatamente l'invito rivolto a Polonia, Ungheria e Cechia di aderire all'Alleanza, l'Atto Fondatore tra la NATO e la Russia, lo Statuto di un rapporto di Partenariato specifico tra la NATO e l'Ucraina, la sostituzione del Consiglio di cooperazione Nord-Atlantico (NACC), ancora legato al pensiero bipolare, con il Consiglio di Partenariato Euro-Atlantico (EAPC), che sviluppa il dialogo politico oltre le linee di separazione esistenti al tempo della guerra fredda. Infine, la NATO intende trarre insegnamenti anche dal successo dell'impiego della IFOR/SFOR per il mantenimento della pace nell'ex Jugoslavia.
Il testo di questo nuovo concetto strategico non è ancora stabilito nei dettagli. Le discussioni al riguardo sono in pieno svolgimento.
Per quanto riguarda tutti i documenti menzionati in precedenza, il dato essenziale è che si tratta di testi di carattere politico e non di trattati vincolanti dal punto di vista del diritto internazionale, come è invece il caso del Trattato Nord-Atlantico e dell'obbligo di assistenza sancito dal suo articolo 5. La NATO non è un'organizzazione sovranazionale e non conosce alcuna rinuncia generalizzata alla sovranità del singolo Stato a favore dell'Alleanza. Ciò è evidenziato dal fatto che l'appartenenza alla NATO ha caratteristiche diverse per ogni Stato membro (esempi: l'Islanda non dispone di truppe, la Francia e la Spagna non fanno parte della struttura militare integrata della NATO, la Norvegia e la Danimarca rifiutano, in tempo di pace, lo stazionamento di truppe straniere e di armi atomiche sul loro territorio ecc.). L'approvazione di un concetto strategico non obbliga alcuno Stato membro dell'Alleanza Atlantica a un determinato comportamento in caso di crisi. La libertà di decisione sovrana non è pregiudicata. Ciò è stato evidenziato con la massima chiarezza anche in occasione della recente crisi irachena.
I concetti strategici della NATO non contemplano obblighi di alcun genere per gli Stati che partecipano al Partenariato per la pace. Gli Stati partner possono partecipare, conformemente alla propria libera decisione, a operazioni di pace eseguite dalla NATO per mandato dell'ONU e/o dell'OSCE. L'Austria, la Svezia e la Finlandia, per esempio, ma anche la Russia e altri Stati partner, sono rappresentati con propri contingenti nella SFOR. Non vi è tuttavia alcun obbligo al riguardo.
Per quanto riguarda i concetti utilizzati dall'interpellante, vi sono da un lato le armi di distruzione di massa (armi nucleari, biologiche e chimiche) e, dall'altro, i mezzi della cosiddetta "Information Warfare" (guerra informatica). Sinora non sono note "armi di distruzione di massa virtuali".
3.Con l'adesione al Partenariato per la pace, la Svizzera non ha assunto alcun obbligo. Il Partenariato è una pura iniziativa politica senza vincoli di diritto internazionale di alcun genere. Inoltre, nel suo Documento di presentazione, la Svizzera ha ribadito chiaramente che si attiene alla neutralità armata e non ha intenzione di aderire alla NATO.
Occorre poi rammentare (cfr. la risposta alla domanda 2) che la NATO non ha deciso in alcun modo un "mutamento strategico" nel senso delineato dall'interpellante. Anzi, l'elaborazione del nuovo "Concetto strategico" è ancora in pieno svolgimento. I risultati saranno sottoposti per esame ai capi di Stato e di Governo della NATO soltanto nell'aprile 1999.
4a.Il Consiglio federale non ha emanato alcuna istruzione mirante a un miglioramento della compatibilità con la NATO di installazioni tecniche di condotta.
Affinché, per quanto riguarda la capacità di reazione, le nostre procedure di condotta possano continuare a svolgersi in maniera tempestiva e appropriata, da parte nostra sono indispensabili adeguamenti costanti all'aumento delle prestazioni dei nuovi mezzi (F/A-18, informatica ecc.) nonché alle misure di protezione contro l'"Information Warfare". Gli investimenti si concentrano sugli elementi fondamentali di una capacità di condotta in tempo reale. Una prima possibilità di scambio di dati tanto con Swisscontrol quanto a livello internazionale potrebbe essere realizzata tra breve nel campo della sicurezza aerea, mediante il sistema FLORAKO. Per motivi di sicurezza, il rapido aumento del traffico aereo condurrà a una collaborazione e a un coordinamento sempre più stretti dei movimenti aerei da parte degli organi della sicurezza aerea di tutta l'Europa. La partecipazione a questa collaborazione non è una questione puramente militare o tecnica, ma piuttosto politica ed economica. Attualmente non sono previsti colloqui al riguardo.
4b.Incluso il settore della sicurezza aerea, non vi sono sistemi militari che dispongono di una interfaccia per il collegamento a un sistema svizzero o straniero adeguato. L'allacciamento o lo sganciamento presuppone una decisione politica. Nel caso dell'allacciamento, è richiesto un certo dispendio di tempo affinché lo scambio di dati concordato funzioni in modo sicuro, poiché non sono stati intrapresi grandi preparativi. Uno sganciamento, per contro, potrebbe aver luogo senza perdite di tempo.
4c.Non sono state modificate le prescrizioni riguardanti la tutela del segreto né vi è alcun motivo per farlo.
5.Nel 1996 la Svizzera è stata sorvolata da 335'046 velivoli e, contemporaneamente, sui nostri aeroporti vi sono stati 1,4 milioni di movimenti. Questi dati includono anche i movimenti di 4221 velivoli governativi civili e militari stranieri sottoposti ad autorizzazione; il loro numero è talmente limitato da non poter essere considerato rilevante in materia di sicurezza. Inoltre, una volta ottenuta l'autorizzazione di sorvolare il territorio svizzero, i velivoli militari stranieri sono trattati in modo analogo agli aeromobili civili.
Di regola, quando non vi sono restrizioni al traffico aereo, la domanda di sorvolo con velivoli governativi civili e militari stranieri è trattata dall'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC), d'intesa con la Direzione del diritto internazionale e le Forze aeree, e autorizzata conformemente alle istruzioni del Consiglio federale. Le Forze aeree procedono al controllo mediante campionamento dei sorvoli autorizzati e appoggiano l'UFAC nell'imposizione delle regole del traffico aereo e nella salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo.
6a.Attualmente non sono previsti impieghi militari in "regioni sabbiose". Sei dei dodici elicotteri proposti nel programma d'armamento 1998 sono equipaggiati con prese d'aria polivalenti. Le esperienze straniere hanno indicato che tali impianti sono appropriati anche per impieghi in Europa e in Svizzera e che un montaggio a posteriori comporterebbe spese supplementari sproporzionate. Si tratta quindi di equipaggiare una parte degli elicotteri che saranno in servizio per i prossimi 30 anni in modo tale che possa essere coperta un'ampia gamma di compiti nel quadro dei nostri scenari in materia di politica di sicurezza.
6b.Nell'ambito del mutato scenario in materia di politica di sicurezza, alla Confederazione e segnatamente al DDPS sono attribuiti nuovi compiti oppure compiti attuali assumono nuova importanza. Ciò riguarda anche il settore dei trasporti aerei, che è compreso in tutti gli scenari in materia di politica di sicurezza. Il DDPS non prepara l'acquisto di velivoli da trasporto, ma analizza il mercato dei velivoli da trasporto militari. Attualmente non è possibile escludere un futuro acquisto.
Risposta del Consiglio federale.