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99.3451 · Interpellanza · 1999-09-03

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

alla domanda 1

La sicurezza e la protezione della salute sul lavoro sono questioni importanti. È ovvio che non si può esigere dal datore di lavoro che sfrutti pienamente ed in ogni caso tutte le possibilità tecniche e personali volte a prevenire i danni. A tale riguardo, si rinvia sia all'articolo 82 della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) sia all'articolo 6 della legge sul lavoro (LL) secondo cui il datore di lavoro ha l'obbligo, al fine di prevenire gli infortuni e le malattie professionali o di proteggere la salute dei lavoratori, di applicare tutti i provvedimenti che, per esperienza, sono necessari, tecnicamente applicabili ed adatti alle circostanze. Nel determinare l'idoneità dei provvedimenti richiesti si tratta di confrontare la portata del pericolo da un lato e le spese per le misure di protezione necessarie dall'altro. Queste ultime sono proporzionali alla portata del pericolo.

alla domanda 2

Liberare le PMI da un inutile dispendio in termini amministrativi e finanziari è uno degli obiettivi della legislatura 1995-1999. Il 21 ottobre 1998 il Consiglio federale ha approvato un pacchetto di provvedimenti volti ad accelerare ed ottimizzare le procedure di diritto federale. Inoltre, alla fine del 1998 è stato creato un foro PMI che, a turno dei contatti tra le PMI e le parti amministrative scelte (ad esempio le assicurazioni sociali, le autorità del mercato del lavoro e quelle fiscali ecc.) approva ed esamina il modo per realizzare sgravi per le imprese; e ciò non solo nel quadro di progetti legislativi, bensì anche della regolamentazione in vigore. Questi provvedimenti dimostrano che il Consiglio federale non sottovaluta le richieste delle PMI.

L'introduzione dell'obbligo di consultare specialisti della sicurezza sul lavoro (art. 11a - 11g dell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni OPI) non ha comportato un dispendio amministrativo e finanziaro aggiuntivo degno di nota nel settore della prevenzione degli infortuni. L'articolo 11a, al contrario, dichiara che i datori di lavoro devono consultare gli specialisti della sicurezza sul lavoro qualora lo richiedano la protezione della salute e la sicurezza dei lavoratori. L'articolo in questione descrive espressamente ciò che ragionevolmente può e deve essere richiesto al datore di lavoro. E ciò, del resto, si può evincere già dall'articolo 82 LAINF, visto che non tutti i datori di lavoro dispongono delle conoscenze tecniche richieste per applicare - come previsto dalla disposizione - tutte le misure di prevenzione che per esperienza sono necessarie, applicabili al livello della tecnica ed adatte alle circostanze date. In questo caso il datore di lavoro, per assumere la propria responsabilità per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, deve, per legge, fare appello a persone che dispongono delle conoscenze tecniche necessarie.

Diversi studi evidenziano che in Svizzera i costi dei problemi di salute dovuti ad attività connesse al lavoro raggiungono alcuni miliardi di franchi all'anno, superando considerevolmente le spese degli infortuni e delle malattie professionali definite dal diritto delle assicurazioni. Inoltre, le statistiche LAINF dimostrano che la frequenza d'infortunio nelle piccole e medie imprese supera di molto la media. In questo contesto, si può partire dall'idea che in queste aziende anche i costi sanitari legati ad attività professionali superano la media. E mentre oggi gli esperti della sicurezza sul lavoro sono ben rappresentati nelle grandi imprese non si può dire altrettanto per quel che concerne le PMI. Per questo motivo è stato introdotto l'obbligo di fare appello agli esperti della sicurezza sul lavoro che mira a promuovere la prevenzione degli infortuni e la protezione della salute all'interno delle imprese e in particolare nelle PMI.

alla domanda 3

La Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL) è una commissione extra-parlamentare nominata dal Consiglio federale. Il suo compito, in particolare, è di coordinare i settori dei singoli organi esecutivi della sicurezza sul lavoro (INSAI, ispettorati del lavoro cantonali e federali e organizzazioni professionali) e di provvedere affinché nelle imprese le disposizioni sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali vengano applicate uniformemente (art. 85 cpv. 3 LAINF). A tale scopo, la commissione, giusta l'articolo 52a OPI, ha la facoltà, tra l'altro, di emanare direttive. E quando il datore di lavoro si attiene a tali direttive si presume che egli agisca conformemente alle disposizioni circa la sicurezza sul lavoro concretizzate dalle direttive. Infatti, il datore di lavoro è libero di osservare le disposizioni in questione in modo diverso da quello previsto dalle direttive se dimostra che la sicurezza dei lavoratori viene garantita nella stessa misura.

La CFSL ha emanato la direttiva 6508 relativa alla consultazione di specialisti della sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 11b OPI. Questa disposizione corrisponde all'articolo 52a OPI summenzionato. Anche la direttiva CFSL 6508 è tesa ad aiutare i datori di lavoro ed i lavoratori ad osservare le disposizioni legislative - nel caso specifico, le disposizioni relative alla consultazione di specialisti della sicurezza sul lavoro. In particolare, la direttiva in questione deve fornire dei punti d'appoggio a cui potersi rifare in modo da sapere in quali circostanze è necessario fare appello a persone con conoscenze tecniche specifiche e come eseguire gli accertamenti necessari.

Anche il N.2.1 della direttiva CFSL va letta alla luce di queste spiegazioni: gli specialisti della sicurezza sul lavoro vanno consultati soltanto quando all'interno dell'impresa il personale è esposto a "pericoli particolari", ovvero pericoli il cui riconoscimento e la cui determinazione richiedono conoscenze o mezzi di ricerca speciali. Alle imprese non esposte a pericoli particolari che sono state citate nell'interpellanza viene soltanto ricordato che devono tenere conto della portata del pericolo ai sensi delle disposizioni generali dell'articolo 82 LAINF e dell'articolo 6 LL (cfr. risposta alla domanda 1).

alla domanda 4

La direttiva CFSL 6508 è il frutto di un lungo processo decisionale al quale i rappresentanti delle parti sociali hanno partecipato intensivamente. In questo contesto, è stata conferita particolare attenzione alle richieste delle PMI, ragion per cui un intervento del Consiglio federale presso la CFSL non s'impone.

Risposta del Consiglio federale.