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99.3530 · Raccomandazione · 1999-10-07

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Accogliere

Stellungnahme des Bundesrates

1. In una lettera del 20 ottobre 1999 indirizzata ai governi dei Cantoni di Basilea Città e di Basilea Campagna il Consiglio federale ha comunicato loro che la sua qualità di autorità di ricorso di ultima istanza gli impedisce per motivi legati allo stato di diritto (imparzialità, parità di trattamento di tutte le parti della procedura) di rivedere le sue decisioni al di fuori di una procedura formale. Per le stesse ragioni il Consiglio federale non può nemmeno fissare in modo definitivo la sua futura pratica dei ricorsi, in quanto sarebbe allora nell'impossibilità di valutare liberamente i motivi addotti dalle parti e pregiudicherebbe l'esito della procedura.

Si capisce che il Consiglio federale analizza in continuazione la sua pratica dei ricorsi e la adegua, se necessario, all'evoluzione del settore dell'assicurazione malattia. Esso è inoltre disposto, in caso di bisogno, a eseguire un'analisi della situazione con i principali attori del settore della salute e dell'assicurazione malattia. Il 2 dicembre scorso, i rappresentanti della Conferenza dei direttori cantonali della sanità (CDS) e una delegazione del Consiglio federale si sono riuniti per discutere, fra l'altro, anche le questioni sollevate dal Consigliere agli Stati Plattner. A tale proposito, è emerso che i Cantoni intraprendono passi importanti al fine di ridurre le sovracapacità nel settore ospedaliero. Essi hanno impiegato diversi mezzi, in particolare per quanto attiene alla determinazione dell'offerta di reparti privati e semiprivati. Ne consegue che i fornitori di prestazioni subiscono in parte disparità di trattamento nei Cantoni, ciò che comporta problemi a livello giuridico (parità di trattamento degli ospedali). Per quanto riguarda un'eventuale elusione da parte di alcune cliniche di quanto fissato dai Cantoni per le offerte degli assicurati di base, il Consiglio federale condivide il parere della CDS secondo cui tale elusione non può essere accettata ed esaminerà se nelle sue future decisioni su ricorso dovranno essere introdotti nuove restrizioni.

Il Consiglio federale informa inoltre, regolarmente e in modo dettagliato, sulle sue decisioni in materia di assicurazione malattia con comunicati stampa, pubblicazioni e articoli nelle riviste specializzate. I pareri dei partecipanti alla consultazione confermano che la pratica del Consiglio federale è nota a tutti.

2. Quando il Parlamento ha deciso in merito al termine di quattro mesi, o otto mesi al massimo, per il trattamento di ricorsi in materia di assicurazione malattia, sapeva che un'applicazione severa di questo termine non avrebbe permesso, in determinati casi, di rispettare in modo soddisfacente le garanzie di procedura e di accertare i fatti con la precisione necessaria. La disposizione legale che fissa questo termine nella LAMal deve così essere intesa come una prescrizione d'ordine, o ancora come un obiettivo da realizzare per il Consiglio federale. Se tale obiettivo non ha ancora potuto essere raggiunto nonostante una serie di misure adottate in materia di organizzazione e di personale, ciò è dovuto essenzialmente al fatto che lo stretto legame, che spesso esiste fra le procedure, non permette di eseguirle separatamente; in tali casi la garanzia del diritto di essere ascoltato richiede un investimento di tempo più importante. Lo stesso dicasi per le procedure, le cui parti coinvolte sono numerose, in particolare i fornitori di prestazioni. Infine, dopo oltre tre anni dall'entrata in vigore della legge, rimangono ancora aperte numerose questioni di fondo che per essere evase richiedono un lavoro approfondito. Negli ultimi tempi la durata delle procedure ha potuto essere ridotta e si può sperare che nel corso dell'anno prossimo l'obiettivo fissato dal legislatore sarà raggiunto.