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99.1082 · Interrogazione ordinaria · 1999-06-15

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Le bottiglie in PET fanno parte di quella categoria di rifiuti che va smaltita per ragioni ecologiche. Il settore delle bevande si era impegnato a raggiungere tale obiettivo ancor prima dell'approvazione dell'ordinanza sugli imballaggi per bibite (OIB), facendo leva sul senso di responsabilità dei singoli attori. L'OIB ha tenuto conto di questa esigenza nella misura in cui ha stabilito una soglia di tolleranza per le quantità di bottiglie in PET smaltite nei rifiuti urbani. Inoltre l'ordinanza ha introdotto un obbligo di notifica per le quantità di imballaggio messe in circolazione e smaltite.

Per istituire e gestire un sistema nazionale di raccolta e di smaltimento, il settore dell'economia ha creato tempo addietro la società "PET-Recycling-Schweiz" (PRS). I membri di tale società versano alla PRS una somma prestabilita di alcuni centesimi per ogni bottiglia in PET commercializzata. Detti contributi al riciclaggio, prelevati anticipatamente su base volontaria, servono alla PRS a finanziare la raccolta, il trasporto e lo smaltimento delle bottiglie in PET utilizzate. Uno slancio notevole ha permesso alla PRS di raggiungere, a pochi anni dalla sua fondazione, una quota di riciclaggio delle bottiglie in PET di oltre il 70 per cento che, nel frattempo, è salita addirittura all'80 per cento. Tale successo permette di raggiungere gli obiettivi stabiliti nell'OIB. Il sistema su base volontaria è anche nell'interesse dell'Amministrazione, in quanto permette di risparmiare costi amministrativi.

I sistemi su base volontaria come quello appena descritto sono sempre soggetti al pericolo che qualche "passeggero clandestino" ne tragga vantaggio, evitando di pagare i dovuti contributi. Una presenza diffusa di "clandestini" penalizza chi partecipa al sistema, creando svantaggi notevoli sul mercato. Ciò mette in pericolo l'attuazione di soluzioni su base volontaria. Al fine di proteggere tali soluzioni volute dalle autorità, il 1° aprile 1998 è entrata in vigore una nuova disposizione dell'OIB: chi non assicura mediante contributi finanziari lo smaltimento delle bottiglie in PET vendute, è tenuto a riprenderle e a riciclarle a sue spese. Dato che manifestamente dal 1° novembre 1998 la Denner SA non collabora più con la PRS, essa soggiace alla nuova disposizione dell'OIB. Pertanto la ditta deve riprendere le bottiglie in PET, conferirle a un'apposita azienda di smaltimento e sopportare i costi generati. Come riciclaggio vale unicamente il riciclaggio delle sostanze, ma non l'incenerimento con conseguente utilizzazione di energia.

Alla domanda 1

Nella primavera del 1999 l'UFAFP ha invitato la Denner SA ad adempiere al suo obbligo d'informare per quanto riguarda la quantità di bottiglie per bevande in PET riprese. La Denner ha successivamente fornito i dati richiesti e ha così dimostrato in modo credibile che dal novembre 1998, di propria iniziativa, essa ha provveduto a raccogliere le bottiglie in PET e a farle riciclare. Anche nei prossimi anni L'UFAFP seguirà attentamente l'andamento dei dati sulla raccolta e il riciclaggio delle bottiglie in PET.

Alla domanda 2

La ditta Denner SA non è obbligata a far riciclare il 70% delle bottiglie in PET vendute, e il riciclaggio non deve avere luogo necessariamente in Svizzera. Giusta l'OIB, i consumatori devono poter rendere le bottiglie in PET vuote durante l'orario d'apertura nei punti vendita di tali bottiglie.

La ditta Denner SA è soggetta all'obbligo di raccogliere e riciclare le bottiglie in PET soltanto da quando ha cessato la sua collaborazione con la PRS, cioè dal novembre 1998. I dati della ditta inoltrati per il 1998 giusta l'OIB si riferiscono quindi soltanto ai mesi di novembre e dicembre. Dalle cifre disponibili non è possibile dedurre un tasso insufficiente di ripresa delle bottiglie.

Alla domanda 3

In caso di dubbio, le indicazioni relative alla raccolta e allo smaltimento vengono verificate. L'azienda che ha preso in consegna le bottiglie in PET della Denner SA ha potuto provare in maniera convincente di avere affidato quanto raccolto a una struttura di riciclaggio all'estero. L'UFAFP non dispone di indicazioni secondo cui una parte delle bottiglie in PET in questione sia stata smaltita in un IIRU.

Alla domanda 4

In questo momento non disponiamo di indicazioni che lasciano supporre una violazione delle disposizioni dell'OIB da parte della Denner SA. Nel caso in cui una ditta contravvenga all'OIB, l'UFAFP sarebbe tenuto a informarne le autorità cantonali competenti affinché venga avviata una procedura penale. L'introduzione di una tassa di smaltimento anticipata sulle bottiglie in PET si imporrebbe se una parte del settore dell'economia togliesse il proprio sostegno al sistema PRS, il quale si basa sulla partecipazione volontaria del settore.

Alla domanda 5

La normativa dell'OIB ha come obiettivo una partecipazione solidale da parte degli inquinatori alle misure di protezione dell'ambiente, nonché la prevenzione degli abusi. Contravvenire deliberatamente alle disposizioni summenzionate significa violare la legge sulla protezione dell'ambiente. In tal caso è prevista una multa di al massimo fr. 5'000.-, nonché una pena detentiva che va da un giorno a un massimo di tre mesi, pene - queste - che possono essere combinate tra loro. Rispetto alle pene appena menzionate, possono rivelarsi molto più efficaci le pene secondarie che un giudice ha facoltà di infliggere. Il giudice può disporre la confisca di valori patrimoniali giusta l'art. 59 del Codice penale persino in presenza di contravvenzioni. Tale norma permette di confiscare tutti i vantaggi economici acquisiti compiendo reati. Vengono considerate acquisizioni di vantaggi economici tanto l'incremento delle voci attive quanto la riduzione delle voci passive. La confisca dei valori patrimoniali è ritenuta un deterrente ben più efficace di una multa.

Risposta del Consiglio federale.