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99.3343 · Mozione · 1999-06-18

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Dal 1° gennaio 1998 sono in vigore nuove disposizioni per l'indicazione del Paese di produzione (art. 22 cpv. 1 lett. e in collegamento con art. 22a e art. 23 dell'Ordinanza sulle derrate alimentari del 1° marzo 1995, ODerr, RS 817.02). Secondo queste normative, una derrata alimentare è da considerarsi prodotta in Svizzera, se vi è stata interamente ottenuta oppure se vi è stata un'elaborazione o una trasformazione considerate sufficienti. Questa norma si rifà al concetto espresso nell'Ordinanza del 4 luglio 1984 sull'attestazione dell'origine (OAOr, RS 946.31) ed è in sintonia con quanto previsto dagli standard e dalle convenzioni internazionali.

Se una derrata alimentare è stata ottenuta completamente in Svizzera, questa è da considerarsi il Paese produttore. L'applicazione di questa norma, in base all'elenco stilato all'art. 22a cpv. 2, non dovrebbe comportare difficoltà. In base alla lett. c, va considerata ad esempio totalmente di produzione svizzera oltre alla carne di animali qui nati o allevati, anche quella di animali il cui ingrasso è avvenuto principalmente in Svizzera o che vi hanno trascorso la maggior parte della loro esistenza.

L'art. 22a cpv. 3 ODerr specifica cosa si intenda per elaborazione o trasformazione sufficienti: una derrata alimentare è da considerarsi prodotta in Svizzera, se lavorata in modo tale da acquisire qui le sue proprietà caratteristiche o da ottenere una nuova denominazione specifica conformemente all'ODerr. Il riconfezionamento del prodotto, il suo taglio o il semplice assemblaggio e mescolamento di derrate alimentari non sono ad ogni caso sufficienti ai sensi di legge per ottenere da prodotti stranieri la denominazione d'origine svizzera.

Se sussiste il rischio, in relazione all'indicazione del Paese di produzione della derrata alimentare, che il consumatore venga indotto in errore quanto al Paese da cui provengono le materie prime o gli ingredienti essenziali, occorre allora indicare il nome dei Paesi dai quali tali merci prime o ingredienti provengono (art. 22a cpv. 4). Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) sta attualmente elaborando un'ordinanza che definisca quelle derrate alimentari che richiedono l'indicazione di questi dati supplementari. L'entrata in vigore è prevista per inizio 2000.

Le disposizioni sull'indicazione del Paese di produzione per le derrate alimentare imballate valgono analogamente anche per le derrate alimentari offerte sfuse (cfr. art. 23 ODerr). Si può tuttavia rinunciare all'indicazione scritta, se l'informazione dei consumatori viene assicurata attraverso altre vie, ad esempio con spiegazioni orali. Per la carne di animali e per prodotti da essa derivati vige la regolamentazione speciale secondo l'art. 121 lett. a e b ODerr. Dal 1° maggio 1996, anche per questi preparati offerti sfusi è richiesta l'indicazione scritta del Paese di produzione. Questo particolare obbligo di dichiarazione, connesso all'insorgere dell'ESB, sarà rimpiazzato a partire dal 1° gennaio 2000 dall'obbligo generalizzato dell'indicazione del Paese produttore per tutte le derrate alimentari, a patto che il DFI non decida nel frattempo altrimenti.

Per quanto riguarda le derrate alimentari modificate geneticamente, va rilevato che le derrate alimentari, gli additivi e le sostanze ausiliarie per la lavorazione che sono organismi modificati con tecnologia genetica oppure che ne sono stati ricavati, in Svizzera già dal 1° luglio 1995 devono essere contrassegnati in modo particolare (art. 22 cpv. 1 lett. k ODerr). Con il decreto del 14 giugno 1999, il Consiglio federale ha introdotto nell'Ordinanza sulle derrate alimentari un articolo 22b che regola altri dettagli sulle modalità di marcatura. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 1° luglio 1999.

Riguardo alla regolamentazione vigente sulla marcatura delle derrate alimentari modificate geneticamente e alla regolamentazione sull'indicazione del Paese di produzione attualmente in fase di elaborazione, il Consiglio federale non ritiene che vi sia al momento necessità di ulteriori interventi.

2. Giusta l'art. 2 cpv. 3 della Legge sulle derrate alimentari (LDerr, RS 817.0), le disposizioni previste non sono valide solo per gli alimenti prodotti in Svizzera, ma anche per quelli d'importazione; fatti salvi gli impegni presi dalla Svizzera con gli accordi internazionali. Riguardo l'obbligo previsto dall'art. 23 LDerr per il controllo autonomo, è in primo luogo compito dell'importatore verificare che i suoi prodotti siano in regola con le leggi svizzere. Le autorità amministrative verificano l'effettuazione del controllo autonomo ed eseguono controlli su campioni casuali. Inoltre, alle frontiere vengono controllate determinate categorie merceologiche in base a un'analisi scientifica dei rischi. Ad esempio, nel 1999 vengono controllati in modo particolare i preparati di mais e di soia all'importazione per verificare se contengono organismi modificati geneticamente e se sono stati dichiarati correttamente. Controlli generalizzati a tappeto sarebbero estremamente costosi e sproporzionati.

3. Al giorno d'oggi, il foraggiamento degli animali si basa in parte su materiale d'origine animale. La legislazione vigente permette questa pratica al fine di riutilizzare gli scarti animali derivanti dalla produzione alimentare e dalla macellazione. Il senso di tale norma è di impedire che le importanti sostanze proteiche contenute in questi cosiddetti scarti animali non vadano distrutte, bensì reinserite nella catena alimentare. D'altra parte, i maiali e il pollame si nutrono in modo naturale anche con alimenti animali.

Questo tipo di riutilizzazione di scarti animali è messo sempre più in questione da molti consumatori. Il Consiglio federale ha progressivamente riconosciuto questa nuova sensibilità nella società proibendo il recupero di cadaveri per farne foraggio. I cadaveri vengono bruciati. Già oggi, inoltre, determinate parti dei corpi delle bestie macellate che potrebbero essere consumate vengono bruciate.

Il Consiglio federale ha già adottato provvedimenti che escludono, in base alle attuali conoscenze scientifiche, qualsiasi pericolo per la popolazione derivante dal foraggiamento con sostanze animali pericolose. Tali provvedimenti sono tra i più rigidi al mondo. Il Consiglio federale ha anche decretato il divieto d'importazione da quelle nazioni che producono carni potenzialmente pericolose per la popolazione (tra l'altro il divieto d'importazione di carne bovina dalla Gran Bretagna e dal Portogallo e il divieto d'importazione per carni in cui il contagio è endemico). Un divieto generalizzato sarebbe in contrasto con l'analisi scientifica dei rischi e dunque sproporzionato.

Le autorità competenti effettuano controlli adeguati per escludere qualsiasi pericolo per la popolazione derivante dalle derrate alimentari.

Dando seguito alle richieste del Parlamento, il Consiglio federale ha inoltre provveduto affinché l'economia agricola non sia più gravata di ulteriori oneri che rendano la produzione più cara. Il divieto di vendita per carne proveniente da animali foraggiati anche con prodotti di origine animale comporta in pratica il divieto di produrre carne con foraggi d'origine animale. Tuttavia, la produzione basata esclusivamente su foraggio vegetale causerebbe un forte rincaro della produzione. Inoltre, stando al testo della mozione andrebbe vietato anche l'allattamento con latte materno di tutti i tipi di animale.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.