99.3412 · Interpellanza · 1999-08-31
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Nel senso di una maggior trasparenza, al pubblico sarà offerta la possibilità, per il tramite di Internet, di conoscere e utilizzare taluni prodotti del Servizio informazioni. Del resto, il capo del DDPS ha incaricato una commissione di studio, presieduta dall'ex segretario di Stato Edouard Brunner, di analizzare l'intero ambito del Gruppo servizio informazioni e le sue interfacce con altri dipartimenti e di presentare un rapporto entro il 15 febbraio 2000.
Inoltre, il Consiglio federale ha l'intenzione di assumere in maniera più pronunciata la sua responsabilità in materia di controlli e di informarsi regolarmente sulle attività nell'ambito del servizio informazioni nonché sull'impiego delle risorse finanziarie.
Il Consiglio federale risponde come segue alle domande dell'interpellante:
1. Per la sorveglianza nell'ambito di procedimenti penali civili non vengono utilizzate installazioni dell'esplorazione elettronica del DDPS. In particolare, in Svizzera non viene effettuata alcuna sorveglianza dei telefoni e delle reti telefoniche da parte della Divisione dell'esplorazione elettronica del DDPS; nel caso di procedimenti penali, la sorveglianza incombe per principio ai provider di rete, che, su richiesta del Ministero pubblico della Confederazione o delle autorità cantonali, ricevono il pertinente mandato dal Servizio per i compiti speciali del DATEC. Dai tempi della CPI DMF del 1992, in una ventina di casi è stato messo a disposizione delle autorità penali a livello federale, cantonale e comunale materiale tecnico in prestito. Non è stato fatto ricorso a personale del Gruppo servizio informazioni.
Il Consiglio federale rammenta che il Servizio informazioni strategico ricerca soltanto informazioni provenienti dall'estero importanti in materia di politica di sicurezza, le analizza e le diffonde e che il Servizio informazioni dell'esercito è impiegato soltanto in occasione di una chiamata di truppe in servizio d'appoggio o in servizio attivo (acquisizione di informazioni in Svizzera per definire la situazione rilevante per l'esercito). Il Servizio informazioni non mette quindi a disposizione delle autorità penali alcuna informazione.
2. Nelle inchieste, l'impiego di mezzi tecnici è autorizzato, su richiesta degli organi di polizia, in base a una decisione del giudice istruttore. Il sottocapo di stato maggiore del servizio informazioni decide, sulla base di quest'ultima, in merito alla consegna temporanea in prestito del materiale del suo Gruppo; il sottocapo di stato maggiore delle operazioni decide sulla consegna temporanea in prestito del materiale del Servizio di sicurezza militare.
3. A seconda dello scopo, possono essere utilizzati impianti speciali di sorveglianza video, microfoni con o senza cavo (radiomicrofoni) e i relativi apparecchi di registrazione.
Risposta del Consiglio federale.