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99.3498 · Mozione · 1999-10-06

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La lince è una specie protetta giusta la legge sulla caccia (LCP art. 7). Con il suo reinsediamento, la densità della specie ha ripetutamente fatto registrare oscillazioni naturali a livello regionale. Negli ultimi anni, i suoi effettivi sul territorio nazionale non sono aumentati e la sua presenza è rimasta circoscritta alle aree dov'era già diffusa. Gli effettivi della lince e il territorio di diffusione nelle Alpi e nel Giura sono, tutto sommato, insufficienti per garantire a lungo termine la sopravvivenza della specie in Svizzera. Gli effettivi delle più importanti specie di selvaggina, il cervo e il camoscio, hanno conosciuto un ulteriore incremento negli ultimi vent'anni, e non sono minacciati né a livello regionale, né a livello nazionale. I danni subiti dagli animali da reddito, calcolati in proporzione al bestiame presente negli alpeggi svizzeri, sono relativamente modesti. Singoli proprietari di bestiame minuto possono subire danni consistenti. I loro danni vengono però risarciti dalla Confederazione e dai Cantoni. Inoltre, deve essere possibile ridurre gli effettivi delle popolazioni di lince, laddove i danni subiti dagli animali da reddito diventano eccessivi e sorge una minaccia per gli effettivi di altre popolazioni di selvaggina.

Nel 1996, con la revisione dell'art. 10 OCP, il Consiglio federale ha istituito ulteriori basi giuridiche per trovare delle soluzioni ai problemi creati dai grandi predatori. Queste autorizzano l'UFAFP a elaborare dei piani per tali specie animali, in cui si definiscono segnatamente "i principi che reggono la protezione, l'abbattimento o la cattura di dette specie, la prevenzione o l'accertamento dei danni, nonché il risarcimento delle spese per le misure di prevenzione."

È in tale contesto giuridico che l'UFAFP e i Cantoni hanno elaborato la "Strategia Lince Svizzera", presentata all'opinione pubblica congiuntamente a fine agosto 2000.

L'obiettivo principale di tale strategia è la preservazione a lungo termine di una popolazione di linci in grado di sopravvivere, creando le premesse per l'insediamento del felino in habitat nuovi.

Per raggiungere l'obiettivo sono previste le seguenti misure principali:

* la diffusione a lungo termine delle linci, collegando habitat ora isolati mediante appositi passaggi che permettono il transito degli animali; la relativa istruzione del DATEC sulla pianificazione e la costruzione di simili passaggi sta per essere terminata;

* la diffusione a breve termine della lince mediante il suo trasferimento in habitat dove non è ancora presente;

* la promozione, da parte della Confederazione, di misure di prevenzione dei danni causati dalla lince (cani pastori, pastori, recinzioni elettriche, collari di protezione);

* il risarcimento, dell'80 per cento da parte della Confederazione e del 20 per cento da parte dei Cantoni, dei danni causati dalla lince agli animali da reddito; per un confronto, il contributo elargito dalla Confederazione al momento dell'inoltro della mozione si situava tra il 30 e il 50 per cento, a seconda delle capacità finanziarie dei Cantoni;

* l'attuazione di interventi sugli effettivi delle popolazioni di linci quando: (1) singoli animali causano danni eccessivi agli animali da reddito (art. 10 OCP); (2) è minacciata la diversità delle specie, ossia quando il felino contribuisce a minacciare gli effettivi di una specie rara (art. 7 OCP); (3) quando effettivi eccessivi di linci causano danni notevoli o rappresentano una minaccia per altre specie (art. 12 OCP). Le relative competenze in materia d'intervento sono delegate ai Cantoni una volta introdotta la relativa modifica dell'ordinanza sulla caccia.

Ai fini della realizzazione della "Strategia Lince Svizzera" il nostro territorio nazionale è stato suddiviso in compartimenti. Ogni compartimento vedrà la nascita di una Commissione intercantonale, in cui siedono i rappresentanti dei Cantoni interessati e della Confederazione. La Commissione svolgerà opera di consulenza presso i singoli Cantoni, fra l'altro in materia d'interventi volti a ridurre gli effettivi delle popolazioni di linci e d'informazione dell'opinione pubblica.

La "Strategia Lince Svizzera" permette di agire sugli effettivi della lince e corrisponde a quanto proposto dall'autore della mozione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.