Romano Marco · Nationalrat · 2018-09-27
Romano Marco · Nationalrat · Tessin · CVP-Fraktion · 2018-09-27
Wortprotokoll
Siamo la seconda camera a trattare questo messaggio che raggruppa una serie di modifiche, tematicamente differenti e separate tra loro, della legge federale sugli stranieri. Il messaggio tocca anche la legge sull'asilo. Le norme rivedute tengono conto dei più recenti sviluppi della prassi giurisprudenziale nel settore migratorio. Vengono inoltre concretizzati alcuni atti parlamentari relativi a tematiche specifiche. Sottolineo in particolare il chiarimento delle regole relative al soggiorno e all'aiuto al ritorno per le persone interessate dall'abolizione dello statuto di artista di cabaret e il miglioramento dell'applicabilità del divieto per i rifugiati di recarsi nello Stato di origine o di provenienza. Le polizie comunali avranno inoltre accesso alle piattaforme nazionali relative alla legge federale sugli stranieri.
Il Consiglio degli Stati ha esaminato il progetto del Consiglio federale nella sessione estiva 2018 e l'ha approvato con 30 voti contro 2 e 11 astensioni. Sono state apportate una serie di modifiche rispetto al progetto originario. Queste sono state esaminate dalla Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale nel mese di agosto. La commissione raccomanda l'entrata in materia con 15 voti contro 9. Di conseguenza una netta maggioranza respinge la proposta della minoranza Glättli di non entrata in materia. Le modifiche proposte sono necessarie, adeguate e opportune. Il Consiglio nazionale ha apportato ulteriori correttivi nella speranza che questi possano poi essere ripresi anche dal Consiglio degli Stati.
Seguendo l'approccio deciso dal Consiglio degli Stati, anche la vostra commissione ritiene che i rifugiati riconosciuti in caso di viaggio nel Paese di origine o di provenienza - Paese da cui sono fuggiti - debbano rendere loro stessi verosimile di essersi recati sotto costrizione. [PAGE 1652]
Se il viaggio - peggio se si tratta di una vacanza - è avvenuto spontaneamente, deve essere loro revocato lo statuto di rifugiato. La commissione sostiene inoltre il disciplinamento introdotto dal Consiglio degli Stati secondo il quale i rifugiati riconosciuti non devono potersi recare nemmeno negli Stati limitrofi al loro Paese d'origine. Infatti, è evidente che questi viaggi servano per aggirare il divieto di rientro nel Paese da cui si è fuggiti - è il motivo per cui è stato loro concesso rifugio. La commissione ha respinto la proposta di non ammettere alcuna eccezione. Dunque restano possibili viaggi sufficientemente motivati nei paesi limitrofi a quelli di fuga dietro specifica autorizzazione dell'autorità federale.
La commissione ha apportato alcune ulteriori modifiche rispetto alle decisioni del Consiglio degli Stati. La commissione ritiene a maggioranza, 14 voti contro 11, incomprensibile che gli apolidi contro cui è stata pronunciata una sentenza passata in giudicato possano esercitare un'attività lucrativa in Svizzera.
Agli articoli 30 capoverso 1, 99 capoverso 2, 115 capoverso 4 della legge federale sugli stranieri nonché all'articolo 99a capoverso 4 della legge sull'asilo, la commissione ha ripreso all'unanimità delle modifiche formali proposte dal Consiglio federale, motivo per cui su queste modifiche non vi sarà un voto. Vengono riprese e suggerite al Consiglio degli Stati affinché siano confermate.
Ricordo infine che in occasione della votazione sul complesso il progetto di modifiche e di revisione della legge federale sugli stranieri è stato accolto con 18 voti contro 6.