99.1091 · Interrogazione ordinaria · 1999-06-16
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Nel quadro dell'Accordo agricolo OMC del 1994 la Svizzera si è impegnata a ridurre i contributi all'esportazione per i prodotti agricoli del 36 per cento sull'arco di sei anni, ossia da 179,6 milioni di franchi (media degli anni di riferimento 1991/92) a 114,9 milioni di franchi nel 2000. Questo impegno sarebbe considerevolmente meno gravoso, se fosse possibile accordarsi con l'UE su una nuova regolamentazione dei meccanismi di rimborso e di prelievo - ai sensi di una compensazione del prezzo netto - comparabile con quanto previsto nel quadro dell'Accordo SEE del 1992. Benché il Consiglio federale accordi la massima priorità alla rinegoziazione del Protocollo n. 2 dell'Accordo di libero scambio del 1972, ben difficilmente una soluzione negoziale positiva potrà essere applicata già nel 2000. A dipendenza dell'evoluzione delle esportazioni è probabile che nel 2000 si sia confrontati con una carenza di fondi di 35 fino a 45 milioni di franchi nel settore della "Schoggigesetz". Dovranno quindi venir adottati provvedimenti adeguati per ovviare a tale situazione.
Il Consiglio federale potrebbe introdurre contingenti speciali (i cosiddetti contingenti B) in virtù dell'art. 33 della legge sull'agricoltura (LAgr) del 29 aprile 1998 (RS 910.1). Finora non erano tuttavia dati i presupposti per stabilire contingenti speciali giusta l'art. 33 cpv. 1 LAgr, in quanto i fondi previsti dalla legge federale del 13 dicembre 1974 (RS 632.111.72) su l'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati ("Schoggigesetz") bastavano per compensare lo svantaggio dovuto al prezzo della materia prima nel settore lattiero e non sussisteva un fabbisogno supplementare di latte per esportare tali prodotti. L'introduzione di contingenti speciali avrebbe inoltre compromesso il passaggio ordinato al nuovo disciplinamento del mercato lattiero entrato in vigore il 1° maggio 1999 (art. 187 cpv. 2 LAgr). Vista la nuova situazione, l'Ufficio federale dell'agricoltura, competente in questo ambito, è stato incaricato di proseguire i lavori concernenti i contingenti speciali, tenendo in considerazione gli impegni internazionali assunti dalla Svizzera segnatamente in riferimento all'OMC e di organizzare colloqui con le cerchie interessate. Verranno così approntate le basi affinché possano venir stabiliti per la prima volta contingenti speciali applicabili nel periodo dal 1° maggio 2000 al 30 aprile 2001 (anno lattiero) ai sensi delle considerazioni espresse nel messaggio del 26 giugno 1996 concernente la riforma della politica agricola (Politica agricola 2002). Tuttavia il Consiglio federale accorderà contingenti speciali soltanto se saranno adempiute le condizioni giusta l'art. 33 cpv. 1 LAgr e se non saranno disponibili altri provvedimenti adeguati per evitare il traffico di perfezionamento. Sono riservati pure gli impegni assunti dalla Svizzera nel quadro dell'OMC.
Risposta del Consiglio federale.