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99.1170 · Interrogazione ordinaria · 1999-12-08

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

In Svizzera la competenza di regolamentare l'esportazione di beni culturali è affidata per principio ai Cantoni. Vari Cantoni (tra cui anche Soletta) hanno già emanato norme volte a proteggere i beni culturali mobili. Nei Cantoni in cui esistono regolamentazioni per l'esportazione, oggi sussiste il problema che queste norme sono facilmente aggirabili. Il Cantone non può, per esempio, impedire che un bene culturale venga portato oltre i confini nazionali, in quanto le operazioni doganali sono di competenza della Confederazione. Dunque, nel commercio internazionale, i Cantoni dipendono dal sostegno della Confederazione.

Con la ratifica della Convenzione UNESCO del 14 novembre concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali è previsto di mettere i Cantoni nella condizione di far valere le loro disposizioni in materia di protezione dei beni culturali a livello internazionale.

Alle singole domande dell'interrogazione ordinaria, il Consiglio federale risponde come segue:

1. La vendita di per sé non implica necessariamente una decisione circa il trasferimento della collezione all'estero. Il Consiglio federale non è informato sullo stato delle trattative nel dettaglio e non può del resto esprimersi in merito alla qualifica di "bene culturale".

Il Cantone Soletta dispone tuttavia delle possibilità giuridiche per impedire l'esportazione di un bene culturale, segnatamente ponendolo sotto protezione (paragrafo 3 dell'ordinanza cantonale del 19 dicembre 1995 sulla protezione dei monumenti culturali).

2. Nel singolo caso la Confederazione ha la possibilità di acquisire beni culturali, nella misura in cui essa soddisfa i presupposti della Legge federale del 27 giugno 1890 sull'istituzione di un Museo nazionale svizzero (RS 432.31). Occorre tuttavia considerare anzitutto la valenza a livello nazionale del bene culturale.

In linea di massima, l'articolo 69 nCost. affida alla Confederazione la possibilità di erogare aiuti finanziari a un Cantone o a un'altra istituzione culturale pubblica o privata, se questa acquista un bene culturale e garantisce contemporaneamente che esso resterà in Svizzera. Per concedere tali sussidi, la Confederazione deve tuttavia potersi richiamare a basi legali formali che attualmente non esistono. La creazione di un tale presupposto verrà comunque chiarito nel quadro dell'applicazione dell'articolo culturale citato.

3. Sul piano federale non esistono possibilità per impedire l'esportazione di beni culturali all'estero. La competenza di regolamentare l'esportazione dei beni culturali è affidata per principio ai Cantoni. Per consentire anche alla Confederazione di impedirla, occorrerebbe inserire una tale disposizione nella Costituzione federale.

Risposta del Consiglio federale.

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