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99.1152 · Interrogazione ordinaria · 1999-10-06

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

L'attuale revisione della legge federale sulla circolazione stradale LCstr (vedi messaggio del Consiglio federale del 31 marzo 1999 nel FF IV 3837) prevede diversi provvedimenti volti a migliorare la sicurezza del traffico stradale. Ad esempio, rendendo più severi tutta una serie di provvedimenti amministrativi, dovrebbe essere possibile agire più efficacemente nei confronti di coloro che infrangono ripetutamente e in modo pericoloso le norme della circolazione. Il Consiglio federale ritiene che una migliore conoscenza delle regole della strada dovrebbe permettere di ridurre sensibilmente gli incidenti provocati da chi ha poca esperienza di guida. Altri provvedimenti sono invece diretti a limitare più efficacemente la guida di quei conducenti che fanno uso di alcol, stupefacenti o medicinali.

Il Consiglio federale risponde alle singole domande come segue:

1. Il Consiglio federale propone al Parlamento di punire ancora più severamente le infrazioni gravi e ripetute alle norme della circolazione stradale. In questi casi, la terza infrazione grave verrebbe punita con il ritiro della licenza di condurre per almeno due anni a tempo indeterminato. Se le infrazioni vengono commesse ancora una volta nei cinque anni successivi all'eventuale restituzione della licenza, il ritiro è definitivo. Una restituzione della licenza sarebbe possibile in questi casi non prima di dieci anni.

2. Il Codice penale svizzero punisce i delitti con la detenzione fino a tre anni e/o con una multa fino a 40'000 franchi. Secondo il progetto di revisione delle disposizioni generali, sarà possibile in futuro comminare pene pecuniarie fino a 720'000 franchi. Il giudice potrà adeguare la pena a seconda della gravità della colpa. Ci si chiede tuttavia se un aumento della pena da parte del legislatore possa avere l'effetto di dissuasione voluto: l'esperienza mostra che i conducenti dei veicoli sono molto più prudenti nella prospettiva di un ritiro della licenza di condurre piuttosto che di fronte a pene più severe. Il Consiglio federale è quindi convinto che l'inasprimento dei provvedimenti amministrativi proposto sarà la soluzione più efficace.

3. Al Cantone incombe l'esecuzione del diritto in materia di circolazione stradale, l'imposizione di limiti di velocità nei singoli casi, il relativo controllo e l'allestimento di dossi artificiali sulle strade. La Confederazione può contribuire ulteriormente al rispetto delle norme, versando ai Cantoni le quote destinate ai controlli del traffico pesante previste nella relativa legge. Ovviamente questi controlli sono rivolti in primo luogo ai mezzi pesanti, tuttavia la maggiore presenza della polizia sulle strade può avere effetti positivi anche sugli altri utenti del traffico.

Per evitare un incidente è determinante la velocità effettivamente raggiunta piuttosto che quella tecnicamente possibile. In virtù dell'art. 32 cpv. 1 LCstr, la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità. La responsabilità è del conducente del veicolo. Inoltre il Consiglio federale non può introdurre nessun limite alla potenza dei veicoli, in quanto così facendo violerebbe il relativo accordo bilaterale con la CE: questo prevede che i veicoli che soddisfano i requisiti CE devono essere ammessi a circolare anche in Svizzera.

I conducenti la cui età va dai 20 ai 24 anni sono molto più spesso coinvolti in incidenti della circolazione rispetto a quelli delle altre fasce di età. I fattori all'origine di questo fenomeno sono da ricercare nella maggiore inclinazione al rischio dei più giovani e nella scarsa consapevolezza in fatto di sicurezza stradale. Il Consiglio federale propone pertanto al Parlamento di introdurre una formazione in due fasi: dopo la formazione di base (fase 1) e la riuscita dell'esame teorico e pratico, la licenza di condurre viene rilasciata soltanto per un periodo di tre anni. Il conseguimento definitivo avviene solo se in questo lasso di tempo si frequentano dei corsi di perfezionamento (fase 2) e se è stata commessa al massimo una sola infrazione passibile di ritiro della licenza di condurre.

Nell'ambito della revisione delle disposizioni generali del codice penale, il Consiglio federale ha posto in discussione la proposta di un gruppo di esperti di introdurre quale pena principale la cosiddetta "revoca a titolo di avvertimento". Tuttavia, visti i risultati della procedura di consultazione su questo punto, esso ha rinunciato a sottoporre la richiesta al Parlamento (cfr. FF 1999 II 1743). Un divieto di guida emesso dal giudice come quello proposto dal gruppo di esperti si ripercuoterebbe sulla revisione attualmente in corso della LCStr: invece di un sistema omogeneo più severo per tutta la Svizzera, si avrebbe per diversi aspetti un'attenuazione delle pene; un divieto di guida infatti verrebbe imposto obbligatoriamente solo in caso d'infrazione, mentre attualmente la licenza di condurre può venire ritirata già quando vengono commesse infrazioni di media gravità, che costituiscono delle contravvenzioni dal punto di vista del diritto penale.

L'opinione pubblica è comprensibilmente sempre molto critica quando vengono comminate pene lievi a conducenti che, in stato di ebbrezza, hanno provocato incidenti dalle conseguenze gravi per gli altri utenti della strada. Istituire una norma secondo la quale chi commette un'infrazione deve essere sempre considerato come autore di un dolo eventuale sarebbe inconciliabile con il concetto di colpa alla base del diritto penale svizzero. Solo il tribunale, alla luce delle circostanze effettive del caso, può giudicare in modo oggettivo della responsabilità penale di chi non solo guida in stato di ebbrezza, ma provoca il ferimento o la morte di altre persone ed agisce quindi con dolo (eventuale) o negligenza. A questo proposito va rilevato che chi agisce sotto l'influsso dell'alcol è del tutto o in parte incapace di intendere e di volere e può quindi essere esentato dalla pena o ricevere una pena più lieve (artt. 10 e 11 codice penale). Naturalmente questo ragionamento non si applica nel caso in cui può essere provato che il conducente, quando ancora era lucido e nella piena facoltà di intendere e di volere, era in grado (o almeno aveva il dovere di farlo), di prevedere che avrebbe guidato in stato di ebbrezza e potuto quindi provocare un incidente con morti o feriti (la cosiddetta actio libera in causa, art. 12 codice penale); In tal caso il conducente è punibile senza attenuanti per guida in stato di ebbrezza e ferimento od omicidio colposo. Il colpevole può venire condannato per dolo (eventuale) e non semplicemente per negligenza, purché vi siano sufficienti indizi che egli abbia non soltanto previsto, ma anche voluto o perlomeno accettato consapevolmente l'incidente e le sue gravi conseguenze, fatto piuttosto raro. In tutti i casi occorre valutare le circostanze particolari di ogni fatto. Non si può infatti giudicare allo stesso modo chi intende sin dall'inizio mettersi al volante dopo aver consumato dell'alcol e chi invece decide di guidare quando è già in stato di ebbrezza, a causa di un imprevisto. Ad ogni modo le autorità penali devono sempre valutare la presenza o meno di dolo eventuale o di negligenza esattamente secondo gli stessi criteri con cui si giudicano i reati fuori dell'ambito della circolazione stradale.

Risposta del Consiglio federale.