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99.3108 · Mozione · 1999-03-18

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

La mozione vorrebbe migliorare i presupposti costituzionali per la collaborazione intercantonale. In un Paese cosí diversificato e articolato come il nostro una simile collaborazione è indispensabile per evitare una centralizzazione e per permettere quindi di svolgere i pubblici impegni in modo parsimonioso ed efficace. La collaborazione intercantonale si esplica poi in tanti modi e negli scorsi decenni si è fortemente rafforzata. Si pensi soltanto alla fitta rete di accordi intercantonali e agli enti per la collaborazione intercantonale.

L'articolo 7 della vecchia Costituzione federale, il quale disciplinava il campo degli accordi intercantonali, portava ancora l'impronta dei timori di alleanze particolari. La nuova Costituzione federale ha tradotto in forma moderna il disciplinamento finora vigente. Nell'articolo 48 della nuova Costituzione federale sono descritte le condizioni alle quali i Cantoni possono stipulare accordi tra di loro. Questo articolo offre ai Cantoni una libertà d'azione molto ampia. Le garanzie concernenti l'entità dei Cantoni e la loro stabilità costituiscono i limiti contemplati dagli articoli 47 e 53 della nuova Costituzione. Inoltre non si devono ledere né i diritti e gli interessi della Confederazione né i diritti di altri Cantoni. Gli accordi intercantonali non possono spingersi fino al punto di indebolire la sostanza di un Cantone. Con rispetto del diritto cantonale e degli imperativi della democrazia è possibile cedere però una parte delle competenze. Del resto la delega ad altri Cantoni di determinati compiti amministrativi è già praticata oggi.

I flussi economici e le strutture insediative supracantonali esigeranno un ulteriore ampliamento sostanziale e un consolidamento della collaborazione intercantonale. La collaborazione costituisce poi anche una ragionevole alternativa alle riforme territoriali richieste di recente. A questo proposito si pongono problemi a livello di ripartizione delle pubbliche incombenze, in particolare quando i cittadini di altri Cantoni approfittano dei servizi di un Cantone mentre quello del loro domicilio non partecipa finanziariamente.

L'istituzionalizzazione della cooperazione intercantonale con ridistribuzione degli oneri costituisce quindi un elemento importante della nuova perequazione finanziaria. Il 14 aprile 1999 il Consiglio federale ha in merito aperto una procedura di consultazione. Nel rapporto finale del gruppo organizzativo che si occupa del progetto, su incarico comune del Dipartimento federale delle finanze e della Conferenza dei Governi cantonali, vengono presentati complementi all'articolo 48 della nuova Costituzione, che dovrebbero permettere, nel senso voluto dalla mozione, una legislazione ad opera di organi intercantonali, fatte salve le esigenze della democrazia (art. 48 cpv. 5 nuovo).

Secondo il Consiglio federale le modificazioni proposte nella nuova perequazione finanziaria sono idonee a soddisfare le esigenze della mozione. Il Consiglio federale vorrebbe sentirsi libero di decidere circa l'attuazione delle proposte a seconda dei risultati della consultazione, al termine della quale (fine novembre 1999) discuterà della procedura ulteriore e farà poi delle proposte per ogni singolo punto del gruppo organizzativo nell'ambito del messaggio alle Camere federali (probabilmente nel corso del 1° semestre del 2001).

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.