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99.3582 · Mozione · 1999-12-06

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

1.- Il 4 ottobre 1999 il Consiglio federale ha adottato le Linee direttive delle finanze federali, contenenti obiettivi, principi e strumenti per la sua politica finanziaria. Uno degli obiettivi è quello di poter annoverare l'aliquota d'imposta, l'aliquota fiscale e la quota delle uscite della Confederazione tra le più basse dei Paesi dell'OCSE. A tal proposito, nel dettaglio si rileva quanto segue: "Occorre stabilizzare l'aliquota d'imposta e la quota delle uscite del nostro Paese. Per mantenere e incrementare l'attrattiva della piazza economica svizzera, a lungo termine bisogna tendere ad un abbassamento delle imposte e ad una contemporanea riduzione della quota delle uscite della Confederazione. Oltre ad applicarsi nel settore statale, la Confederazione si adopera affinché i Cantoni e i Comuni intraprendano anch'essi analoghi sforzi. L'obiettivo è quello di annoverare il carico fiscale di privati o imprese in Svizzera tra i più bassi dei Paesi dell'OCSE con equiparabile stadio di sviluppo". Nel principio 16 delle Linee direttive delle finanze federali, il Consiglio federale ribadisce la sua intenzione di strutturare il sistema fiscale in modo da mantenere e rafforzare l'attrattiva della piazza economica svizzera, evitando una pressione fiscale e tassi d'imposta marginali elevati. A tal proposito, si prefigge di mantenere l'attrattiva della piazza economica svizzera in primo luogo grazie a un carico fiscale generale il più basso possibile. È quindi chiaramente un intento del Consiglio federale impedire un aumento del carico fiscale.

Da quanto emerge dalla motivazione della mozione, il mantenimento di una sana concorrenza fiscale è considerato uno strumento efficace per mantenere bassa l'aliquota d'imposta. Gli autori della mozione sono dell'opinione che questa concorrenza sarebbe in una certa misura già limitata dagli sforzi attualmente intrapresi per realizzare una perequazione finanziaria tra i Cantoni. Ulteriori restrizioni provocherebbero la soppressione della concorrenza ed eliminerebbero quindi ogni ostacolo ad aumenti fiscali. Evidentemente gli autori della mozione temono che altri passi verso l'armonizzazione fiscale "limitino ulteriormente" la concorrenza fiscale fra i Cantoni e chiedono perciò che il Consiglio federale presenti un decreto federale che vieti espressamente tali passi.

2.- Dal 1977 esiste il mandato costituzionale per armonizzare le imposte dirette federali, cantonali e comunali (art. 129 Cost.). Secondo questo mandato la Confederazione emana principi per armonizzare le imposte dirette di Confederazione, Cantoni e comuni. L'armonizzazione si estende all'assoggettamento, all'oggetto e al periodo di calcolo delle imposte, come pure alla procedura e alle disposizioni penali. Rimangono escluse dall'armonizzazione in particolare le tariffe e aliquote fiscali e gli importi esenti da imposta. Come in passato, la Confederazione non ha quindi nulla da dire sull'ammontare dell'onere fiscale e del gettito fiscale nei Cantoni e nei Comuni. La Costituzione federale si limita quindi ad ordinare un'armonizzazione formale delle imposte dirette, escludendo una loro armonizzazione fiscale materiale.

A fine dicembre 1990, dopo oltre sette anni di consultazioni, le Camere federali hanno adottato la legislazione in materia di armonizzazione fiscale. La legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) è entrata in vigore all'inizio del 1993, la legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) all'inizio del 1995. I Cantoni devono adeguare le loro legislazioni fiscali alla LAID entro otto anni, vale a dire entro il 1° gennaio 2001.

Una parte importante dell'armonizzazione è costituita dal periodo di calcolo delle imposte. Dal 1° gennaio 2001 tutti i Cantoni applicheranno alle persone giuridiche la tassazione postnumerando annuale. Per le persone fisiche si può presumere che dal 2001 complessivamente 23 dei 26 Cantoni applicheranno questo sistema di tassazione. Secondo l'articolo 70 LAID, dopo il 1° gennaio 2001 il Consiglio federale presenterà un rapporto e proporrà all'Assemblea federale l'uniformazione del periodo di calcolo delle imposte.

3.- Nel quadro del suo esame annuo dei Paesi membri, il Fondo monetario internazionale (FMI) ha attribuito alla Svizzera ogni volta buone note, ma ha ripetutamente accertato l'esistenza di una "giungla fiscale". Anche l'OCSE ha più volte criticato la complessità del sistema fiscale svizzero. Questa carenza di trasparenza è ancora riconducibile soprattutto alla parziale mancanza di armonizzazione formale delle imposte dirette. Anche il Consiglio federale ha confermato nelle sue Linee direttive delle finanze federali che il sistema fiscale dev'essere semplificato. Concretamente si tratta di procedere a un'armonizzazione formale delle imposte che permetta di stabilire in modo uniforme in tutti i Cantoni e presso la Confederazione le basi di calcolo per le imposte sul reddito, sulla sostanza, sull'utile e sul capitale ed eventualmente anche per l'imposta sugli utili immobiliari (Linee direttive delle finanze federali, pag. 28).

4.- A partire dal 2001 si potrà raggiungere una certa armonizzazione del periodo di calcolo delle imposte. I lavori legislativi in parte ancora in corso e le prassi cantonali mostrano però anche che, con la LAID in vigore, un'armonizzazione fiscale formale, come richiesta dalla Costituzione, sarà raggiunta solo in parte. Legislazioni e prassi cantonali differenti fanno sì che soprattutto l'oggetto dell'imposta non sia fissato in modo uniforme. Ciò è riconducibile al fatto che la LAID è in parte lacunosa e presenta molte possibilità d'interpretazione.

Non a caso, il Consiglio federale chiede nelle sue Linee direttive delle finanze federali una semplificazione del sistema fiscale. Secondo il suo parere, un importante strumento per tale scopo è la completa realizzazione dell'armonizzazione fiscale formale e nel suo ambito, segnatamente, un'unificazione delle basi di calcolo. Al riguardo, si rileva espressamente che la concorrenza fiscale intercantonale può continuare ad esplicarsi sulle aliquote d'imposta.

5.- Va ancora una volta rilevato che la Confederazione non ha la facoltà di chiedere ai Cantoni e ai Comuni di fare passi verso un'armonizzazione materiale delle imposte dirette. Questi possono quindi mantenere le esistenti differenze di onere fiscale per le persone fisiche e giuridiche, differenze che segnatamente per le persone fisiche sono in parte molto grandi e, a parità di reddito, possono variare dal 100 al 250 per cento.

Neppure ulteriori passi verso un'armonizzazione formale cambieranno la situazione e impediranno la concorrenza fiscale tra i Cantoni. La concorrenza può continuare a svilupparsi attraverso tariffe fiscali, aliquote fiscali e importi esenti da imposta diversi e garantisce ai Cantoni che si possono permettere riduzioni d'imposta di poterle pure applicare. Per motivi budgetari, la concorrenza fiscale impedisce però sovente a taluni Cantoni di ridurre le loro aliquote d'imposta comparativamente alte.

Dato che l'armonizzazione formale delle imposte non ostacola la concorrenza fiscale, mal si comprende perché in futuro si debbano tralasciare ulteriori passi verso un'armonizzazione formale. Il Consiglio federale non vede pertanto alcuna necessità d'impedire, con decreto federale, un completamento dell'armonizzazione formale delle imposte e quindi la concretizzazione di un chiaro mandato costituzionale.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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