98.3357 · Postulato · 1998-06-26
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
La prevista revisione dell'OPPAn è in primo luogo motivata dalla politica del personale. L'obiettivo non è di risparmiare un determinato importo, ma di correggere nel confronto interno ed esterno regolamentazioni di pensionamento considerate (troppo) generose. Non si tratta quindi di una riduzione generale, ma di un allineamento delle prestazioni, fornite dall'OPPAn al compimento dei 62 anni, alle disposizioni valide per il rimanente personale della Confederazione.
Le attuali regolamentazioni, decise in un'epoca in cui le condizioni quadro economiche, politiche e segnatamente della politica del personale erano differenti, non sono più sostenibili e necessitano di un adeguamento. Nel contempo, negli anni scorsi e specialmente con Esercito 95 le funzioni e l'impegno dell'istruttore sono profondamente cambiati.
Nel corso dei lavori di revisione si è posto il problema della misura in cui l'OPPAn possa essere mantenuta dal punto di vista della parità di trattamento del personale. Le prestazioni ai gruppi di personale che sottostanno all'OPPAn devono oggi essere considerate in un'ottica diversa da quella dell'ultima revisione del 1991. Da una parte, l'età flessibile anticipata per il godimento della rendita è diventata un fattore importante nella politica del personale, dall'altra, nell'elaborazione della nuova OPPAn occorre pure tener conto delle esperienze acquisite con i piani sociali per il personale della Confederazione (DDPS, FFS, Swisscom, Posta), che in parte è o è stato costretto al pensionamento anticipato. Anche secondo la revisione continueranno a sussistere differenze a favore delle persone assoggettate all'OPPAn rispetto alle prestazioni fornite secondo i piani sociali. Il Consiglio federale è tuttavia cosciente che una rinuncia completa all'OPPAn e un'equiparazione immediata del personale che sottosta all'ordinanza ai dipendenti costretti al pensionamento anticipato - che ricevono prestazioni in base ai piani sociali - comporterebbero un sensibile peggioramento. Ciò non sarebbe accettabile né per le persone interessate né per le associazioni del personale. Nell'elaborazione del presente progetto è stata data importanza a questa circostanza.
Nell'ambito dei lavori di revisione dell'OPPAn nulla è stato modificato riguardo al pensionamento anticipato - a seconda della funzione a 58, 60 o 62 anni. Di conseguenza, le persone interessate non subiscono una perdita dei diritti acquisiti per quanto riguarda le particolari pressioni cui sono state sottoposte durante il servizio. Un istruttore di 58 anni, che va in pensione anticipata (rispetto agli altri dipendenti sette anni prima) dovrebbe prestare ogni mese circa 30 ore supplementari per un supposto servizio di 30 anni, ciò che certamente non può essere definito come la regola. Inoltre, non è vero che gli inconvenienti patiti durante il servizio siano ricompensati solo con il pensionamento anticipato. I dipendenti che sottostanno all'OPPAn ricevono già durante il periodo di attività indennità nell'ambito del diritto del personale della Confederazione. Il Consiglio federale è quindi dell'opinione che si continuerà a tenere convenientemente conto del particolare impegno.
Per quanto concerne la perdita finanziaria delle persone che sottostanno all'OPPAn, anche dopo la revisione dell'ordinanza per esse non risulteranno pregiudizi fino al compimento dei 62 anni d'età. La riduzione mensile della rendita da 62 anni compiuti fino a 65 anni è di circa fr. 560.- (10.8%) per una guardia di confine in 13a classe di stipendio, di circa fr. 1'800.- (17.3%) per un istruttore in 29a classe di stipendio (comandante di scuola) e di circa 3'800 franchi (24,3%) per un comandante di corpo (24.3%) fuori classe. A titolo comparativo occorre menzionare che ai dipendenti non assoggettati all'OPPAn, che scelgono l'età di pensionamento flessibile, fin dall'inizio vengono versate le più sopra citate rendite ridotte - vale a dire le rendite statutarie ordinarie - senza la prestazione supplementare prevista dall'OPPAn. La maggior parte del personale oggi va in pensione anticipata (volontariamente o nel quadro di un piano sociale) senza che le venga versata una prestazione supplementare. Nel caso di pensionamento anticipato volontario, al raggiungimento dell'età di pensionamento dell'AVS i dipendenti devono di nuovo rimborsare, sotto forma di riduzione a vita della pensione, la metà della rendita transitoria, che compensa parzialmente quella di vecchiaia dell'AVS non ancora fruibile.
Il Consiglio federale è contrario a disposizioni transitorie a vasto raggio, poiché esse metterebbero in forse l'intero progetto. Tutti coloro che vanno in pensione anticipata a 58 risp. a 60 anni hanno 4 anni risp. 2 anni di tempo per prepararsi alla riduzione della prestazione. I comandanti di corpo e i divisionari che non rientrano in questa regolamentazione transitoria del 1995 e che fanno uso del pensionamento anticipato non possono prepararsi alla nuova situazione. Questo è assolutamente sostenibile dal punto di vista della politica del personale, visto che segnatamente queste due categorie di personale hanno dato luogo a critiche risp. alla modifica dell'OPPAn. Inoltre, le nuove prestazioni non dovrebbero provocare problemi finanziari.
Una regolamentazione transitoria come quella proposta dal postulante significherebbe che i diritti acquisiti sulla base dell'attuale OPPAn sussisterebbero anche dopo l'anno 2010, quando secondo le prospettive attuali la nuova legge sul personale federale produrrà i suoi effetti già da diversi anni. Ciò non potrebbe essere giustificato né con la funzione speciale di istruttore né dal confronto con altre misure nel campo del personale. Una tale regolamentazione metterebbe in questione una politica flessibile ed efficace del personale.
Non si può parlare di violazione della buona fede. È competenza del legislatore modificare in ogni momento atti legislativi nei limiti posti dal diritto costituzionale. Pertanto, anche i diritti una volta acquisiti abitualmente non rientrano nella protezione della fiducia. Inoltre, non bisogna dimenticare che le prestazioni dell'OPPAn - al contrario delle altre rendite obbligatorie - sono finanziate esclusivamente dai contributi dei datori di lavoro, per cui sono interamente a carico dei conti della Confederazione.
Come già illustrato in ingresso, il presente progetto non rappresenta una profonda modifica risp. un allontanamento dal diritto vigente. Vi vengono apportate modifiche parziali resesi necessarie dalle mutate condizioni economiche, politiche e in particolare di politica del personale. Alle persone sottoposte all'OPPAn viene sempre pagata una rendita di vecchiaia intera del 60 per cento, benché non adempiano le usuali condizioni di assicurazione (nessuna riduzione in caso di pensionamento prima dei 62 anni compiuti o di 40 anni d'assicurazione). Inoltre, la pensione transitoria continuerà a essere loro erogata senza obbligo di rimborso. La prevista modifica dell'OPPAn concerne unicamente la rinuncia alla prestazione supplementare al compimento dei 62 anni di età (differenza tra la somma delle prestazioni della CPC e l'80 risp. l'85 per cento della retribuzione determinante) e la soppressione della possibilità di riscatto. Inoltre, esiste il diritto alle prestazioni secondo gli articoli 39-41 degli statuti della CPC, che ammontano al 60-70 per cento dell'ultima retribuzione.
Il Consiglio federale ritiene che il presente progetto garantisca ancora buone prestazioni sopra la media e permetta sempre alle categorie di personale in questione un pensionamento anticipato al più presto a partire da 54 anni - di regola però tra i 58 e i 62 anni. Con riferimento alle prestazioni, anche dopo la revisione dell'OPPAn queste categorie di personale sono sempre meglio piazzate degli altri agenti della Confederazione.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.