Lexipedia

99.3439 · Interpellanza · 1999-09-02

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Per quanto concerne il ritorno nel Kosovo e l'applicazione del progetto comune, del 18 giugno 1999, della Direzione dello sviluppo e della cooperazione e dell'Ufficio federale dei rifugiati sul ritorno e il reinserimento in Kosovo, il Consiglio federale rinvia alla risposta del 4 ottobre 1999 all'interpellanza del gruppo radicale-democratico del 20 settembre 1999 (99.3462 rimpatrio dei rifugiati kosovari) nonché alla risposta del capo del DFGP del 27 settembre 1999 alla questione Heim (99.5115 ritorno dei rifugiati kosovari).

In merito alla domanda dell'interpellante, che chiede se non si debbano rimpatriare gradualmente e in via prioritaria i giovani rifugiati, soli e in grado di lavorare, il Consiglio federale constata quanto segue: secondo i concetti approvati dal Consiglio federale dell'11 agosto 1999 di ritorno spontaneo o obbligatorio in Kosovo, sono esclusi rinvii forzati fino allo scadere del termine di partenza fissato al 31 maggio 2000, se queste persone si comportano correttamente nel nostro Paese. I principi applicati dalla Svizzera per il ritorno sono in perfetta sintonia con quelli dei piú importanti Stati dell'Europa occidentale e rispettano inoltre le pertinenti raccomandazioni dell'ACNUR, secondo cui si deve rinunciare ai rimpatri forzati nel corso di quest'anno. Il concetto e il termine di partenza unitario che ne deriva sono applicabili senza limitazioni anche ai giovani non coniugati. Per il Consiglio federale non vi è pertanto nessun motivo di modificare le decisioni del 23 giugno e dell'11 agosto 1999.

Le persone, per le quali è cresciuto in giudicato il rifiuto della domanda d'asilo e che non sono partite autonomamente o che non fan parte del programma di ritorno volontario in Kosovo, dovranno attendersi a un rimpatrio coatto a partire dal 1° giugno 2000 una volta scaduto il termine di partenza. L'UFR sta attualmente studiando le modalità di rimpatrio di persone con un termine di partenza per fine maggio 2000.

Il gruppo di circa 11'400 persone che nel periodo dal 20 luglio al 16 novembre 1999 sono partite per il Kosovo tramite l'OIM (altre 1'500 persone si sono prenotate definitivamente per i voli OIM dei prossimi giorni e le iscrizioni, che continuamente giungono all'UFR, di partecipazione al programma per il Kosovo sono sempre numerose) è estremamente equilibrato per quanto riguarda i criteri di età, stato civile e anno di arrivo : i gruppi di giovani non coniugati, nonché coniugi e famiglie con figli piccoli sono circa della stessa entità. Gli uomini celibi sotto i 35 anni costituiscono attualmente circa un quarto dei rientranti (circa 3'000 persone). In proposito, occorre aggiungere che la stragrande maggioranza delle persone partite sinora spontaneamente è giunta in Svizzera nel periodo compreso fra lo scoppio della guerra (24/25 marzo 1999) e la fine di giugno 1999 (80% ca.).

Considerando i termini relativamente brevi a disposizione per annunciarsi - 5 mesi per ognuna delle fasi I e II del programma Kosovo - e il numero elevato di persone autorizzate a partecipare - 63'000 -, il programma di aiuto al ritorno in Kosovo, suddiviso in due fasi, - a differenza del programma per la Bosnia (dall'agosto 1996 alla fine di gennaio 1999 sono rimpatriate 10'057 persone) al quale erano autorizzate a partecipare 18'000 persone - non permette uno scaglionamento dei termini di partenza per determinati gruppi di persone. Questa procedura appare inoltre giustificata anche in rapporto alla progressiva dissoluzione dei confini etnici, al grado di distruzione minore rispetto alla Bosnia e all'Erzegovina e alle estese ramificazioni familiari nella provincia del Kosovo.

Risposta del Consiglio federale.