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99.3244 · Mozione · 1999-06-09

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'aiuto umanitario della Confederazione è improntato nella regione del Kosovo in prima linea alle vittime rimaste nel Kosovo durante la guerra. Godono di assistenza anche i rifugiati che ritornano nel Kosovo dai Paesi limitrofi e dalla Svizzera nonché quelli che si trovano in Albania e Macedonia. 100 membri della Confederazione sono attualmente al lavoro nella Repubblica federale di Jugoslavia, in Albania e Macedonia (all'incirca 40 membri del DFAE e 60 membri circa del DDPS). Nella Repubblica federale di Jugoslavia (escluso il Kosovo; vedi a tale proposito più sotto) nonché in Albania e Macedonia, gli esperti svizzeri - i quali coordinano l'aiuto umanitario della Svizzera - adempiono vari compiti, quali la distribuzione di derrate alimentari e merci d'aiuto, il coordinamento medico, la ricostruzione dell'infrastruttura e l'osservanza dei diritti dell'uomo. Con il programma "cash for shelter" la Svizzera indennizza inoltre 7'500 famiglie in Albania, Macedonia e Montenegro che ospitano complessivamente 60'000 rifugiati del Kosovo. L'inaspettato enorme flusso di persone che rientrano nel Kosovo ha reso necessario un riesame di tale programma.

Nel Kosovo, l'aiuto umanitario della Confederazione si concentra sui settori seguenti: sostegno delle famiglie nella ricostruzione delle abitazioni mediante la distribuzione di "Shelter Start Kits" (utensili e materiale di costruzione per il ripristino di fortuna di spazio abitativo), ricostruzione - efficiente dal punto di vista occupazionale - di abitazioni per alloggi collettivi a favore delle persone che rimpatriano, ristrutturazione - efficiente nell'ottica occupazionale - di infrastrutture sociali quali scuole e centri sanitari nonché ripristino dell'approvvigionamento di acqua potabile. Nell'ambito del programma di rimpatrio dell'UFR, la DSC fornirà, oltre all'aiuto individuale - distribuzione di "Shelter Kits" - un notevole aiuto in loco che si allaccia senza difficoltà alle azioni proprie. Infine vanno rilevati gli interventi nell'ambito dell'azione FOCUS.

Per quanto concerne le ripercussioni finanziare e gli impegni della Confederazione occorre rilevare quanto segue: la DSC ha già utilizzato dal corrente bilancio 1999 20 milioni di franchi. A titolo indicativo erano previsti da 10 a 15 milioni di franchi; grazie alla modifica della pianificazione sull'impiego dei mezzi per l'Africa e l'America centrale nonché al ripiego su riserve per casi acuti di catastrofe è stato possibile aumentare l'importo a 20 milioni di franchi. Il 31 marzo 1999 il Consiglio federale ha inoltre assicurato ulteriori 20 milioni di franchi per aiuti immediati nel Kosovo e, il 13 aprile 1999, altri 10 milioni di franchi per l'azione "cash for shelter". Il 15 giugno 1999 il Consiglio federale ha stanziato un credito aggiuntivo di 50 milioni di franchi a favore dei rifugiati e dei profughi del Kosovo. Le azioni del 1999 sono a carico di detto credito aggiuntivo. Gli esborsi del prossimo anno saranno finanziati, in gran parte (fatta riserva dell'approvazione del bilancio da parte delle Camere federali), mediante i contributi previsti dal programma di ritorno dell'UFR. Il 1°luglio 1999 ha infine avuto inizio la prima fase del programma di rimpatrio Kosovo dell'UFR e della DSC. Nel quadro dell'assistenza individuale e dell'aiuto strutturale collettivo sul posto, ogni persona che rimpatria riceve 2000 franchi di aiuti diretti, 1000 franchi di aiuti materiali nonché 2000 franchi di aiuti strutturali sul posto. Si calcola che il numero delle persone che rientrano in Patria nel 1999 si aggiri intorno alle 8000 unità.

Al momento attuale, il Consiglio federale non prevede di proporre al Parlamento un credito separato per un ulteriore aiuto in loco. Esso includerà tuttavia nel messaggio sul bilancio 2000 un credito quadro specifico dell'UFR destinato al finanziamento di programmi d'aiuto al ritorno, tra l'altro per il Kovoso, della durata di diversi anni anni. A medio termine l'opzione di un credito quadro separato resta aperta; questa possibilità dipende soprattutto dalle esigenze in loco e dagli accordi con i partner del patto di stabilità. Del resto, anche nel Kosovo il Consiglio federale organizzerà l'impiego degli strumenti di politica estera con gli esistenti crediti quadro e di pagamento, che sono a disposizione per soddisfare i mandati dei singoli strumenti di politica estera.

2. Per quanto riguarda il ricongiungimento familiare in generale, a causa della situazione creatasi nel Kosovo alla fine di aprile 1999, il mantenimento delle condizioni generali d'entrata non era più conciliabile con gli impegni umanitari della Svizzera. Le domande di visti per un soggiorno temporaneo di vittime della guerra con ultimo domicilio nel Kosovo che potevano contare sull'accoglienza presso congiunti in Svizzera non sono quindi state esaminate secondo i consueti severi criteri. Sulla scorta dell'evolversi della situazione nel Kosovo, il Consiglio federale decise tuttavia, all'inizio di luglio 1999, di sottoporre le persone provenienti dal Kosovo nuovamente alle vigenti disposizioni dell'ordinanza del 14 gennaio 1998 concernente l'entrata e la notificazione degli stranieri (OenS; RS 142.211). Per i casi di rigore, segnatamente nel caso di cure mediche indispensabili, è tuttora possibile rilasciare, a titolo eccezionale, un visto d'entrata. Questi casi vanno sottoposti, corredati con la relativa motivazione, all'Ufficio federale degli stranieri per decisione.

La decisione in merito al regolare ricongiungimento familiare spetta alle autorità cantonali. Le domande, il cui numero è aumentato in ragione della guerra, sono esaminate secondo le vigenti disposizioni della legislazione sugli stranieri. Se la persona che vive nel nostro Paese è in possesso di un diritto di soggiorno (cittadinanza svizzera, permesso di dimora o di soggiorno con possibilità di proroga) vi è in linea di massima, il diritto di ricongiungimento familiare da parte del coniuge nonché dei figli minorenni. Per contro, gli stranieri in possesso di un permesso di soggiorno annuale non hanno diritto al ricongiungimento familiare; quest'ultimo può però essere concesso se sono adempiute le necessarie condizioni (tra l'altro sufficienti mezzi finanziari e abitazione appropriata).

3. Gli stranieri in Svizzera possono esercitare un'attività lucrativa soltanto con l'autorizzazione della competente autorità cantonale preposta al mercato del lavoro. Il soggiorno regolare in Svizzera è la condizione per ottenere l'autorizzazione a esercitare un'attività lucrativa. Gli stranieri che risiedono illegalmente in Svizzera non hanno quindi nessuna possibilità di ottenere una siffatta autorizzazione. Secondo l'articolo 19 legge sull'asilo, i richiedenti l'asilo godono tuttavia di un diritto di soggiorno in Svizzera fino alla conclusione della procedura d'asilo; ciò a prescindere da un'eventuale entrata illegale. I richiedenti l'asilo soggiacciono nei primi tre mesi - sei mesi invece dopo una decisione negativa - a un divieto di lavoro. A partire da questo momento, le autorità preposte al mercato del lavoro possono autorizzare un'attività temporanea a seconda della situazione economica e del mercato del lavoro. Le persone ammesse provvisoriamente possono - per contro - senza divieto di lavoro antecedente - esercitare un'attività lucrativa se lo consente la situazione economica e del mercato del lavoro. Gli indigeni hanno tuttavia la priorità sul mercato del lavoro.

Per contrastare un'indesiderabile migrazione a scopo economico sotto le spoglie dell'asilo, il Consiglio federale ha emanato il 25 agosto 1999 un divieto di lavorare di un anno (fino all'agosto 2000) per tutti i richiedenti l'asilo entrati a partire dal 1° settembre 1999. Il divieto vige anche per le persone provvisoriamente ammesse. La maggioranza dei Cantoni, in una precedente consultazione, si è espressa a favore di tale divieto di lavorare.

Presta lavoro nero, chi pur essendo entrato legalmente o avendo un regolare permesso di dimora, esercita un'attività lucrativa senza autorizzazione dell'autorità preposta al mercato del lavoro (violazione del principio della priorità a favore degli indigeni, controllo delle condizioni salariali e di lavoro, imposte, contributi sociali, ecc.). Nel caso di violazioni delle prescrizioni legali sono previste diverse sanzioni sia nella legge (LDDS; RS 142.20) sia nell'ordinanza (OLS; RS 823.21). Il datore di lavoro che intenzionalmente assume stranieri non autorizzati a lavorare in Svizzera, è punibile con una multa fino a fr. 5'000 per ogni lavoratore straniero illegalmente assunto. In caso di recidiva la pena è inasprita.

E' possibile inoltre attuare sanzioni amministrative contro il datore di lavoro e il lavoratore: giusta l'articolo 55 capoverso 1 OLS le autorità cantonali preposte al mercato del lavoro respingono totalmente o parzialmente le domande di un datore di lavoro che ha violato reiteratamente o gravemente le prescrizioni sul diritto degli stranieri. La legge (LDDS) prevede inoltre l'espulsione dalla Svizzera e un possibile divieto d'entrata nei confronti dello straniero che esercita illegalmente un lavoro. L'espulsione di uno straniero o l'allontanamento di un richiedente l'asilo respinto avviene a condizione che l'espulsione o l'allontanamento sia ammissibile, esigibile e possibile (ad es. nessuna ammissione provvisoria).

In occasione dei lavori preliminari per una revisione totale della LDDS, la commissione peritale istituita dal Consiglio federale, ha proposto di inasprire le disposizioni penali relativi alla lotta del lavoro nero. La consultazione per una nuova legge sugli stranieri sarà presumibilmente indetta nell'autunno 1999.

4. Le persone che presentano domanda d'asilo in Svizzera e sono fermate nella zona di frontiera al momento del passaggio clandestino, sono informate dalle autorità di polizia in merito all'organo presso il quale possono presentare una relativa domanda; dette persone sono consegnate immediatamente alle competenti autorità del Paese limitrofo dal quale sono entrate illegalmente. La persona va invece diretta in uno dei centri di registrazione della Confederazione se la consegna non è possibile.

Da questa situazione di partenza risulta che il collocamento collettivo di richiedenti l'asilo fermati nelle vicinanze della frontiera in occasione dell'entrata illegale, o non è necessaria, poiché sono consegnati al Paese limitrofo, o è garantita perché condotti nei centri di registrazione della Confederazione.

5. Le ristrettezze in termini di personale del Corpo delle guardie di confine (Cgcf) è noto; circostanza questa che dà adito, già da tempo, a discussioni anche in seno al Parlamento. L'organico insufficiente nel Cgcf è valutato a 200 posti. Il Consiglio federale ha rafforzato, quale misura d'urgenza nel marzo 1998, il Cgcf con 100 membri del Corpo della guardia delle fortificazioni, allo scopo di alleviare le conseguenze dell'organico insufficiente almeno nell'ambito della sorveglianza territoriale. Questo provvedimento scade alla fine del 2000. Un incremento dell'organico oltre le 200 unità non consentirebbe comunque una sorveglianza dell'intero territorio.

I desideri di un incremento di personale nel settore della sicurezza sono di vario tipo. Il Consiglio federale ha quindi istituito, con decreto federale del 28 gennaio 1998, un gruppo peritale interdipartimentale con l'incarico di fissare le priorità nel settore della sicurezza interna e di elaborare soluzioni durature. Le esigenze del Cgcf sono esaminate nell'ambito di tale gruppo.