Lexipedia

Gianini Simone · Nationalrat · 2024-06-13

Gianini Simone · Nationalrat · Tessin · FDP-Liberale Fraktion · 2024-06-13

Wortprotokoll

Già solo in conformità con l'impegno sancito dall'articolo 54 della Costituzione federale di contribuire a far rispettare i diritti umani e salvaguardare le basi naturali della vita nelle relazioni con l'estero, il gruppo liberale-radicale è di principio favorevole all'introduzione della nuova legge sugli strumenti di tortura e sostiene il suo obiettivo di regolamentare il commercio transfrontaliero di[NB]beni[NB]che[NB]potrebbero[NB]essere utilizzati per l'esecuzione della pena di morte o per i trattamenti e punizioni crudeli, inumani o degradanti.

Nella procedura di consultazione e durante i lavori commissionali, il PLR ha sottolineato che la nuova legge deve non di meno mantenere il più basso possibile il carico amministrativo per le aziende svizzere esportatrici, prevedendo in particolare che una singola autorizzazione debba essere sufficiente per adempiere tutti gli obblighi di autorizzazione previsti da altre leggi svizzere e possibilmente anche estere. Per esempio, visto che esiste un regolamento europeo in materia, sarebbe da evitare il cosiddetto Swiss Finish, sempre più di moda nel nostro paese: esso porta soltanto a un'ulteriore complicazione di quanto già sufficientemente regolato da altri paesi, con la conseguenza di una perdita di competitività delle nostre aziende sul mercato globale. [PAGE 1247]

Il gruppo liberale-radicale, che rappresento, voterà quindi l'entrata in materia e - esprimo già anche qualche considerazione che discuteremo nel quadro della deliberazione di dettaglio - approverà il disegno di legge nel senso proposto dal Consiglio federale, rispettivamente, per le divergenze, seguirà la maggioranza della Commissione degli affari giuridici, respingendo quindi la proposta della minoranza dell'UDC di non entrare in materia, la proposta della minoranza, rappresentata da esponenti della sinistra, di estendere la regolamentazione oltre quanto prevede di fare il Consiglio federale e, appunto, anche rispetto al regolamento europeo già vigente in materia.

Inoltre, respingiamo le due proposte della minoranza Bühler - che rappresenta il gruppo dell'UDC -, una all'articolo 6 e l'altra all'articolo 14: chiede di ridurre il campo di applicazione della legge, escludendo il transito di merci proibite attraverso la Svizzera, che correrebbe così il rischio di diventare una piazza per l'elusione delle norme internazionali vigenti; e chiede di introdurre il concetto del rispetto di una non meglio precisata "discrezione svizzera", oltre a quello già chiaro e sufficiente di segreto d'ufficio e di protezione dello spionaggio economico verso le autorità svizzere, preposte all'autorizzazione allo scambio di eventuali informazioni con quelle estere.

Il PLR si aspetta infine che, parallelamente all'entrata in vigore della nuova legge, il Consiglio federale emani ordinanze e direttive chiare ed esaustive, rispettivamente che assista le aziende svizzere nella loro applicazione, che dovrà essere la meno burocratica possibile, in ossequio all'obbligo di coordinamento prescritto dal nostro ordinamento giuridico e anche dalla nuova legge, in particolare al suo articolo 12.