99.3063 · Mozione · 1999-03-10
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Con l'entrata in vigore della Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP, RS 831.40) è stato concesso uno statuto speciale agli istituti di previdenza delle corporazioni di diritto pubblico. L'articolo 69 capoverso 2 permette a questi istituti di previdenza, con l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza, di derogare al principio del bilancio in cassa chiusa, se in questo caso la Confederazione, un Cantone o un Comune garantisce il pagamento delle prestazioni dovute in conformità della LPP (articolo 45 capoverso 1 dell'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, OPP2, RS 831.441.1). In tal modo si è approvata la prassi di finanziamento misto applicata da molti istituti di previdenza di diritto pubblico ed evitato che questi istituti dovessero procedere a trasformazioni radicali.
Il Consiglio federale è consapevole che la motivazione apportata a suo tempo per la regolamentazione speciale ora non può più essere accettata senza riserve dal momento che le condizioni quadro sono mutate.
* La continuità dell'appartenenza ad una corporazione di diritto pubblico dei lavoratori non può più essere data per scontata. Anche se presso molte corporazioni di diritto pubblico una "chiusura d'azienda" può essere praticamente esclusa, è tuttavia possibile che si proceda a una diminuzione del personale. Si deve inoltre tener conto della tendenza a trasferire compiti statali a settori dell'economia privata.
* Il timore iniziale che un cambiamento degli istituti di previdenza di diritto pubblico da una procedura di finanziamento mista a una capitalizzazione completa potesse portare ad una cospicua formazione di capitale nel secondo pilastro è oggi superato.
Il Consiglio federale è anche consapevole del fatto che gli scoperti reali (presso la Cassa federale d'assicurazione il disavanzo 1997 ammontava p. es. a 11,9 miliardi di franchi) hanno ripercussioni negative per gli istituti di previdenza delle corporazioni di diritto pubblico. Attualmente il pericolo che vengano concessi nuovi miglioramenti di prestazioni non completamente coperti è però minore. Nell'ultimo decennio molte corporazioni di diritto pubblico hanno piuttosto fatto sforzi enormi per migliorare il grado di copertura. Nell'odierna situazione finanziaria è difficile per i datori di lavoro di diritto pubblico accelerare la diminuzione degli scoperti coprendo allo stesso tempo le spese correnti per la previdenza professionale.
Il bisogno di agire si fa particolarmente sentire in caso di privatizzazione di settori o quando una cassa pensioni si rende autonoma. La Confederazione si impegna a risolvere i problemi che si pongono. La parte del disavanzo spettante alla Swisscom è stata versata da quest'ultima per l'1.1.1998. Anche in caso di uscita di un'azienda affiliata da un istituto di previdenza di corporazioni di diritto pubblico non si possono prendere in considerazione disavanzi tecnici (articolo 19 della Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, LFLP, RS 831.42).
Il Consiglio federale è disposto ad esaminare se una modifica o addirittura una soppressione dell'articolo 69 capoverso 2 LPP si impone. Si dovrà però tener conto di diverse varianti che possono spaziare dall'impedire ulteriori aumenti degli scoperti, a disposizioni più vincolanti sul grado minimo di copertura, all'ammortamento stabilito a livello federale degli scoperti entro un termine di transizione. Anche nel settore di diritto pubblico si deve tener conto in modo appropriato delle possibilità degli istituti di previdenza e dei datori di lavoro.
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.