99.3631 · Interpellanza · 1999-12-22
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
La clausola speciale di salvaguardia applicabile al settore agricolo, di cui il Consiglio federale riconosce tuttora l'importanza, è stata introdotta nella fase finale dell'Uruguay Round in particolare grazie anche alla Svizzera. Essa consente un aumento limitato dei dazi doganali percepiti sui prodotti agricoli. Questo strumento non è quindi destinato a impedire le importazioni, bensì a rincarare le merci. Esso permette nondimeno di frenare l'afflusso eccessivo di prodotti importati sul mercato interno e di attenuarne gli effetti. Si possono distinguere due tipi di clausola. La clausola di salvaguardia relativa ai prezzi può essere invocata quando i prezzi all'importazione scendono al di sotto del 90 per cento di quelli di un precedente periodo di riferimento mentre la clausola di salvaguardia quantitativa è applicabile quando il volume delle importazioni supera una quantità di riferimento. In entrambi i casi, il ricorso alla clausola comporta la riscossione di un supplemento di dazio. Per le modalità tecniche inerenti alla clausola speciale di salvaguardia prevista nell'Accordo sull'agricoltura dell'OMC rinviamo alla descrizione nel Messaggio 1 GATT del 19 settembre 1994 ( FF 1994 IV 1, 128 segg.). Ogni ricorso alla clausola di salvaguardia speciale deve essere annunciata ai membri dell'OMC e può costituire oggetto di un dibattito in seno al Comitato agricoltura dell'OMC.
Ad 1:
Per rispondere a questa domanda occorre premettere che negli ordinamenti di mercato nei quali le importazioni sono rette da contingenti doganali, la clausola di salvaguardia di prezzo (CSSp) è applicabile unicamente alle importazioni fuori contingente doganale per le quali sono previsti dazi doganali più elevati (aliquota di dazio fuori contingente; ADFC). La CSSp può tuttavia compensare soltanto in parte lo scarto rispetto al prezzo all'importazione praticato durante il periodo di riferimento: se il prezzo effettivo all'importazione è solo leggermente inferiore al 90% del prezzo del periodo di riferimento, il supplemento di dazio sarà alquanto esiguo. La compensazione diviene sostanziale quando il prezzo è inferiore al 60% del prezzo di riferimento. Malgrado la maggiorazione del dazio, il prezzo della merce importata resta in ogni caso inferiore a quello del periodo di riferimento.
L'analisi dei dati relativi alle importazioni effettuate nel corso del periodo determinante, ossia da maggio a dicembre 1999, durante il quale, in virtù della CSSp, sono stati riscossi supplementi di dazi sulla carne di maiale delle pertinenti voci di tariffa, ci consente di fare le seguenti constatazioni:
Nel corso degli otto mesi in esame sono state importate complessivamente 3'682 tonnellate di carne di maiale delle rispettive voci di tariffa, per un valore di circa 25 milioni di franchi. Di queste, circa 1'002 tonnellate per un valore di 4 milioni di franchi sono state gravate da un supplemento di dazio, mentre le restanti 2'680 tonnellate sono state sdoganate senza supplemento. Non viene percepito un supplemento di dazio quando il prezzo della merce corrisponde ad almeno il 90 per cento del valore medio della rispettiva voce di tariffa nel periodo triennale di riferimento ( 1988/90).
I maggiori proventi doganali sono assommati a 0,38 milioni di franchi, ciò che equivale a un aumento del 2,35% sui 16,7 milioni provenienti dalle importazioni di carne di maiale effettuate all'ADFC. Le merci sdoganate all'ADFC (valore delle merci allo sdoganamento: ca. 25 mio di franchi più dazi doganali: 16,7 milioni di franchi) sono state rincarate dello 0,9% in seguito all'applicazione della CSSp. Le 1'002 tonnellate effettivamente gravate da un supplemento di dazio in funzione del prezzo all'importazione hanno subito un rincaro medio del 4,5%.
Nel corso dello stesso periodo dell'anno precedente (da maggio a dicembre 1998) le importazioni di carne di maiale sono state pari a 2'900 tonnellate per un valore di mercato di 18 milioni di franchi. Le importazioni effettuate nel 1999 per le quali è stata invocata la CSSp hanno superato in termini di quantità (+27%) e di valore di mercato (+39%) le importazioni effettuate nello stesso periodo dell'anno precedente senza applicazione della clausola in questione.
La quantità di pezzi di carne di maiale importata all'ADFC dipende dal prezzo della merce sdoganata e dalla domanda di prodotti importati. Se la quantità messa a disposizione per l'importazione all'aliquota di dazio del contingente non può soddisfare la domande per pezzi di carne di maiale, si effettueranno importazioni all'ADFC. Supponendo che tutti gli altri fattori (valore di mercato, offerta nazionale, ecc.) rimangano invariati, la riscossione di un supplemento di dazio in virtù della CSSp causa una riduzione delle importazioni all'ADFC. Si può dunque dedurre che la CSSp abbia un effetto frenante sulle importazioni, ma tale effetto è tuttavia difficilmente quantificabile in quanto si dovrebbe conoscere esattamente l'elasticità della domanda delle importazioni rispetto al prezzo, ossia l'effetto di una fluttuazione del prezzo sulla quantità richiesta. Attualmente non disponiamo di cifre al riguardo per quanto concerne i pezzi di carne di maiale.
Nei mesi di maggio a agosto 1999, la quantità di merce importata delle voci di tariffa considerate è stata inferiore a quella dello stesso periodo dell'anno precedente, durante il quale la CSSp non è stata applicata. Nei mesi di settembre a dicembre 1999 invece le importazioni sono state decisamente superiori a quelle dello stesso periodo dell'anno precedente. Ciò è senza dubbio legato all'andamento dei prezzi indigeni alla produzione: se questi sono elevati, le importazioni all'ADFC tendono ad aumentare e viceversa. Secondo le informazioni della Cooperativa svizzera per l'approvvigionamento di bestiame da macello e carne (CSC), nel maggio 1999, il prezzo indigeno alla produzione dei maiali da macello era inferiore a quello del mese corrispondente dell'anno precedente di 1,16 franchi al chilo peso morto (-22,1%). In questo periodo sono state importate 206 tonnellate in meno (-44% circa) di carne delle voci di tariffa in questione rispetto al 1998. Nel dicembre 1999, i prezzi dei maiali da macello erano superiori a quelli del dicembre 1998 di 0,87 franchi il kg peso morto (+22%). Rispetto al mese di riferimento del 1998 le importazioni sono dunque aumentate di 552 tonnellate (+153%).
Riassumendo, il Consiglio federale ha acquisito le seguenti esperienze con l'applicazione della CSSp alla carne di maiale:
1. La CSSp ha rincarato le importazioni a basso prezzo effettuate all'ADFC del 4,5% in media e, nell'arco degli otto mesi in esame, ha causato un rallentamento delle importazioni; l'effetto frenante della clausola di salvaguardia non può ancora essere quantificato con precisione.
2. Il lasso di tempo trascorso fra il momento in cui si è costatato che delle importazioni avvenivano a basso prezzo e il momento dell'effettiva applicazione della CSSp, il 1° maggio 1999, è stato relativamente lungo. Visti i considerevoli aumenti di prezzo verificatisi nei principali Paesi fornitori a partire da questa data, gli effetti della CSSp sono stati meno pronunciati di quanto lo sarebbero stati prima del 1° maggio: durante l'applicazione della CSSp, solo il 27% delle importazioni soggette all'ADFC sono state gravate di un supplemento di dazio.
3. Affinché all'inizio di una fase di forte diminuzione dei prezzi all'importazione la CSSp possa incidere rapidamente sulle importazioni e pertanto sul mercato, essa deve poter essere invocata tempestivamente.
Ad 2:
Nelle sue considerazioni al messaggio GATT 1 del 19 settembre 1994 (FF 1994 IV 1, 128), il Consiglio federale ha precisato che la Svizzera invocherà la clausola speciale di salvaguardia in caso di bisogno e che la decisione circa l'applicazione di detta clausola sarà presa caso per caso tenendo conto degli interessi macroeconomici.
Le esperienze acquisite con la prima applicazione della CSSp alla carne di maiale hanno dimostrato, tra l'altro, che l'applicazione rapida della clausola è una condizione essenziale per ottenere il migliore risultato possibile. Il Consiglio federale esaminerà l'opportunità di invocare in futuro la clausola di salvaguardia e, in particolare, la possibilità di applicarla sistematicamente ai prodotti sensibili.
Risposta del Consiglio federale.