Chiesa Marco · Ständerat · 2021-03-02
Chiesa Marco · Ständerat · Tessin · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei · 2021-03-02
Wortprotokoll
Stiamo trattando una mozione che il 13 marzo del 2019 è stata accettata dal Consiglio nazionale con 101 voti favorevoli, 86 contrari e 3 astenuti.
Infatti, il tema riguarda la doppia imposizione. Dal 2009 sono state introdotte nella legge federale delle norme per attenuare la doppia imposizione economica di società e titolari di quote in caso di dividendi, quote di utili, eccedenze di liquidazione e prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere, che rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa.
L'avamprogetto di legge federale Progetto fiscale 17 propone l'aggiornamento di alcuni articoli - articoli 7 LAID nonché 18b e 20 LIFD - con l'introduzione di un minimo d'imposizione del 70 per cento per tali redditi.
Ad oggi esiste, però, un altro caso di doppia imposizione economica che non è stato preso in considerazione né dal legislatore federale nel 2009 né dal Progetto fiscale 17. Si tratta del patrimonio che viene imposto dapprima come capitale presso una società e, in seguito, come sostanza presso i detentori di quote di partecipazione - quindi un caso di doppia imposizione. Attualmente vi sono dei cantoni che prevedono nelle proprie leggi tributarie delle norme volte ad attenuare questa doppia imposizione, in analogia con quanto proposto per il reddito delle persone fisiche. Ad esempio si possono citare i cantoni di Neuchâtel, Vallese e Giura, che per le partecipazioni non quotate in borsa di società di capitali o cooperative con sede in Svizzera prevedono una riduzione del valore fiscale imponibile pari al 60 per cento nel primo caso, al 40 per cento nel secondo - ma solo per la partecipazione qualificata - e al 30 per cento della differenza tra il valore venale e il valore nominale nel terzo.
Vista la pratica già diffusa in alcuni cantoni, che però non trova riscontro in una legge federale superiore - in questo caso la LAID -, e vista l'attenuazione della doppia imposizione già accettata dal legislatore in ambito di imposta sul reddito, a mio modo di vedere e anche al modo di vedere del Consiglio nazionale, è opportuno elaborare una base legale di carattere potestativo della LAID che permetta ai cantoni di attenuare l'imposta sulla sostanza.