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99.3320 · Interpellanza · 1999-06-18

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Ancora alla fine di quest'anno dovrebbero essere presentati al Consiglio federale il progetto e il messaggio di una legge sui disegni e modelli industriali completamente rielaborata; la nuova legge si chiamerà legge federale sulla protezione del design (legge sul design).

Il progetto della legge sul design è già stato sottoposto alla procedura di consultazione presso gli Uffici ed è in seguito stato emendato dall'Istituto della proprietà intellettuale. A causa della Conferenza diplomatica per la revisione dell'Accordo dell'Aia sul deposito internazionale di disegni e modelli industriali (Accordo dell'Aia del 1999 sulla protezione dei modelli), che si è tenuta a Ginevra dal 16 giugno al 6 luglio 1999, è stato nel frattempo deciso di procedere alla redazione finale del progetto dopo la conclusione di detta Conferenza, al fine di poter tener conto di eventuali cambiamenti a livello internazionale. Detto modo di procedere fu discusso nel marzo di quest'anno con le cerchie interessate, in particolare con quelle del settore dell'orologeria e del tessile, che l'hanno approvato.

2. Nel progetto di legge è prevista una durata totale della protezione legale di 25 anni al massimo, a contare dalla data del deposito. Tale durata risulta da cinque periodi di protezione di cinque anni ciascuno. La durata della protezione corrisponde a quella prevista all'articolo 10 della direttiva EU 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 sulla protezione di disegni e modelli (GU n. L289 del 28.10.98, pag. 28).

3. La confisca di oggetti prodotti industrialmente in modo illegale che servono all'uso privato non è contemplata nella nuova legge sul design.

Non ci è noto alcun Paese in cui la confisca di tali oggetti avvenga d'ufficio. Né il recentissimo progetto per un'ordinanza UE sui modelli ornamentali (com (1999) def.) né il Libro verde europeo sulla lotta alla falsificazione e alla pirateria nel mercato interno, del 22 ottobre 1998, prevedono una tale possibilità. Per quanto concerne la Francia, spesso citata ad esempio, esiste semplicemente la trattenuta degli oggetti che servono all'uso privato. Una disposizione analoga figura anche nel progetto della legge sul design. Un vero e proprio diritto di confisca non esiste nemmeno in Francia; è invece previsto per il settore dei marchi.

Nel diritto sul design tale possibilità non esiste principalmente per tre motivi: prima di tutto perché non è tecnicamente possibile reperire in modo attendibile tutti gli oggetti grafici e perché non tutti i design sono registrati in Svizzera. Nel caso di una registrazione internazionale, i dati sono iscritti in una banca dati presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), alla quale la Svizzera non ha accesso per ragioni tecniche. Se poi il titolare del diritto desidera prorogare la pubblicazione della registrazione, cosa che in avvenire sarà possibile, non esiste alcuna possibilità di ricerca.

In secondo luogo, una tale regolamentazione creerebbe problemi di personale all'Amministrazione federale delle dogane. Non soltanto sarebbe necessario un maggior numero di agenti di dogana per effettuare i controlli per una tale confisca d'ufficio, ma l'organico del personale dovrebbe aumentare anche per permettere di sostituire gli agenti assenti perché impegnati ad assolvere senza sosta corsi d'aggiornamento sui nuovi design. Con l'attuale organico dell'Amministrazione federale delle dogane una tale formazione non è possibile.

In terzo luogo, il diritto sulla proprietà immateriale si fonda sul principio che unicamente l'uso a scopi industriali gode del diritto dell'esclusività. Se così non fosse, ne conseguirebbe che ogni rappresentazione privata di un design protetto costituirebbe reato anche se tale rappresentazione non perseguiva scopi industriali.

4. Nell'elaborare una legge il legislatore deve considerare sia gli interessi dei titolari del diritto che quelli dei consumatori. In tal senso il progetto della legge sul design corrisponde nella massima misura possibile e per quanto opportuno alla citata direttiva UE e al progetto di un'ordinanza UE sui modelli ornamentali.

La differenza più importante fra il progetto della legge sul design e la proposta di ordinanza dell'UE consiste nel fatto che la legge sul design non contempla disposizioni per una protezione di breve durata di un design registrato. Una tale protezione informale del design è essenzialmente pensata nell'interesse delle industrie della moda con brevi cicli di mercato, che sono le più esposte al pericolo di imitazioni. D'intesa con le cerchie interessate, si è convenuto che non era necessario prevedere una tale protezione informale, anche perché in Svizzera la procedura di registrazione è rapida e poco costosa e perché in avvenire sarà possibile prorogare la pubblicazione.

Risposta del Consiglio federale.

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