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Merlini Giovanni · Nationalrat · 2019-06-03

Merlini Giovanni · Nationalrat · Tessin · FDP-Liberale Fraktion · 2019-06-03

Wortprotokoll

Questa revisione parziale della legge federale sulla espropriazione risponde sostanzialmente a tre esigenze: la prima consiste nella necessità di adeguare le disposizioni di natura procedurale all'evoluzione del diritto; la seconda è di semplificare e migliorare l'organizzazione e la struttura delle commissioni federali di stima; e la terza è di modificare una serie di atti normativi per alcuni aspetti procedurali di dettaglio che interessano la pianificazione di opere infrastrutturali pubbliche in particolare della Confederazione.

La legge federale sulla espropriazione risale al 1930 e tutti gli addetti ai lavori le riconoscono di aver dato, tutto sommato, buona prova di sé. Come ben noto, per determinati interessi di diritto federale e ai fini della realizzazione di progetti importanti, per esempio la costruzione di strade nazionali e di collegamenti ferroviari, è data la facoltà di espropriare i fondi di proprietà privata contro piena indennità. La relativa procedura è disciplinata, appunto, dalla legge federale di cui ci stiamo occupando.

Il problema, come segnala anche la mozione Regazzi 13.3023, che aveva sollecitato questa revisione, è che tale procedura fu concepita in un'epoca in cui il diritto pianificatorio e in particolare la procedura completa di approvazione dei piani nella loro impostazione odierna non esistevano ancora, come peraltro neppure la legge federale sulla procedura amministrativa. In quel periodo, anche le grandi opere di pubblica utilità venivano approvate con una semplice procedura interna all'amministrazione federale e le persone toccate nei loro interessi potevano opporsi all'espropriazione soltanto in una procedura di espropriazione successiva.

Oggi invece, o meglio da quasi vent'anni ormai, la maggior parte delle espropriazioni concerne opere, per le quali è necessaria un'approvazione dei piani dopo il loro deposito pubblico con contestuale partecipazione di tutti gli interessati. Dal 1° gennaio 2000 le procedure per i progetti infrastrutturali a livello federale sono coordinate e semplificate in modo da assicurare che la decisione di principio sull'ammissibilità delle espropriazioni e quella sulla loro estensione risultino coordinate con la decisione di approvazione dei piani.

Tuttavia, le esperienze fatte con la nuova normativa evidenziano come le disposizioni di questa procedura di approvazione dei piani non siano sufficientemente armonizzate con le disposizioni della legge federale sulla espropriazione, il che comporta incertezze giuridiche. A questo proposito la revisione parziale che voteremo oggi fa chiarezza e contribuisce alla sicurezza del diritto.

L'attuale suddivisione del territorio svizzero in 13 circondari di stima è mantenuta. Oggi ognuno di essi è affidato a una commissione federale di stima, con un presidente, due supplenti e vari giudici periti. Le commissioni di stima sono organizzate come autorità di milizia, attive solo a titolo accessorio e hanno come compito principale quello di definire le indennità nelle procedure espropriative. Il loro sistema di funzionamento è ben collaudato e viene sostanzialmente mantenuto anche con questa revisione. Anche il loro radicamento nel territorio è un fattore apprezzato e rappresenta un punto di forza ai fini della conoscenza delle situazioni locali.

L'attuale assetto organizzativo presenta tuttavia alcuni limiti, laddove una commissione di stima risulti troppo gravata da singoli progetti di importanti dimensioni, come per esempio nel caso della Commissione federale di stima del circondario 10, nel canton Zurigo, in relazione a pretese di indennizzo derivanti dalle emissioni foniche causate dall'aeroporto. Il progetto offre gli strumenti che consentono di reagire tempestivamente ad aumenti temporanei della mole di lavoro, con la possibilità di assumere i membri delle commissioni o altri collaboratori a titolo principale a tempo determinato o indeterminato e precisa meglio il loro statuto giuridico.

Per quanto attiene al disegno di legge, la vostra commissione è entrata in materia il 25 gennaio 2019 con 16 voti contro[NB]7. Durante la deliberazione di dettaglio dello scorso 4 aprile, scostandosi dalla decisione del Consiglio federale, essa ha approvato, con 13 voti contro 9 e 1 astensione, l'adozione di una norma, secondo cui l'indennità espropriativa di superfici coltive ed agricole ammonterà in futuro al sestuplo del prezzo massimo determinante secondo l'articolo 66 capoverso 1 della legge federale sul diritto fondiario rurale.

Inoltre, con 18 voti contro 4, ha introdotto nuove disposizioni, non previste dal Consiglio federale, miranti a rafforzare i diritti procedurali dei proprietari fondiari interessati da emissioni foniche provenienti dal traffico aereo e da infrastrutture di trasporto terrestre. In futuro, secondo la maggioranza commissionale, la procedura per stabilire il regolamento d'esercizio di un aeroporto sarà parificata alla procedura di approvazione dei piani e i sorvoli diretti di zone abitate o la loro estensione significativa in un corridoio preesistente dovranno essere inseriti in un piano di espropriazione e indennizzati.

Illustrerò durante la deliberazione di dettaglio le ragioni che hanno invece indotto la minoranza commissionale ad opporsi a queste modifiche del progetto.

Con 16 voti favorevoli e 7 astensioni, la commissione preparatoria ha deciso, pure scostandosi dalle proposte del Consiglio federale, di rafforzare l'indipendenza delle commissioni federali di stima in quanto organi giudiziari a tutti gli effetti, stabilendo che i loro membri siano nominati dal Tribunale federale e non dal Tribunale amministrativo federale, che funge da istanza ricorsuale direttamente superiore.

Nella votazione sul complesso la commissione ha approvato il progetto all'unanimità proponendo nel contempo di archiviare le mozioni Ritter 13.3196 e Regazzi 13.3023. Vi chiedo quindi a nome della commissione di approvare l'entrata in materia.