99.3015 · Interpellanza · 1999-03-01
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Già in passato il Consiglio federale ha avuto a varie riprese l'occasione di esporre la propria politica nei confronti del Sud-Africa e i provvedimenti adottati affinché le sanzioni non venissero aggirate. L'ultima volta ciò si è verificato quando si è trattato di rispondere all'interrogazione ordinaria Hollenstein (97.1031) del 20 marzo 1997. In tale occasione il Consiglio federale aveva sottolineato gli elementi essenziali della sua politica nei confronti del Sud-Africa: divieto di esportare armi, decretato già nel 1963, in modo autonomo; chiara condanna della politica di apartheid; non applicazione delle sanzioni economiche raccomandate, ma non dichiarate obbligatorie, dall'ONU nel 1985; adozione di provvedimenti miranti a impedire che le sanzioni prese da altri Paesi non venissero aggirate per il tramite della Svizzera (tetto massimo dell'esportazione di capitali, sorveglianza delle importazioni); misure positive di promozione della democrazia e dello sviluppo nel Sud-Africa.
Nell'ambito di tali questioni fondamentali non sono stati rivelati elementi sostanzialmente nuovi neppure dallo studio effettuato da M. Madörin, G. Wellmer e M. Egli in merito al ruolo svolto dalla Germania e dalla Svizzera per quanto riguarda i debiti che risalgono ai tempi dell'apartheid. Tuttavia, l'approfondimento delle nostre conoscenze sulle relazioni fra la Svizzera e il Sud-Africa riveste un certo interesse. Di conseguenza, il Consiglio federale ha accettato un postulato della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (99.3002) concernente il lancio di un progetto del Fondo nazionale per la ricerca in questo settore. Esso ha inoltre istituito un gruppo di lavoro interdipartimentale al fine di coordinare e chiarire le questioni legate alle relazioni intrattenute dalla Svizzera con il Sud-Africa. Inoltre, il 12 gennaio 1999, il capo del DDPS ha tra l'altro ordinato che vengano studiate e presentate per esteso le relazioni dei Servizi d'informazione con il Sud-Africa. Come è già il caso attualmente, la Delegazione delle commissioni di gestione (DCG) - che si occupa anche delle relazioni esistenti tra la Svizzera e il Sud-Africa - sarà informata in modo dettagliato in merito ai risultati.
Domanda 1
Il Consiglio federale ha presentato diverse volte il dispositivo dei provvedimenti presi nel 1974 per sorvegliare i movimenti di capitali verso il Sud-Africa (cfr. l'interpellanza Schmid 83.319 e la mozione Leuenberger-Solothurn 85.515). In nessun momento, i principali Paesi industrializzati hanno adottato sanzioni equivalenti (convergenti). A causa dell'importanza della piazza finanziaria svizzera, le esportazioni di capitali sono nondimeno state sistematicamente controllate da un gruppo di lavoro comprendente rappresentanti del DFAE, del DFE e del DFF, che si basava sulle cifre fornite dalla Banca nazionale svizzera (BNS). Come già menzionato nella risposta all'interrogazione ordinaria Hollenstein (97.1031), l'articolo 8 capoverso 3 della legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio, nella sua versione dell'11 marzo 1971, secondo cui le banche private dovevano notificare alla BNS determinati investimenti e crediti che effettuavano all'estero, costituiva la base giuridica sulla quale si fondava la copertura del tetto massimo. Tale disposizione concerneva gli investimenti e i crediti realizzati con tutti i Paesi esteri, ma prevedeva di sottoporre all'obbligo di notifica presso la BNS soltanto determinate transazioni. Non rientravano invece nell'ambito di tale dichiarazione obbligatoria presso la BNS le conversioni, i crediti all'esportazione e i crediti di finanziamento delle esportazioni, le partecipazioni ai crediti internazionali sindacati in valute estere, le "note" per un valore inferiore a tre milioni di franchi e le transazioni per un ammontare inferiore a dieci milioni di franchi o di una durata inferiore a dodici mesi. Per quanto concerne il Sud-Africa, il Consiglio federale ha deciso nel 1974 di sottoporre a un tetto massimo le transazioni per le quali esisteva un obbligo di notifica alla BNS.
Per quanto riguarda l'ammontare dei capitali esportati verso il Sud-Africa tra il 1982 e il 1984, il Consiglio federale rinvia alla sua risposta all'interrogazione ordinaria Braunschweig del 20 dicembre 1985 (85.741) e alle statistiche che vi ha pubblicato per gli anni 1980-1984:
Esportazioni di capitali soggette a un tetto massimo
(in mio. di franchi)
Esportazioni di capitali non soggette a un tetto massimo
(crediti all'espo./conversioni)
(in mio. di franchi
Averi bancari secondo la BNS
(statistiche di fine anno)
(in mio. di franchi)
1982
215
180
2'976
1983
300
292
3'936
1984
276
460
4'554
Da queste cifre risulta che le esportazioni di capitali soggette ad autorizzazione dalla Svizzera verso il Sud-Africa ammontavano, tra il 1982 e il 1984, a circa 1,7 miliardi di franchi (791 milioni per le esportazioni soggette a un tetto massimo e 932 milioni per le esportazioni non soggette a un tetto massimo). A ciò si aggiungono gli affari non soggetti ad autorizzazione a causa del loro importo (inferiore a 10 milioni di franchi) o della loro durata (meno di 12 mesi), in merito ai quali non sono disponibili cifre esatte. L'evoluzione degli averi bancari nei confronti del Sud-Africa è stata parimenti utilizzata a titolo comparativo: essa si sovrappone parzialmente alle altre cifre e ingloba anche i crediti a breve termine non soggetti al regime dell'autorizzazione. Durante questo periodo, gli averi bancari sono aumentati di circa 1,6 miliardi di franchi.
Il Consiglio federale non può commentare le cifre presentate dagli autori dell'interpellanza sulla base dello studio summenzionato né i confronti con le statistiche ufficiali della BNS, in quanto non conosce né la loro definizione, né i metodi di rilevamento utilizzati, né la loro delimitazione materiale e temporale. Occorre comunque rilevare che gli autori dello studio fanno riferimento, per il periodo che intercorre tra il 1982 e il 1984, a un aumento di 2,7 miliardi di franchi e non di 3,5 miliardi.
Domanda 2
A partire dal 1986, la Svizzera ha sostenuto lo sviluppo politico, sociale ed economico del Sud-Africa per un ammontare di 140 milioni di franchi, investendo 50 milioni tra il 1986 e il 1994 in un programma di misure positive, intese a favorire un cambiamento verso la democrazia. Dopo le prime elezioni democratiche del 1994, si è deciso di appoggiare il processo di transizione del Paese verso una società democratica con un programma speciale della durata iniziale di cinque anni (1995-1999). Nel settore della cooperazione allo sviluppo, la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) ha messo a disposizione 60 milioni di franchi; altri 20 milioni sono stati destinati, dalla Divisione politica III del DFAE, a misure di promozione della pace e della democrazia. La decisione di prolungare di cinque anni tale programma è stata presa nel corso dell'estate del 1998, in occasione della visita del presidente della Confederazione, on. Flavio Cotti, in Sud-Africa. Inoltre, l'Ufficio federale dell'economia esterna (UFEE) sostiene dal 1995, con un importo di 12 milioni di franchi, lo sviluppo del settore privato e, in particolare, il promovimento delle piccole e medie imprese delle categorie più sfavorite della popolazione. Nell'ambito delle misure di promozione della pace e della democrazia, la Svizzera ha dato specificamente il proprio sostegno, mediante diversi contributi finanziari, alla Commissione sudafricana Verità e Riconciliazione (Commissione Verità). È stato così possibile mettere a disposizione, per un anno circa, due esperti in qualità di giudici istruttori internazionali. Nel mese di febbraio del 1997 la Svizzera si è impegnata per contratto con la Commissione Verità a versare una somma di 500'000 franchi alle vittime dell'apartheid. La prima metà di questa somma è stata versata nel marzo del 1997, mentre la seconda lo sarà, come convenuto, nell'aprile del 1999, visto che da parte sudafricana sono state recentemente fornite le prove relative all'utilizzazione che è stata fatta della prima rata. Per quanto riguarda le cerchie economiche svizzere, spetta soltanto a loro decidere se devono versare un contributo alla Commissione o alle vittime dell'apartheid.
Gli autori dell'interpellanza parlano di un rallentamento delle attività di investimento dell'economia svizzera in Sud-Africa a partire dal 1994. Tuttavia, le statistiche della Banca nazionale svizzera (rivista trimestrale 4/98) mostrano che tra il 1994 e il 1997 gli investimenti diretti della Svizzera in Sud-Africa sono aumentati di oltre il 30%.
Domanda 3
Il governo sudafricano non ha finora richiesto alcun condono dei debiti che risalgono ai tempi dell'apartheid, sia a livello interno (indebitamento relativamente elevato) che esterno (indebitamento proporzionalmente esiguo). A tale proposito il ministro delle finanze, on. Manuel, ha recentemente dichiarato davanti a una commissione parlamentare di essere contrario all'idea di un condono dei debiti. Del resto, le cifre relative all'indebitamento del Sud-Africa sono nettamente migliori dei criteri stabiliti dal Fondo monetario internazionale e dalla Banca mondiale per una partecipazione all'iniziativa di sdebitamento in favore dei Paesi più poveri e maggiormente indebitati (iniziativa HIPC). Il debito estero del governo sudafricano rappresenta infatti solamente il 5% del suo indebitamento globale.
Per tutti questi motivi il Consiglio federale ritiene che non sia necessario, vista la situazione attuale, intavolare colloqui con altri governi in merito a un eventuale condono dei debiti in favore del Sud-Africa.
Risposta del Consiglio federale.