Messaggio concernente il conferimento della garanzia federale alle costituzioni rivedute dei Cantoni di Zurigo, Basilea Città, Basilea Campagna,Sciaffusa, Argovia, Turgovia, Vallese, Ginevra e Giura
99.095
Messaggio concernente il conferimento della garanzia federale alle costituzioni rivedute dei Cantoni di Zurigo, Basilea Città, Basilea Campagna, Sciaffusa, Argovia, Turgovia, Vallese, Ginevra e Giura
del 6 dicembre 1999
Onorevoli presidenti e consiglieri,
Vi sottoponiamo per approvazione un disegno di decreto federale concernente il conferimento della garanzia federale alle costituzioni rivedute dei Cantoni di Zurigo, Basilea Città, Basilea Campagna, Sciaffusa, Argovia, Turgovia, Vallese, Ginevra e Giura.
Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.
6 dicembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin
990 1999-6027
Compendio
In virtù dell’articolo 51 capoverso 1 della Costituzione federale ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l’approvazione del popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza dei cittadini lo chieda. Secondo il capoverso 2 di detto articolo le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. Tale garanzia è accordata se la costituzione canto- nale in questione non è contraria al diritto federale. Alle costituzioni cantonali che soddisfano queste condizioni la garanzia federale deve essere accordata; per con- tro, se le disattendono la garanzia deve essere negata. Nella fattispecie le modifiche costituzionali concernono: nel Cantone di Zurigo: – la revisione totale della costituzione cantonale; – la nomina dei docenti; nel Cantone di Basilea Città – la riduzione del numero dei membri della Costituente; nel Cantone di Basilea Campagna – la limitazione del numero di mandati consecutivi delle autorità comunali; nel Cantone di Sciaffusa – lo statuto dei Comuni; nel Cantone di Argovia – competenza a punire in materia di diritto penale fiscale; nel Cantone di Turgovia – le università e le scuole universitarie professionali; nel Cantone del Vallese – la protezione della famiglia; nel Cantone di Ginevra – il mandato dell’impresa di servizi pubblici di Ginevra; – la base costituzionale della legge sulla polizia; nel Cantone del Giura – la riforma dell’organizzazione giudiziaria. Tutte queste modifiche sono conformi all’articolo 51 della Costituzione federale sicché deve essere loro conferita la garanzia federale.
Messaggio
1 Osservazione preliminare: la garanzia federale
secondo la nuova Costituzione federale Il 18 aprile 1999 popolo e Cantoni hanno adottato la nuova Costituzione federale (Cost.) in vigore dal 1° gennaio 2000. L’articolo 6 della vecchia Costituzione fede- rale faceva obbligo ai Cantoni di chiedere la garanzia della loro costituzione e l’articolo 85 numero 8 accordava all’Assemblea federale la competenza di tale con- ferimento. La nuova Costituzione federale riprende tale normativa negli articoli 51 e 172 capoverso 2 e non introduce cambiamenti materiali in questo settore. L’obbligo di sottoporre la costituzione cantonale alla Confederazione per il conferimento della garanzia federale e le condizioni materiali per il suo ottenimento non sono stati mo- dificati (cfr. FF 1997 I 1 seg.). Nell’ambito dell’esame sulla conformità delle disposizioni costituzionali cantonali con il diritto federale, il presente messaggio fornisce spiegazioni specifiche in rap- porto con la vecchia Costituzione federale solo nei casi in cui il nuovo testo abbia operato cambiamenti materiali.
2 Le singole revisioni
2.1 Costituzione del Cantone di Zurigo
2.1.1 Votazione popolare cantonale
Nella votazione popolare del 13 giugno 1999 gli elettori del Cantone di Zurigo han- no approvato: – con 211 439 sì contro 110 130 no la legge costituzionale sulla riforma totale della costituzione cantonale del 18 aprile 1869 (revisione totale della costi- tuzione cantonale); – con 268 580 sì contro 50 498 no l’abrogazione dell’articolo 63 della costitu- zione cantonale del 18 aprile 1869 (nomina dei docenti). Con lettera del 25 agosto 1999 il Consiglio di Stato ha chiesto la garanzia federale.
2.1.2 Revisione totale della costituzione cantonale
2.1.2.1 Tenore del nuovo testo
Verfassungsgesetz über die Totalrevision der Kantonsverfassung vom 18. April 1869
Art. 1 Totalrevision Die Kantonsverfassung vom 18. April 1869 wird einer Totalrevision unterzogen.
Art. 2 Verfassungsrat Für die Totalrevision wird ein Verfassungsrat eingesetzt. Seine Wahl erfolgt spätestens zwei Jahre nach Inkrafttreten dieses Verfassungsgesetzes.
Art. 3 Verfahren 1 Der Verfassungsrat unterbreitet spätestens fünf Jahre nach seiner Wahl einen ersten Entwurf der neuen Kantonsverfassung dem Volk. Lehnt das Volk den ersten Entwurf ab, legt der Ver- fassungsrat innert eines Jahres einen zweiten Entwurf vor. Wird auch dieser abgelehnt, ist die Totalrevision gescheitert. 2 Der Verfassungsrat kann über Grundsatzfragen mit oder ohne Varianten Volksabstimmungen
veranlassen, an deren Ergebnis er gebunden ist.
Art. 4 Wahl Für die Wahl des Verfassungsrates gelten die Vorschriften über die Wahl und die Zusammen- setzung des Kantonsrates mit folgenden Besonderheiten: a. Der Verfassungsrat besteht aus 100 Mitgliedern. b. Für die Wahl wird der Kanton in drei Wahlkreise eingeteilt: I. Bezirke Affoltern, Horgen, Meilen, Bülach, Dielsdorf und Dietikon mit dem Kreishauptort Dietikon, II. Bezirke Hinwil, Uster, Pfäffikon, Winterthur und Andelfingen mit dem Kreis- hauptort Winterthur, III. Bezirk Zürich. c. Listenverbindungen sind ausgeschlossen. d. Die Bestimmungen über die Unvereinbarkeit und die Amtsdauer sind nicht anwen- dbar. e. Die Amtsdauer beginnt mit der Konstituierung des Verfassungsrates und endet mit der Annahme der neuen Verfassung oder mit dem Scheitern der Totalrevision.
Art. 5 Konstituierung, Geschäftsreglement und Ausgabenbewilligung 1 Der Regierungsrat beruft die Mitglieder des Verfassungsrates nach der Wahl und dem Ablauf
der Rechtsmittelfrist zur konstituierenden Sitzung ein. 2 Der Verfassungsrat konstituiert sich selbst und erlässt ein Geschäftsreglement.
3 Die Bewilligung von Ausgaben richtet sich nach den Bestimmungen der Kantonsverfassung
und des Finanzhaushaltsgesetzes.
Art. 6 Öffentlichkeit Die Sitzungen sind öffentlich.
Art. 7 Informationsrecht und Berichterstattung 1 Der Verfassungsrat hat das Recht, sämtliche für die Vorberatung der neuen Kantonsverfas- sung erforderlichen Unterlagen einzusehen. 2 Er kann Mitglieder des Regierungsrates sowie Vertreterinnen und Vertreter der zuständigen Direktion zu Befragungen und zur Auskunftserteilung einladen und aussenstehende Sachver- ständige beiziehen. 3 Er kann vom Regierungsrat zu einzelnen Punkten zusätzliche Berichte verlangen und
Abklärungen in Auftrag geben. 4 Der Verfassungsrat informiert die Öffentlichkeit regelmässig über den Stand und die Ergeb- nisse seiner Arbeiten.
Art. 8 Stellung des Regierungsrates Die Mitglieder des Regierungsrates können nicht Mitglieder des Verfassungsrates sein; dage- gen haben sie im Verfassungsrat und in seinen Organen beratende Stimme, das Recht der An- tragstellung und der Berichterstattung.
Art. 9 Entschädigung Die Mitglieder des Verfassungsrates werden nach den Bestimmungen des Kantonsrates en- tschädigt.
Art. 10 Bestimmungen der Kantonsverfassung Die Bestimmungen der Kantonsverfassung bezüglich der Revision der Verfassung in ihrer Gesamtheit finden bis zur Auflösung des Verfassungsrates keine Anwendung.
Art. 11 Inkrafttreten und Geltungsdauer 1 Dieses Verfassungsgesetz untersteht der Volksabstimmung. Der Regierungsrat bestimmt den
Zeitpunkt des Inkrafttretens. 2 Es tritt mit dem Inkrafttreten einer neuen Kantonsverfassung oder mit dem Scheitern der To-
talrevision ausser Kraft.
Gli elettori del Cantone di Zurigo hanno deciso di riformare totalmente la costitu- zione cantonale del 18 aprile 1869 e disciplinano nella nuova legge le modalità della procedura di revisione. Queste nuove norme prevalgono sulle disposizioni che han- no retto finora la riforma totale della vigente costituzione. L’elaborazione del dise- gno costituzionale è affidata ad una Costituente composta di 100 membri. Le norme di incompatibilità che regolano tuttora l’elezione e la composizione del Gran Consi- glio non sono applicabili alla Costituente. Quest’ultima è autorizzata a sottoporre agli elettori, mediante consultazioni popolari preliminari, questioni di principio cor- redate se necessario da varianti. La Costituente è vincolata al risultato della consul- tazione popolare.
2.1.2.2 Conformità con il diritto federale
Conformemente all’articolo 39 capoverso 1 Cost. (ex art. 74 cpv. 4) i Cantoni pos- sono disciplinare liberamente l’esercizio dei diritti politici sul piano cantonale. Se- condo l’articolo 51 capoverso 1 Cost. (ex art. 6) ogni Cantone si dà una costituzione democratica, che deve essere accettata dal popolo e deve poter essere riveduta qua- lora la maggioranza dei cittadini lo richieda. La presente legge costituzionale rientra totalmente nei limiti della competenza cantonale. Siccome non è contraria alle di- sposizioni della Costituzione federale né ad altre norme del diritto federale, deve esserle conferita la garanzia federale.
2.1.3 Nomina dei docenti
2.1.3.1 Tenore del vecchio e del nuovo testo
Vecchio testo Art. 63
1 Die Schulpflege wählt die Lehrer der Volksschule aus der Zahl der Wahlfähigen.
2 Die Amtsdauer und das Wahlverfahren werden durch die Gesetzgebung bestimmt.
3 Der Staat besoldet die Lehrer der Volksschule unter Mitbeteiligung der Gemeinden im Sinne möglichster Angleichung der Gehälter innerhalb des Kantonsgebietes.
Nuovo testo Art. 63 Aufgehoben
Nel 1998 il Cantone di Zurigo ha soppresso lo statuto di funzionario dei propri di- pendenti. L’assunzione degli impiegati nella funzione pubblica viene effettuata in base a un contratto di diritto pubblico con la possibilità, per entrambe le parti, di dare disdetta. Questa nuova concezione è d’ora innanzi applicata anche ai docenti della scuola primaria. Pertanto l’articolo 63 che riguardava appunto lo statuto dei docenti della scuola primaria è stato abrogato. La nuova legge sui docenti si fonda sull’articolo 11 capoverso 2 della costituzione cantonale riveduta di recente (FF
1999 4649 seg.).
2.1.3.2 Conformità con il diritto federale
Conformemente alla ripartizione costituzionale dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni (art. 3 e 43 Cost.; ex art. 3) l’organizzazione delle autorità cantonali rientra nell’ambito della competenza cantonale. In particolare i Cantoni possono organizza- re autonomamente, nei limiti dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione fe- derale, i rapporti di lavoro con i propri dipendenti e con il personale docente. Sic- come la revisione non è contraria alle disposizioni della Costituzione federale né ad altre norme del diritto federale, deve esserle conferita la garanzia federale.
2.2 Costituzione del Cantone di Basilea Città
2.2.1 Votazione popolare cantonale
Nella votazione popolare del 18 aprile 1999 gli elettori del Cantone di Basilea Città hanno approvato con 41 055 sì contro 5 593 no la modifica del § 54 capoverso 2 della costituzione cantonale. Con lettera del 21 maggio 1999 la cancelleria di Stato ha chiesto la garanzia fede- rale.
2.2.2 Riduzione del numero dei membri della Costituente
2.2.2.1 Tenore del vecchio e del nuovo testo
Vecchio testo § 54 Abs. 2 2 Die Totalrevision wird von einem Verfassungsrat vorgenommen. Für die Wahl und die Zu- sammensetzung des Verfassungsrates gelten die für den Grossen Rat aufgestellten Bestim- mungen. Die Vorschriften über die Beschränkung der Wählbarkeit und die Amtsdauer finden keine Anwendung.
Nuovo testo § 54 Abs. 2 2 Die Totalrevision wird von einem aus 60 Mitgliedern bestehenden Verfassungsrat vorge- nommen. Für die Wahl und die Zusammensetzung des Verfassungsrates gelten die für den Grossen Rat aufgestellten Bestimmungen. Die Vorschriften über die Beschränkung der Wähl- barkeit und die Amtsdauer finden keine Anwendung.
Gli elettori del Cantone di Basilea Città, oltre ad approvare la costituzione cantona- le, hanno deciso di ridurre da 130 a 60 il numero dei membri dell’assemblea costi- tuente.
2.2.2.2 Conformità con il diritto federale
Secondo l’articolo 39 capoverso 1 Cost. (ex art. 74 cpv. 4) i Cantoni possono disci- plinare liberamente l’esercizio dei diritti politici sul piano cantonale. La limitazione del numero dei membri dell’assemblea costituente rientra nell’ambito della compe- tenza cantonale. Siccome la revisione non è contraria alle disposizioni della Costitu- zione federale né ad altre norme del diritto federale, deve esserle conferita la garan- zia federale.
2.3 Costituzione del Cantone Basilea Campagna
2.3.1 Votazione popolare cantonale
Nella votazione popolare del 7 febbraio 1999 gli elettori del Cantone di Basilea Campagna hanno approvato con 60 305 sì contro 8 510 no il § 26 capoverso 3 della costituzione cantonale. Con lettera del 2 marzo 1999 la cancelleria di Stato ha chiesto la garanzia federale.
2.3.2 Limitazione del numero di mandati consecutivi delle
autorità comunali
2.3.2.1 Tenore del nuovo testo
§ 26 Abs. 3 3 Die Gemeinden können in der Gemeindeordnung vorsehen, dass Mitglieder ihrer Behörden
nach Ablauf einer bestimmten Amtszeit für die nächstfolgende Amtszeit nicht wiederwählbar sind.
Con questa revisione i Comuni di Basilea Campagna possono limitare il numero di mandati consecutivi delle autorità comunali. Prima della loro annessione a questo stesso Cantone, i Comuni del Laufenthal disponevano già di tale competenza. La norma sulla limitazione deve essere inserita nel regolamento comunale e concerne unicamente le successive legislature.
2.3.2.2 Conformità con il diritto federale
L’organizzazione dei Comuni rientra nell’ambito della competenza cantonale (art. 50 cpv. 1 Cost.). Questi ultimi sono tenuti a rispettare le disposizioni materiali del diritto federale in particolare il principio dell’uguaglianza di cui all’articolo 8 Cost. (ex art. 4), la garanzia dei diritti politici dell’articolo 34 Cost. e i principi dell’interesse pubblico e della proporzionalità delle restrizioni dei diritti fondamen- tali (FF 1998 4364 seg.; DTF 123 I 105, cons. 4b). La limitazione del numero dei mandati non viola questi principi (cfr. anche FF 1989 III 644). Siccome la revisione
non è contraria alle disposizioni della Costituzione federale né ad altre norme del diritto federale, deve esserle conferita la garanzia federale.
2.4 Costituzione del Cantone di Sciaffusa
2.4.1 Votazione popolare cantonale
Nella votazione popolare del 29 novembre 1998 gli elettori del Cantone di Sciaffusa hanno approvato con 19 212 sì contro 5 281 no la modifica degli articoli 27 capo- verso 2, 41 numero 15, 50, 89-92, 101 capoverso 2 e 104, l’aggiunta degli articoli
100 capoversi 2 e 3, 101 capoverso 3, come anche l’abrogazione degli articoli 66
capoverso 2 numero 14, 67 e 93-99 della costituzione cantonale. Con lettera del 7 luglio 1999 il Consiglio di Stato ha chiesto la garanzia federale.
2.4.2 Statuto dei Comuni
2.4.2.1 Tenore del vecchio e del nuovo testo
Vecchio testo Art. 27 Abs. 2 2 Den Gemeinden bleibt es freigestellt, ihre Behörden und Beamten an der Gemeindever-
sammlung durch offenes Handmehr oder geheim zu wählen. Art. 41 Ziff. 15 Dem Grossen Rate kommen mit Vorbehalt der Volksrechte insbesondere folgende Obliegen- heiten und Befugnisse zu: 15. die Beschlussfassung über vorübergehende staatliche Verwaltung einer Gemeinde (Art. 90); Art. 50 Als öffentliche kirchliche Korporationen gelten: a. die bisherige evangelisch-reformierte Landeskirche; b. die katholische Kirchgemeinde Ramsen; c. diejenigen andern religiösen Genossenschaften, welchen der Staat in der Folge die Rechte einer öffentlichen kirchlichen Korporation verleihen wird. Art. 66 Abs. 2 Ziff. 14
2 Insbesondere kommen ihm* folgende Befugnisse und Verpflichtungen zu:
14. die Oberaufsicht über die Gemeinden ( Art. 67 und 90);
Art. 67 1 Der Regierungsrat wacht über gesetzliche Verwaltung des Vermögens der Gemeinden und
sorgt dafür, dass dasselbe ungeschmälert erhalten bleibt und zweckentsprechend verwendet wird. In ausserordentlichen Fällen kann er Verwendungen aus dem Kapitalbestande bewilli- gen. 2 Er genehmigt die Gemeindeverfassungen sowie die polizeilichen und ökonomischen Ortsre- glemente und die Voranschläge der Gemeinden.
Art. 89 1 Die Gemeinden zerfallen in Einwohnergemeinden, Bürgergemeinden und Kirchgemeinden.
2 Die Einwohnergemeinden bilden zugleich die Schulgemeinden.
3 Die Bildung neuer und die Vereinigung oder Auflösung bereits bestehender Einwohner- und Bürgergemeinden steht der Gesetzgebung zu. 4 Die Bildung neuer und die Vereinigung oder Auflösung bereits bestehender Kirchgemeinden ist Sache der Kirchen.
Art. 90 1 Die Gemeinden ordnen innerhalb der Schranken der Verfassung und der Gesetze ihre Ange- legenheiten selbständig. 2 Hat sich eine Gemeinde unfähig erzeigt, ihre Angelegenheiten selbständig zu ordnen, so kann dieselbe durch Beschluss des Grossen Rates vorübergehend unter staatliche Verwaltung ge- stellt werden. 3 Erstreckt sich die Unfähigkeit nur auf einzelne Zweige der Gemeindeverwaltung, so hat der Regierungsrat die erforderlichen Massnahmen zu treffen. Art. 91 1 Gegen alle Beschlüsse der Einwohnergemeinden und Bürgergemeinden ist das Rekurs- und
Beschwerderecht gestattet. Gegenüber Beschlüssen der Kirchgemeinden findet dieses Recht nur nach Massgabe der bezüglichen organischen Bestimmungen statt.
2 Das Nähere bestimmt das Gesetz.
Art. 92 1 Die Einwohnergemeinde umfasst sämtliche Ortseinwohner. Stimmberechtigt in derselben sind alle in der Gemeinde wohnhaften, nach Artikel 3 der Verfassung stimmberechtigten Ortseinwohner. 2 Die Einwohnergemeinden können durch die Ortsverfassung bestimmen, dass die Wahl der
Einwohnerausschüsse nach dem proportionalen Wahlverfahren stattzufinden hat. 3 Für die Wahl der nach diesem Verfahren zu bestellenden Einwohnerausschüsse gelten die für die Wahl des Grossen Rates massgebenden Grundsätze und Ausführungsvorschriften. Die nö- tigen ergänzenden Bestimmungen hat der Gemeinderat zu erlassen.
Art. 93
1 Der Einwohnergemeinde steht die gesamte Gemeindeverwaltung zu.
2 Durch Gemeindebeschluss können einzelne Verwaltungszweige dem Kanton übertragen wer-
den. Er erhebt von der Gemeinde die daraus erwachsenden Aufwendungen. Zuständig für übertragene Verwaltungen sind die Direktionen des Regierungsrates. Das Nähere ordnen verwaltungsrechtliche Verträge. Das Verwaltungsgericht entscheidet bei Streitigkeiten. Die Verträge unterliegen auch der Normenkontrolle durch das Verwaltungsgericht. Art. 94 Die Einwohnergemeinde wählt aus den Stimmberechtigten den Präsidenten und die Mitglieder des Gemeinderates.
Art. 95
1 Der Gemeinderat ist das Organ der Gemeinde.
2 Der Gemeinderatspräsident ist zugleich Vollziehungsbeamter des Regierungsrates.
Art. 96
1 Die Einwohnergemeinde verwaltet sämtliche Gemeindegüter.
2 Die näheren Bestimmungen trifft das Gesetz.
Art. 97
1 Die Bürgergemeinde umfasst sämtliche Ortsbürger.
2 Stimmberechtigt sind alle in der Gemeinde wohnenden, im Genusse des Aktivbürgerrechtes befindlichen Ortsbürger.
Art. 98 Die Bürgergemeinde entscheidet über die Erteilung des Ortsbürgerrechts auf Grund eines Re- glementes, das vom Regierungsrat zu genehmigen ist. Sie kann diese Aufgabe einem Bürge- rausschuss übertragen. Art. 99 Die gesamte Verwaltung der Bürgergemeinde wird den Organen der Einwohnergemeinde übertragen. Diese stellen für die Bürger Ausweisschriften aus. Art. 101 Abs. 2 2 Die Ordnung des kirchlichen Stimm- und Wahlrechtes ist Sache der öffentlichen kirchlichen
Korporationen. Art. 104 Die Verwaltung des Kirchengutes wird durch das Gesetz geregelt.
Nuovo testo Art. 27 Abs. 2 2 Soweit das Gesetz nicht anderes bestimmt, bleibt es den Gemeinden freigestellt, ihre Behör-
den und Beamten an der Gemeindeversammlung durch offenes Handmehr oder geheim zu wählen.
Art. 41 Ziff. 15 Dem Grossen Rat kommen mit Vorbehalt der Volksrechte insbesondere folgende Obliegen- heiten und Befugnisse zu: 15. die Beschlussfassung über vorübergehende staatliche Verwaltung einer Gemeinde;
Art. 50 Als öffentliche kirchliche Korporationen gelten die bisherige evangelisch-reformierte Landes- kirche sowie diejenigen anderen religiösen Genossenschaften, welchen der Staat die Rechte einer öffentlichen kirchlichen Korporation verleiht.
Art. 66 Abs. 2 Ziff. 14 Aufgehoben
Art. 67 Aufgehoben
Art. 89 1 Der Kanton gliedert sich in Gemeinden. Sie sind selbständige Körperschaften des öffentli- chen Rechts.
2 Gemeinden sind die Einwohnergemeinden und die Kirchgemeinden.
Art. 90 1 Die Einwohnergemeinden fördern das Wohl und die Entfaltung ihrer Einwohner. Sie verse-
hen die Aufgaben von lokaler Bedeutung, soweit diese nicht in die Zuständigkeit anderer Or- ganisationen fallen. 2 Sie ordnen und verwalten unter Aufsicht des Kantons ihre Angelegenheiten selbständig. Sie
sind im Rahmen von Verfassung und Gesetz befugt, sich selbst zu organisieren, ihre Behörden und Beamten zu wählen und ihre Aufgaben nach eigenem Ermessen zu erfüllen. 3 Der Gesetzgeber gewährt den Gemeinden möglichst weitgehenden Handlungsspielraum.
Art. 91 Für den Zusammenschluss, die Aufteilung und die Neueinteilung der Einwohnergemeinden ist die Zustimmung der betroffenen Gemeinden und die Genehmigung durch den Grossen Rat erforderlich.
Art. 92 1 Der Kanton fördert und regelt die Zusammenarbeit unter den Einwohnergemeinden. Er kann
sich an der Zusammenarbeit beteiligen. 2 Der Kanton und die Einwohnergemeinden können vereinbaren, einander einzelne Verwal- tungsaufgaben gegen Entgelt zur Erledigung zu übertragen.
Art. 93-99 Aufgehoben
Art. 100 Abs. 2 und 3 (neu) 2 Die Bildung neuer und die Vereinigung bestehender Kirchgemeinden ist Sache der öffentli- chen kirchlichen Korporationen. 3 Sie regeln in ihrer Organisation die Aufsicht über die Kirchgemeinden und deren Finan- zhaushalt.
Art. 101 Abs. 2 und Abs. 3 (neu) 2 Die Ordnung des kirchlichen Stimm- und Wahlrechts und des Rekurs- und Beschwerderechts ist Sache der öffentlichen kirchlichen Korporationen. 3 Handelt es sich bei der obersten kirchlichen Rekurs- oder Beschwerdeinstanz nicht um eine
richterliche Behörde, kann gegen ihre Entscheide nach den Bestimmungen des Verwaltungsre- chtspflegegesetzes Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Obergericht erhoben werden, soweit das Bundesrecht eine richterliche Beurteilung vorschreibt.
Art. 104 Die öffentlichen kirchlichen Korporationen und Kirchgemeinden verwalten ihr Vermögen und ihre Einkünfte selbständig nach den Grundsätzen, die für die Verwaltung öffentlichen Gutes und öffentlicher Einkünfte durch den Staat gelten.
La revisione è stata effettuata parallelamente all’adozione di una nuova legge sui Comuni in sostituzione della legge del 1892. D’ora innanzi saranno disciplinati a livello costituzionale unicamente i principi fondamentali, dato che la normativa più dettagliata verrà trasferita nella legge sui Comuni. Tuttavia, siccome la nuova legge riguarda solo i Comuni politici è stato necessario definire in modo esaustivo nella costituzione lo statuto delle Parrocchie. Infine i Patriziati, ormai privi di qualsiasi competenza, sono stati soppressi.
2.4.2.2 Conformità con il diritto federale
L’organizzazione dei Comuni e la loro autonomia rientra nell’ambito della compe- tenza cantonale (art. 50 cpv. 1 Cost.). Siccome la revisione non è contraria alle di- sposizioni della Costituzione federale né ad altre norme del diritto federale, deve esserle conferita la garanzia federale.
2.5 Costituzione del Cantone di Argovia
2.5.1 Votazione popolare cantonale
Nella votazione popolare del 18 aprile 1999 gli elettori del Cantone di Argovia han- no approvato con 71 325 sì contro 41 583 no l’aggiunta del § 99 capoverso 3 della costituzione cantonale. Con lettera del 5 maggio 1999 la cancelleria di Stato ha chiesto la garanzia federale.
2.5.2 Competenza a punire in materia di diritto penale fi-
scale
2.5.2.1 Tenore del nuovo testo
§ 99 Abs. 3 3 Die Strafkompetenz für die vom Bundesrecht vorgesehenen Bussen des Steuerstrafrechts wegen Verletzung von Verfahrenspflichten und Steuerhinterziehung kann durch das Gesetz den Steuerbehörden und den Verwaltungsgerichten zugewiesen werden.
In virtù del § 99 capoverso 2 della costituzione cantonale argoviese, la legge può conferire alle autorità amministrative la competenza a infliggere multe lievi. La pre- sente revisione consente di estendere tale competenza a multe più elevate qualora fossero di natura fiscale e rientrino nell’ambito del diritto federale.
2.5.2.2 Conformità con il diritto federale
L’articolo 55 della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14) punisce la violazione degli obblighi di procedura con una multa sino a 1000 franchi e, nei casi gravi o di recidiva, sino a 10 000 franchi. Nei casi di sottrazione d’imposta, l’articolo 56 LAID prevede multe che vanno da un terzo al triplo dell’imposta sottratta o sino a 50 000 franchi. La procedura penale e l’esecuzione, in particolare la designazione dell’autorità compe- tente a punire sono determinate dal diritto cantonale (art. 61 LAID), tuttavia devono rispettare le garanzie procedurali sancite dal diritto federale. Una di esse garantisce in special modo il diritto di fare esaminare la multa inflitta da una giurisdizione su- periore (art. 32 cpv. 3 Cost.). La nuova disposizione costituzionale cantonale non esclude tuttavia la possibilità di fare esaminare la sentenza da un tribunale superiore. Siccome la revisione non è contraria alle disposizioni della Costituzione federale né ad altre norme del diritto federale, deve esserle conferita la garanzia federale.
2.6 Costituzione del Cantone di Turgovia
2.6.1 Votazione popolare cantonale
Nella votazione popolare del 13 giugno 1999 gli elettori del Cantone di Turgovia hanno approvato con 43 785 sì contro 14 579 no la modifica del § 72 della costitu- zione cantonale. Con lettera del 3 marzo 1999 la cancelleria di Stato ha chiesto la garanzia federale.
2.6.2 Università e scuole universitarie professionali
2.6.2.1 Tenore del vecchio e del nuovo testo
Vecchio testo § 72 Hochschulen, Fachschulen 1 Der Kanton sorgt für den Zugang zu schweizerischen Hochschulen und höheren Fachschulen.
2 Er kann weitere Fachschulen führen oder unterstützen.
Nuovo testo § 72 Hochschulen, Fachschulen 1 Der Kanton sorgt für den Zugang zu Universitäten, Fachhochschulen, weiteren Hochschulen,
höheren Fachschulen und Fachschulen.
2 Er kann solche Schulen führen oder unterstützen.
La revisione istituisce la base costituzionale che consente al Cantone di Turgovia di collaborare con l’università, le scuole universitarie, le scuole universitarie profes- sionali, gli istituti di formazione superiore e con le altre scuole professionali che esulano dalla competenza cantonale. Essa sopprime inoltre la clausola restrittiva che imponeva al Cantone di collaborare unicamente con gli istituti svizzeri e istitui- sce la base costituzionale che autorizza il Cantone a creare le proprie scuole univer- sitarie professionali, previste in particolare nell’ambito della formazione dei docenti.
2.6.2.2 Conformità con il diritto federale
In virtù dell’articolo 63 capoverso 2 Cost. (ex art. 27 cpv. 1) la Confederazione di- spone, in ambito universitario, di una competenza parallela (Marco Borghi, in Commentaire de la Constitution fédérale, art. 27 n. 1; FF 1997 I 1). Pertanto i Can- toni, così come la Confederazione, possono esercitare compiti in questo settore. Sic- come la revisione non è contraria alle disposizioni della Costituzione federale né ad altre norme del diritto federale, deve esserle conferita la garanzia federale.
2.7 Costituzione del Cantone del Vallese
2.7.1 Votazione popolare cantonale
Nella votazione popolare del 13 giugno 1999 gli elettori del Cantone del Vallese hanno approvato con 43 213 sì contro 14 874 no l’aggiunta dell’articolo 13 bis della costituzione cantonale. Con lettera del 30 giugno 1999 il Consiglio di Stato ha chiesto la garanzia federale.
2.7.2 Protezione della famiglia
2.7.2.1 Tenore del nuovo testo
Art. 13bis (nouveau) 1 L’Etat doit apporter à la famille, communauté de base de la société, la protection, le soutien
dont elle a besoin pour que chacun de ses membres puisse s’épanouir. 2 Il examine la législation sous l’angle de ses effets sur les conditions de vie de la famille et l’adapte en conséquence.
La nuova disposizione inserisce nella costituzione cantonale un compito esplicito dello Stato. Chiede infatti ai poteri pubblici di esaminare la legislazione sotto l’aspetto delle ripercussioni sulle condizioni di vita della famiglia e di adeguarla di conseguenza. Il disposto costituzionale non definisce tuttavia la nozione di famiglia né menziona misure concrete.
2.7.2.2 Conformità con il diritto federale
Secondo l’articolo 116 capoverso 1 primo periodo Cost. (ex art. 34quinquies cpv. 1) la Confederazione, nell’adempimento dei suoi compiti, prende in considerazione i bi- sogni della famiglia. Questa disposizione non fonda una competenza federale mate- riale e la Confederazione può valutare i bisogni della famiglia soltanto nei settori in cui dispone di una competenza in virtù di un’altra disposizione costituzionale (Pascal Mahon, Commentaire de la Constitution fédérale, art. 34quinquies n. 31; FF 1997 I 1). Dato che questa rigorosa interpretazione non corrispondeva più alla realtà costituzionale vissuta, è stato necessario inserire un secondo periodo che autorizza la Confederazione a sostenere le misure destinate a tutelare la famiglia (FF 1997 I 1). Non si tratta però di una competenza esclusiva ma di una competenza parallela. I Cantoni possono dunque, nell’ambito delle proprie competenze, adottare misure a tutela della famiglia a condizione di rispettare i diritti fondamentali garantiti dalla legislazione federale. La nuova disposizione costituzionale lascia un ampio margine di apprezzamento al legislatore cantonale, al quale spetterà concretare la disposizio- ne costituzionale secondo i diritti fondamentali. Siccome la revisione non è contraria alle disposizioni della Costituzione federale né ad altre norme del diritto federale, deve esserle conferita la garanzia federale.
2.8 Costituzione del Cantone di Ginevra
2.8.1 Votazione popolare cantonale
Nella votazione popolare del 18 aprile 1999 gli elettori della Repubblica e Cantone di Ginevra hanno approvato con 48 323 sì contro 5659 no la modifica dell’articolo 158 capoverso 1 della costituzione cantonale (mandato dei Servizi industriali di Gi- nevra). Nella votazione popolare del 13 giugno 1999 gli elettori della Repubblica e Cantone di Ginevra hanno approvato con 74 089 sì contro 14 694 no la modifica degli arti- coli 125A e 182 nonché l’abrogazione dell’articolo 156 capoverso 2 della costitu- zione cantonale (base costituzionale della legge sulla polizia).
Con lettera del 7 luglio 1999 il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone di Ginevra ha chiesto la garanzia federale.
2.8.2 Mandato dell’impresa dei servizi pubblici di Ginevra
2.8.2.1 Tenore del vecchio e del nuovo testo
Vecchio testo Art. 158, al. 1 1 Les Services industriels de Genève (ci-après «les Services industriels»), établissement de
droit public, doué de la personnalité juridique, autonome dans les limites des présentes dispo- sitions constitutionnelles et de la loi qui en détermine les statuts, ont pour but de fournir dans le canton de Genève l'eau, le gaz, l'électricité et l'énergie thermique.
Nuovo testo Art. 158, al. 1 1 Les Services industriels de Genève (ci-après: les Services industriels), établissement de droit
public, doué de la personnalité juridique, autonome dans les limites des présentes dispositions constitutionnelles et de la loi qui en détermine les statuts, ont pour but de fournir dans le can- ton de Genève l'eau, le gaz, l'électricité et de l'énergie thermique. Ils peuvent en outre dévelop- per des activités dans des domaines liés au but décrit ci-dessus, exercer leurs activités à l'exté- rieur du canton et fournir des prestations et des services en matière de télécommunications.
La revisione estende il mandato conferito all’impresa di servizi pubblici del Cantone di Ginevra ed allarga, da un canto il loro campo di attività in particolare alle teleco- municazioni e, dall’altro, le autorizza a svolgere diverse attività anche al di fuori del Cantone.
2.8.2.2 Conformità con il diritto federale
In quanto collettività pubbliche i Cantoni sono vincolati dalla libertà economica sancita dall’articolo 27 Cost. (ex art. 31 cpv. 1) e dal regime delle restrizioni (art. 36 Cost.) nonché dai principi dell’ordinamento economico di cui all’articolo 94 Cost. Secondo la giurisprudenza e la dottrina dominante, un’attività economica può essere svolta dalla collettività pubblica se giustificata da un interesse di natura pubblica e il solo interesse fiscale non costituisce di per sé un interesse pubblico ammissibile (cfr. l’analisi della dottrina e della giurisprudenza del Tribunale federale in: Felix Uhl- mann, Gewinnorientiertes Staatshandeln, tesi, Basilea 1997 p. 30 segg. E, p. 235 segg.)1. La distribuzione di acqua, gas, energia elettrica o termica sono compiti pubblici cantonali tradizionali, il cui interesse pubblico è normalmente riconosciuto. Il setto- re delle telecomunicazioni per contro, in virtù dell’articolo 92 Cost. (ex art. 36), è
1 Parte della dottrina recente ammette l’ammissibilità di un’attività economica dello Stato il cui interesse pubblico è di natura fiscale dominante; secondo questa dottrina, una s i- mile attività è ammessa se svolta in virtù del principio della neutralità concorrenziale dello Stato (cfr. Felix Uhlmann, op. cit. P. 180 segg., 184, 237 segg., 273) e se rispetta la libertà economica (cfr. anche Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3a ed., Ber- na 1999 p. 646 nota 70).
prerogativa della Confederazione. Si tratta di una competenza legislativa globale (FF 1997 I 1). Nell’esercizio di questa competenza il legislatore federale ha soppresso il regime del monopolio federale in materia di reti e di telefonia, esercitato dalle ex PTT, e ha instaurato un regime di concessioni (art. 4 della legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni; RS 784.10; cfr. anche FF 1996 III 1312 seg.). A partire da quel momento la presenza di un ente cantonale sul mercato degli operatori va esa- minata in conformità della libertà economica e dei principi dell’ordine economico cosa che implica l’esistenza di un interesse pubblico diverso da quello fiscale. Al riguardo sembra ovvio che il compito dell’impresa di servizi pubblici di Ginevra in materia di telecomunicazioni, che si aggiunge ai compiti di rete basati su un utilizzo accresciuto del suolo pubblico, risponda a un interesse pubblico sufficiente. Spetta al legislatore ginevrino definire le attività di questo ente in conformità al diritto fe- derale, ossia secondo il principio della neutralità concorrenziale dello Stato. Siccome la revisione non è contraria alle disposizioni della Costituzione federale né ad altre norme del diritto federale, deve esserle conferita la garanzia federale.
2.8.3 Basi costituzionali della legge sulla polizia
2.8.3.1 Tenore del vecchio e del nuovo testo
Vecchio testo Art. 156, al. 2 2 Les établissements spéciaux d’instruction publique, la police municipale (à l’exclusion des gardes nécessaires à la surveillance des halles et des parcs) et le service des travaux (à l’exclusion de l’éclairage des voies publiques, de la gestion et de l’entretien des bâtiments et des promenades appartenant à la ville) font partie de l’administration cantonale et sont placés sous le direction immédiate du Conseil d’Etat.
Nuovo testo Art. 125A (nouveau) 1 La police est exercée dans tout le canton par un seul corps de police placé sous la haute sur- veillance du Conseil d’Etat. 2 La loi règle ce qui a trait à cet exercice, notamment les attributions, l’organisation et les mo-
des d’intervention de la police. 3 La loi peut aussi déléguer au personnel qualifié des communes des pouvoirs de police limités.
Art. 156, al. 2 Abrogé
Art. 182 Dispositions transitoires (nouveau) L’abrogation de l’article 156, alinéa 2, n’entre en vigueur qu’au moment où la loi adoptée en application de l’article 125A, alinéa 3, a réglé les rapports entre l’Etat et la Ville de Genève concernant la délégation à cette dernière de pouvoirs de police limités.
La revisione adempie un duplice scopo. Da un canto restituisce alla Città di Ginevra talune competenze in materia di polizia e di urbanistica, di cui era stata privata in virtù del suo statuto costituzionale particolare. Inoltre la revisione conferisce una base costituzionale espressa all’attività di polizia, che si trasforma quindi in compito cantonale svolto da un solo corpo di agenti; tuttavia la legge può delegare l’esercizio
di poteri di polizia limitati ai Comuni del Cantone e quindi anche alla Città di Gine- vra (cosa del tutto impossibile con l’ex art. 156 cpv. 2 abrogato). L’adozione di una disposizione di diritto transitorio è sembrata necessaria per garantire che non vi fos- sero lacune nel passaggio da un regime all’altro in materia di poteri di polizia dele- gati alla Città di Ginevra.
2.8.3.2 Conformità con il diritto federale
L’organizzazione dei Comuni rientra nell’ambito della competenza cantonale (art. 50 cpv. 1 Cost.). Siccome la revisione non è contraria alle disposizioni della Costi- tuzione federale né ad altre norme del diritto federale, deve esserle conferita la ga- ranzia federale.
2.9 Costituzione del Cantone del Giura
2.9.1 Votazione popolare cantonale
Nella votazione popolare del 29 novembre 1998, gli elettori del Cantone del Giura hanno approvato con 10 290 sì contro 8565 no la modifica degli articoli 69 capover- so 2, 74 capoverso 6, 102 e 108 capoverso 1, l’abrogazione degli articoli 70 capo- verso 2, 74 capoverso 2 e 108 capoverso 4 nonché l’aggiunta dell’articolo 11 alle disposizioni finali e transitorie della costituzione cantonale. Con lettera del 9 marzo 1999 il Governo della Repubblica e Cantone del Giura ha chiesto la garanzia federale.
2.9.2 Riforma dell’organizzazione giudiziaria
2.9.2.1 Tenore del vecchio e del nuovo testo
Vecchio testo Art. 69, al. 2
2 Le Tribunal cantonal a son siège à Porrentruy.
Art. 70, al. 2 2 Sont électeurs pour les scrutins de district tout homme et toute femme possédant la citoyen- neté suisse, âgés de dix-huit ans au moins et domiciliés dans le district. Art. 74, al. 2 et 6 2 Les électeurs du district élisent les juges permanents, les autres membres des tribunaux de district et, s’il y a lieu, le préfet. 6 Les membres du Gouvernement, les juges permanents des tribunaux de district et les maires sont élus au scrutin majoritaire. Art. 102 Tribunaux de district Dans chaque district, la justice est rendue: a. Par le juge civil, le Tribunal civil, le Conseil de prud’hommes et le Tribunal des baux à loyer et à ferme, en matière civile;
b. Par le juge pénal et le Tribunal correctionnel, en matière pénale; c. Par le juge administratif;
Art. 108, al. 1 et 4 1 Les districts sont des circonscriptions administratives et judiciaires du canton.
4 Elle2 peut prévoir l’élection d’un préfet par district.
Nuovo testo Art. 69, al. 2 2 Le Tribunal cantonal et le Tribunal de première instance ont leur siège à Porrentruy.
Art. 70, al. 2 Abrogé
Art. 74, al. 2 et 6
2 Abrogé
6 Les membres du Gouvernement et les maires sont élus au scrutin majoritaire.
Art. 102 Tribunaux de première instance 1 La justice de première instance est rendue sur l'ensemble du territoire cantonal par:
a. le juge civil, le Conseil de prud’hommes et le Tribunal des baux à loyer et à ferme; b. le juge pénal et le Tribunal correctionnel; c. le juge administratif. 2 Le Tribunal cantonal statue en première instance dans les cas prévus par la loi.
Art. 108, al. 1 et 4
1 Les districts sont des circonscriptions administratives du canton.
4 Abrogé
Dispositions finales et transitoires Art. 11 (nouveau)
1 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur de la présente modification.
2 La loi peut prévoir une période transitoire pour la mise en place de la nouvelle organisation judiciaire. 3 Pour la période allant de l’entrée en vigueur de la présente modification à 2002, le Parlement élit les juges du tribunal de première instance et les juges d’instruction. 4 Jusqu’à l’entrée en vigueur de la modification de la loi d’organisation judiciaire, le Gouver-
nement peut arrêter les dispositions nécessaires par voie d’ordonnance.
La revisione si iscrive in un processo di riforma dell’insieme del servizio pubblico e sopprime i tribunali distrettuali, che decidevano finora in prima istanza (civile, pe- nale e amministrativo). D’ora innanzi tale attività rientra nella competenza del tri- bunale unico per l’insieme del Cantone (Tribunale di prima istanza). Oltre all’introduzione di una disposizione che definisce questo tribunale (art. 102), la nuova organizzazione giudiziaria ha richiesto la modifica o l’abrogazione di talune disposizioni costituzionali e l’aggiunta di una disposizione transitoria.
2 C’est-à-dire, la loi.
2.9.2.2 Conformità con il diritto federale
In virtù degli articoli 3 e 43 Cost. (ex art. 3), 122 capoverso 2 Cost. (ex art. 64 cpv. 3) e 123 Cost. (ex art. 64bis cpv. 2) l’organizzazione giudiziaria di prima istanza rientra nella competenza organizzativa dei Cantoni. Siccome la revisione non è con- traria alle disposizioni della Costituzione federale né ad altre norme del diritto fede- rale, deve esserle conferita la garanzia federale.
3 Costituzionalità
In virtù degli articoli 5i e 172 capoverso 2 della Costituzione federale (ex art. 6 e 85 numero 7) spetta alla Vostra Assemblea conferire la garanzia alle disposizioni co- stituzionali cantonali.