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99.3135 · Mozione · 1999-03-19

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Per l'entrata in Svizzera gli stranieri devono disporre, per principio, di un passaporto e di un visto (art. 1 dell'ordinanza, del 14 gennaio 1998, concernente l'entrata e la notificazione degli stranieri, OEnS). Gli stranieri sottostanno inoltre ad ulteriori condizioni d'entrata fissate dall'OEnS. Fatte salve le disposizioni relative al diritto in materia d'asilo, i passeggeri di aeromobili che non adempiono le condizioni d'entrata in Svizzera vanno rinviati dalle autorità incaricate del controllo di frontiera e sono posti nuovamente sotto la custodia della compagnia aerea interessata. I casi che si iscrivono nel contesto del diritto in materia d'asilo sono esaminati sulla base dei criteri fissati all'articolo 13d della legge federale sull'asilo. Nei casi previsti dalla legge, l'Ufficio federale dei rifugiati autorizza l'entrata degli stranieri che presentano una domanda d'asilo, a meno che il rinvio preventivo in uno Stato terzo sia possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile. La nuova legge sull'asilo, del 26 giugno 1998, precisa le disposizioni relative alle domande d'asilo presentate all'aeroporto (vedi articoli 21 a 23 della legge).

In caso di rinvio di uno straniero, la compagnia aerea interessata è incaricata di ricondurlo rapidamente al punto ove ha preso inizio il viaggio o in qualsiasi altro luogo ove egli possa essere ammesso; poco importa che la persona rinviata sia in possesso di documenti o meno. La compagnia di trasporto aereo deve parimenti assumere tutte le spese occasionate dalla presenza della persona rinviata sul territorio svizzero nonché dal trasporto della stessa, comprese le spese legate a un'eventuale scorta di sicurezza.

Tale procedura, di cui si può constatare il buon funzionamento, poggia sulle disposizioni dell'Allegato 9 alla Convenzione, del 7 dicembre 1944, relativa all'aviazione civile internazionale. Giusta l'articolo 122f dell'ordinanza sulla navigazione aerea, queste norme si applicano direttamente sempreché siano sufficientemente chiare e precise, il che è il caso nella fattispecie. È d'altronde previsto di rafforzare le pertinenti disposizioni dell'Allegato 9 mediante un Emendamento 17 la cui entrata in vigore è prevista per il mese di novembre 1999. Di conseguenza, la legislazione in vigore risponde già interamente alle aspettative dell'autore della mozione.

Tra le autorità di controllo di frontiera e le compagnie aeree sono d'altronde in corso negoziati volti a rafforzare la cooperazione reciproca nel contesto della prevenzione della migrazione illegale per via aerea.

Nel contesto generale della prevenzione della migrazione illegale, il Consiglio federale è tuttavia disposto a esaminare l'eventuale necessità di completare la legislazione vigente. Tale esame è previsto segnatamente nel contesto della revisione totale della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, attualmente in corso.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.