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Widmer-Schlumpf Eveline · Bundesrat · 2014-12-08

Widmer-Schlumpf Eveline · Bundesrat · Graubünden · 2014-12-08

Wortprotokoll

L'adeguamento del vigente regime di imposizione alla fonte risulta da una sentenza del Tribunale federale del 26 gennaio 2010. Questa giurisprudenza è seguita ormai da quasi cinque anni. Il nuovo progetto di legge concretizza unicamente l'attuale prassi già applicata ai frontalieri italiani. Le convenzioni per evitare le doppie imposizioni stabiliscono le regole di ripartizione dei diritti di imposizione tra Stati. L'Accordo del 3 ottobre 1974 tra la Svizzera e l'Italia relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri attribuisce il diritto di imposizione esclusivo allo Stato contraente in cui il lavoro viene esercitato, ovvero la Svizzera, e prevede il ristorno di una parte fissa del gettito all'Italia.

Le convenzioni per evitare le doppie imposizioni non contengono norme sui rispettivi sistemi interni di imposizione, poiché rientrano nella sovranità fiscale di ciascuno Stato. Ogni Stato è dunque libero di definire le modalità della sua imposizione nel quadro delle prescrizioni del proprio diritto costituzionale. Il progetto di revisione concernente l'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa è da intendere in questo senso. Nel quadro di questa riforma la questione della compatibilità tra l'accordo del 1974 tra la Svizzera e l'Italia relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri e il progetto di revisione non si pone.