99.3300 · Mozione · 1999-06-17
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
1.- L'autore della mozione giustifica il suo intervento affermando tra l'altro che dal 1970 il carico fiscale delle imprese familiari sarebbe aumentato in Svizzera in maniera considerevole e persino superiore alla media nel confronto internazionale. Quest'affermazione vale tutt'al più per gli anni Settanta, mentre già durante gli anni Ottanta l'aumento dell'onere fiscale di persone giuridiche, tra le quali si annoverano anche le imprese familiari, si è arrestato. A causa di diverse revisioni delle leggi tributarie, ultimamente quest'onere tende piuttosto a diminuire. La riforma 1997 dell'imposizione delle imprese è solo uno dei numerosi esempi di una simile revisione.
Già a metà degli anni Ottanta analisi statistiche effettuate in Svizzera avevano mostrato che anche in caso di distribuzione di un dividendo normale (= rendimento conforme al mercato dell'effettivo capitale proprio) nella maggior parte dei casi l'onere totale della società anonima e dell'azionista è minore, talvolta perfino molto minore, di quanto non sarebbe se la stessa impresa con gli stessi rapporti di partecipazione fosse stata diretta come un'impresa di persone (ditta individuale o società collettiva). Soltanto in caso di distribuzione di dividendi della sostanza (ad es. in caso di liquidazione) il risultato è a sfavore della società anonima e dei suoi azionisti. Negli ultimi 10-15 anni non si sono verificati sostanziali cambiamenti, per cui in caso di ripetizione di simili rilevamenti si dovrebbe giungere agli stessi risultati. È vero solo in parte che nei confronti dei Paesi confinanti l'imposizione dell'utile per l'impresa e dei dividendi per l'azionista (= cosiddetto sistema classico) è unica nel suo genere. Infatti, pur con una certa attenuazione dell'imposizione a livello di azionista, anche l'Austria segue il sistema classico. Altri cinque Stati dell'UE applicano questo tipo di sistema classico, mentre gli USA dispongono di un sistema puramente classico come la Svizzera. In definitiva, però, non è la questione del sistema usato da uno Stato a essere determinante, bensì molto più decisive si rivelano le relative aliquote fiscali.
La rispettiva imposizione in Svizzera obiettivamente è difficile che si possa definire "frustrante". Questo dovrebbe anche essere il motivo principale per cui in Svizzera si è potuto mantenere il sistema classico. In occasione dei dibattiti sull'armonizzazione fiscale alle Camere federali è stata discussa dettagliatamente la questione della doppia imposizione economica. Tuttavia neanche la cosiddetta deduzione del dividendo normale che è in primo piano ha trovato il consenso della maggioranza. Difatti le indagini svolte hanno dimostrato che questa misura è problematica sul piano dell'economia amministrativa (in caso di distribuzioni a società holding) e costituirebbe un regalo ingiustificabile agli azionisti stranieri.
2.- Con la riforma 1997 dell'imposizione delle imprese per l'imposta federale diretta delle società di capitali e delle cooperative è stata abolita l'imposta sul capitale (indipendente dalla capacità economica). In tal modo si è adottata un'efficace misura per mitigare la doppia imposizione economica. In occasione degli hearing (del 18 maggio 1999) del Capo del DFF sulla politica fiscale della Confederazione è stata richiesta più volte che la soppressione dell'imposta sul capitale fosse effettuata anche a livello cantonale. Sembra viepiù prevalere l'opinione che l'imposta sul capitale come imposta sulla sostanza non abbia più spazio in un moderno diritto dell'imposizione delle imprese. È vero solo in parte che non sono state emanate altre misure di sgravio, che hanno un effetto favorevole anche sulle PMI, dato che la tassa d'emissione è stata ridotta in poco tempo dal tre all'uno per cento con un limite d'esenzione di 250'000 franchi. Ciononostante ci si chiede se ulteriori provvedimenti siano giustificati, tanto più che le imprese di persone sono talvolta confrontate con gravi problemi fiscali. In ogni caso ciò è stato fatto valere in occasione dei già citati hearing del 18 maggio 1999. In tal modo, il limite di tassazione del/della proprietario/a di una ditta individuale o degli/delle azionisti/e di una società di persone - se è inclusa anche la parte dei contributi AVS che non costituisce reddito - può senz'altro raggiungere il 50 per cento a seconda del Cantone. Il principio dell'imposizione delle famiglie può rafforzare ulteriormente la progressione e, indirettamente, aumentare il carico fiscale dell'utile delle imprese. Anche l'imposizione degli utili di liquidazione - eventualmente "realizzati" in caso di cessazione di una ditta a seguito di trasferimento nella sostanza privata - può avvenire per i/le proprietari/ie di ditte individuali e di società di persone ad aliquote comprese tra il 40 e il 50 per cento. Questi esempi mostrano anche per quale ragione sempre più persone sono dell'opinione che si debba tendere ad un'imposizione degli utili delle imprese che non dipenda dalla forma giuridica. Questo tema sarà perciò indubbiamente di centrale importanza in occasione di una prossima riforma dell'imposizione delle imprese. Il DFF istituirà quindi ancora quest'anno una Commissione d'esperti sull'imposizione delle imprese indipendente dalla loro forma giuridica, che, da una parte, esaminerà la dipendenza dalla forma giuridica dell'imposizione delle imprese svizzere secondo il diritto vigente e, dall'altra, indicherà le possibilità che ci sono di cambiare la poco soddisfacente situazione attuale e di creare un diritto dell'imposizione delle imprese più indipendente dalla loro forma giuridica e quindi più equo.
3.- In Svizzera, l'onere fiscale delle persone giuridiche è molto modesto rispetto a quello a livello internazionale. La quota dell'imposta sull'utile della Svizzera (quale rapporto tra i proventi delle imprese costituite come società di capitali e il prodotto interno lordo) è tra le più basse di tutti gli Stati dell'OCSE. Se a livello di società di capitali si promuovesse il finanziamento proprio a scapito della distribuzione di utili, il problema della doppia imposizione non sorgerebbe neppure. Infatti, le riserve vanno accumulate primariamente nell'impresa e non nella sostanza privata degli azionisti. Il vero motivo per cui spesso la situazione finanziaria delle PMI è definita insoddisfacente non è quindi assolutamente riconducibile alla doppia imposizione economica.
Da alcuni anni si presta molta attenzione al promovimento del capitale a rischio delle PMI. Da poco più di un anno sono stati creati due fori in collaborazione con l'economia privata, ossia il foro sul capitale a rischio e quello sulle PMI; la responsabilità è affidata al Segretariato di Stato dell'economia (seco). In entrambi i fori sono esaminati mezzi e metodi per rafforzare finanziariamente le PMI, ciò che in particolare dovrebbe promuoverne la forza innovativa e assicurare il mantenimento dei posti di lavoro come pure il passaggio dell'impresa alla generazione successiva. Il decreto federale sulle società di capitale a rischio, approvato nella sessione autunnale 1999, è risultato molto favorevole nei confronti degli sgravi fiscali concessi. Esso si propone di promuovere la costituzione di imprese facilitando l'accesso al capitale a rischio.
4.- In occasione dei già menzionati hearing (del 18 maggio 1999) sulla politica fiscale è stato espresso il desiderio di migliorare ulteriormente anche le condizioni quadro delle PMI a prescindere dalla loro forma giuridica. Per quanto concerne l'imposizione delle imprese, formalmente armonizzata e indipendente dalla forma giuridica, il Consiglio federale condivide l'opinione che essa sia augurabile e da perseguire a medio termine. Pure la già menzionata Commissione d'esperti sull'imposizione delle imprese indipendente dalla forma giuridica deve mirare a questo obiettivo. Essa si occuperà parimenti delle questioni inerenti alla doppia imposizione economica nonché all'introduzione di un'imposta sugli utili in capitale/imposta sugli utili da partecipazioni.
Esso è quindi anche disposto ad accettare il presente intervento come postulato.
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.