98.3278 · Mozione · 1998-06-23
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Le parti contraenti dell'accordo-quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici hanno acconsentito nel dicembre 1997 a Kyoto a un Protocollo che impegna in modo giuridicamente vincolante i Paesi industrializzati a ridurre i loro gas ad effetto serra. In questo Protocollo sono ancorati anche i cosiddetti strumenti di flessibilità che consentono ai Paesi industrializzati di rispettare una parte del loro impegno in materia di riduzione mediante la collaborazione internazionale. L'idea fondamentale inerente a tali strumenti è quella della gestione efficiente dei costi: gli strumenti di flessibilità devono offrire ai Paesi industrializzati la possibilità di ridurre i gas ad effetto serra là dove essi ritengono che ciò sia più conveniente. Il Protocollo indica tre approcci al riguardo:
- Emission Trading: questo strumento consiste nel commercio di emissioni sulla base dei diritti d'emissione accordati ai singoli paesi. Grazie a Emission Trading i diritti d'emissione non sfruttati facenti parte del budget d'emissione possono essere venduti ad altre parti contraenti, rispettivamente possono essere acquistati da altre parti.
- Joint Implementation: con Joint Implementation possono essere addebitate al budget nazionale di emissioni le riduzioni di emissioni attuate nei paesi industrializzati.
- Clean Development Mechanism: anche questo strumento si riferisce a dei progetti e consente di accreditare l'avvenuta riduzione al proprio impegno preso. I progetti vengono però realizzati con Paesi in via di sviluppo, ossia con Paesi della Convenzione sul clima che non hanno ancora preso un impegno concreto in materia di riduzione. Pertanto in questo caso non si tratta solo di misure di riduzione, ma anche di adattamento.
Alla Conferenza di Kyoto è stata presa solo una decisione di principio a favore degli strumenti di flessibilità. Le regole e le modalità per il loro impiego concreto devono ancora essere stabilite a livello internazionale. Le trattative a tale riguardo sono in corso. La prossima conferenza importante si svolgerà a Buenos Aires nel novembre 1998. L'esito di queste trattative è alquanto incerto. Molti Paesi, soprattutto quelli in via di sviluppo, non hanno ancora assunto una posizione chiara, e anche tra i Paesi industrializzati vi sono ancora notevoli divergenze dopo la prima serie di trattative. Ad esempio è ancora controversa la questione se e in quale misura una limitazione quantitativa debba essere definita per l'impiego di tali strumenti. In qualità di Stato membro della Convenzione sul clima, la Svizzera s'impegna attivamente nell'ambito di queste trattative e parteciperà anche alla Conferenza di Buenos Aires, come a tutte le trattative precedenti.
In linea di principio il Consiglio federale è favorevole alla richiesta formulata dalla mozione. Gli strumenti di flessibilità possono dare un contributo utile all'attuazione della Convenzione sul clima. In accordo con il Protocollo, il Consiglio federale ne considera l'impiego come supporto alle misure adottate a livello nazionale. Anche in Svizzera vi è un grande potenziale di riduzione economicamente sostenibile. Inoltre anche il principio dello sviluppo sostenibile richiede un'ulteriore riduzione delle emissioni in Svizzera.
Per i seguenti motivi il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato:
- Le basi giuridiche per l'impiego degli strumenti di flessibilità vanno create nell'ambito della legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2 (FF 1997 III 426) e sono previste nel disegno del Consiglio federale. Giusta l'articolo 2 capoverso 6 del disegno di legge, le riduzioni di CO2 che risultano da attività all'estero possono essere adeguatemente considerate nel quadro della legge sul CO2, a condizione che esistano criteri internazionali. Nella legge sul CO2 la norma è formulata in maniera talmente aperta da poter essere applicata a tutti e tre gli strumenti di flessibilità. Ulteriori basi giuridiche non sono necessarie al momento attuale. Il dibattito parlamentare in merito alla legge sul CO2 è in corso. Il Consiglio degli Stati è stata la prima Camera ad approvare il progetto senza voti contrari il 28 aprile scorso.
- Dal punto di vista giuridico, quella dell'ordinanza è la via idonea ai fini di un'attuazione concreta degli strumenti di flessibilità. Prima che vengano elaborate prescrizioni dettagliate a livello di ordinanza bisognerà attendere l'esito delle trattative internazionali relative alle regole e modalità previste per questi strumenti.
- In base al postulato Plattner del 25 giugno 1998 dovrà essere steso un ampio rapporto sugli strumenti di flessibilità e sulle possibilità di un loro impiego nell'ambito della politica svizzera in materia di clima. Il Consiglio federale è disposto ad accettare il postulato Plattner.
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.