99.3362 · Mozione · 1999-06-18
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Nel rispondere alla mozione Keller (98.3455 Creazione di una base legale che permetta l'internamento di richiedenti l'asilo deliquenti o renitenti) il Consiglio federale ha già spiegato che l'istituzione dell'internamento privativo della libertà è stato abrogato dalla legge federale concernente misure coercitive in materia di diritto degli stranieri. Nel contempo, in sostituzione dell'internamento, sono stati creati nuovi provvedimenti come la carcerazione preliminare o la carcerazione in vista di sfratto (art. 13a e 13b LDDS) oppure l'imposizione di non abbandonare o di non accedere a un dato territorio punita con il carcere o la detenzione in caso di non osservanza (art. 13e e 23a LDDS). Il motivo dell'abolizione dell'internamento va ricercato nell'incompatibilità con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). La privazione della libertà secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera f CEDU è legale soltanto se contro lo straniero è in corso un procedimento d'espulsione o d'estradizione, vale a dire che deve essere assodato che l'esecuzione dell'espulsione o dell'allontanamento è possibile per motivi giuridici o effettivi entro un termine determinato e prevedibile. La privazione della libertà senza la prospettiva che l'espulsione o l'allontanamento possano effettivamente essere eseguiti entro un determinato termine è pertanto incompatibile con l'articolo 5 capoverso 1 lettera f CEDU.
A complemento della risposta alla mozione Keller, il Consiglio federale afferma quanto segue:
1. È importante ricordare anzitutto che lo scopo delle misure coercitive in materia di diritto degli stranieri non è di lottare contro la criminalità, ma unicamente di garantire l'esecuzione effettiva dell'allontanamento di richiedenti l'asilo respinti o l'espulsione di stranieri che non hanno alcun diritto di soggiornare in Svizzera. Con le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri il Consiglio federale e il Parlamento non intendono introdurre un diritto penale speciale per gli stranieri. Né la LDDS né la legge sull'asilo possono instaurare una prevalenza del diritto degli stranieri sulla procedura penale. Non è pertanto giustificata la creazione di una nuova base legale federale intesa a prolungare la carcerazione in vista di sfratto per motivi attinenti alla lotta contro la criminalità o determinati abusi.
2. La carcerazione in vista di sfratto è un'ingerenza nella libertà di movimento garantita dall'articolo 5 CEDU e dalla nuova Costituzione e deve pertanto rispettare il principio di proporzionalità ed essere quanto possibile breve. Deve terminare qualora sia adempita una delle condizioni elencate all'articolo 13c capoverso 5 LDDS, in particolare se risulta che l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione è inattuabile per motivi giuridici o effettivi entro il massimo termine possibile di carcerazione. Conformemente a quanto stabilito dal Tribunale federale nella sua amministrazione della giustizia, la vaga possibilità che un allontanamento non possa essere completamente escluso non costituisce motivo sufficiente perché uno straniero rimanga in carcere in vista di sfratto (DTF non pubblicata del 10 giugno 1999 in re Th. contro il Canton Berna, pag. 5). Per contro una persona divenuta passibile di pena può restare in carcere anche in un simile caso, a condizione tuttavia che rappresenti una minaccia alla sicurezza pubblica del Paese (DTF 122 II 49ss. e 148ss.).
3. Se uno straniero continua a commettere reati o fa preparativi a tal fine, inducendo le autorità ad avviare un perseguimento penale, spetta a chi di dovere nei Cantoni ordinare i provvedimenti necessari a un'inchiesta penale come per esempio il carcere preventivo, compatibile con l'articolo 5 capoverso 1 lettera c CEDU. Per tali provvedimenti, la base legale non è né la legge sull'asilo né la legislazione in materia di stranieri. Va tuttavia ricordato che, secondo l'articolo 23a LDDS, lo straniero che non ottempera all'imposizione di non abbandonare o di non accedere a un dato territorio giusta l'articolo 13e è punito con l'arresto o con la detenzione fino a un anno ove risulti che l'allontanamento o l'espulsione è inattuabile per motivi giuridici o effettivi.
Per tali motivi il Consiglio federale è convinto che i provvedimenti riguardanti il diritto penale e il diritto in materia di stranieri contemplati nelle attuali leggi, se applicati con rigore, offrano alle autorità cantonali competenti un sufficiente margine d'azione per lottare contro gli abusi e la criminalità. Respinge pertanto, per ragioni inerenti alla caratteristica dello stato di diritto, al principio di proporzionalità e in considerazione delle obbligazioni di diritto internazionale pubblico assunte dalla Svizzera la reintroduzione dell'internamento.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.