Lexipedia

99.3092 · Interpellanza · 1999-03-17

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

I recenti ordinamenti cantonali di procedura penale prevedono tutti disciplinamenti secondo cui il querelante si assume le spese processuali se accusa, mediante denuncia penale, in modo avventato un innocente di aver commesso un reato. In tale contesto può essere citato l'articolo 390 capoverso 1 della legge del 1995 sulla procedura penale del Cantone di Berna, secondo la quale la persona che ha sporto denuncia penale "in modo temerario e negligente" si assume, interamente o in parte, le spese processuali. Di conseguenza, chi con la denuncia di discriminazione razziale persegue in primo luogo lo scopo di compromettere un'altra persona per ragioni politiche, deve prevedere di assumere le spese giudiziarie e in ogni caso le spese dell'accusato. Tali regolamentazioni delle spese sono state applicate nell'ambito della fattispecie della discriminazione razziale in base all'articolo 261bis CP. Fra le decisioni menzionate nel volume apparso di recente intitolato "Rassendiskriminierung. Gerichtspraxis zu Artikel 261bis StGB" (Discriminazione razziale. Prassi giudiziaria relativa all'articolo 261 CP) si trova una decisione di sospensione con la quale le spese processuali sono state computate al querelante. In un altro caso, tali costi sono comminati al querelante almeno per denunce sporte in modo negligente.

Se un innocente è denunciato come colpevole di un reato dal querelante "che egli sa innocente ", ci troviamo di fronte a una denuncia mendace ai sensi dell'articolo 303 CP. La fattispecie della denuncia mendace è un delitto ufficiale ed è per questo motivo che il perseguimento penale non dipende dall'osservazione del termine per presentare querela.

A determinate condizioni, l'autore può essere incolpato anche di diffamazione ai sensi dell'articolo 173 CP. Come è giustamente esposto nella motivazione si tratta nella fattispecie di un reato punibile a querela di parte.

Per chi ha sporto denuncia intenzionalmente o in modo negligente esiste, secondo gli ordinamenti di procedura processuale vigenti nella maggior parte dei Cantoni, la possibilità di porre a carico del querelante le spese procedurali dello Stato nonché le spese dell'accusato. Se il querelante, contrariamente a quanto sa, mette a tacere una persona attiva in politica si rende colpevole, come illustrato in precedenza. Esiste una protezione legislativa contro denunce penali gravi e arbitrarie. Il Consiglio federale non vede, a queste condizioni, alcun motivo per emanare nuove disposizioni penali contro denunce ingiustificate.

Nell'ordinamento giuridico svizzero non si è finora preteso, quale condizione per una denuncia penale, che si possa semplicemente esprimere davanti alle autorità di perseguimento penale un sospetto, se questo non è stato dapprima delucidato dal querelante. Non è però accettabile che ogni supposizione indeterminata del querelante sulle condizioni effettive e giuridiche di discriminazione razziale possa risolversi in una denuncia penale avventata. Se le esigenze relative ai doveri di diligenza fossero troppo alte per il querelante, una querela per discriminazione razziale causerebbe regolarmente una serie di denunce e controdenunce per accuse fasulle. Per questo motivo il Consiglio federale non ritiene necessario, per dissuadere eventuali querelanti, inasprire le condizioni alle quali è possibile sporgere denuncia per discriminazione razziale.

Risposta del Consiglio federale.