98.3249 · Mozione · 1998-06-11
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
In Svizzera è in servizio circa un milione di impianti adibiti al deposito di olio da riscaldamento, diesel e benzina nonché di altri liquidi nocivi alle acque. La sezione 5 (artt. 22-26) della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) regola le esigenze concernenti i liquidi inquinanti.
Il Consiglio federale concorda con l'autore della mozione sul fatto che la legge sulla protezione delle acque e le relative disposizioni sugli impianti di deposito hanno contribuito in maniera sostanziale a eliminare quasi del tutto nel nostro Paese incidenti con fughe di olio. La drastica riduzione di simili eventi dannosi è dovuta non da ultimo alla rapida evoluzione tecnica nel settore degli impianti di deposito, stimolata anche dalle relative prescrizioni vigenti. Gli impianti sono ora ubicati in opere di protezione in grado di trattenere le fughe di liquidi, oppure vengono resi sicuri da sistemi automatici di sorveglianza. Eventuali perdite possono così essere scoperte e trattenute con facilità.
La LPAc non prescrive alcun obbligo generale di revisione degli impianti di deposito. Rientra nelle competenze del Consiglio federale determinare gli impianti da revisionare e l'entità dei lavori di revisione. L'articolo 26 capoverso 1 LPAc autorizza il Consiglio federale a emanare prescrizioni in tal senso. Nel quadro dell'esecuzione delle disposizioni di tale articolo, il Consiglio federale ha ormai da tempo esonerato dall'obbligo di revisione (art. 44 cpv. 3 dell'ordinanza del 28 settembre 1981 contro l'inquinamento delle acque con liquidi nocivi, Oliq) gli impianti di deposito costituiti dai cosiddetti recipienti (sino a 450 litri). Con la revisione completa dell'Oliq del 1° luglio 1998, il Consiglio federale ha esteso tale disposizione. Piccoli serbatoi semplici per il deposito di olio da riscaldamento e diesel, con un volume di 4000 litri e che possono essere riempiti soltanto a mano mediante una pistola (ca. il 15 per cento di tutti gli impianti di deposito), non sono di regola più soggetti all'obbligo di revisione. Inoltre, per quasi tutti gli impianti ancora soggetti all'obbligo di revisione, la nuova Oliq non prescrive più la pulizia interna.
Detti allentamenti nella revisione degli impianti di deposito sono possibili senza per questo mettere in pericolo la sicurezza degli impianti. Il motivo è costituito soprattutto dal summenzionato progresso tecnico (qualità dei materiali, costruzione degli impianti, collaudo degli elementi d'impianto e assicurazione della qualità al momento della fabbricazione, forte tendenza a costruire piccoli impianti con un potenziale di pericolo minimo). Questa evoluzione ha anche portato al fatto che la pulizia interna non può più essere considerata come una misura di protezione delle acque; serve piuttosto al mantenimento del valore dell'impianto, sulla quale il detentore può decidere da solo.
Il consenso quasi unanime riscontrato da tale modifica in occasione della procedura di consultazione relativa alla revisione totale dell'Oliq indica che la prescrizione di un obbligo generale di revisione nel quadro della LPAc, chiesta dall'autore della mozione, non troverebbe il sostegno dei Cantoni, dei settori dell'economia e dei detentori di impianti di deposito. Inoltre tale obbligo sarebbe più severo rispetto alle norme in vigore da quasi due decenni ormai.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.