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99.3249 · Interpellanza · 1999-06-10

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Sul piano indigeno e nel settore delle esportazioni il Consiglio federale mira a un'agricoltura competitiva. Mediante la nuova legge sull'agricoltura e le relative ordinanze sono state create le basi per raggiungere tale obiettivo nel rispetto anche degli impegni assunti dalla Svizzera a livello internazionale.

E' compito della categoria o dei singoli imprenditori elaborare strategie di marketing nonché pianificare la produzione e le vendite. La Confederazione può offrire un sostegno soltanto in via sussidiaria e nel quadro degli strumenti e dei mezzi di cui dispone. In quest'ambito rientrano i provvedimenti per la promozione dello smercio, i pagamenti diretti in genere e in particolare i pagamenti diretti a favore dei vigneti in forte pendenza e in zone terrazzate.

E' nell'interesse generale dell'economia che i diversi settori e imprenditori agricoli si organizzino o addirittura si riorganizzino per accrescere la produttività e trarre dalla loro attività un valore aggiunto possibilmente elevato.

2. Conformemente all'articolo 66 della legge sull'agricoltura, è possibile attingere al Fondo viticolo soltanto per finanziare provvedimenti destinati a mantenere le superfici viticole e a favorire lo smercio dei prodotti vitivinicoli di qualità. L'ordinanza sul vino definisce i provvedimenti che sono finanziati attraverso il Fondo viticolo. E' escluso il sostegno di progetti straordinari che vanno oltre quanto stabilito dall'ordinanza. E' doveroso menzionare che il Fondo viticolo dev'essere amministrato nel quadro del conto dello Stato e sottostà pertanto alla sovranità del Parlamento in materia di preventivo. In virtù dell'ordinanza sui miglioramenti strutturali (OMSt; RS 913.1), la Confederazione può inoltre concedere aiuti finanziari per provvedimenti quali il raggruppamento di terreni vignati, gli accessi ai vigneti o il risanamento di impianti di irrigazione. Provvedimenti di questo genere contribuiscono notevolmente a ridurre i costi di produzione e a incrementare la qualità. Anche in questo caso spetta agli attori prendere l'iniziativa. Essi devono assumere le proprie responsabilità nonché elaborare - unitamente ai servizi cantonali competenti - i rispettivi progetti e sostenerli. Gli strumenti disponibili non sono limitativi. I limiti vengono posti soltanto dai mezzi finanziari disponibili o dagli attori stessi. La Confederazione partecipa al finanziamento concedendo contributi e mutui esenti da interesse. La decisione di sostenere un progetto è di competenza dei Cantoni, i quali sono tenuti a fornire una controprestazione finanziaria.

3. Il Consiglio federale non prevede provvedimenti supplementari. Il sostegno all'esportazione dei vini è disciplinato nell'ordinanza sulla promozione dello smercio. Per i progetti nel settore del marketing-comunicazione tale ordinanza prevede un sostegno che può corrispondere al 50 per cento dei costi. L'importo residuo deve essere finanziato dagli interessati. Nel piano finanziario 2000-2003 sono previsti annualmente fino a 5,5 milioni di franchi a favore della vitivinicoltura. Per motivi inerenti alla politica sanitaria, nell'ordinanza sul vino la promozione dello smercio di questo prodotto si limita a progetti realizzati all'estero.

Spetta agli attori stessi condurre una politica più incisiva in materia di esportazione di vino. La Confederazione sostiene simili progetti a titolo sussidiario fino al massimo al 50 per cento dei costi.

4. Rientra tra i mandati generali degli ambasciatori promuovere e sostenere i prodotti svizzeri nonché offrirli in occasione di manifestazioni ufficiali. A dipendenza del Paese è tuttavia possibile che i rispettivi prodotti non siano reperibili a breve termine o che per diversi motivi non ne sia autorizzata l'importazione. Dato che ciò è il caso, in particolare, dei prodotti alcolici, si deve eccezionalmente optare per "prodotti sostitutivi".

Risposta del Consiglio federale.

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