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98.3250 · Interpellanza · 1998-06-11

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Conformemente agli articoli 1 capoverso 1 e 66 della legge sulla Banca nazionale (LBN; RS 951.11), il diritto esclusivo di emettere biglietti di banca è conferito alla Banca nazionale svizzera (BNS) per la durata di venti anni (monopolio dei biglietti). Il monopolio d'emissione dei biglietti di banca è stato rinnovato dall'Assemblea federale l'ultima volta in occasione della sessione autunnale/invernale 1996. La BNS è sola responsabile dell'emissione di questi biglietti (art. 17 LBN). Il Consiglio federale approva, su richiesta della BNS, soltanto il valore nominale dei biglietti di banca da emettere (art. 18 e 63 n. 2 lett. d LBN) come pure il ritiro di biglietti di banca di determinati tagli deciso dal consiglio della banca (art. 43 cpv. 1 n. 9 e art. 63 n. 2 lett. f LBN).

Di conseguenza, non è di competenza del Consiglio federale predisporre il ritiro di biglietti di banca di determinati tagli. Per questo non è ammissibile che il Consiglio federale interferisca nel settore di competenze e di responsabilità chiaramente regolamentato della BNS, esprimendo un'opinione che peraltro non avrebbe nessun effetto vincolante. Se la BNS dovesse proporre l'approvazione del ritiro di biglietti di banca da essa deciso, il Consiglio federale si occuperebbe dell'affare entro le sue competenze di legge.

2. Nel mese di agosto del 1984, la direzione generale della BNS ha deciso di dedicare le future banconote a personalità storiche. Nell'autunno dello stesso anno è stato istituito un gruppo di esperti incaricato dei lavori preparatori per la selezione di queste personalità storiche. Il gruppo di esperti era composto da otto periti - per la maggior parte professori - nei campi della letteratura, arte, musica e architettura. Per ogni personalità da selezionare è stata allestita una scheda con i dati biografici, l'opera culturale nonché l'importanza nel contesto svizzero e internazionale. Sulla base di criteri come lingua, regione ed equa rappresentanza dei campi culturali, alla direzione generale della BNS è stata sottoposta una selezione che aveva incontrato l'approvazione di tutti gli esperti. Il 3 luglio 1986, la direzione generale ha accettato la proposta del gruppo di esperti che comprendeva anche Jacob Burckhardt. Nell'autunno del 1989, in occasione di una conferenza stampa, l'opinione pubblica è stata informata sulla concezione della nuova serie di biglietti di banca e quindi anche sulle personalità che vi sarebbero state raffigurate. La prima critica nei confronti della scelta di Jacob Burckhardt è stata sollevata solo nel primo trimestre del 1998.

La scheda su Jacob Burckhardt riporta dati sulla sua opera principale quale studioso di storia delle civiltà, ma informa anche sulle sue lettere pubblicate senza fornire tuttavia una loro analisi approfondita. Riferimenti ad affermazioni antisemite non se ne trovano.

3. Il consiglio della banca è incaricato della vigilanza generale sulla direzione degli affari della BNS (art. 43 cpv. 1 LBN). Come già menzionato più sopra, il Consiglio federale non si intrometterà nel settore di competenza della BNS e quindi nemmeno in quello del consiglio della banca.

I diritti costituzionali di collaborazione e vigilanza del Consiglio federale nei confronti della BNS sono descritti in modo esaustivo e dettagliato nell'articolo 63 numero 2 LBN. Sulla base dei fatti - segnatamente dell'opportuna procedura di selezione adottata dalla BNS, che prevedeva la consulenza di periti - e della chiara situazione giuridica riguardo ai suoi diritti di vigilanza, il Consiglio federale non può risp. non intende prendere nessun provvedimento nei confronti degli organi della BNS.

4. Come visto, durante nove anni non è sorto nessun dubbio sulla scelta operata dalla BNS per i nove soggetti delle banconote. D'altra parte, in considerazione della procedura di selezione bisogna presupporre che i selezionatori e proponenti non fossero a conoscenza di dichiarazioni antisemite di Jacob Burckhardt e che di conseguenza non siano state oggetto di discussione. Se tali dichiarazioni sono state ora rilevate nella corrispondenza privata e in pubblicazioni di Jacob Burckhardt, esse devono essere analizzate nell'ottica globale. Il Consiglio federale non ritiene che tutto ciò metta fondamentalmente in discussione l'opera scientifica di questo studioso e storico dell'arte apprezzato a livello internazionale. D'altra parte non è da escludere che i passaggi in questione possano arrecare pregiudizio alla reputazione dello studioso.

5. Una simile affermazione non è nota al Consiglio federale e nemmeno alla direzione generale della BNS, che è stata invitata a pronunciarsi a tale riguardo. Di conseguenza il Consiglio federale non ritiene di dover prendere posizione in merito.

Risposta del Consiglio federale.

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