99.3228 · Mozione · 1999-06-03
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Domanda 1
Le sementi e il materiale vegetale delle principali specie di piante agricole soggiacciono alle disposizioni dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle sementi (RS 916.151). Conformemente alle norme della Comunità europea, le prescrizioni di tale ordinanza fissano le esigenze minime alle quali devono rispondere le sementi affinché possano venir commercializzate. Determinate specie sono inoltre sottoposte alla certificazione obbligatoria.
Le sementi e il materiale vegetale commercializzati in Svizzera devono essere corredati di un'etichetta che attesti la loro conformità alla legislazione sulle sementi (art. 17 dell'ordinanza sulle sementi). Nel caso delle sementi e del materiale vegetale certificati l'etichetta è ufficiale e viene rilasciata dall'Ufficio federale dell'agricoltura. Se le sementi e il materiale vegetale non sono certificati, l'etichetta è allestita dal commerciante. Il Consiglio federale ritiene non sia necessario agire, visto che la legislazione richiede già un certificato di conformità o una dichiarazione di conformità da parte del fornitore.
Per quanto concerne la dichiarazione di varietà geneticamente modificate, le disposizioni dell'articolo 29d della legge sulla protezione dell'ambiente impongono alle persone che mettono in commercio organismi geneticamente modificati di informare l'acquirente. Benché non sia ancora stato definito in un'ordinanza d'esecuzione sotto quale forma deve avvenire tale informazione, l'articolo 29d è già applicabile. In occasione della prossima revisione dell'ordinanza sulle sementi (nel quadro della messa in vigore dell'ordinanza sulla dispersione di organismi nell'ambiente), il Consiglio federale prevede d'introdurre una dichiarazione obbligatoria specifica sulla già citata etichetta la quale indichi chiaramente se le sementi e il materiale vegetale sono organismi geneticamente modificati o contengono simili organismi. Nel quadro di Gen-Lex, una modifica della legge sulla protezione dell'ambiente prevede che all'atto della commercializzazione l'organismo geneticamente modificato sia corredato di un testo informativo sulle sue proprietà dal profilo ambientale e sanitario nonché sulle prescrizioni che ne consentono un'utilizzazione conforme.
Domanda 2
Con la messa in vigore della modifica del 10 giugno 1997 della legge sulla protezione dell'ambiente il Consiglio federale ha introdotto l'autorizzazione obbligatoria per la commercializzazione di organismi geneticamente modificati. Questa autorizzazione è applicabile alle sementi e al materiale vegetale di varietà geneticamente modificate anche se il quantitativo di OGM presente in un lotto di sementi o di materiale vegetale di una varietà convenzionale è esiguo. Le sementi e il materiale vegetale di varietà convenzionali che contengono impurità di varietà geneticamente modificate non possono pertanto venir commercializzati né coltivati.
Il Consiglio federale è consapevole dei problemi che la tolleranza zero applicata alle sementi commercializzate potrebbe comportare per l'approvvigionamento con sementi di determinate specie, visto che non può essere esclusa una contaminazione accidentale durante la produzione, il condizionamento e il trasporto di sementi all'estero. Non è possibile escludere nemmeno la fecondazione accidentale delle sementi prodotte in Svizzera mediante polline proveniente da particelle coltivate all'estero, in prossimità delle nostre frontiere.
Alla luce delle considerazioni suesposte, il Consiglio federale ritiene che la questione della soglia di tolleranza per le sementi debba essere oggetto di un'analisi approfondita prima di emanare una decisione. Tale questione verrà trattata da un gruppo di lavoro istituito dall'Ufficio federale dell'agricoltura.
Domanda 3
Nel quadro della preparazione del messaggio al Parlamento relativo al pacchetto Gen-Lex particolare attenzione è riservata all'aspetto della responsabilità per i danni all'ambiente, all'essere umano o alle cose provocati dall'utilizzazione di organismi geneticamente modificati. Il semplice utilizzatore di un organismo geneticamente modificato (per esempio l'agricoltore) non sarà ritenuto responsabile e avrà la possibilità di chiamare in causa il fabbricante di tale organismo qualora venissero provocati danni a una terza persona.
Le disposizioni concernenti la responsabilità per i danni provocati implicano che possa venir accertata la causa del danno e riconosciuto il responsabile. Se nel caso illustrato dall'autore della mozione si è potuto stabilire chiaramente chi fosse responsabile della commercializzazione di sementi non conformi alla legislazione sulla protezione dell'ambiente, è possibile che in determinate situazioni non sia possibile accertare chiaramente la responsabilità del danno e che terze persone debbano sopportarne le conseguenze.
La creazione di un fondo o di un pool di assicurazioni potrebbe consentire di indennizzare i casi non coperti dai regolamenti in materia di responsabilità. Dai primi studi svolti in relazione a ciò è emerso che la creazione e l'amministrazione di un fondo o di un pool di assicurazioni provocherebbero ingenti costi. Inoltre, una simile soluzione non dovrebbe sostituirsi alla responsabilità individuale di chi fabbrica o commercializza organismi geneticamente modificati. Nonostante le difficoltà emerse in occasione dei primi studi, il Consiglio federale incaricherà gli Uffici interessati di proseguire l'analisi di tale aspetto.
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.