Messaggio del 4 dicembre 2000 sull'iniziativa popolare «per l'adesione della Svizzera all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)»
00.093
Messaggio sull’iniziativa popolare «per l’adesione della Svizzera all’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)»
del 4 dicembre 2000
Onorevoli presidenti e consiglieri,
Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale concernente l’iniziativa popolare «per l’adesione della Svizzera all’Orga- nizzazione delle Nazioni Unite (ONU)», con cui si raccomanda al popolo e ai Can- toni di accettare l’iniziativa. Nel contempo vi proponiamo di togliere dal ruolo i seguenti interventi parlamentari:
1992 P 90.719 Adesione all’ONU
(N 3.3.92, Bär Rosmarie)
1992 P 90.717 Adesione all’ONU
(N 3.3.92, Gruppo evangelico e indipendente)
1992 P 90.756 Adesione all’ONU
(N 3.3.92, Gruppo socialista)
1995 P 93.3413 Adesione all’ONU
(S 13.3.95, Rhinow René)
1998 M 97.3269 Adesione della Svizzera all’ONU
(N 9.6.98, Gysin Remo, S 8.10.98)
Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.
4 dicembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
2000-2494 1035
Compendio
Il 6 marzo 2000 è stata depositata presso la Cancelleria federale, con 124 772 fir- me valide, l’iniziativa popolare «per l’adesione della Svizzera all’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)» sotto forma di progetto elaborato. Gli autori dell’ini- ziativa si prefiggono quale scopo che la Svizzera aderisca all’ONU. Già oggi il no- stro Paese si impegna su ampia scala in seno a quest’organizzazione. Gli autori dell’iniziativa ritengono che la partecipazione in qualità di osservatore non sia suf- ficiente e che non permetta una salvaguardia ottimale degli interessi. L’adesione all’ONU creerebbe per la Svizzera una situazione chiara: verrebbero meno tutte le limitazioni imposte al ruolo di osservatore e sarebbero ottimizzate le possibilità di partecipazione. Con l’adesione la Svizzera – si assumerebbe gli obblighi derivanti dallo Statuto dell’ONU, – verserebbe i relativi contributi obbligatori al budget regolare dell’ONU e al budget per le operazioni di mantenimento della pace. L’obiettivo dell’iniziativa popolare corrisponde all’obiettivo di legislatura del Con- siglio federale, adottato formalmente il 1° marzo 2000, di ottenere l’adesione della Svizzera all’ONU nella legislatura 1999-2003. Il Consiglio federale raccomanda quindi l’accettazione dell’iniziativa. Il presente messaggio adduce i seguenti motivi a favore dell’adesione della Svizzera all’ONU: I. La Svizzera deve essere presente in quest’organizzazione mondiale: l’ade- sione all’ONU sottolinea la volontà della Svizzera di partecipare solidal- mente alla politica internazionale e di influire su mutamenti a livello mon- diale che la coinvolgono direttamente. Oggi l’ONU è l’unica organizzazio- ne veramente universale in cui è rappresentata la quasi totalità della popolazione mondiale. Due Stati osservatori si trovano accanto a 189 Stati membri. Con il suo particolare modello di Stato, la sua ricca cultura e sto- ria e la sua tradizione umanitaria, la Svizzera ha innumerevoli motivi per aderire al più importante forum mondiale. II. Gli obiettivi dello Statuto dell’ONU corrispondono agli obiettivi della po- litica estera della Svizzera: la Svizzera può appoggiare senza riserve gli obiettivi dello Statuto dell’ONU e impegnarsi unitamente all’ONU per la lo- ro realizzazione. Può rispettare le disposizioni dello Statuto senza rinuncia- re alla neutralità.
III. Le relazioni tra la Svizzera e l’ONU sono già intense, i tempi sono maturi per l’adesione: in qualità di membro il nostro Paese può perseguire i propri interessi anche negli organi principali dell’ONU e dispone di mezzi migliori per conferire peso alle proprie priorità di politica estera. Impegnarsi in tutti gli ambiti rinunciando però a partecipare agli organi principali è una catti- va politica.
IV. In seno all’ONU la Svizzera può tutelare i propri interessi nella soluzione di questioni globali: in qualità di membro, la Svizzera può partecipare a pieno titolo nell’ONU all’elaborazione di soluzioni internazionali e perse- guire meglio i propri obiettivi di politica estera. L’adesione all’ONU raffor- zerebbe quindi la capacità del nostro Paese di tutelare e realizzare i propri interessi a livello globale. V. L’adesione all’ONU conferisce un più ampio margine d’azione interna- zionale alla Svizzera in quanto Stato neutro: la politica di pace è svolta viepiù in un contesto multilaterale, chi desidera contribuirvi deve essere presente e necessita di strumenti ottimali. L’adesione all’ONU permette alla Svizzera di perseguire la sua politica estera con mezzi migliori. VI. L’adesione all’ONU contribuisce a migliorare le condizioni quadro del- l’economia svizzera attiva a livello globale: l’adesione rappresenta un in- vestimento nella stabilità delle condizioni quadro politiche internazionali e nelle possibilità di sviluppo di Stati che sono importanti partner commer- ciali per il nostro Paese. Non vi è nessun altro foro in cui la Svizzera può impegnarsi in misura maggiore a favore di un contesto internazionale sta- bile e favorire in tal modo il benessere di Stato, società ed economia. VII. La Svizzera avrà maggiore influsso sulla configurazione futura del diritto internazionale: con l’adesione all’ONU la Svizzera potrà influire maggior- mente sullo sviluppo del diritto internazionale e contribuire alla sua miglio- re applicazione. Potrà partecipare a tutte le trattative, intervenire attiva- mente sin dall’inizio e partecipare alle votazioni finali. VIII. Aumenteranno le possibilità di tutelare gli interessi della Ginevra interna- zionale: per importanza, Ginevra è la seconda sede dell’ONU. La Ginevra internazionale contribuisce all’arricchimento culturale, sociale e politico del nostro Paese, costituisce un’importante piattaforma per la nostra politi- ca estera e un fattore economico di spicco per la regione del Lago Lemano. La Svizzera dovrebbe unire il suo ruolo di Stato ospite con l’appartenenza all’ONU per tutelare meglio i propri interessi. IX. Con diverse riforme l’ONU si prepara ad affrontare nuovi compiti: negli ultimi anni l’ONU ha migliorato la propria capacità d’azione. In futuro, a
seguito della crescente integrazione tra politica internazionale, società ci- vile ed economia, l’organizzazione svolgerà un ruolo ancora più importan- te. Con un processo di riforma continua l’ONU si sforza di eliminare quelle debolezze che tuttora sussistono. Il presente messaggio e il Rapporto sulle relazioni tra la Svizzera e l’Organizza- zione delle Nazioni Unite (ONU) del 1° luglio 19981 (di seguito: rapporto sul- l’ONU) costituiscono un’unità. Mentre tale rapporto illustra nei dettagli le relazio-
1 FF 1998 4163
ni tra la Svizzera e l’ONU, il presente messaggio pone soprattutto l’accento sugli elementi importanti legati all’adesione.
Messaggio
1 Introduzione
1.1 Aspetti formali
Il 6 marzo 2000 è stata depositata presso la Cancelleria federale, con 124 772 firme valide, l’iniziativa popolare «per l’adesione della Svizzera all’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)» sotto forma di progetto elaborato. L’iniziativa ha il tenore seguente: Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:
Art. 24 (nuovo)
1 La Svizzera aderisce all’Organizzazione delle Nazioni Unite.
2 Il Consiglio federale è abilitato a rivolgere al Segretario generale dell’Organizza- zione delle Nazioni Unite una richiesta della Svizzera ai fini dell’ammissione in seno a tale organizzazione e una dichiarazione di intenti per l’adempimento degli obblighi che risultano dallo Statuto delle Nazioni Unite.
Con decisione dell’11 aprile 2000 la Cancelleria federale ha constatato la riuscita formale dell’iniziativa popolare2. Conformemente all’articolo 29 capoverso 1 della legge sui rapporti fra i Consigli3, il messaggio del nostro Consiglio sull’iniziativa popolare deve essere presentato al più tardi entro il 5 marzo 2001 all’Assemblea federale, la quale deve decidere in merito entro il 5 settembre 2002 (art. 27 cpv. 1 LRC).
Adeguamento alla nuova Costituzione federale A seguito dell’accettazione della nuova Costituzione federale del 18 aprile 1999, l’iniziativa popolare «per l’adesione della Svizzera all’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)» non può più recare la numerazione precedente (disposizioni transito- rie, art. 24), ma deve essere adeguata alla nuova Costituzione tenendo debitamente conto dell’ordine delle disposizioni transitorie adottate con l’articolo 196 nella si- stematica del nuovo testo costituzionale. È previsto riassumere e ordinare cronologi- camente in un nuovo articolo 197 le disposizioni transitorie aggiunte successiva- mente. Per questo motivo alla disposizione transitoria è assegnato provvisoriamente il numero 1 nell’articolo 197 (nuovo) della nuova Costituzione federale; il numero definitivo sarà assegnato dopo la votazione. Poiché l’articolo 196 non sarebbe allora più l’unico articolo del capitolo sulle disposizioni transitorie, ai due articoli 196 e 197 saranno attribuiti titoli che permettano di riconoscere i criteri della suddivisione. Il testo dell’iniziativa è adeguato alla nuova Costituzione federale come segue: Le disposizioni transitorie della Costituzione federale del 18 aprile 1999 sono com- pletate come segue:
2 FF 2000 2204 3 LRC; RS 171.11
Art. 196, titolo Disposizioni transitorie secondo il decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale
Art. 197 Disposizioni transitorie successive all’accettazione della Costituzione federale del 18 aprile 1999
1. Adesione della Svizzera all’ONU
1 La Svizzera aderisce all’Organizzazione delle Nazioni Unite.
2 Il Consiglio federale è abilitato a rivolgere al Segretario generale
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite una richiesta della Svizzera ai fini dell’ammissione in seno a tale organizzazione e una dichiarazione di intenti per l’adempimento degli obblighi che risultano dallo Statuto delle Nazioni Unite.
1.2 Validità dell’iniziativa
Secondo gli articoli 139 capoversi 2 e 3 e 194 capoverso 3 della Costituzione fede- rale, un’iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione può essere formulata unicamente come proposta generica o progetto elaborato. Non sono am- messe forme miste. La presente «iniziativa sull’adesione all’ONU» è formulata come progetto completamente elaborato e rispetta quindi il principio dell’unità della for- ma. Il principio dell’unità della materia sancito dall’articolo 139 capoverso 3 e dall’arti- colo 194 capoverso 2 della Costituzione intende garantire che non si possano porre in votazione, con un’unica iniziativa, problematiche diverse non unite da un nesso tematico. L’iniziativa ha uno scopo chiaramente definito – l’adesione della Svizzera all’ONU – e rispetta quindi il principio dell’unità della materia.
Conformità con il diritto internazionale Secondo gli articoli 130 capoverso 3 e 194 capoverso 2 della Costituzione federale, una revisione della Costituzione non deve violare disposizioni cogenti del diritto internazionale. È evidente che la presente iniziativa non concerne disposizioni co- genti di tale diritto (ad esempio le norme centrali del diritto internazionale umanita- rio, il divieto della violenza, il divieto dell’aggressione o il divieto del genocidio e della tortura4), motivo per cui anche dal punto di vista del diritto internazionale co- gente essa non presenta problemi.
Attuabilità dell’iniziativa Le iniziative popolari devono essere esaminate anche dal profilo della realizzabilità5. Nel caso in questione l’attuabilità dell’iniziativa non pone problemi di sorta. Il testo dell’iniziativa prevede che la Svizzera chieda l’adesione all’ONU presso il Segreta- rio generale, impegnandosi a rispettare le disposizioni dello Statuto. Questo passo è già stato compiuto da tutti gli altri Stati ed è fattibile pure per il nostro Paese.
4 FF 1997 I 340 5 FF 1998 184
1.3 Cronistoria del progetto sull’adesione all’ONU
L’adesione all’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) è stata oggetto di ripetute discussioni in Svizzera. L’appoggio del nostro Consiglio alla presente iniziativa va considerato sullo sfondo di questo lungo dibattito.
Dalla seconda guerra mondiale alla prima votazione sull’ONU Già nel 1945 una commissione di esperti istituita dal nostro Consiglio giunse alla conclusione che, considerati gli obiettivi di quest’organizzazione, era auspicabile l’adesione della Svizzera all’ONU. Tuttavia quando fu chiaro che non sarebbe stato possibile formulare una riserva di neutralità nei confronti degli impegni derivanti dallo Statuto, il nostro Collegio, considerate le circostanze dell’epoca, rinunciò a chiedere l’adesione. Nel contempo stabilimmo un programma in tre punti per le relazioni tra la Svizzera e l’ONU: – seguire le attività dell’organizzazione; – aderire allo Statuto della Corte internazionale di Giustizia e alle istituzioni specializzate; – facilitare l’insediamento delle Nazioni Unite (e di altre organizzazioni inter- nazionali) in Svizzera. Le relazioni tra la Svizzera e l’ONU si sono in seguito evolute sulla base di queste linee direttive. L’adesione della Svizzera fu nuovamente oggetto di discussione negli anni Sessanta. In un postulato del 28 febbraio 1967 il consigliere nazionale Willy Bretscher chiese un rapporto del nostro Consiglio sulle relazioni tra la Svizzera e l’ONU e sulle pos- sibilità di un’adesione con mantenimento della neutralità. Il nostro Collegio rispose a queste domande in tre rapporti (del 16 giugno 1969, del 17 novembre 1971 e del 29 giugno 1977) presentati al Parlamento, concludendo che, considerati i profondi mutamenti delle condizioni quadro intervenuti dal 1945 in poi, come membro dell’ONU, la Svizzera avrebbe potuto mantenere la propria neutralità anche senza un’esplicita riserva allo Statuto. Il 21 dicembre 1981 presen- tammo al Parlamento il messaggio sull’adesione. Il 16 marzo 1986, il popolo e i Cantoni rifiutarono l’adesione all’ONU.
Dal 1986 ad oggi In seguito la tematica è finita in secondo piano, preceduta da altre questioni di poli- tica estera quali l’adesione alle istituzioni di Bretton Woods (accettata in votazione popolare nel maggio 1992), l’adesione allo Spazio economico europeo SEE (respin- ta in votazione popolare nel dicembre 1992) e gli accordi settoriali della Svizzera con l’Unione Europea (accettati in votazione popolare nel maggio 2000). Nella prima metà degli anni Novanta furono depositate quattro mozioni parlamentari che chiedevano l’adesione all’ONU6. Con l’approvazione delle Camere il nostro
6 Bär 1992 P 90.719; Gruppo evangelico e indipendente 1992 P 90.717; Gruppo socialista
1992 P 90 756; Rhinow 1995 P 93.3413 CS.
Consiglio le accettò sotto forma di postulato. All’epoca era tuttavia nostra intenzio- ne concentrarci sulle trattative bilaterali con l’UE. Dal 1997 la discussione sull’adesione all’ONU è tornata di attualità. – Il 5 giugno 1997 il Consigliere nazionale Remo Gysin ha depositato una mozione che chiede al nostro Collegio di avviare i preparativi per un’ade- sione all’ONU7. Ci siamo dichiarati disposti ad accettare la mozione, tra- smessa dalle due Camere a grande maggioranza, nella sua forma vincolante. – In un postulato del 18 giugno 1997 il Consigliere nazionale Andreas Gross ha chiesto al nostro Consiglio di elaborare un rapporto sui mutamenti avve- nuti nelle relazioni tra la Svizzera e l’ONU dopo il 16 marzo 19868. Il rap- porto, pubblicato il 1° luglio 19989, illustra le molteplici relazioni tra la Svizzera e l’ONU e conclude constatando che:
«Il Consiglio federale ribadisce la sua intenzione di realizzare l’obiettivo strategico dell’adesione all’Organizzazione delle Nazioni Unite non ap- pena sarà possibile a livello politico.»
– L’8 settembre 1998 un comitato indipendente ha lanciato un’iniziativa po- polare volta a ottenere l’adesione della Svizzera all’ONU. L’iniziativa è stata depositata il 6 marzo 2000 con un numero sufficiente di firme valide. – Il 23 dicembre 1998 il nostro Collegio ha annunciato la sua intenzione di iscrivere l’adesione all’ONU nella lista degli obiettivi della legislatura 1999- 2003, intenzione realizzata il 1° marzo 2000. Il rapporto sul programma di legislatura della Confederazione stabilisce10:
«Durante la presente legislatura, il Consiglio federale intende portare la Svizzera ad aderire all’ONU. A tale scopo, sottoporrà alle Camere il relativo messaggio per garantire un dialogo continuo con l’opinione pubblica (...).»
In seguito le Camere hanno preso atto di tale obiettivo 11. – Il 28 giugno 2000 abbiamo avviato una procedura di consultazione su ampia scala riguardante l’adesione della Svizzera all’ONU, ponendo come termine il 5 ottobre 200012. 94 istituzioni e 61 persone private si sono espresse in questo quadro in merito all’adesione13. L’analisi dei risultati della consulta- zione porta doppia conferma del nostro obiettivo: la maggior parte dei parte- cipanti alla consultazione appoggia l’adesione all’ONU e condivide inoltre l’argomentazione da noi presentata.
7 97.3269 8 97.3320 9 Rapporto sulle relazioni tra la Svizzera e l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), del 1° luglio 1998; FF 1998 4163 10 FF 2000 2043 11 Il Consiglio agli Stati il 16 giugno 2000 e il Consiglio nazionale il 22 giugno 2000. 12 FF 2000 3347
13 Cfr. n. 9
– Il 18 ottobre 2000 abbiamo deciso di realizzare il nostro obiettivo di legi- slatura sottoponendo l’iniziativa popolare e raccomandandone l’accetta- zione.
2 L’importanza dell’ONU
2.1 Introduzione
Dalla fine della guerra fredda l’ONU si è adeguata ai mutamenti avvenuti nel mondo intero e ha visto confermata la propria posizione come strumento indi- spensabile delle relazioni internazionali. Unica organizzazione mondiale a non essere sottoposta a limiti tematici, essa si concentra tuttavia su alcuni ambiti prio- ritari. La continua evoluzione dell’ONU le consente oggi di mettere meglio a frutto il proprio potenziale.
Dalla fine della guerra fredda le relazioni internazionali hanno subito profondi cam- biamenti. Lo sgretolamento dei blocchi militari, le sfide legate al sorgere di nuove strutture di sicurezza e la crescente interdipendenza sociale e economica a livello mondiale hanno aumentato la disponibilità degli Stati alla collaborazione multilate- rale. Si è fatta sempre più palese la necessità di una politica globale. È aumentata l’attrattiva delle organizzazioni internazionali, regionali e globali che hanno am- pliato la gamma dei propri compiti. Oggi l’ONU comprende le nazioni di tutto il mondo14. Le competenze ancorate nello Statuto ne fanno, proprio in virtù della sua universalità, l’unica organizzazione le cui decisioni hanno legittimazione a livello mondiale, caratteristica che l’ONU ha saputo mettere maggiormente a frutto negli ultimi anni. Il mandato dell’ONU non conosce limitazioni tematiche e l’organizzazione ha potuto presentare soluzioni a molti nuovi problemi urgenti15. Ha avviato inoltre negli ultimi anni un processo di riforma e si presenta oggi come organismo più efficace16 che lavora secondo priorità meglio definite con una struttura decentralizzata e si impegna ad eliminare le debo- lezze tuttora esistenti17.
2.2 Importanza dell’ONU
L’ONU ha acquisito maggiore importanza grazie alla sua universalità e al cre- scente peso delle organizzazioni multilaterali a seguito della globalizzazione.
14 I quattro ultimi Stati che non erano ancora membri hanno aderito all’ONU: si tratta degli Stati insulari Tonga, Kiribati e Nauru (adesione nel 1999) nonché Tuvalu (adesione nell’autunno 2000). Oltre al caso speciale della Santa Sede, la Svizzera è ora l’unico Pae- se a non fare parte dell’ONU.
15 Cfr. n. 2.2
16 Cfr. n. 2.3
17 Cfr. n. 2.4
Diversi fattori hanno conferito all’ONU maggiore importanza: – Un clima migliore in seno al Consiglio di sicurezza dopo la fine della guerra fredda. – Il carattere universale dell’organizzazione: quasi la totalità della popolazione mondiale è rappresentata in seno all’ONU; ne fanno parte 189 Stati. – La necessità della collaborazione internazionale in seguito all’aumento dei problemi di carattere globale. – La maggiore capacità decisionale soprattutto nell’ambito della sicurezza. Tra le conseguenze più appariscenti di questi mutamenti vi è il rafforzamento del ruolo dell’ONU nel mantenimento della pace. Con il superamento della situazione di stallo legata all’asse est-ovest, il Consiglio di sicurezza ha ampliato il suo margine d’azione nelle sue raccomandazioni alla comunità internazionale e nelle sue decisio- ni. In merito vanno segnalati i seguenti miglioramenti: – Il numero di decisioni del Consiglio di sicurezza bloccate dal veto è dimi- nuito in media da sei a una decisione all’anno. – È aumentato il numero di misure di diplomazia preventiva e di polizia civile e le osservazioni elettorali e dei diritti dell’uomo. – È aumentato il numero di sanzioni economiche (contro due Stati tra il 1945 e il 1988; contro 13 Stati e gruppi dal 1989 ad oggi) 18. – È aumentato il numero di operazioni di mantenimento della pace (15 tra il
1945 e il 1988; 39 dal 1989 ad oggi) 19.
Il maggiore ricorso alla competenza di attribuire legittimità internazionale alle pro- prie decisioni ha fatto dell’ONU uno strumento e un interlocutore importante nella politica internazionale. Questo è particolarmente visibile nel settore della sicurezza: per poter agire nel rispetto del diritto internazionale, gli organismi regionali neces- sitano della legittimazione conferita da un mandato dell’ONU in quanto organismo globale.
Nuovi compiti a seguito dell’interdipendenza globale La globalizzazione ha messo in evidenza l’interdipendenza tra economia, politica, società e ambiente, un fattore che è confluito nella politica multilaterale. Alle «con- ferenze mondiali» degli anni Novanta e alle loro conferenze di aggiornamento sono state affrontate tematiche importanti quali l’equilibrio sociale, la sicurezza dei posti di lavoro, la povertà, i diritti dell’uomo, l’ambiente, le questioni legate all’ugua- glianza tra i sessi e le questioni demografiche. In questo contesto è stata confermata la funzione chiave dell’ONU nella soluzione di tematiche globali. Per la prima volta sono state coinvolte nei processi intergovernativi anche le organizzazioni non go- vernative e l’economia. Le convenzioni20 e gli strumenti21 creati soprattutto a partire dal 1990 nell’ambito delle «conferenze mondiali» sono oggi applicati su larga scala e regolarmente controllati e adeguati.
18 Cfr. n. 4.4
19 Cfr. n. 4.4
20 Ad es. la Convenzione quadro sui cambiamenti climatici e la Convenzione sulla diversità biologica derivate dal Vertice sulla Terra di Rio de Janeiro del 1992. 21 Ad es. l’Alto commissariato per i diritti dell’uomo creato al Vertice sui diritti dell’uomo del 1993.
Piattaforma per le relazioni internazionali Il mandato dell’ONU non è limitato per quel che concerne i contenuti. Il continuo e sempre più rapido affiorare di problematiche «nuove» ha aumentato il bisogno degli Stati di disporre di un’organizzazione adatta a occuparsi di queste problematiche. Spesso problematiche tipicamente legate alla globalizzazione, ad esempio il proble- ma della migrazione, sono trattate dapprima dall’ONU e delegate eventualmente in seguito a enti più specifici. In tal modo l’ONU costituisce una piattaforma per le relazioni internazionali. Viene meno così anche la distinzione tra ONU «tecnica» e ONU «politica» applicata in passato in talune occasioni. In seno all’ONU sono di- scusse problematiche di rilievo per tutti gli Stati. I dibattiti portano a definire un de- nominatore comune che funga da base per la cooperazione internazionale. È in tal modo che i metodi della promozione e della garanzia della pace, il rispetto dei diritti dell’uomo, la parità di trattamento delle razze e di uomini e donne e i principi dello Stato di diritto sono assurti a fondamento comune della comunità internazionale. Nel «Rapporto del millennio»22 il Segretario generale dell’ONU traccia per il futuro della sua organizzazione un profilo all’insegna del realismo, in cui l’ONU non è intesa come luogo di visioni idealizzate ma innanzitutto come strumento politico e fornitore di servizi. Scambio di informazioni, trattative, decisioni in merito al diritto internazio- nale, coordinazione di misure statali e azioni comuni con un contenuto ben definito rientrano nelle prestazioni di base dell’organizzazione. Segnalando la sua intenzione di aprire l’ONU nei confronti dell’economia e delle organizzazioni non governative, il Segretario generale ribadisce inoltre l’intenzione dell’organizzazione di coinvolgere nuovi attori nella rete degli Stati membri23, considerandola per l’ONU un’occasione per appoggiare la responsabilità globale comune di economia, società e politica e per accompagnare – in qualità di maggiore istituzione mondiale – la globalizzazione.
2.3 Efficacia dell’ONU
Oggi l’ONU è più efficace e dispone di maggiore capacità di azione che non in passato. Ciononostante, sono necessarie ulteriori riforme.
Dal 1997 il Segretario generale dell’ONU è energico fautore di un processo di ri- forma. In alcuni ambiti di competenza diretta del Segretario generale sono stati otte- nuti notevoli progressi: – Le molteplici attività dell’ONU sono maggiormente incentrate attorno a punti prioritari 24. – È rafforzata la coordinazione tra i vari programmi del sistema ONU e au- mentata la loro efficacia soprattutto nel settore umanitario e dello sviluppo. – La struttura del segretariato è snellita e i suoi metodi di lavoro modernizzati. – È introdotto un limite massimo per i costi amministrativi e una riduzione de- gli effettivi del personale di circa il 25 per cento.
22 Documento dell’Assemblea generale dell’ONU: A/54/2000; «Nous, les peuples, le rôle des Nations Unies au XXIe siècle», New York, 27 marzo 2000.
23 Cfr. anche n. 4.2 e 4.7
24 Cfr. n. 2.4
Imminenti progetti di riforma dell’ONU sono la riorganizzazione delle operazioni di so- stegno della pace con l’obiettivo di aumentarne l’efficacia e lo snellimento dei procedi- menti lavorativi dell’organizzazione con l’ausilio di moderne tecnologie d’informazione. Il processo di riforma procede in genere più lentamente quando sono in gioco misu- re che richiedono il consenso di tutti gli Stati membri. Questo è il caso di progetti che toccano interessi contrastanti, come ad esempio la riforma del funzionamento del Consiglio di sicurezza, volta ad ottenere una composizione che corrisponda maggiormente alla realtà politica attuale e un sistema di lavoro più trasparente, o la riforma della chiave di ripartizione dei contributi dei membri. Inoltre la riforma è rallentata dalle divergenze circa le possibilità di intervento di cui dovrebbe disporre l’organizzazione mondiale, nell’ambito dei propri obiettivi, per quel che concerne questioni che sottostanno alla sovranità dei singoli Stati (ad esempio questioni relative al trattamento di minoranze o al buon governo). La capa- cità di azione dell’ONU è in genere massicciamente ridotta quando le misure propo- ste non incontrano il consenso dei governi interessati. Altre difficoltà derivano infine dai problemi generali di finanziamento dell’organiz- zazione e dai ritardi nei versamenti di taluni membri. Da parte loro, i membri che contribuiscono regolarmente non sono disposti a compensare con contributi più ele- vati i ritardi di altri Stati. Questo contribuisce a rallentare le riforme strutturali di ampio respiro dell’organizzazione globale, tendenza compensata in parte da innume- revoli miglioramenti nel lavoro quotidiano dell’organizzazione.
2.4 Struttura e priorità del sistema ONU
Il sistema ONU è composto da differenti organizzazioni e organi che ricevono impulsi importanti dagli organi principali. Nella sua attività definisce le seguenti priorità: pace e sicurezza; questioni economiche e sociali; sviluppo e aiuto uma- nitario; ambiente e sviluppo sostenibile; diritti dell’uomo.
La struttura del sistema ONU Diversi organi partecipano alla realizzazione degli obiettivi dell’ONU e concorrono a creare un sistema strutturato su più livelli, composto da organi principali25, organi (fondi e programmi) e organizzazioni specializzate (di cui fanno parte pure le istitu- zioni di Bretton Woods)26. Può essere rappresentato in maniera semplificata secon- do lo schema riportato qui di seguito. Gli organi principali dell’ONU si occupano della concezione politica. Da essi, in particolare dall’Assemblea generale, emanano impulsi verso l’intero sistema. I processi decisionali all’interno del sistema non sono tuttavia strutturati gerarchicamente. Le strategie politiche sono raffinate e messe in atto negli organi. All’interno dei rispettivi campi di attività le organizzazioni specia- lizzate si occupano della concezione politica e della realizzazione. Non è quindi più possibile dividere l’ONU in un ambito tecnico e uno politico: oggi il sistema ONU lavora in modo integrato. Le denominazioni «nucleo centrale dell’ONU» e «Sistema ONU» indicano semplicemente una suddivisione secondo criteri formali, scelta per visualizzare meglio il grado di partecipazione della Svizzera.
25 Cfr. allegato 2 del rapporto sull’ONU.
26 Cfr. n. 3.2 e allegato 2
Suddivisione del sistema ONU
SISTEMA «nucleo centrale Organi principali (Assemblea generale, ONU dell’ONU» Consiglio economico e sociale, Consiglio di sicurezza, Consiglio di amministrazione fiduciaria, Segretariato, Corte internazionaledi giustizia)
Organi: fondi, programmi, commissioni, istituti dell’ONU
Organizzazioni specializzate
Istituzioni di Bretton Woods*
Partecipazione o adesione della Svizzera * Queste hanno lo statuto di organizzazioni specializzate dell’ONU.
Il sistema ONU assume ruoli diversi. Per gli Stati funge da: – Forum per l’elaborazione di politiche e strategie. È il luogo in cui la comu- nità internazionale sviluppa approcci comuni per la soluzione di problemi. L’ONU provvede inoltre alla raccolta di dati e all’elaborazione di informa- zioni che fungono da base per le decisioni. – Luogo di trattative, in cui approcci comuni possono essere sviluppati nel- l’ambito di trattative relative ad accordi di diritto internazionale. – Organizzazione operativa, che mette in atto obiettivi comuni con mezzi co- muni.
Le priorità dell’ONU Riassumendo si ha la seguente visione d’assieme delle attività dell’ONU negli am- biti prioritari: – Pace e sicurezza: rappresenta il punto chiave dell’attività dell’ONU, in cui l’organizzazione da un lato contribuisce a creare le basi per la promozione della pace e della sicurezza in genere e dall’altro interviene in situazioni di crisi con misure preventive, reattive o, se del caso, coercitive. Trattative per il disarmo, iniziative di diritto internazionale, i tribunali penali internazionali e programmi di sostegno ai diritti dell’uomo e alla democrazia contribuisco- no al mantenimento della pace mondiale. Mediatori, dialoghi di pace nel quadro dell’ONU e, se necessario, l’impiego di truppe impediscono l’aggra- varsi di crisi in situazioni di tensione. In caso di conflitto, il Consiglio di si- curezza può autorizzare gli Stati membri a intervenire con mezzi militari o di altro tipo. Attualmente sono in corso quindici operazioni dell’ONU che im- pediscono azioni di guerra, sorvegliano il rispetto di armistizi e creano i pre- supposti per trattative. Viepiù partecipano inoltre alla ricostruzione di istitu- zioni civili e di infrastrutture. I tribunali dell’ONU forniscono un importante contributo alla pace e alla si- curezza. La Corte internazionale di giustizia (CIG) all’Aia regola conflitti tra
gli Stati. I Tribunali dell’ONU per l’ex Jugoslavia e il Ruanda (e presto per il Sierra Leone) contribuiscono al superamento dei conflitti in questi Stati e puniscono i responsabili di crimini di guerra. La Corte penale internazionale, indipendente dall’ONU, il cui statuto è stato adottato a Roma nel 1998 nell’ambito dell’ONU, ha il mandato di perseguire in futuro a livello mon- diale crimini contro l’umanità. – Questioni sociali e economiche: problematiche quali la stabilità e la sicurez- za sociale e politica, la crescita economica, la globalizzazione, la migrazio- ne, il ruolo delle aziende multinazionali, la lotta alla criminalità organizzata, il contenimento dell’AIDS e di altre malattie letali e la lotta contro la po- vertà e la fame devono essere affrontate congiuntamente attraverso la colla- borazione internazionale di tutti gli Stati. L’ONU dispone delle prerogative necessarie per avviare questa cooperazione e occuparsi della soluzione di problemi. È attiva sia nell’ambito delle normative internazionali come pure nella coordinazione della loro messa in atto, contesti in cui aumenta l’importanza della coordinazione con l’Organizzazione mondiale del com- mercio OMC, indipendente dall’ONU. Tra gli organi importanti vanno an- noverati il Consiglio economico e sociale ECOSOC, la Conferenza per il commercio e lo sviluppo UNCTAD, le commissioni economiche regionali (CEE per l’Europa), il programma UNAIDS per la lotta contro l’AIDS, il programma per il controllo internazionale delle droghe UNDCP e l’ufficio per il controllo delle droghe e la prevenzione della criminalità ODCCP. – Sviluppo e aiuto umanitario: in questo ambito l’ONU assume importanti funzioni di assistenza, coordinazione ed esecuzione, svolgendo un ruolo di primo grado e agendo con notevole successo. Sia il lavoro strategico e con- cettuale, svolto soprattutto nel contesto dell’Assemblea generale, del Consi- glio economico e sociale nonché nei consigli di amministrazione delle istitu- zioni dell’ONU per l’aiuto allo sviluppo, sia le molteplici attività sul posto contribuiscono a favorire lo sviluppo degli Stati membri più poveri e a miti- gare le emergenze nelle regioni colpite da crisi e catastrofi. Il lavoro sul po- sto è svolto dai fondi e dai programmi dell’ONU che, con le loro rappresen- tanze in oltre 130 Paesi, provvedono – d’intesa con le autorità locali – a
coordinare tra di loro le misure di appoggio, contribuendo alla diffusione su scala mondiale delle attività di aiuto allo sviluppo dell’ONU. – Ambiente e sviluppo sostenibile: quasi tutte le iniziative di portata globale nella politica ambientale internazionale sono avviate dall’ONU. Importanti convenzioni internazionali negli ambiti del clima, della diversità biologica, della protezione della fascia d’ozono, dei rifiuti e dei prodotti chimici peri- colosi sono state elaborate in seno all’ONU, che coordina anche la loro mes- sa in atto e lo sviluppo ulteriore. Il Programma per l’ambiente UNEP riveste un’importanza particolare per il controllo dello stato dell’ambiente e per il dialogo politico sull’orientamento futuro della politica ambientale interna- zionale. La Commissione per lo sviluppo sostenibile CSS vigila sulla messa in atto dell’«Agenda 21» adottata alla Conferenza di Rio nel 1992 nell’in- tento di favorire lo sviluppo economico e sociale a livello mondiale e pre- servare le basi vitali naturali. Diversi altri organi dell’ONU contribuiscono alla protezione delle basi vitali naturali con progetti propri. – Diritti dell’uomo: la protezione dei diritti dell’uomo è una priorità dell’ONU integrata in tutte le sue attività. Sin dalla sua fondazione l’ONU si impegna a
favore dell’uguaglianza tra uomo e donna e in tutte le questioni economiche, politiche e sociali, in particolare anche all’interno delle proprie strutture, si sforza di prestare la dovuta attenzione alla problematica dei generi. L’ONU si presta anche come piattaforma in cui possono essere presentati e discussi problemi legati ai diritti dell’uomo. L’ONU è attiva in questo settore a li- vello di giurisprudenza e del controllo della messa in atto e con progetti concreti. Gli organi più importanti sono l’Alto Commissariato per i diritti dell’uomo e la Commissione per i diritti dell’uomo, entrambi con sede a Gi- nevra.
3 Lo statuto di osservatore e la posizione della Svizzera
nel sistema ONU
3.1 Lo statuto di osservatore
Lo statuto di osservatore statale non permette agli Stati sovrani una tutela efficace dei propri interessi in seno all’ONU. La posizione internazionale della Svizzera ri- chiede una sua presenza attiva. L'atteggiamento appartato dell’osservatore non trova giustificazione né politica, né giuridica, né economica. In ultima analisi questo sta- tuto è un impedimento i cui svantaggi sono interamente a carico del nostro Paese.
Dal 1948 la Svizzera è osservatore presso l’ONU. Ha le seguenti possibilità di par- tecipazione in seno al «nucleo centrale dell’ONU»: – Segue i lavori degli organi principali dell’ONU, riceve la relativa documen- tazione e partecipa alle sedute con le limitazioni descritte sotto. Partecipa, soprattutto nell’ambito delle commissioni principali dell’Assemblea gene- rale e del Consiglio economico e sociale ECOSOC, all’elaborazione di pro- poste di risoluzione dell’ONU, ma è esclusa dalla decisione in merito. – È Parte contraente della maggior parte delle convenzioni dell’ONU (ad esempio di quella sui diritti dei fanciulli, sui diritti delle donne, sul clima, sulla diversità biologica, sulla desertificazione e sulle convenzioni dei diritti dell’uomo) e partecipa alle elezioni degli organi di tali convenzioni. – È impegnata in diversi fondi e programmi dell’ONU, li appoggia finanzia- riamente e a scadenze regolari è membro dei loro consigli di amministrazio- ne. Sostiene diversi progetti specifici di queste istituzioni, sia finanziaria- mente che in parte mettendo a disposizione personale. – Sinora ha potuto partecipare a tutte le «conferenze mondiali» tematiche, ma ha dovuto di volta in volta assicurarsi tale possibilità mediante difficili trat- tative. – In quanto osservatore versa al budget ordinario dell’ONU il 30 per cento della quota annuale che sarebbe tenuta a versare in qualità di membro. Lo statuto di osservatore comporta le seguenti limitazioni per la Svizzera: – Non è in condizione di tutelare sufficientemente i propri interessi in seno all’Assemblea generale, l’organo supremo dell’ONU. Può prendere la parola solo dopo che sia stato accertato, tramite una laboriosa procedura, che nes- suno dei membri vi si oppone.
– Non può partecipare alle votazioni in seno all’Assemblea generale e nell’ECOSOC nonché nelle sue commissioni. – Non ha né il diritto di voto né, in genere, quello di essere eletta nelle elezio- ni dell’Assemblea generale, tranne nei casi menzionati sopra. In particolare, non può essere eletta nel Consiglio di sicurezza e nell’ECOSOC. – Non può ottenere seggi in varie commissioni dell’ECOSOC e nelle commis- sioni dell’Assemblea generale. Segnatamente è esclusa dall’ottenimento di un seggio nella commissione per i diritti dell’uomo. – Non è in condizione di tutelare sufficientemente gli interessi della Ginevra internazionale. Non le è possibile ottenere seggi nei vari comitati importanti in tale contesto, segnatamente nel comitato degli Stati ospiti e nel consiglio consultivo per le questioni amministrative e logistiche. Queste limitazioni sono aggravate dal fatto che lo statuto di Stato osservatore non è né stabilito nello Statuto dell’ONU né definito da una risoluzione dell’Assemblea generale, contrariamente a quanto è il caso per lo statuto di osservatore di parecchie istituzioni interstatali. Per questo motivo, la Svizzera a scadenze regolari si trova nella necessità di spiegare la propria posizione particolare, con relativo dispendio a livello politico e amministrativo. Lo statuto di osservatore rappresenta una limita- zione che la Svizzera impone a sé stessa e che le impedisce di tutelare in maniera adeguata i propri interessi. A parte la Svizzera, attualmente solo la Santa Sede ha il ruolo di Stato osservatore. In passato, il nostro Paese condivideva questo ruolo con diciassette Stati in parte importanti (ad esempio Germania dell’ovest e dell’est, Corea del Sud e del Nord). L’impegno praticamente solitario per gli interessi di questo statuto rappresenta un dispendio inutile di energie; lo statuto di osservatore non corrisponde più alla posi- zione internazionale e all’impegno di politica estera della Svizzera.
3.2 La posizione della Svizzera nel sistema ONU
Nonostante la presenza della Svizzera nel «nucleo centrale dell’ONU» si limiti al ruolo di osservatore, le relazioni tra il nostro Paese e il sistema delle Nazioni Unite sono molteplici e si sono viepiù consolidate e intensificate dalla fondazione dell’organiz- zazione ad oggi. Diversi nostri messaggi hanno presentato queste relazioni, in partico- lare quello sulla cooperazione allo sviluppo e all’aiuto umanitario, i rapporti di gestione del DFAE sottoposti al Parlamento e i conti annuali della Confederazione. Nei rapporti quotidiani con il «nucleo centrale dell’ONU» sono state sviluppate soluzioni pragmati- che, come illustrato dal nostro Collegio nel Rapporto sull’ONU del 1° luglio 1998. La Svizzera è oggi formalmente membro delle seguenti istituzioni del sistema delle Nazioni Unite: – dello statuto della Corte internazionale di giustizia, uno dei sei organi prin- cipali del «nucleo centrale dell’ONU»; – di tutte le organizzazioni specializzate dell’ONU27, come ad esempio l’Orga- nizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura FAO, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura UNESCO, l’Orga-
27 Una visione d’assieme delle organizzazioni si trova nell’allegato 2.
nizzazione mondiale della sanità OMS, l’Organizzazione internazionale del lavoro OIL e l’Unione postale universale UPU; – delle istituzioni di Bretton Woods (Fondo monetario internazionale FMI e Banca mondiale), che hanno lo statuto di organizzazioni specializzate del- l’ONU; – della Conferenza per il disarmo (che formalmente non fa parte dell’ONU ma è inserita nel suo contesto) 28.
4 L’adesione come mezzo per la tutela di interessi svizzeri
4.1 Introduzione
Nell’elaborazione di norme di diritto internazionale e nella realizzazione di pro- getti concreti con risvolti globali, l’ONU si presenta incontestabilmente come interlocutore forte. Aderendo all’organizzazione, la Svizzera avrebbe la possibi- lità di far confluire maggiormente i propri valori e le priorità politiche nel lavoro di quest’organizzazione mondiale.
Le basi della politica estera della Svizzera sono state definite nel «Rapporto sulla politica estera 2000 - Presenza e cooperazione: tutela degli interessi in un contesto di crescente integrazione internazionale» del 15 novembre 2000, che, in merito all’impegno della Svizzera in seno all’ONU, stabilisce:
«In futuro sarà necessario accordare maggiore attenzione alla salvaguardia multilaterale degli interessi e inserire meglio quest’ultima nelle strutture di lavo- ro della politica estera svizzera. (...) Una salvaguardia multilaterale e veramente duratura degli interessi sarà possibile tuttavia unicamente quando la Svizzera sarà rappresentata a pieno titolo negli organi principali dell’ONU, crocevia determinante della politica mondiale.» 29
Le organizzazioni internazionali sono strumenti che permettono agli Stati di tutelare i propri interessi e di risolvere problemi d’intesa con altri Stati. La partecipazione a queste organizzazioni rappresenta una possibilità per rafforzare l’autonomia e la ca- pacità d’azione di un Paese in un’epoca di crescente integrazione internazionale. Con la sua collaborazione in seno all’ONU, la Svizzera può contribuire al raggiun- gimento dei propri obiettivi. I cinque obiettivi della politica estera della Svizzera corrispondono alle priorità dell’ONU30. Il quadro si presenta come segue:
28 Attualmente 66 Stati fanno parte della Conferenza per il disarmo a Ginevra. Il segreta- riato, il finanziamento e i locali sono messi a disposizione dall’ONU. Inoltre la Conferen- za presenta un rapporto all’Assemblea generale dell’ONU. Attualmente il Direttore gene- rale dell’ONU a Ginevra è anche Segretario generale della Conferenza per il disarmo.
29 Loc. cit. p. 37.
30 Cfr. «Rénover l’Organisation des Nations Unies: un programme de réforme», A/51/950; http://www.un.org/french/reform/reformf2.htm. La suddivisione dei concetti è stata ade- guata. Panoramica p. 1: «Activités de base: Paix et sécurité; Affaires économiques et so- ciales; Coopération pour le développement; Affaires humanitaires; Droits de l’homme».
Obiettivi dell’ONU Obiettivi di politica estera della Svizzera
– Pace e sicurezza – Convivenza pacifica dei popoli – Questioni economiche e sociali – Tutela degli interessi dell’economia svizzera all’estero – Sviluppo e aiuto umanitario – Lotta contro la miseria e la povertà nel mondo – Ambiente e sviluppo sostenibile – Conservazione delle basi naturali della vita – Diritti dell’uomo – Rispetto dei diritti dell’uomo e promozione della democrazia
Dal paragone risulta che la Svizzera persegue obiettivi di politica estera simili a quelli di parecchi membri della comunità internazionale. È auspicabile che il nostro Paese tenga in considerazione questo dato di fatto e metta a frutto i vantaggi di un’adesione all’ONU per impiegare in maniera ottimale i propri mezzi di politica estera.
4.2 Tutela degli interessi della Svizzera in seno all’ONU
Gli svantaggi formali dello statuto di osservatore, soprattutto l’impossibilità di partecipare con pieni diritti all’Assemblea generale e di diventare membro del- l’ECOSOC e del Consiglio di sicurezza, colpiscono in modo sensibile la Svizze- ra. Proprio gli Stati di piccole e medie dimensioni hanno interesse a una presenza a pieno titolo nel «forum mondiale» ONU per poter essere sentiti.
Uno degli obiettivi legati alla fondazione dell’ONU era la creazione di un forum politico permanente di Stati volto a garantire la pace, a curare le relazioni interna- zionali, a discutere problematiche di portata mondiale e a elaborare soluzioni comu- ni. Alla realizzazione di questo obiettivo sono finalizzate tutte le istituzioni del- l’ONU. L’Assemblea generale e l’ECOSOC rivestono un’importanza particolare in questo contesto, in quanto in esse gli Stati membri dell’ONU hanno la possibilità di presentare le loro richieste. Il dialogo sfocia in risoluzioni (raccomandazioni al se- gretariato, a singoli organi o alla comunità internazionale) e in ultima analisi nella creazione o nello sviluppo ulteriore di strumenti di diritto internazionale 31. Nell’ONU gli Stati possono ottenere un appoggio internazionale su ampia scala per le proprie idee e proposte. Di regola in questi casi non contano le dimensioni del singolo Stato ma la sua credibilità e la forza dell’idea da esso presentata. I valori politici, culturali e sociali di uno Stato membro possono essere rappresentati in una sede in cui è il mondo intero ad ascoltare. Quello che conta è la capacità di creare coalizioni e convincere altri membri, inizialmente in genere quelli della medesima regione, in seguito anche altri gruppi regionali. Il consenso come principio di base dell’ONU contribuisce a conferire un peso particolare proprio agli Stati piccoli e
31 Cfr. n. 4.3
medi. Stati di medie dimensioni paragonabili alla Svizzera, come i Paesi Bassi, la Svezia, la Norvegia, la Finlandia, la Danimarca o l’Austria, sanno mettere abilmente a frutto gli strumenti a loro disposizione.
Il ruolo dell’ONU come forum multilaterale per le grandi questioni contemporanee L’ONU è un punto di incontro per dialoghi multilaterali e bilaterali. È l’unico forum multilaterale a livello mondiale in cui sono trattate questioni globali negli ambiti dei diritti umani, dell’ambiente, della sicurezza e del disarmo. L’ampia gamma di temi permette e favorisce l’integrazione di differenti approcci. Un altro elemento che fa dell’ONU un forum unico nel suo genere è la grande quan- tità di informazioni e dati che l’organizzazione raccoglie. Questo permette una di- scussione su ampia base e contribuisce alla formulazione di politiche nazionali e internazionali. Importanti fonti di informazione sono: – i rapporti del Segretario generale agli organi principali; – i rapporti specializzati del segretariato come base di pianificazione («Human Development Report», rapporto sul commercio mondiale, rapporti sul- l’AIDS, rapporti sul seguito delle «conferenze mondiali»); – i rapporti peritali su mandato dell’ONU. I rapporti peritali rivestono una grande importanza segnatamente nell’ambito dei diritti umani. Grazie agli osservatori dei diritti dell’uomo, incaricati di seguire situa- zioni problematiche, e grazie ai rapporti delle Parti concernenti la messa in atto delle relative convenzioni, l’ONU dispone di numerose informazioni che sono discusse nelle competenti commissioni dell’Assemblea generale dell’ONU e nella Commis- sione dei diritti dell’uomo situata a Ginevra32 e che fungono da base per la formula- zione e l’adozione di raccomandazioni. In seguito, l’Alto commissariato per i diritti dell’uomo, pure situato a Ginevra, accompagna la loro messa in atto. Nella sua qualità di forum e mediante lo scambio di informazioni l’ONU contribui- sce all’elaborazione di soluzioni per i grandi problemi attuali. In merito siano citati cinque esempi:
1. «Sviluppo sostenibile»: la crescente attenzione al carattere globale dei mag-
giori problemi ambientali (mutamenti climatici, perdita della diversità biolo- gica, diminuzione dello strato di ozono, erosione del suolo e rarefazione dell’acqua potabile) e alla loro connessione con le questioni legate allo svi- luppo ha fatto sorgere la nozione di «sviluppo sostenibile», che unisce pro- tezione dell’ambiente e sviluppo economico e sociale. La nozione ha otte- nuto un appoggio globale e la sua rilevanza attuale grazie a una serie di conferenze dell’ONU, in particolare al Vertice della Terra a Rio de Janeiro nel 1992 e alla prima conferenza di aggiornamento, la sessione speciale del- l’Assemblea generale a New York nel 1997. È stata rafforzata l’attenzione a questa problematica e ne sono derivati impulsi importanti per la realizzazio- ne del concetto a livello nazionale.
2. Promovimento della pace: l’aumento del numero di conflitti interni regi-
strato dalla fine della guerra fredda pose in difficoltà i processi decisionali e le capacità di mantenimento della pace dell’ONU. Le esperienze negative
32 Non essendo membro dell’ONU, la Svizzera non ha il diritto di sedere in questa commis- sione.
avute con alcuni interventi dell’ONU (ad esempio in Somalia, Ruanda, ex Jugoslavia, in parte Sierra Leone) innescarono un intenso dibattito sui prin- cipi del mantenimento della pace. Il dibattito ha portato a dare maggiore pe- so agli aspetti civili nell’impegno profuso dall’organizzazione in ambito di politica della pace33. A seguito di questi sviluppi il Consiglio di sicurezza si dedica sempre più a questioni generali di sicurezza. È riconosciuto come istanza della comunità internazionale anche nell’ambito umanitario, segnala infrazioni del diritto internazionale umanitario e formula strategie volte a migliorarne il rispetto. Il «Rapporto Brahimi»34 indica misure concrete per permettere all’ONU di svolgere il suo nuovo ruolo, che in gran parte corri- sponde alle prospettive svizzere in materia di sicurezza.
3. «Global compact»: con questo programma, presentato dal Segretario gene-
rale dell’ONU il 31 gennaio 1999 al Foro economico mondiale di Davos, si intende creare tra l’ONU e l’economia un partenariato diretto. Si tratta di in- durre le imprese attive a livello globale a rispettare standard minimi di diritti dell’uomo, di diritto del lavoro e di protezione dell’ambiente, non mediante direttive ma facendo leva sulla responsabilità propria. Il 26 luglio 2000, 50 ditte attive globalmente, tra cui diverse ditte svizzere, hanno aderito a questo partenariato. Ora sono elaborate strategie per la realizzazione dei principi. L’obiettivo è che nel corso dei prossimi tre anni 100 multinazionali seguano il «Global compact»35. 4. Protezione dei lavoratori: l’apertura dei mercati pone un gran numero di la- voratori in un rapporto di concorrenza internazionale. Norme comuni volte a garantire la sicurezza sul lavoro e i diritti fondamentali nell’ambito delle norme sul lavoro assumono quindi un’importanza crescente. In assenza di queste norme cresce infatti la pressione politica contro l’apertura ulteriore dei mercati e delle società. Per ottenere un appoggio e un consenso mondia- li, le convenzioni concernenti la protezione dei diritti dell’uomo elaborate nell’ambito dell’ONU (Patto ONU sui diritti economici, sociali e culturali) e delle organizzazioni specializzate (Organizzazione internazionale del lavoro ILO) necessitano di una piattaforma politica globale. Questa funzione può essere assunta dall’ONU. Seguendo quest’ottica, nella sessione speciale del- l’Assemblea generale dell’ONU per la conferenza d’aggiornamento del Ver- tice sociale mondiale («Geneva 2000», svoltasi nel giugno 2000 a Ginevra) la comunità internazionale ha invitato i suoi membri a mettere in atto la di- chiarazione dell’ILO sui diritti e principi fondamentali del lavoro e a ratifi- care le relative convenzioni delle organizzazioni dell’ONU.
5. Parità tra uomo e donna: nel 1975, in occasione dell’anno internazionale
della donna, fu convocata la prima conferenza mondiale delle donne e decisa una decade della donna. L’ONU è divenuta il forum internazionale più im- portante per le questioni della donna. Nel 1979 è entrata in vigore la Con- venzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna. La terza conferenza mondiale delle donne a Nairobi portò alla nozione di «Gender Mainstreaming» che esprime l’idea dell’opportunità di prendere in considerazione la prospettiva dei generi in tutti gli ambiti della
33 Cfr. n. 4.4
34 Rapport du Groupe d’étude sur les opérations de paix de l’Organisation des Nations
35 Cfr. in merito n. 4.8 e www.globalcompact.org.
politica, dell’amministrazione, dell’economia e della società. Nel 1995, in occasione della quarta conferenza mondiale delle donne, con la piattaforma d’azione di Pechino e i suoi oltre 300 obiettivi e misure, è stato creato uno strumento importante per il conseguimento della parità tra uomo e donna. La Commissione dell’ONU sulla posizione della donna, organo principale nelle Nazioni Unite per le questioni della donna, vigila sulla messa in atto della piattaforma nei singoli Paesi, tenuti a presentare a scadenze regolari dei rap- porti in merito.
L’ONU come luogo per incontri bilaterali e «buoni uffici» Le numerose possibilità di contatto in seno all’ONU permettono ai capi di Stato, ai ministri e agli alti funzionari di tutti gli Stati di trovare una soluzione diretta a im- portanti questioni bilaterali. Al «Vertice del millennio», svoltosi dal 6 all’8 settem- bre 2000 a New York, 154 Paesi, ovvero l’80 per cento di tutti gli Stati, erano rap- presentati dai rispettivi capi di Stato o di governo. Ma pure conferenze di minor portata riuniscono numerosi ministri. Il Consiglio di sicurezza e il Segretario generale sono inoltre riconosciuti quali in- terlocutori legittimati a riunire in trattative le parti in conflitto («convening power»). Per una parte in conflitto in questi casi non è facile opporsi alla pressione. È proprio in questo elemento che risiede la forza dell’ONU nell’ambito dei «buoni uffici», in cui è avvantaggiata rispetto a qualsiasi Stato che desiderasse prestare tali servizi a livello individuale. Agli Stati attivi nell’ONU, d’intesa con il suo Segretario gene- rale, è spesso possibile contribuire alla soluzione di problemi o comunque diminuire le tensioni.
Le possibilità della Svizzera La Svizzera vuole avvalersi in maniera sistematica dell’ONU nella sua qualità di forum per presentare i propri interessi e i propri valori. Sinora ha potuto solo in parte fare uso delle proprie possibilità, ad esempio informando sulla sua politica ne- gli ambiti dello sviluppo sostenibile, della migrazione o del diritto internazionale umanitario. In qualità di osservatore la Svizzera dispone unicamente di possibilità limitate di ricorrere all’ONU come forum. Nella seduta plenaria dell’Assemblea generale il no- stro Paese può esprimersi solo dopo una complicata procedura. Inoltre non può pre- sentare le proprie proposte direttamente (sotto forma di progetti di risoluzioni) ma dipende dalla collaborazione di un membro dell’ONU che condivide i suoi principi. In ultima analisi questo stato di cose limita la sovranità del nostro Paese senza che motivi esterni lo impongano. Le medesime limitazioni si applicano alle commissioni dell’Assemblea generale. In seno all’ECOSOC il problema è meno acuto in quanto la Svizzera vi è parzial- mente parificata agli altri Stati che non fanno parte dei 54 membri. In pratica può prendere la parola nelle sedute plenarie e nelle commissioni. Alla stessa stregua de- gli altri Stati non membri del Consiglio, il nostro Paese non ha tuttavia la possibilità di presentare in seno all’ECOSOC raccomandazioni indirizzate agli Stati membri o agli altri organi principali dell’ONU, ma dispone unicamente della possibilità di ap- poggiare proposte degli Stati membri. Per contro la Svizzera può essere eletta in di- verse commissioni speciali sottoposte all’ECOSOC, ed è già stata o è attualmente membro di alcune di esse.
La Svizzera non solo è esclusa dal Consiglio di sicurezza, composto di quindici membri36, ma non ha nemmeno la possibilità di esservi eletta, contrariamente agli altri Stati che attualmente non ne sono membri. In occasione dei cosiddetti «dibattiti aperti» nel Consiglio di sicurezza, che concernono tematiche più ampie e il cui nu- mero è in aumento, la Svizzera è praticamente parificata agli altri Stati non membri del Consiglio e ha il diritto di partecipare. L’adesione all’ONU offrirebbe alla Svizzera maggiori possibilità di prestare i propri buoni uffici. Stato neutrale con una lunga tradizione umanitaria, il nostro Paese si troverebbe in una situazione vantaggiosa per offrire il proprio supporto al Segretario generale. Inoltre dispone di un buon numero di cittadini in grado di svolgere un ruolo costruttivo quali rappresentanti del Segretario generale in situazioni di con- flitto.
4.3 Partecipazione all’elaborazione di diritto umanitario
Come membro dell’ONU la Svizzera potrebbe esplicare un’azione più mirata ed efficace: più mirata in quanto potrebbe seguire attivamente tutte le trattative sin dal loro inizio, più efficace in quanto potrebbe parteciparvi come interlocutore equiparato.
Le Nazioni Unite svolgono un ruolo centrale nella creazione e nello sviluppo del diritto internazionale. Sotto l’egida dell’ONU sono sorti oltre 150 trattati37, tra i più importanti dei quali possono essere menzionati i due Patti del 1966 sui diritti del- l’uomo, la Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati, la Convenzione del 1982 sul diritto marittimo e la Convenzione sulla Corte penale internazionale, adottata a Roma nel 1998. La Commissione dell’ONU del diritto internazionale (International Law Commis- sion, ILC)38 svolge un ruolo di spicco nella creazione di nuovi trattati. In genere è questo organo composto da 34 esperti che prepara i progetti di trattati, portati poi a termine in conferenze internazionali di codificazione o presso l’ONU medesima. A tale scopo l’Assemblea generale dispone di un organo proprio, la 6a Commissione, che si dedica esclusivamente a questioni giuridiche. La funzione legislativa svolta dall’ONU viene incontro a un interesse specifico dei piccoli e medi Stati i quali agli interessi delle grandi potenze possono contrapporre, in parte riuscendo ad imporle, le proprie richieste, come dimostrano la creazione della Corte penale internazionale e altri esempi. Essi oppongono in tal modo la forza del diritto a quella economica, politica o militare. Per la Svizzera – come Stato di diritto – è importante che le relazioni internazionali si sviluppino all’insegna del diritto. Il diritto internazionale rappresenta uno strumento essenziale per la tutela degli interessi del nostro Paese.
36 5 membri permanenti (Cina, Francia, Gran Bretagna, Russia, USA) e 10 membri non permanenti, eletti per un periodo di due anni (stato il 1° gennaio 2001: Bangladesh, C o- lombia, Irlanda, Giamaica, Mali, Mauritius, Norvegia, Singapore, Tunisia e Ucraina).
37 Cfr. allegato 6
38 I membri, che devono provenire da diverse regioni del mondo secondo una chiave di ri- partizione determinata, sono scelti in base alla personalità e alle prestazioni e non in quanto rappresentanti di uno o dell’altro Paese.
Il ruolo dell’ONU come organizzazione con funzione legislativa Il ruolo legislativo dell’ONU si esplica in tutti gli ambiti del suo lavoro. Nel settore della sicurezza sono elaborate, dopo lo Statuto della Corte penale internazionale, diverse convenzioni per la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata. Nel settore dello sviluppo e nel settore umanitario sono tra l’altro in corso lavori nel campo della protezione del personale umanitario. Nel settore del disarmo sono state elaborate convenzioni sulle armi chimiche e per il divieto di armi biologiche, ac- canto a lavori nel settore nucleare. Ultimamente l’interesse si focalizza maggior- mente attorno alla limitazione della proliferazione di armi leggere, una tematica cui sarà dedicata una conferenza di Stati prevista nel 2001. Per quel che concerne i di- ritti dell’uomo sono in elaborazione i «principi fondamentali dell’umanità», che in- teressano anche il diritto internazionale umanitario, volti a garantire una migliore protezione degli individui contro ogni forma di violenza in tempi di crisi e di guerra. Nel settore ambientale sono necessari ulteriori sforzi per il mantenimento dell’equi- librio ecologico e della diversità biologica del nostro pianeta, accanto alle misure già introdotte nell’ambito climatico (riduzione dei gas ad effetto serra conformemente al Protocollo di Kyoto e alla Convenzione sul clima), nell’ambito della lotta contro l’erosione del suolo e la desertificazione (conformemente alla Convenzione sulla desertificazione) e in quello del mantenimento della diversità biologica (confor- memente alla Convenzione sulla biodiversità). Sono in corso nuove trattative se- gnatamente nell’ambito dei prodotti chimici.
Le possibilità della Svizzera Sinora la Svizzera ha potuto partecipare a pieno titolo all’elaborazione di diritto in- ternazionale in seno all’ONU, cioè nell’ambito di conferenze di codificazione glo- bali. Deve tuttavia assicurarsi questa posizione ad ogni nuova trattativa. Il nostro Paese ha partecipato all’elaborazione di numerose convenzioni ed è parte agli ac- cordi più importanti. Grazie alla sua forte integrazione internazionale e alla tradizio- ne come Stato di diritto, la Svizzera è predestinata a svolgere un ruolo importante in questo ambito. I limiti si manifestano quando le trattative concernenti il diritto inter- nazionale sono svolte in seno alla 6a Commissione dell’Assemblea generale, come capita sempre più sovente per motivi finanziari, un organo in cui la Svizzera sottostà alle restrizioni descritte sopra. È pure svantaggiata quando in questa Commissione sono decisi i temi dei progetti di codificazione o quando altri organi, inclusi l’ECO- SOC e i suoi organi sussidiari, definiscono il quadro globale di un programma di legislazione.
4.4 Partecipazione alla configurazione delle attività op e-
rative dell’ONU In tutti i suoi ambiti di attività l’ONU è attiva anche a livello di operazioni e appog- gia progetti e programmi concreti sul posto. Osserva la situazione dei diritti dell’uo- mo a livello mondiale e l’Alto commissariato per i diritti dell’uomo offre aiuto con- creto. Nel settore ambientale il programma per l’ambiente UNEP, gli istituti del- l’ONU, i programmi e le organizzazioni specializzate nonché, in Europa, la commis- sione economica CEE, contribuiscono alla trasposizione pratica del modello dello sviluppo sostenibile. Gli ambiti più importanti in merito alle attività operative con- cernono tuttavia la pace e la sicurezza nonché la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario.
Pace e sicurezza Il Consiglio di sicurezza è l’unico organo internazionale riconosciuto competente a de- cidere a livello mondiale misure per la tutela e il ripristino della sicurezza e della pace. Per la messa in atto di queste misure esso incarica Stati o organizzazioni regionali (come ad esempio SFOR e KFOR in Bosnia e Erzegovina) di svolgere le azioni con i propri mezzi («coalizione di volontari») oppure li invita a partecipare a operazioni svolte sotto l’egida dell’ONU (operazioni dei caschi blu), conferendo con il suo mandato legittimità al loro intervento. Nel caso di operazioni che non sono contem- plate dal capitolo VII dello Statuto dell’ONU, l’organizzazione cerca l’approvazione degli Stati coinvolti. Se tale approvazione non può essere ottenuta o viene revocata, l’ONU si riserva di svolgere comunque la propria missione in caso di necessità.
– Operazioni di mantenimento della pace: l’aumento del numero di conflitti soprattutto interni dalla fine della guerra fredda ha richiesto adeguate rispo- ste da parte dell’ONU, con un aumento del numero di operazioni di mante- nimento della pace legato in parte alla mancanza di altri attori di politica di pace in grado di intervenire efficacemente. Alla fine di ottobre 2000, erano in corso 15 operazioni dell’ONU di mantenimento della pace39 e oltre
Operazioni dell’ONU di mantenimento della pace in corso Dal alla fine di ottobre 2000
Vicino Oriente: UNTSO (United Nations Truce Supervision giugno 1948 Organization) India/ Pakistan: UNMOGIP (United Nations Military Observer gennaio 1949 Group in India and Pakistan) Cipro: UNFICYP (United Nations Peacekeeping Force in Cyprus) marzo 1964 Alture del Golan: UNDOF (United Nations Disengagement giugno 1974 Observer Force) Libano: UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) marzo 1978 Sahara occidentale: MINURSO (United Nations Mission aprile 1991 for the Referendum in Western Sahara) Iraq/ Kuwait: UNIKOM (United Nations Iraq-Kuwait Observation aprile 1991 Mission) Georgia: UNOMIG (United Nations Observer Mission in Georgia) agosto 1993 Bosnia Erzegovina: UNMIBH (United Nations Mission in Bosnia dicembre 1995 and Herzegovina) unitamente a una presenza militare su mandato dell’ONU (SFOR) Croazia: UNMOP (United Nations Mission of Observers gennaio 1996 in Prevlaka) Sierra Leone: UNAMSIL (United Nations Mission in Sierra Leone) ottobre 1999 Kosovo: UNMIK (United Nations Interim Administration Mission giugno 1999 in Kosovo) unitamente a una presenza militare su mandato dell’ONU (KFOR) Timor orientale: UNTAET (United Nations Transitional ottobre 1999 Administration in East Timor) Congo: MONUC (United Nations Observer Mission in the dicembre 1999 Democratic Republic of the Congo) Etiopia/ Eritrea: UNMEE (United Nations Mission in Ethiopia luglio 2000 and Eritrea)
37 000 persone prestavano servizio sul posto. Questo tipo di operazioni
comprende oggi viepiù anche attività nell’ambito civile, tra cui la sorve- glianza del disarmo (ad esempio nell’Iraq), l’osservazione dei diritti dell’uomo e l’aiuto alla ricostruzione di regolari strutture amministrative nelle zone colpite dalla guerra, che può estendersi fino alla gestione di intere amministrazioni civili, come ad esempio nel Kosovo e nel Timor orientale. Organizzazioni regionali collaborano strettamente con l’ONU e svolgono un ruolo centrale proprio nella ricostruzione delle strutture civili.
L’aumento dei conflitti dall’inizio degli anni Novanta ha causato dei deficit strutturali nell’ambito delle misure dell’ONU di mantenimento della pace. Questi deficit sono legati al fatto che gli Stati membri hanno ripetutamente esercitato pressioni per ottenere lo svolgimento di operazioni senza in se- guito dotarle delle competenze e dei mezzi necessari per la loro riuscita. Per questi motivi e nonostante intense rielaborazioni delle operazioni più pro- blematiche, negli ultimi anni si sono avute ulteriori situazioni difficili, se- gnatamente in Africa. Il «Rapporto Brahimi»40 elaborato da un gruppo di pe- riti su richiesta del Segretario generale dell’ONU reagisce a questa situa- zione, chiedendo una serie di misure volte a rafforzare le capacità organiz- zative e operative e la sicurezza delle operazioni dell’ONU. In particolare si prevede che le operazioni di mantenimento della pace possano essere mobi- litate più rapidamente e siano dotate di mezzi migliori onde garantirne l’ope- ratività anche in situazioni difficili. Queste misure hanno riscontrato un’eco positiva in particolare al «Vertice del millennio» del settembre 2000. Un primo obiettivo chiede l’adeguamento degli organi dirigenziali nell’ambito delle operazioni di mantenimento della pace entro la fine del 2001. – Misure coercitive di tipo non militare: attualmente sono in vigore sanzioni economiche dell’ONU contro dieci Stati41, applicate in comune dagli Stati membri e dall’ONU. Negli ultimi anni l’ONU ha tentato di applicare le sue sanzioni maggiormente contro coloro che all’interno di uno Stato sono i veri colpevoli di un comportamento errato (ad esempio in Angola e in Sierra Leone), rinunciando viepiù, soprattutto in seguito all’esperienza nell’Iraq, a sanzioni globali che colpiscono la popolazione civile e i partner commerciali degli Stati interessati. Con il «processo di Interlaken»42 la Svizzera ha ap- portato un prezioso contributo agli sforzi volti ad affinare le sanzioni eco- nomiche mirate. Il nostro Paese appoggia inoltre gli sforzi internazionali per una migliore valutazione degli effetti derivanti dall’applicazione di sanzioni.
40 Cfr. n. 4.2
41 Afghanistan, Eritrea/Etiopia, Iraq, ex Jugoslavia/Kosovo, Liberia, Ruanda, Somalia, Sudan, Sierra Leone, UNITA/Angola. 42 Il «processo di Interlaken» (così denominato in quanto le sedute hanno avuto luogo in questa città), avviato e diretto tra il 1997 e il 1999 dalla Svizzera unitamente al Segretario generale dell’ONU, è un processo incentrato sulla discussione con l’obiettivo di contri- buire a ridurre gli effetti collaterali indesiderati su popolazione civile e commercio di ta- lune sanzioni dell’ONU di tipo non militare. Sono state elaborate una risoluzione modello per il Consiglio di sicurezza per l’adozione di sanzioni finanziarie e una legge modello per gli Stati per la messa in atto di tali sanzioni, entrambe sottoposte per conoscenza al Consiglio di sicurezza dell’ONU. I due modelli metteranno quest'ultimo in condizione di adottare sanzioni finanziarie efficaci suscettibili di rappresentare un’alternativa impor- tante a sanzioni «indifferenziate» di tipo commerciale.
In questo contesto si tratta di fornire al Consiglio di sicurezza il maggior numero possibile di informazioni sugli effetti delle misure da esso adottate onde permettergli di meglio adeguarle e, se del caso, revocarle per tempo.
Cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario A seguito dell’adesione delle ex colonie in veste di Stati indipendenti (già a partire dal 1960), l’ONU svolge un ruolo preminente in questo ambito e ha fornito presta- zioni importanti. Accanto al lavoro programmatico e strategico nei quartieri generali dell’ONU, è svolto sul posto un ampio lavoro di aiuto allo sviluppo e di allevia- mento delle situazioni d’emergenza tramite l’aiuto umanitario. I due ambiti si com- pletano a vicenda. A seconda dei settori la realizzazione dei progetti è affidata in primo luogo al Programma di sviluppo PNUS, al Fondo per l’infanzia UNICEF, al Fondo per le attività demografiche UNFPA, al Programma alimentare mondiale PAM o all’Alto commissariato per i rifugiati UNHCR. In oltre 130 Paesi l’ONU dispone di rappresentanti che svolgono il lavoro pratico sul posto. In Paesi con si- tuazioni di crisi acuta a seguito di catastrofi naturali, incidenti legati all’applicazione di tecnologie o situazioni conflittuali, l’ONU ricorre a coordinatori umanitari.
Le possibilità della Svizzera Da decenni la Svizzera partecipa alle attività operative dell’ONU. L’impegno per una politica di pace riveste un’importanza particolare nelle operazioni svolte nell’ambito della sicurezza. Il nostro Paese ha appoggiato diverse missioni sia finan- ziariamente sia mettendo a disposizione personale. Cittadini svizzeri hanno lavorato per l’ONU in Egitto, Bosnia e Erzegovina, Georgia, Kosovo, Croazia, Congo, Vici- no oriente, Namibia, Tagikistan, Sahara occidentale, Cipro e in altri Stati. In molti casi, il lavoro verteva segnatamente sull’appoggio logistico volto a migliorare le ca- pacità di trasporto e dell’assistenza medica. La Svizzera ha inoltre messo a disposi- zione dell’ONU esperti per gli ambiti della democratizzazione, delle minoranze e delle questioni elettorali, giudici istruttori, «ombudsman», funzionari doganali e os- servatori della polizia civile. Le attività hanno riscosso un’eco positiva. Da poco sono a disposizione pure membri di un’«équipe» svizzera per i diritti dell’uomo. Negli anni Novanta la Svizzera ha sistematicamente rafforzato la sua collaborazione in materia di politica di sicurezza con l’estero. Sino ad oggi partecipa alle sanzioni dell’ONU contro i perturbatori della pace e i trasgressori del diritto, misure volte a ristabilire una situazione conforme al diritto internazionale e di conseguenza pure nell’interesse svizzero. Le esperienze raccolte in questo ambito confermano che la messa in atto di sanzioni dell’ONU da parte della Svizzera è auspicabile, possibile e giuridicamente legittima e che la credibilità e la prevedibilità della neutralità svizze- ra non ne risente. Per quel che concerne la soluzione a livello mondiale di problemi specifici nel- l’ambito dello sviluppo e nel settore umanitario (lotta contro l’AIDS, eliminazione delle malattie dell’infanzia), in seno all’ONU la Svizzera può apportare un contri- buto più efficace che non a livello di cooperazione bilaterale e può prestare il pro- prio appoggio anche a Paesi per i quali, a causa delle priorità bilaterali, non intrat- tiene un programma proprio. Tramite i progetti dell’ONU il nostro Paese può inoltre contribuire ad alleviare situazioni di miseria pure in ambiti sensibili (politica demo- grafica, rifugiati) in cui un intervento bilaterale è realizzabile solo in misura limitata.
L’appoggio all’ONU in questo campo permette inoltre un continuo scambio di espe- rienze da cui traggono profitto ambedue le parti.
4.5 Miglioramento delle condizioni quadro dell’economia
svizzera L’adesione della Svizzera all’ONU rappresenta un contributo al miglioramento delle condizioni quadro politiche delle nostre imprese attive a livello globale. L’economia svizzera è un’economia a orientamento prettamente internazionale negli ambiti del commercio, dei servizi e degli investimenti. Per questi motivi necessita innanzitutto di condizioni stabili e sicure a livello mondiale, prerogativa per un soli- do scambio economico internazionale, cui l’ONU con il suo impegno per la pace e la sicurezza contribuisce in modo determinante. Secondariamente, la sicurezza giu- ridica e standard valevoli a livello mondiale costituiscono la base dell’attività inter- nazionale dell’economia svizzera nel campo degli investimenti. In questo contesto l’impegno dell’ONU per la creazione e l’attuazione del diritto internazionale svolge un ruolo importante. Infine infrastrutture funzionanti, manodopera sana e con una buona formazione nonché il rispetto dei diritti dell’uomo e delle prescrizioni lavora- tive fondamentali permettono una produzione efficace sul posto. Con diversi pro- grammi nei Paesi poveri l’ONU svolge un lavoro di base per contribuire a creare queste condizioni di produzione. Nell’ambito del «Global compact»43 anche imprese svizzere sostengono attivamente l’ONU nella messa in atto degli obiettivi economi- camente determinanti. Come membro dell’ONU, la Svizzera appoggerebbe ulte- riormente l’impegno dell’ONU in questi campi. Grazie al suo alto livello, l’economia svizzera ha tutto da guadagnare da un’ulteriore intensificazione dei legami tra i vari luoghi di produzione. L’esperienza recente mo- stra le tensioni che la globalizzazione può generare. L’ONU è in grado di accompa- gnare e strutturare questo processo, creando in tal modo sicurezza. In tale contesto la Svizzera può contribuire in maniera determinante. L’ONU si apre viepiù all’economia. Come per le organizzazioni non governative, quello di inglobare maggiormente l’economia è uno degli obiettivi prioritari dell’or- ganizzazione. Ne scaturisce una rete suscettibile di fornire impulsi a livello globale. Aderendo all’ONU, la Svizzera avrebbe la possibilità di dotare la propria economia di un accesso privilegiato a tale rete.
Importanza economica della sede dell’ONU a Ginevra Il segretariato dell’ONU a Ginevra impiega attualmente circa 2500 persone. Ulterio- ri 8000 persone sono impiegate presso le organizzazioni specializzate. Oltre 80 000 delegati visitano annualmente la città in occasione di conferenze e apportano lavoro e guadagni al settore alberghiero e del commercio. Le organizzazioni internazionali spendono a Ginevra globalmente circa 3 miliardi di franchi all’anno. La Confedera- zione e il Cantone Ginevra offrono loro un contesto lavorativo vantaggioso e edifici e locali a buone condizioni. Come in tutti gli Stati ospiti, la comunità internazionale gode di privilegi e immunità. Inoltre sono assunti i costi supplementari legati all’uso di infrastrutture e a misure di sicurezza in occasioni particolari44. Si stima oggi che il bilancio globale delle spese e delle entrate legate alla presenza a Ginevra delle orga- nizzazioni internazionali sia da considerare neutro per la Confederazione come pure per il Cantone e la città di Ginevra. Non è invece numericamente quantificabile il
43 Cfr. n. 4.2
44 Cfr. messaggio concernente gli aiuti finanziari alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI) a Ginevra, del 17 novembre 1999, FF 2000 393
valore politico e culturale; a quest’ultimo non va tuttavia attribuito un’importanza eccezionale. L’adesione all’ONU non avrà ripercussioni dirette sui dati quadro regi- strati sinora, permetterà tuttavia di consolidare e ampliare i risultati già ottenuti 45. Importanza economica dell’acquisto di merci e servizi da parte dell’ONU L’adesione all’ONU può contribuire a migliorare la posizione dell’economia svizze- ra come fornitore di commesse dell’ONU, settore in cui si presenta già una buona situazione di partenza: il «nucleo centrale dell’ONU» e le organizzazioni specializ- zate (escluse le istituzioni di Bretton Woods e le banche di sviluppo) nel 1998 han- no generato a livello mondiale commesse del valore di oltre 3 miliardi di dollari USA. Con una quota dell’1,32 per cento delle commesse (valore: 57,3 milioni di dollari USA) la Svizzera figura al 15° posto tra i fornitori. Hanno beneficiato delle commesse soprattutto l’industria farmaceutica e alimentare svizzera in quanto forni- trici a organizzazioni dello sviluppo e umanitarie, inoltre banche e assicurazioni.
4.6 Cittadini svizzeri nel sistema dell’ONU
Il segretariato dell’ONU impiega a New York, Ginevra, Vienna e Nairobi in totale quasi 9000 persone46. Di queste, circa 200 sono Svizzeri, la maggior parte dei quali impiegata a Ginevra, in genere in posizioni minori. È degna di nota la quota parti- colarmente bassa di Svizzeri nella sede di New York dell’ONU, politicamente la più importante. L’adesione all’ONU migliorerebbe il quadro di partenza in vista di una compensazione di questo deficit. Le cifre globali illustrano questo aspetto. Il sistema ONU impiega in totale circa 52 000 persone, di cui oltre 900 sono Svizzeri47. Molti dei nostri concittadini hanno così occasione di raccogliere conoscenze preziose in qualità di funzionari soprattutto di organizzazioni internazionali di cui la Svizzera è membro, e, in caso di ritorno presso un datore di lavoro svizzero, metterle a frutto nella nostra economia e nelle nostre amministrazioni. Viceversa, essi fanno confluire nelle organizzazioni le convinzioni e i valori svizzeri. Per questi motivi è evidente l’interesse della Svizzera a una buona partecipazione personale in seno all’intero sistema ONU. La partecipazione all’ONU motiverebbe soprattutto giovani svizzeri a candidarsi per posti di lavoro nell’organizzazione, contribuendo a migliorare la pre- senza del nostro Paese nell’organizzazione.
4.7 Partecipazione a pieno titolo alle decisioni
sull’utilizzazione dei contributi finanziari della Svizzera alle attività dell’ONU
L’adesione permetterebbe alla Svizzera di partecipare a tutti i livelli al processo decisionale concernente il budget del «nucleo centrale dell’ONU». Questo com- porterebbe dei vantaggi in vista della tutela degli interessi della Ginevra interna- zionale in quanto le attività dell’ONU a Ginevra sono principalmente finanziati con i mezzi del budget ordinario dell’ONU.
45 Cfr. anche n. 5.2
46 Sono contati unicamente i posti di lavoro finanziati con il budget ordinario.
47 Di questi, oltre 70 lavorano all’estero. A causa della forte presenza dell’ONU soprattutto a Ginevra (e Berna) vi è un’alta quota di Svizzeri impiegati in cariche minori, in quanto questo tipo di cariche in genere sono occupate da impiegati locali.
Da diversi decenni la partecipazione finanziaria della Svizzera alle attività del «nucleo centrale dell’ONU» si concentra sulle istituzioni operative. Oltre a versare contributi ai loro programmi di attività e a finanziare specifici progetti nell’ambito della sicurezza, dei diritti dell’uomo, della sanità e dell’ambiente, il nostro Paese concentra il suo sostegno nell’ambito della cooperazione allo sviluppo e dell’aiuto umanitario, ai quali sono destinati oltre due terzi della totalità dei contributi svizzeri nel quadro dell’ONU. La maggior parte di questi mezzi è devoluta a programmi sul posto. Già oggi il considerevole contributo finanziario permette alla Svizzera di influire sull’impostazione generale delle istituzioni destinatarie dei mezzi ed è un fattore grazie al quale la Svizzera spesso è eletta nei consigli di amministrazione che ne ge- stiscono e controllano le attività. In questo modo i principi alla base delle linee di- rettrici «Nord-Sud» del nostro Consiglio48 sono confluiti nella collaborazione mul- tilaterale. Concezioni elaborate dagli organi dell’ONU trovano vasta eco internazio- nale e si ripercuotono più facilmente sulla prassi di molti Stati che non modelli rea- lizzati da un unico Stato. Il nostro impegno finanziario contribuisce quindi a dare maggior rilievo ai nostri modelli. Questo è tanto più importante per la Svizzera in quanto la nostra collaborazione con le istituzioni dell’ONU è concepita come un complemento alla nostra attività bilaterale. Con l’adesione la Svizzera otterrebbe il diritto di partecipare a pieno titolo alle deci- sioni concernenti i mezzi che versa all’ONU. Il contributo annuo che la Svizzera versa al budget ordinario in qualità di osservatore ammontava nel 1999 a circa 6 mi- lioni di franchi. Dopo l’adesione la Svizzera potrebbe partecipare alle decisioni sull’utilizzazione di questo contributo obbligatorio (come pure degli ulteriori contri- buti obbligatori che l’adesione comporterebbe), come è già il caso oggi per le altre partecipazioni finanziarie del nostro Paese al sistema ONU.
4.8 Interessi svizzeri allo sviluppo dell’ONU
L’adesione all’ONU permetterebbe alla Svizzera di partecipare più attivamente allo sviluppo futuro dell’organizzazione.
Come membro la Svizzera potrebbe far valere meglio le proprie concezioni e richie- ste in merito allo sviluppo futuro dell’ONU. Già oggi il nostro Paese ha definito due ambiti prioritari: – aumentare l’efficacia e l’impatto dell’ONU migliorando le procedure deci- sionali e azionali e eliminando doppioni; – l’apertura dell’ONU tramite un maggior coinvolgimento della società civile e dell’economia.
Miglioramento dell’efficacia dell’ONU Stato ospite e contribuente, la Svizzera segue con grande attenzione le questioni re- lative al personale nonché le questioni finanziarie e organizzative dell’ONU. Come membro dell’organizzazione il nostro Paese potrebbe influire direttamente sui lavori
48 FF 1994 II 1099
della 5a Commissione dell’Assemblea generale competente per questioni ammini- strative e finanziarie. Il programma di riforma dell’ONU ha permesso una migliore coordinazione tra gli organi e quindi pure una migliore messa in atto sul posto delle misure adottate, so- prattutto nel settore dello sviluppo. Attualmente le discussioni si incentrano sulla necessità di meglio coordinare in maniera coerente la collaborazione tra i programmi dell’ONU e quelli delle istituzioni di Bretton Woods. Come contribuente importan- te, la Svizzera è molto interessata a un miglioramento di tale collaborazione.
Coinvolgimento della società civile e dell’economia Per ottenere risultati con un ampio consenso, la politica internazionale attuale ri- chiede il coinvolgimento di nuovi attori non statali. Per un’organizzazione come l’ONU la collaborazione con questi attori riveste una grande importanza. Per questo motivo il Segretario generale dell’ONU si impegna a fondo per allacciare e rafforza- re contatti con la società civile e con l’economia, ambito nel quale hanno svolto un ruolo esemplare le «conferenze mondiali». Oggi si tratta di trovare forme di coope- razione per il lavoro quotidiano dell’organizzazione. Soprattutto la collaborazione tra l’ONU e l’economia privata presenta tuttora un potenziale di sviluppo. Il Segre- tario generale ha avviato misure molto concrete. Il primo risultato visibile sono le guide agli investimenti per gli Stati meno sviluppati pubblicate dall’ONU unita- mente alle Camere di commercio internazionali (ICC). La Svizzera è caratterizzata da una forte partecipazione della società civile e del- l’economia alla sua politica e rappresenta inoltre un’importante piazza economica e finanziaria. Il rafforzamento della collaborazione dell’ONU con l’economia e la so- cietà civile costituisce quindi un’evidente priorità politica per il nostro Paese. Con l’organizzazione di incontri tra il Segretario generale e i più alti quadri dirigenziali delle grandi multinazionali svizzere il nostro Paese ha contribuito a una migliore comprensione reciproca. Il Foro economico mondiale di Davos è inoltre diventato il luogo preferito per gli incontri tra alti rappresentanti dell’ONU e dell’economia49. Anche i dirigenti di grandi aziende svizzere hanno potuto far confluire i contatti al- lacciati a Davos in dialoghi alla sede centrale dell’ONU a New York. Nell’ambito della sua partecipazione all’organizzazione della sessione speciale dell’Assemblea generale sullo sviluppo sociale svoltasi nel giugno 2000 a Ginevra50, la Svizzera ha inoltre coinvolto in maniera esemplare la società civile. Come membro dell’ONU il nostro Paese potrebbe contribuire ulteriormente a connettere il sistema ONU con la società civile e con l’economia.
5 Questioni di particolare rilevanza per la Svizzera
5.1 La neutralità svizzera
La neutralità svizzera non è pregiudicata dall’adesione all’ONU. L’adesione non comporta l’obbligo all’invio di truppe per missioni militari. L’ONU rispetta la neutralità dei suoi membri.
49 In merito al «Global compact», cfr. anche n. 4.2
50 «World Summit for Social Development and Beyond: Achieving Social Development for All in a Globalizing World», denominato anche «Geneva 2000».
Anche come membro dell’ONU la Svizzera rimane uno Stato neutrale. Nel suo rap- porto sulla neutralità 199351 il nostro Consiglio ha illustrato dettagliatamente che con l’adesione all’ONU la Svizzera non infrangerebbe gli impegni che le derivano dal diritto internazionale come Stato neutrale. Il 22 novembre 2000 abbiamo confermato questa posizione nell’ambito di una presentazione su aspetti attuali della prassi della Svizzera in materia di neutralità52. Sin dall’inizio degli anni Novanta la Svizzera mette in atto misure coercitive del- l’ONU senza che per questo le sia stato rimproverato il non rispetto dei suoi doveri come Stato neutrale o che sia stata messa in dubbio la neutralità stessa del nostro Paese. L’appartenenza all’ONU è conciliabile con la neutralità. Il nostro Consiglio intende menzionare esplicitamente il mantenimento della neutralità nella domanda di adesione rivolta al Segretario generale dell’ONU e ripetere tale indicazione alla pri- ma partecipazione della Svizzera all’Assemblea generale dell’ONU. Questo significa che la Svizzera eviterà anche in futuro, in stretta applicazione del diritto della neutralità, il coinvolgimento in attività belliche tra Stati o gruppi di Stati e continuerà ad attenersi rigorosamente alle regole della non partecipazione a con- flitti armati. L’impegno generale degli Stati a rinunciare alla violenza come mezzo per la realiz- zazione dei propri interessi politici (esterni) – con l’eccezione, menzionata esplici- tamente all’articolo 51 dello Statuto dell’ONU, del diritto all’autodifesa – corri- sponde ai principi della politica di neutralità che la Svizzera pratica già da tempo. In questo principio risiede d’altronde la motivazione della Svizzera a impegnarsi per una politica di pace internazionale. La Svizzera pratica una neutralità che unisce i principi della non partecipazione a quelli di una politica di pace attiva. Dato che pa- recchi conflitti di interessi tra gli Stati sono trattati in seno all’ONU, come membro la Svizzera potrebbe impegnarsi maggiormente nel suo ruolo di mediatore.
Messa in atto di misure di natura militare Per la messa in atto di misure di natura militare decise dal Consiglio di sicurezza, l’ONU prevede una partecipazione graduale e differenziata degli Stati membri. Gli Stati interessati a mettere a disposizione mezzi di tipo militare devono concludere separatamente un accordo con il Consiglio di sicurezza53. Tuttavia, sino ad oggi non è stato concluso nessun accordo di questo tipo. Si è instaurata invece la prassi se- condo cui uno Stato può presentare spontaneamente una proposta per la messa a di- sposizione di personale conformemente alle proprie possibilità, entro determinati termini e a determinate condizioni. Queste offerte possono essere unilaterali oppure stabilite in accordi informali («Memorandum of Understanding»)54. Per la Svizzera questo comporta la seguente situazione:
51 Allegato al «Rapporto del Consiglio federale sulla politica estera della Svizzera negli anni Novanta», FF 1994 I 130 52 Il rapporto «Prassi della Svizzera in materia di neutralità - aspetti attuali» del 30 agosto 2000 elaborato dal gruppo di lavoro interdipartimentale ha costituito la base per questa presentazione.
53 Statuto, capitolo VII, art. 43.
54 All’inizio del 2000, 87 Stati avevano presentato offerte di questo tipo, 31 dei quali le hanno fissate in accordi informali. Queste offerte hanno permesso di disporre di circa 147 000 persone per impieghi di varia natura (ad es. truppe, tecnici logistici, esperti, polizia civile).
– Operazioni di mantenimento della pace dell’ONU (in genere cosiddette «operazioni dei caschi blu») sono finanziate mediante il corrispondente bud- get speciale. Secondo la prassi, il personale necessario è messo a disposizio- ne volontariamente dagli Stati. La Svizzera dovrebbe quindi partecipare al finanziamento di questo tipo di operazioni ma non sarebbe tenuta a parteci- parvi mettendo a disposizione personale o materiale. – Misure coercitive autorizzate dall’ONU (sulla base del capitolo VII dello Statuto) sono finanziate e svolte dalla «coalizione di volontari» (ad esempio l’operazione «Desert Storm» per la liberazione del Kuwait). La Svizzera può decidere liberamente in merito a una partecipazione diretta con la messa a disposizione di personale o materiale. – Per quel che concerne i diritti di transito e di sorvolo, lo Statuto dell’ONU (sempre secondo l’art. 43 cpv. 1) prevede che questi siano concessi dagli Stati membri sulla base di accordi particolari, accordi che sinora non sono tuttavia stati elaborati. Nella pratica questi diritti sono sempre stati concessi dagli Stati membri senza particolari impegni giuridici. Anche se questa pras- si dovesse essere modificata, gli Stati manterrebbero la propria competenza di decidere in merito alla conclusione di un accordo. Il nostro Consiglio ha già concesso diversi diritti di transito a operazioni dell’ONU che includeva- no l’autorizzazione all’uso della forza militare secondo il capitolo VII dello Statuto (ad esempio diritti di sorvolo alla SFOR per la Bosnia e alla KFOR per il Kosovo). Come membro dell’ONU la Svizzera sarebbe tenuta – in virtù dell’articolo 25 – a mettere in atto decisioni del Consiglio di sicurezza conformemente allo Statuto. Di conseguenza, anche dopo l’adesione all’ONU, la Svizzera continuerebbe per lo meno la prassi attuale di non ostacolare tali operazioni. Sia il sostegno a operazioni dell’ONU, sia la partecipazione attiva sono compatibili con la nostra neutralità. Il diritto della neutralità si applica unicamente a conflitti di tipo militare tra Stati. In caso di intervento dell’ONU in un conflitto si ha invece una situazione fondamentalmente diversa: l’organizzazione non interviene come parte al conflitto ma in quanto «autorità che ristabilisce l’ordine», legittimata dal diritto in- ternazionale pubblico, che agisce unicamente sulla base di decisioni del Consiglio di
sicurezza o, eccezionalmente, dell’Assemblea generale dell’ONU55, cui i membri dell’ONU hanno conferito nello Statuto la competenza per queste decisioni. L’ONU interviene su mandato della comunità internazionale solo contro chi infrange la pace mondiale o la mette in pericolo. È escluso che tra l’ONU e queste parti si crei una situazione incompatibile con la neutralità della Svizzera. Chi in questi casi non ap- poggia «l’autorità ristabilente l’ordine» appoggia l’aggressore. Dal punto di vista della politica della neutralità, il sostegno della Svizzera a queste misure dell’ONU è giustificato indipendentemente dal fatto di esserne formalmente membro o meno. Esse fungono in effetti da fattori che ristabiliscono l’ordine e corrispondono dunque al senso e allo spirito della neutralità. Anche una partecipazione armata della Svizzera a una missione di pace dell’ONU è conciliabile con la neutralità della Svizzera. Una tale partecipazione è stata resa pos-
55 Per principio, secondo la risoluzione «Uniting for Peace» (A/ Res. 377(V) del 13 novem- bre 1950), l’Assemblea generale ha il diritto di intervenire attivamente in questioni con- cernenti la pace e la sicurezza se il disaccordo dei membri permanenti del Consiglio di sicurezza impedisce un intervento.
sibile in linea di massima con la revisione della legge militare adottata dal Parla- mento56 che prevede la possibilità di armare, a scopo di autodifesa e per permettere la realizzazione del mandato, le truppe svizzere impegnate all’estero nell’ambito di un’operazione di sostegno della pace su mandato dell’ONU o dell’OSCE. Anche in futuro i membri dell’esercito svizzero non parteciperanno però in alcun modo ad azioni di combattimento volte all’imposizione della pace57. La decisione al riguardo non dipende dall’adesione all’ONU e non ne è in alcun modo pregiudicata. Non è prevista, a seguito di un’adesione all’ONU, la creazione di un battaglione di caschi blu svizzeri. L’adesione all’ONU non modifica inoltre in nessun modo le relazioni tra la Svizzera e la NATO, istituzione del tutto indipendente dall’ONU. Già oggi membri dell’esercito (per compiti di appoggio o quali osservatori militari) o persone civili (quali agenti di polizia in civile, amministratori o personale del- l’aiuto umanitario) sono impegnati in missioni di pace dell’ONU o in operazioni su mandato dell’ONU. Questo tipo di impegno costituisce già da decenni un collaudato strumento della nostra politica estera e di sicurezza.
Messa in atto di misure non militari Già dal 1965 la Svizzera mette in atto autonomamente sanzioni economiche del- l’ONU (misure del Consiglio di sicurezza contro la Rodesia). Dal 1990 si è instau- rata la prassi di mettere in atto completamente queste sanzioni. Con la nuova legge sugli embarghi, che sarà trattata dal Parlamento nel 2001, il nostro Consiglio crea inoltre le basi legali formali per la loro realizzazione, avvenuta finora tramite ordi- nanze basate direttamente sulla Costituzione. Con la messa in atto delle sanzioni la Svizzera non infrange il principio della neutralità: l’ONU infatti non è parte in con- flitto ma, secondo le considerazioni di cui sopra, agisce a nome dell’intera comunità di Stati per garantire il diritto, la pace e l’ordine. Per questo motivo il nostro Consi- glio già oggi asserisce la compatibilità della partecipazione a sanzioni dell’ONU con la neutralità, conformemente alla dottrina dominante in materia di diritto internazio- nale pubblico e alla prassi degli Stati. Come membro dell’ONU la Svizzera sarebbe tenuta in ogni caso a partecipare alle misure non militari decise dall’ONU.
L’atteggiamento dell’ONU in merito alla neutralità Già da tempo l’ONU accetta la neutralità dei suoi membri: nessuno degli Stati euro- pei neutrali (Austria, Svezia, Finlandia, Irlanda) ha dovuto mettere in forse la pro- pria neutralità a causa dell’adesione all’ONU. L’Assemblea generale dell’ONU ha addirittura riconosciuto espressamente la neutralità come modello di politica di sicu- rezza 1995 e ne ha rafforzato il valore (risoluzione ONU A/Res/50/80A sulla neu- tralità del Turkmenistan). Gli Stati neutrali possono pure sedere nel Consiglio di sicurezza e assumere una parte della responsabilità per la pace e la sicurezza nel mondo, come mostrano gli esempi dell’Austria (durante la guerra del Golfo), della Svezia e della Finlandia.
56 Progetto per la revisione parziale della legge federale sull’esercito e sull’amministrazione militare (legge militare/armamento); FF 2000 4481 57 Al momento della pubblicazione del presente messaggio, il corrispondente decreto fede- rale adottato dal Parlamento il 6 ottobre 2000 sottostà al referendum facoltativo.
5.2 La Ginevra internazionale
La Svizzera non è membro dell’ONU pur essendo Stato ospite. Questa situazione non è soddisfacente. Come membro il nostro Paese potrebbe tutelare meglio gli interessi della Ginevra internazionale.
Nel 1945 motivi sia di ordine pratico che politico indussero l’ONU a scegliere Gi- nevra come sua sede europea: – era disponibile l’edificio costruito per la Società delle nazioni; – la Svizzera, neutrale, stabile e non danneggiata dalla guerra, offriva un con- testo interessante. Visto che la Svizzera era solo uno di tanti Paesi non membri dell’organizzazione, la sua non appartenenza non aveva un rilievo particolare. Nel corso degli anni a Ginevra è sorta una comunità internazionale considerevole che comprende oggi 19 organizzazioni internazionali, di cui otto appartenenti al si- stema ONU. Inoltre, più di 140 Stati dispongono di rappresentanze a Ginevra. Oltre 32 300 persone appartengono alla comunità internazionale58, che riveste un’impor- tanza economica locale, regionale e nazionale59. A Ginevra un posto di lavoro su dieci dipende dalla presenza delle organizzazioni internazionali. Esse rappresentano un fattore di arricchimento politico, culturale e scientifico per il nostro Paese nonché una carta vincente nelle nostre relazioni internazionali. A livello mondiale Ginevra è diventata – accanto a New York – una fra le sedi più importanti della politica multi- laterale. La situazione della Svizzera come Paese ospite non membro dell’ONU non è soddi- sfacente. La concorrenza tra le città in vista dell’insediamento di organizzazioni in- ternazionali si è parecchio inasprita. È evidente che la non appartenenza della Sviz- zera rappresenta uno svantaggio inutile per l’attrattiva di Ginevra come città dell’ONU. La situazione attuale, in cui la Svizzera come Paese ospite non può essere rappresentata nel Comitato dell’ONU dei Paesi ospiti dove sono discusse tematiche importanti per il nostro Paese, è alquanto particolare. La 5a Commissione dell’Assemblea generale, di cui fanno parte tutti gli Stati mem- bri, decide in merito alle questioni finanziarie e amministrative nell’ambito del- l’ONU. Vi rientrano pure i budget degli organi dell’ONU situati a Ginevra e le con- dizioni di assunzione, gli stipendi, le assicurazioni e le prestazioni delle casse pen- sioni dei funzionari ONU a Ginevra. Le decisioni relative a queste tematiche impor- tanti per Ginevra e per la Svizzera romanda sono prese senza la Svizzera. La Svizzera può inoltre influire solo in misura limitata sulle decisioni circa l’ubi-
cazione di organi, ad esempio nel settore umanitario o ambientale, in quanto esse sono preparate dalle commissioni dell’Assemblea generale e dell’ECOSOC. L’adesione permetterebbe di cambiare questo stato di cose. Il nostro Paese presen- zierebbe automaticamente alla 5a Commissione e avrebbe la possibilità realistica di essere eletto nel Comitato dei Paesi ospiti e nel Comitato consultivo per i problemi amministrativi e di bilancio.
58 Office cantonal de la statistique, Ginevra 1999.
59 Cfr. n. 4.5
6 La procedura d’adesione
Dopo l’accettazione dell’iniziativa popolare «per l’adesione della Svizzera all’Orga- nizzazione delle Nazioni Unite (ONU)» da parte del popolo e dei Cantoni il nostro Collegio può inoltrare la domanda d’adesione presso il Segretario generale del- l’ONU in qualsiasi momento. È necessaria una lettera in cui la Svizzera esprime la propria volontà di diventare membro e assicura il rispetto dello Statuto. In questa lettera la Svizzera menzionerebbe il fatto che continuerà a essere neutrale60. Il Segretario generale trasmette la lettera al Consiglio di sicurezza, il quale nomina un comitato incaricato di formulare una raccomandazione al Consiglio. Il comitato valuta unicamente se lo Stato che desidera aderire è: – pacifico; – disposto a accettare gli obblighi derivanti dallo Statuto; – in grado di rispettare questi obblighi. Il Consiglio di sicurezza indirizza quindi, con maggioranza qualificata di 9 voti su 15 e fermo restando il diritto di veto dei suoi membri permanenti, una raccomanda- zione all’Assemblea generale61. La decisione dell’Assemblea richiede l’approva- zione di due terzi degli Stati che partecipano alla decisione62, condizione che però sinora non ha mai posto problemi. L’adesione diventa giuridicamente vincolante con l’accettazione da parte dell’Assemblea generale. In genere la procedura non dura più di due mesi. Non vi sono trattative per l’adesione 63. Dopo la fine della prima parte della procedura molti Stati attendono l’inizio della prossima Assemblea generale dell’ONU per poter aderire formalmente in presenza di numerosi capi di Stato e ministri degli esteri. In genere dopo l’adesione il capo di Stato o il ministro degli esteri dello Stato aderente rilascia una dichiarazione di fronte all’Assemblea generale. In tale occasione la Svizzera farebbe nuovamente esplicita menzione del mantenimento della propria neutralità.
7 Ripercussioni finanziarie e conseguenze sugli effettivi
del personale legate all’adesione all’ONU
7.1 Ripercussioni finanziarie
Attualmente, in qualità di osservatore, la Svizzera versa al budget ordinario del- l’ONU un importo forfettario corrispondente al 30 per cento del contributo applica-
60 Cfr. n. 5.1
61 Art. 58-60 del regolamento procedurale del Consiglio di sicurezza.
62 Art. 134 del regolamento procedurale dell’Assemblea generale e art. 4 cpv. 2 dello Sta- tuto. 63 Per completare il quadro va menzionata in questa sede anche la possibilità di uscire dall’ONU. Lo Statuto dell’ONU non menziona esplicitamente il diritto di denuncia dell’adesione; tuttavia la conferenza di istituzione dell’ONU a San Francisco approvò all’unanimità una dichiarazione concernente la possibilità di lasciare l’ONU, secondo cui un membro non può essere costretto a restare nell’organizzazione. L’uscita dipende quindi dalla volontà dello Stato interessato e secondo la dottrina vigente andrebbe fatta mediante notifica senza termine di disdetta.
bile a un’appartenenza a pieno titolo64. Tale somma corrisponde oggi a circa 6 mi- lioni di franchi all’anno, con cui la Svizzera contribuisce al finanziamento delle pos- sibilità di partecipazione menzionate sopra. I costi supplementari in caso di adesione comprendono il rimanente 70 per cento del contributo di membro al budget ordina- rio e il contributo al budget dell’ONU per le misure di mantenimento della pace. I due budget si presentano come segue: – il budget ordinario dell’ONU per il 2000 è di 1,3 miliardi di dollari USA, di cui 1,1 miliardi sono coperti dai contributi dei membri 65; – il budget per le operazioni di mantenimento della pace per il 2000 (compresi
166 milioni di dollari USA per i tribunali internazionali) si aggira attual-
mente attorno a 2,1 miliardi di dollari USA (stato ottobre 2000). Sulla base delle cifre attualmente disponibili per il 2000, in qualità di membro del- l’ONU la Svizzera verserebbe la quota illustrata nella tabella sottostante. Tale quota corrisponde per l’anno in corso all’1,215 per cento del totale dei budget dell’ONU citati sopra.
Contributi obbligatori della Svizzera Come Come per il 2000 (mio USD) osservatore membro
Partecipazione al budget ordinario 4 mio USD 13 mio USD Partecipazione al budget per le operazioni di mantenimento della pace nessuna 26 mio USD
Totale 4 mio USD 39 mio USD
Costi supplementari per il 2000 rispetto allo statuto di osservatore (mio USD)
Totale dei contributi come membro 39 mio USD Dedotta la quota come osservatore 4 mio USD
Costi supplementari rispetto allo statuto di osservatore 35 mio USD Corrispondono a franchi svizzeri (al cambio di 1,5 Fr./$) 66 52,5 mio Fr.
Secondo le cifre del budget dell’ONU per il 2000, i costi supplementari occasionati dall’adesione ammonterebbero quindi in totale a 52,5 milioni di franchi67. Tali costi possono però aumentare o diminuire di anno in anno a causa delle oscillazioni cui è soggetta la quota di membro a dipendenza dei seguenti fattori:
64 L’ammontare della quota del 30 per cento che la Svizzera deve versare quale Paese non membro è stato stabilito per la prima volta in una risoluzione dell’Assemblea generale del 21 dicembre 1989 (A/Res/44/197B). 65 A titolo di paragone: il bilancio annuale dell’ONU corrisponde a meno della metà del bilancio della città di Zurigo. 66 Cambio prescritto dall’amministrazione federale delle finanze secondo la pianificazione finanziaria 2002-2004. 67 Questo corrisponde circa al 10 per cento dei contributi annuali della Svizzera al sistema delle Nazioni Unite, all’1 per mille del bilancio federale, alle spese annue dell’Ufficio fe- derale delle costruzioni e della logistica (messaggio concernente il consuntivo della Con- federazione Svizzera per il 1999, p. 482) o alle spese annuali della Confederazione per i passaggi a livello nella costruzione di strade nazionali (ibid., p. 513).
– il budget delle operazioni di mantenimento della pace dipende dal numero di operazioni decise ed è quindi difficilmente prevedibile. Inoltre, l’entità e il numero di operazioni avviate può cambiare nell’arco dell’anno a seconda delle decisioni del Consiglio di sicurezza; – la quota di membro è versata in dollari USA; il cambio è soggetto a varia- zioni; – la quota è fissata ogni tre anni68. Il contributo è dovuto pro rata temporis a decorrere dal giorno dell’adesione. Nel piano finanziario di legislatura 2002-200469 si è già tenuto conto dell’onere fi- nanziario supplementare causato dall’adesione all’ONU. Gli importi previsti tengo- no conto anche di incertezze legate ai cambi nonché di eventuali modifiche dell’am- montare dei contributi. I mezzi finanziari necessari sono gestiti nell’ambito della pianificazione finanziaria.
Contributi complessivi della Svizzera al sistema delle Nazioni Unite I costi supplementari complessivi vanno anche posti in relazione con i contributi totali della Svizzera al sistema ONU, finanziato tramite vari tipi di contributi. Gli organi secondari dell’ONU dispongono di bilanci in gran parte indipendenti dagli organi principali (finanziati tramite il budget ordinario), alimentati dai seguenti contributi: quote obbligatorie, partecipazioni, contributi generici o legati a progetti specifici70. Ad eccezione delle quote obbligatorie al budget regolare e a quello delle operazioni di mantenimento della pace – con l’adesione all’ONU – questi versa-
68 Attualmente la quota degli Stati membri è calcolata come segue: a) prodotto nazionale lordo dello Stato; b) calcolato su un periodo statistico di 6 anni; c) calcolato in dollari USA secondo il cambio raccomandato dall’apposito comitato; d) dedotta la compensa- zione del carico dei debiti (solo debiti esterni); e) dedotta la compensazione per reddito pro capite basso; f) quota minima prescritta: 0,001%; g) quota massima: 25%. 69 Rapporto del 2 ottobre 2000 del Consiglio federale sulla pianificazione finanziaria 2002- 2004. Tipo di contributo Descrizione e determinazione Destinatari del contributo
Quote obbligatorie Quota fissata ogni tre anni in base Segretariato del- alla forza economica relativa di ogni l’ONU, organizza- Stato membro. zioni speciali Contributi generici Sono versati dagli Stati membri quali Tutti i programmi contributi regolari. Non vi è l’obbligo dell’ONU, diversi formale di versare un importo prestabilito. fondi dell’ONU, Spesso i versamenti sono effettuati a alcuni organi favore del bilancio generale delle dell’ONU istituzioni sulla base di impegni assunti per più anni di seguito. Partecipazioni In occasione del regolare ripristino dei IFASD quale unica fondi, gli Stati contribuiscono con una organizzazione somma in parte fissata dall’Assemblea speciale, banche dei membri, in parte dagli Stati stessi. Contributi legati Si tratta di finanziamenti di progetti Tutti i tipi di istitu- a progetti specifici specifici delle istituzioni dell’ONU. zioni dell’ONU
menti non subiranno modifiche incisive. I contributi della Svizzera all’ONU per il
1999 si presentano come segue:71
Importi in milioni di franchi Quota ob- Contributi Parteci- Contributi Totale bligatoria generici pazioni legati a 1999 a fondi progetti specifici*
1. 1. Budget ordinario 5,7 0,1 5,8
1. 2. Operazioni di mantenimento 5,0 5,9 10,9
della pace
1. 3. Organi secondari, istituti e 4,5 158,0 40,6 203,1
commissioni** (organi) Totale 1: «nucleo centrale dell’ONU» 10,2 163,1 46,5 219,8
2. 1. Organizzazioni speciali 38,0 7,2 5,0 8,5 58,7
2.2. Istituzioni di Bretton-Woods (BWI) 8,2 11,1 119,7 51,5 190,5
Totale 2: Sistema delle Nazioni Unite 56,4 181,4 124,7 106,5 469,0 * In massima parte contributi «multi-bilaterali», cioè pagamenti effettuati mediante mezzi della collaborazione bilaterale allo sviluppo per progetti specifici in un determinato Paese. ** Soprattutto negli ambiti sviluppo, questioni umanitarie, diritti dell’uomo, ambiente, ad esem- pio UNDP 59,1 mio fr.; UNEP 10,2 mio fr.; UNHCR 40 mio fr.; UNICEF 18,6 mio fr.
7.2 Conseguenze sull’effettivo del personale
Già oggi la Svizzera dispone di missioni in tutte le sedi delle Nazioni Unite (New York, Ginevra, Vienna, Nairobi). Le possibilità d’azione che risulterebbero da un’adesione comporterebbero un accresciuto bisogno di personale sia nei servizi centrali competenti, sia nelle missioni. In totale sarebbero necessari al massimo quindici posti supplementari distribuiti tra Berna e le missioni. Il nostro Consiglio provvederebbe a coprire il fabbisogno supplementare mediante riorganizzazioni in- terne e non chiederà quindi l’assunzione di ulteriore personale. Nelle rare occasioni in cui sono assunti compiti e responsabilità particolari, ad esempio un seggio nel Consiglio di sicurezza dell’ONU, la presidenza dell’Assem- blea generale o dell’ECOSOC, il fabbisogno aumenterebbe per periodi limitati nel tempo72.
8 Relazione con il diritto europeo
Tutti gli Stati europei (ad eccezione del Vaticano) sono membri dell’ONU. I più im- portanti organi europei collaborano con l’organizzazione, segnatamente l’Unione europea, l’OSCE e il Consiglio d’Europa. L’adesione della Svizzera all’ONU può quindi essere considerata un complemento a questi sforzi congiunti europei.
71 Cfr. il riassunto completo all’allegato 3.
72 Queste mansioni sono attribuite in genere per un periodo non superiore a uno, rispettiva- mente due anni, e – per un Paese come la Svizzera – sarebbero ottenibili solo raramente (al massimo una volta per decennio).
9 La procedura di consultazione
9.1 Introduzione
Nell’intento di realizzare l’obiettivo di legislatura dell’adesione della Svizzera al- l’ONU, il nostro Consiglio ha svolto dal 28 giugno al 5 ottobre 2000 una procedura di consultazione. All’articolo 147 la Costituzione federale prescrive una procedura di consultazione «su importanti trattati internazionali». L’articolo 140 capoverso 1 lettera b della Costituzione esige per l’adesione all’ONU, in quanto organizzazione per la sicurezza collettiva (e per il relativo impegno al rispetto dello Statuto del- l’ONU), l’approvazione del popolo e dei Cantoni. L’importanza del trattato, cioè dello Statuto, è quindi comprovata. Oltre ai destinatari usuali delle consultazioni – i Cantoni, i Tribunali federali, i par- titi rappresentati nell’Assemblea federale e le associazioni mantello – sono state in- terpellate altre 89 organizzazioni e istituzioni con interessi legati all’ONU o all’am- bito dell’ONU. Dei 137 interpellati hanno risposto 84. Inoltre, 10 istituzioni e 61 persone private hanno espresso spontaneamente la loro opinione in merito. Il nostro Collegio ritiene buono questo tasso di partecipazione, considerandolo l’espressione del notevole interesse che l’oggetto riveste per l’opinione pubblica svizzera.
9.2 Sintesi dei risultati della procedura di consultazione
Il riassunto delle risposte si presenta come segue:73
Domanda: qual è il Vostro parere riguardo all’intenzione del Consiglio federale di ottenere l’adesione della Svizzera all’ONU? Categorie Numero A favore Senza presa Contrari di risposte dell’adesione di posizione all’adesione esplicita
1 Cantoni 26 25 1 –
2 Tribunali federali 2 0 2 –
3 Partiti rappresentati nell’As- 8 6 – 2
semblea federale
4 Organizzazioni economiche 7 6 1 –
51 Altre istituzioni interessate 41 37 3 1
52 Istituzioni che hanno parteci- 10 5 – 5
pato spontaneamente*
6 Privati che hanno partecipato 61 31 15 15
spontaneamente* * Si tratta di enti e persone private non inclusi nell’elenco dei destinatari.
73 Una panoramica completa delle risposte è pubblicata in forma di rapporto destinato al pubblico.
La grande maggioranza delle risposte valuta positivamente l’adesione della Svizzera all’ONU. Soprattutto tra i Cantoni e le organizzazioni economiche vige quasi una- nimità al riguardo. L’appoggio è anche grande tra i partiti rappresentati nell’Assem- blea federale e nelle altre istituzioni interpellate. Per quel che concerne le istituzioni e i privati che hanno partecipato spontaneamente alla consultazione, si presenta invece un quadro meno omogeneo. In queste cerchie il sostegno al progetto supera solo di poco l’opposizione. La settantina di prese di posizione spontanee, pur non essendo quantitativamente sufficiente per poter rap- presentare le opinioni della popolazione, sembra tuttavia indicare che il progetto, che nella votazione popolare dovrà ottenere l’approvazione della maggioranza del popolo e dei Cantoni, è valutato più criticamente dalla popolazione che dalle istitu- zioni interpellate. I partecipanti alla procedura di consultazione mostrano nelle loro risposte di avere un’immagine dell’ONU che presenta molte sfumature. Nella maggior parte dei casi l’ONU è vista come istituzione importante e utile che risente però di problemi strutturali e operativi. Solo una minoranza vuole rinunciare all’adesione per questo motivo. Alcune risposte invitano il nostro Collegio a contribuire a una discussione aperta su questa problematica. La maggior parte delle risposte positive condivide appieno o in gran parte l’argo- mentazione da noi presentata nel rapporto esplicativo. Tra gli argomenti a favore dell’adesione sono soprattutto tre quelli che hanno ottenuto il maggior appoggio: – la Svizzera non dovrebbe essere uno degli ultimi Stati non membri di un’organizzazione universale. L’adesione va vista anche come espressione della solidarietà della Svizzera con la comunità internazionale alla ricerca di soluzioni ai problemi del mondo; – l’ONU ha subìto profondi cambiamenti che offrono una nuova base favore- vole all’impegno in seno all’organizzazione; – già ora la partecipazione della Svizzera all’ONU è molto estesa, il nostro Paese dovrebbe quindi chiedere l’adesione a pieno titolo. Ha trovato ampio consenso anche l’argomentazione secondo cui la Svizzera potreb- be contribuire nell’ONU a migliorare le condizioni quadro dell’economia e in parti- colare a migliorare la propria immagine nel mondo.
Molte risposte fanno riferimento alla problematica della compatibilità tra adesione all’ONU e neutralità della Svizzera. Parecchie prese di posizione ritengono che l’adesione all’ONU non avrebbe ripercussioni sulla neutralità del nostro Paese. Al- cune poche risposte ritengono che l’adesione rafforzerebbe la neutralità, altre invece che la metterebbe in pericolo. In molte risposte il nostro Consiglio è esortato a con- tinuare a perseguire la sua politica di neutralità anche come membro dell’ONU. Per questo motivo alcuni degli interpellati appoggiano la procedura da noi decisa il 23 gennaio 1999, secondo cui nella domande di adesione e nella prima partecipazione come membro all’Assemblea generale dell’ONU la Svizzera presenterebbe una di- chiarazione di neutralità. Poche risposte ritengono invece inopportuno questo pro- cedimento. I costi per l’adesione sono ritenuti adeguati dalla maggior parte delle risposte, ma sono criticati da un numero sorprendentemente alto di prese di posizione spontanee di privati.
Diverse risposte invitano il nostro Collegio a sviluppare sin d’ora le grandi linee della politica che intende perseguire in seno all’ONU e di prendere posizione in me- rito alle modalità previste per garantire un appoggio di queste strategie nella politica interna e presso la popolazione. Nell’ONU intendiamo perseguire una politica inse- rita nel quadro dei nostri obiettivi di politica estera e rimandiamo in questa sede al nostro rapporto sulla politica estera. Diverse risposte chiedono che il nostro Consiglio porti avanti senza indugio la pro- cedura ulteriore.
9.3 Conclusioni della procedura di consultazione
Considerati i risultati complessivamente positivi della procedura di consultazione, il nostro Consiglio vede confermata la propria intenzione di portare la Svizzera al- l’adesione all’ONU. Abbiamo deciso di trasmettere alle Camere il presente messag- gio che appoggia l’iniziativa popolare «per l’adesione della Svizzera all’Organizza- zione delle Nazioni Unite (ONU)» e che presenta un’analisi approfondita dei punti emersi nelle risposte dei partecipanti alla consultazione. Abbiamo elaborato i motivi importanti a favore di un’adesione, illustrato i punti critici e tenuto in considerazio- ne le argomentazioni contrarie all’adesione. Il presente messaggio si prefigge di creare la massima trasparenza in merito al significato che l’adesione all’ONU riveste per il nostro Paese.
Allegato 1 Elenco delle abbreviazioni
AdI Anello degli Indipendenti AIEA/IAEA Agenzia internazionale dell’energia atomica art. articolo BIRS/IBRD Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo BWI Istituzioni di Bretton Woods CBD Convenzione sulla biodiversità CCD Convenzione sulla desertificazione CCI/ITC Centro del commercio internazionale CEE/ECE Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa CESCR Comitato per i diritti economici, sociali e culturali CGIAR Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale CHR Commissione delle Nazioni Unite per i diritti dell’uomo CIG Corte internazionale di giustizia CITES Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione CIVPOL Osservatori civili di polizia CND Commissione degli stupefacenti COHRED Council on Health Research for Development CPD Commissione per la popolazione e lo sviluppo cpv. capoverso CsocD Commissione per lo sviluppo sociale CSS Commissione per lo sviluppo sostenibile CSW Commissione delle Nazioni Unite per i diritti della donna DFAE Dipartimento federale degli affari esteri DHA Dipartimento per le questioni umanitarie DPKO Department of Peacekeeping Operations ECA Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Africa ECLAC Commissione economica delle Nazioni Unite per l’America latina e i Caraibi ECOSOC Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite ECOWAS Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale ESCAP Commissione economica e sociale delle Nazioni Unite per l’Asia e il Pacifico ESCWA Commissione economica e sociale delle Nazioni Unite per l’Asia occidentale FAO Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura FF Foglio federale FIPOI Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali FISA/IFAD Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo FMI/IMF Fondo monetario internazionale GEF Global Environment Facility HABITAT Conferenza delle Nazioni Unite sugli insediamenti umani HCHR Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti dell’uomo ICC Camere di commercio internazionali ICTY International Tribunal for Former Yugoslavia
IDA Associazione internazionale dello sviluppo IFC Società finanziaria internazionale IFOR Implementation Force IGPF Inter-Governemental Panel on Forests ILC Commissione del diritto internazionale INSTRAW Istituto internazionale di ricerca e di formazione per il promo- vimento della donna IPCC Gruppo intergovernativo di esperti dei cambiamenti climatici KFOR Kosovo Force MIGA Multilateral Investment Guarantee Agency MINURSO Missione delle Nazioni Unite per il referendum nel Sahara occi- dentale NATO North Atlantic Treaty Organization NNSC Commissione neutrale di sorveglianza nel Corea OACI/ICAO Organizzazione dell’aviazione civile internazionale OCHA Ufficio di coordinamento degli affari umanitari ODCCP Ufficio per il controllo delle droghe e la prevenzione della criminalità OIL/ILO Organizzazione internazionale del lavoro OMC/WTO Organizzazione mondiale del commercio OMI/IMO Organizzazione marittima internazionale OMS/WHO Organizzazione mondiale della sanità ONG Organizzazioni non governative ONU Organizzazione delle Nazioni Unite OSCE Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa OUA/OAU Organizzazione dell’unità africana PAM/WFP Programma alimentare mondiale PEV Partito evangelico PSNU/UNDP Programma di sviluppo delle Nazioni Unite SEE Spazio economico europeo SFOR Stabilisation Force SG Segretariato generale UE Unione europea UIT/ITU Unione internazionale delle telecomunicazioni UNAIDS Programma comune delle Nazioni Unite contro l’AIDS UNCDF Fondo delle Nazioni Unite per il finanziamento dell’attrezzatura capitale UNCITRAL Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale in- ternazionale UNCTAD Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo UNDCP Programma delle Nazioni Unite per il controllo internazionale delle droghe UNEP Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente UNESCO Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change UNFPA Fondo delle Nazioni Unite per le attività demografiche UNHCR Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati UNICEF Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia
UNICRI Istituto interregionale di ricerca delle Nazioni Unite sulla criminalità e la giustizia UNIDIR Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo UNIDO Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale UNIFEM Fondo di sviluppo delle Nazioni Unite per la donna UNITA Unione nazionale per l’indipendenza totale dell’Angola UNITAR Istituto delle Nazioni Unite per la formazione e la ricerca UNMAP United Nations Mine Action Programme UNMIK Amministrazione civile temporanea delle Nazioni Unite in Kosovo UNMOP Missione degli osservatori delle Nazioni Unite a Prevlaka UNMOT Missione degli osservatori delle Nazioni Unite in Tagikistan UNOG Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra UNOMIG Missione degli osservatori delle Nazioni Unite in Georgia UNPREDEP Forza di spiegamento preventivo delle Nazioni Unite UNRISD Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per lo sviluppo sociale UNRWA Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina nel Vicino Oriente UNSCOM Commissione speciale delle Nazioni Unite UNSG Segretariato delle Nazioni Unite UNTSO Organismo delle Nazioni Unite incaricato della sorveglianza della tregua in Palestina UNU Università delle Nazioni Unite UNV Volontari delle Nazioni Unite UPU Unione postale universale WEOG Western European and Others Group WIPO Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale WMO Organizzazione meteorologica mondiale
Allegato 2 Il sistema delle Nazioni Unite
6 commissioni Operazioni di mante-
principali nimento della pace*
CONSIGLIO DI CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DI SICUREZZA FIDUCIARIA
Comitati permanenti Comitato di stato e comitati di procedura maggiore
Altri organi sussidiari ASSEMBLEA Comitati permanenti dell’Assemblea generale GENERALE e ad hoc
*UNRWA AIEA/IAEA
CORTE SEGRETARIATO INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA
Fondi e programmi, Organizzazioni istituti e altri organi specializzate sussidiari *UNAIDS OIL/ILO *UNCTAD FAO *UNHCR UNESCO *PSNU/UNDP CONSIGLIO ECONOMICO OMS/WHO *UNFPA E SOCIALE UNIDOI *UNICEF ICAO/OACI *UNEP UPU *UNV WMO *UNITAR OMI/IMO *UNIDIR WIPO *UNICRI FISA/IFAD *UNRISD INSTRAW *UNIFEM Commissioni economiche Istituzioni *UNCDF regionali di Bretton Woods *UNDCP – Europa (ECE) FMI/IMF UNU – Asia e Pacifico (ESCAP) BIRS/IBRD – America latina (ECLAC) IDA – Africa (ECA) IFCI – Asia occidentale (ESCWA) MIGA
Commissioni e comitati speciali La Svizzera è eleggibile in: CSocD, CSD, CND, CPD, CSW Altri comitati
Partecipazione della Svizzera (ottobre 2000): Grassetto/corsivo: La Svizzera è membro o Parte contraente *: La Svizzera versa contributi volontari
Allegato 3 Contributi della Svizzera al sistema ONU nel 1999 in franchi svizzeri
Destinatario Denominazione Contributi Contributi Partecipa- Contributi Totale obbligatori generici zione legati a pro- a organi/ a banche getti specifi- organizza- e fondi ci zioni
1 Nucleo centrale dell’ONU
1.1 ONU UNOG Fonds des bourses 20 000 20 000 UNSG Importo forfettario come 5 681 227 145 500 5 826 727 osservatore (equivale al 30% del contributo obbligatorio teorico) Totale 1.1: ONU 5 681 227 145 500 0 20 000 5 846 727
1.2 Operazioni di manteni-
mento della pace DPKO Contributi a fondi e altri 3 800 000 117 539 3 917 539 contributi ICTY Contributi diversi 150 000 801 537 951 537 ONU Contributi a diversi progetti 225 000 851 478 1 076 478 Missioni Costi del personale e altri 849 741 3 195 114 4 044 855 dell’ONU contributi in genere CIVPOL Costi del personale e altri 933 421 933 421 contributi Totale 1.2: Operazioni di 0 5 024 741 0 5 899 089 10 923 830 mantenimento della pace
1.3 Organi sussidiari,
istituti e commissioni CBD 160 000 280 000 440 000 CCD 332 665 500 000 832 665 COHRED 1 200 000 1 200 000 CEE/ECE 90 000 230 000 320 000 HCHR 402 000 704 987 1 106 987 IGPF 200 000 200 000 IPCC 200 000 200 000 CCI/ITC 1 815 000 2 100 000 3 915 000 OCHA 355 000 3 024 724 3 379 724 UNAIDS 2 200 000 2 200 000 UNCITRAL 50 000 50 000 UNCTAD 1 064 400 1 064 400
Destinatario Denominazione Contributi Contributi Partecipa- Contributi Totale obbligatori generici zione legati a pro- a organi/ a banche getti specifi- organizza- e fondi ci zioni UNDCP 851 175 851 175 PSNU/UNDP 52 000 000 7 064 063 59 064 063 UNEP 3 612 500 6 542 152 10 154 652 UNFCCC 189 000 70 000 259 000 UNFPA 11 000 000 1 050 000 12 050 000 UNHCR 105 000 36 484 321 3 500 000 40 089 321 UNICEF 17 000 000 1 644 759 18 644 759 UNICRI 18 620 18 620 UNIDIR 66 590 66 590 UNIFEM 700 000 700 000 UNITAR 1 287 950 141 910 1 429 860 UNRISD 96 040 96 040 UNRWA 8 430 581 8 430 581 UNV 500 000 75 317 575 317 PAM/WFP 16 007 566 19 716 588 35 724 154 Totale 1.3: Organi sussi- 4 511 500 157 964 660 0 40 586 748 203 062 908 diari, istituti e commissioni
Totale 1: Nucleo centrale 10 192 727 163 134 901 0 46 505 837 219 833 465 dell’ONU
2 Organizzazioni
specializzate FAO 5 919 315 801 860 6 721 175 AIEA/IAEA 3 577 657 1 315 095 4 892 752 OACI/ICAO 837 146 837 146 FISA/IFAD 5 000 000 5 000 000 OIL/ILO 3 989 885 100 000 1 192 646 5 282 531 IMO 109 800 50 000 159 800 UIT/ITU 5 245 460 5 245 460 UNESCO 6 183 900 740 000 174 462 7 098 362 UNIDO 1 653 587 111 170 3 989 205 5 753 962 UPU 559 350 64 151 623 501 OMS/WHO 8 451 032 4 833 000 1 622 709 14 906 741 WIPO 759 648 158 392 918 040 WMO 737 058 552 942 1 290 000 Totale 2: Organizzazioni 38 023 838 7 213 416 5 000 000 8 492 216 58 729 470 specializzate
Destinatario Denominazione Contributi Contributi Partecipa- Contributi Totale obbligatori generici zione legati a pro- a organi/ a banche getti specifi- organizza- e fondi ci zioni
3 Istituzioni di Bretton
Woods e istituzioni associate Banca mon- 21 933 800 21 933 800 diale (Banca mon- 118 084 000 118 084 000 diale) IDA (Banca mon- 21 274 400 21 274 400 diale) IFC (Banca mon- 10 900 000 10 900 000 diale) CGIAR (Banca mon- Partecipazione al capitale 1 600 000 1 600 000 diale) MIGA FMI/IMF Conto di bonificazione 8 288 904 8 288 904 GEF 8 140 000 247 500 8 387 500 Totale 3: Istituzioni di 8 140 000 11 147 500 119 684 000 51 497 104 190 468 604 Bretton Woods e istituzioni associate
Totale 1+2+3 (Sistema ONU) 469 031 539
Allegato 4 L’adesione della Svizzera all’ONU e le disposizioni del capitolo VII dello Statuto dell’ONU
I. Sorvolo e transito del territorio svizzero nell’ambito di misure militari secondo il capitolo VII dello Statuto dell’ONU
1. Domanda
Come membro dell’ONU la Svizzera è tenuta a concedere diritti di transito e di sor- volo a seguito di sanzioni di tipo militare adottate dal Consiglio di sicurezza con- formemente al capitolo VII dello Statuto?
2. Considerazioni di massima
Conformemente all’interpretazione sinora seguita dell’articolo 43 dello Statuto, e tenuto conto del legame di questo articolo con l’articolo 42, si deduce che, in assen- za di un accordo secondo l’articolo 43, uno Stato membro non è tenuto a mettere a disposizione del Consiglio di sicurezza dell’ONU il proprio esercito e il proprio ter- ritorio per sanzioni di tipo militare. Ne consegue inoltre che lo Statuto non impone agli Stati membri dell’ONU un obbligo generale di concedere diritti di transito e di sorvolo nell’ambito di misure coercitive adottate in applicazione del capitolo VII dello Statuto. D’altronde il Consiglio di sicurezza non ha mai adottato risoluzioni che avrebbero esplicitamente richiesto questo tipo di concessione dai membri dell’organizzazione. In questo contesto conviene ricordare che lo Statuto opera una distinzione di fondo tra sanzioni economiche da un lato, che devono obbligatoriamente essere adottate dagli Stati membri (art. 41 dello Statuto), e sanzioni di tipo militare dall’altro, cui gli Stati membri possono partecipare volontariamente (art. 42 dello Statuto).
3. Risvolti pratici
Gli Stati membri non dispongono di una libertà decisionale assoluta circa la parteci- pazione a sanzioni di tipo militare adottate dall’ONU o circa la concessione di diritti di transito o di sorvolo sul proprio territorio. Questa libertà è limitata innanzitutto dall’obbligo generale di non impedire la messa in atto di misure adottate conforme- mente al capitolo VII dello Statuto e secondariamente dal divieto esplicito di ap- poggiare uno Stato oggetto di sanzioni (art. 2 par. 5 dello Statuto). Per questo moti- vo, non è completamente escluso che in casi particolari uno Stato possa essere tenuto a concedere diritti di transito e di sorvolo. Questo accade quando il rifiuto di concedere tali diritti impedirebbe la messa in atto delle sanzioni, favorendo in tal modo lo Stato oggetto delle sanzioni.
4. Conclusione
Come membro dell’ONU la Svizzera non sarebbe tenuta a concedere diritti di tran- sito e di sorvolo nell’ambito della messa in atto di misure di tipo militare. Confor- memente alla politica adottata già oggi, il nostro Paese continuerebbe a concedere tali diritti (ad esempio nel caso delle truppe di pace nell’ex Jugoslavia). In caso di
rifiuto di tali diritti si dovrà evitare che il rifiuto possa essere interpretato come ap- poggio allo Stato oggetto delle sanzioni.
II. Invio di truppe svizzere all’estero
1. Domanda
Come membro dell’ONU, la Svizzera sarebbe tenuta a inviare truppe all’estero nell’ambito di sanzioni di tipo militare adottate dal Consiglio di sicurezza confor- memente al capitolo VII dello Statuto?
2. Considerazioni di massima
Nessuno Stato membro può essere costretto dall’ONU a partecipare con truppe ad azioni militari svolte in base al capitolo VII. Un obbligo di questo tipo non è stato riconosciuto da nessuno Stato membro. Nei casi in cui la non partecipazione della Svizzera dovesse minare considerevol- mente l’efficacia di sanzioni di tipo militare adottate conformemente al capitolo VII, il nostro Paese potrà essere indotto a concedere un appoggio passivo (ad esempio concedendo diritti di sorvolo o di transito). Anche come membro dell’ONU la Svizzera potrà portare un appoggio attivo a misu- re coercitive dell’ONU, sotto forma di invio di truppe all’estero, unicamente con il consenso del Consiglio federale o dell’Assemblea federale, sempre che sia accettata la proposta revisione della legge militare.
3. Risvolti pratici
Il testo e la storia dell’articolo 43 dello Statuto nonché la prassi dell’ONU (in parti- colare quella seguita negli anni Novanta) portano a concludere che non vi è per gli Stati membri un obbligo giuridico di mettere a disposizione truppe per azioni milita- ri decise in base al capitolo VII. Durante le trattative per l’elaborazione dello Statu- to, molti Stati diedero particolare rilievo al fatto che il Consiglio di sicurezza non venisse dotato della competenza per costringere gli Stati membri a inviare contin- genti nazionali. L’articolo 43 dello Statuto tiene conto di queste preoccupazioni de- gli Stati fondatori prescrivendo che la messa a disposizione di truppe nazionali al servizio dell’ONU può avvenire unicamente in presenza di un accordo separato tra il Consiglio di sicurezza e lo Stato in questione, approvato dall’organo competente di questo Stato. L’articolo 43 impone agli Stati membri unicamente di condurre tratta- tive in merito; il Consiglio di sicurezza non può tuttavia costringerli a concludere e ad accettare questi accordi (secondo il principio pactum de negotiando in opposi- zione al principio pactum de contrahendo). Sino ad oggi non è stato concluso nessun accordo di questo tipo tra il Consiglio di sicurezza e uno Stato membro dell’ONU. La reticenza dei membri di mettere truppe a disposizione dell’ONU nell’ambito di accordi basati sull’articolo 43 dello Statuto è principalmente dovuta al fatto che tali accordi porrebbero le unità nazionali sotto il diretto comando dell’ONU. Nell’elaborazione dello Statuto gli Stati fondatori hanno tenuto conto di questa de- bolezza dell’articolo 43, formulando nell’articolo 106 una disposizione meno impe- gnativa che rappresenta attualmente la base giuridica per la messa a disposizione di forze armate da parte degli Stati membri. Come l’articolo 43, anche questo articolo
pone come condizione l’approvazione preventiva dello Stato che mette a disposizio- ne truppe.
4. Conclusione
Dagli articoli 43 e 106 dello Statuto dell’ONU nonché dalla prassi seguita dall’or- ganizzazione e dai suoi Stati membri risulta che come membro dell’ONU la Svizzera manterrà la propria libertà di scelta in merito all’invio di truppe all’estero nell’ambito di sanzioni di tipo militare adottate in base al capitolo VII.
Allegato 5 Lo Statuto delle Nazioni Unite
Fatto a San Francisco il ventisei giugno millenovecentoquarantacinque
Noi, popoli delle Nazioni Unite, decisi a salvare le future generazioni dal flagello della guerra, che per due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni all’umanità, a riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell’uomo, nella dignità e nel valore della persona uma- na, nella eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grande e piccole, a creare le condizioni in cui la giustizia ed il rispetto degli obblighi deri- vanti dai trattati e dalle altri fonti del diritto internazionale possano essere mantenu- ti, a promuovere il progresso sociale ed un più elevato tenore di vita in una più am- pia libertà, e per tali fini a praticare la tolleranza ed a vivere in pace l’uno con l’altro in rapporti di buon vici- nato, ad unire le nostre forze per mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ad assicurare, mediante l’accettazione di principi e l’istituzione di sistemi, che la forza delle armi non sarà usata, salvo che nell’interesse comune, ad impiegare stru- menti internazionali per promuovere il progresso economico e sociale di tutti i po- poli, abbiamo risoluto di unire i nostri sforzi per il raggiungimento di tali fini
In conseguenza, i nostri rispettivi Governi, per mezzo dei loro rappresentanti riuniti nella città di San Francisco e muniti di pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato il presente Statuto delle Nazioni Unite ed istituiscono con ciò un’organizzazione internazionale che sarà denominata le Nazioni Unite.
Capitolo I: Fini e principi Art. 1 I fini delle Nazioni Unite sono:
1. Mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ed a questo fine: prendere
efficaci misure collettive per prevenire e rimuovere le minacce alla pace e per reprimere gli atti di aggressione o le altre violazioni della pace, e conse- guire con mezzi pacifici, ed in conformità ai princìpi della giustizia e del di- ritto internazionale, la composizione o la soluzione delle controversie o delle situazioni internazionali che potrebbero portare ad una violazione della pa- ce.
2. Sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto e sul prin- cipio dell’eguaglianza dei diritti e dell’auto-decisione dei popoli, e prendere altre misure atte a rafforzare la pace universale.
3. Conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi in-
ternazionali di carattere economico, sociale culturale od umanitario, e nel promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di reli- gione. 4. Costituire un centro per il coordinamento dell’attività delle nazioni volta al conseguimento di questi fini comuni.
Art. 2 L’Organizzazione ed i suoi Membri, nel perseguire i fini enunciati nell’articolo 1, devono agire in conformità ai seguenti princìpi:
1. L’Organizzazione è fondata sul principio della sovrana eguaglianza di tutti i
suoi Membri. 2. I Membri, al fine di assicurare a ciascuno di essi i diritti e i benefici risul- tanti dalla loro qualità di Membro, devono adempiere in buona fede gli ob- blighi da loro assunti in conformità al presente Statuto.
3. I Membri devono risolvere le loro controversie internazionali con mezzi pa-
cifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionale, e la giustizia, non siano messe in pericolo.
4. I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia
o dall’uso della forza, sia contro l’integrità territoriale o l’indipendenza po- litica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite.
5. I Membri devono dare alle Nazioni Unite ogni assistenza in qualsiasi azione
che queste intraprendono in conformità alle disposizioni del presente Statu- to, e devono astenersi dal dare assistenza a qualsiasi Stato contro cui le Na- zioni Unite intraprendono un’azione preventiva o coercitiva.
6. L’Organizzazione deve fare in modo che Stati che non sono Membri delle
Nazioni Unite agiscano in conformità a questi princìpi, per quanto possa es- sere necessario per il mantenimento della pace e della sicurezza internazio- nale.
7. Nessuna disposizione del presente Statuto autorizza le Nazioni Unite ad in-
tervenire in questioni che appartengono essenzialmente alla competenza in- terna di uno Stato, né obbliga i Membri a sottoporre tali questioni ad una procedura di regolamento in applicazione del presente Statuto; questo prin- cipio non pregiudica però l’applicazione di misure coercitive a norma del capitolo VII.
Capitolo II: Membri dell’Organizzazione Art. 3 Membri originari delle Nazioni Unite sono gli Stati che, avendo partecipato alla Conferenza delle Nazioni Unite per l’Organizzazione Internazionale a San Franci- sco, od avendo precedentemente firmato la Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1° gennaio 1942, firmino il presente Statuto e lo ratifichino in conformità all’arti- colo 110.
Art. 4 (1) Possono diventare Membri delle Nazioni Unite tutti gli altri Stati amanti della pace che accettino gli obblighi del presente Statuto e che, a giudizio dell’Organiz- zazione, siano capaci di adempiere tali obblighi e disposti a farlo. (2) L’ammissione quale Membro delle Nazioni Unite di uno Stato che adempia a tali condizioni è effettuata con decisione dell’Assemblea Generale su proposta del Con- siglio di Sicurezza. Art. 5 Un Membro delle Nazioni Unite contro il quale sia stata intrapresa, da parte del Consiglio di Sicurezza, un’azione preventiva o coercitiva può essere sospeso dal- l’esercizio dei diritti e dei privilegi di un Membro da parte dell’Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza. L’esercizio di questi diritti e privilegi può essere ripristinato dal Consiglio di Sicurezza.
Art. 6 Un Membro delle Nazioni Unite che abbia persistentemente violato i princìpi enun- ciati nel presente Statuto può essere espulso dall’Organizzazione da parte dell’As- semblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza.
Capitolo III: Organi Art. 7 (1) Sono istituiti quali organi principali delle Nazioni Unite: un’Assemblea Genera- le, un Consiglio di Sicurezza, un Consiglio Economico e Sociale, un Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, una Corte Internazionale di Giustizia, ed un Segreta- riato. (2) Gli organi sussidiari che si riveleranno necessari potranno essere creati confor- memente al presente Statuto.
Art. 8 Le Nazioni Unite non porranno alcuna restrizione all’ammissibilità di uomini e don- ne nei loro organi principali e sussidiari, in qualsiasi qualità ed in condizione di uguaglianza.
Capitolo IV: Assemblea generale Art. 9 Composizione (1) L’Assemblea Generale si compone di tutti i Membri delle Nazioni Unite. (2) Ogni Membro ha non più di cinque rappresentanti nell’Assemblea Generale.
Art. 10 Funzioni e poteri L’Assemblea Generale può discutere qualsiasi questione od argomento che rientri nei fini del presente Statuto, o che abbia riferimento ai poteri ed alle funzioni degli organi previsti dal presente Statuto o, salvo quanto disposto dall’articolo 12, può fare raccomandazioni ai Membri delle Nazioni Unite od al Consiglio di Sicurezza, o agli uni ed all’altro, su qualsiasi di tali questioni od argomenti.
Art. 11 (1) L’Assemblea Generale può esaminare i princìpi generali di cooperazione per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, compresi i princìpi rego- lanti il disarmo e la disciplina degli armamenti, e può fare, riguardo a tali principi, raccomandazioni sia ai Membri, sia al Consiglio di Sicurezza, sia agli uni ed all’al- tro. (2) L’Assemblea Generale può discutere ogni questione relativa al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale che le sia sottoposta da qualsiasi Membro delle Nazioni Unite in conformità all’articolo 35 paragrafo 2, e, salvo quanto dispo- sto nell’articolo 12 può fare raccomandazioni riguardo a qualsiasi questione del ge- nere allo Stato o agli Stati interessati, od agli uni ed all’altro. Qualsiasi questione del genere per cui si renda necessaria un’azione deve essere deferita al Consiglio di Si- curezza da parte dell’Assemblea Generale, prima o dopo la discussione. (3) L’Assemblea Generale può richiamare l’attenzione del Consiglio di Sicurezza sulle situazioni che siano suscettibili di mettere in pericolo la pace e la sicurezza internazionale. (4) I poteri dell’Assemblea Generale stabiliti in quest’articolo non limitano la por- tata generale dell’articolo 10.
Art. 12 (1) Durante l’esercizio da parte del Consiglio di Sicurezza delle funzioni assegnata- gli dal presente Statuto, nei riguardi di una controversia o situazione qualsiasi, l’Assemblea Generale non deve fare alcuna raccomandazione riguardo a tale contro- versia o situazione, a meno che non ne sia richiesta dal Consiglio di Sicurezza. (2) Il Segretario Generale, con il consenso del Consiglio di Sicurezza, informa l’As- semblea Generale, ad ogni sessione, di tutte le questioni relative al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale di cui stia trattando il Consiglio di Sicu- rezza ed informa del pari l’Assemblea Generale, o i Membri delle Nazioni Unite se l’Assemblea Generale non é in sessione, non appena il Consiglio di Sicurezza cessi dal trattare tali questioni.
Art. 13 (1) L’Assemblea Generale intraprende studi e fa raccomandazioni allo scopo di: a. promuovere la cooperazione internazionale nel campo politico ed incorag- giare lo sviluppo progressivo del diritto internazionale e la sua codificazio- ne. b. sviluppare la cooperazione internazionale nei campi economico, sociale, culturale, educativo e della sanità pubblica, e promuovere il rispetto dei di- ritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di raz- za, di sesso, di lingua, o di religione. (2) Gli ulteriori compiti, funzioni e poteri dell’Assemblea Generale rispetto alle materie indicate nel precedente paragrafo 1 b sono stabiliti nei capitoli IX e X.
Art. 14 Subordinatamente alle disposizioni dell’articolo 12, l’Assemblea Generale può rac- comandare misure per il regolamento pacifico di qualsiasi situazione che, indipen- dentemente dalla sua origine, essa ritenga suscettibile di pregiudicare il benessere generale o le relazioni amichevoli tra nazioni, ivi comprese le situazioni risultanti da una violazione delle disposizioni del presente Statuto che enunciano i fini ed i prin- cìpi delle Nazioni Unite.
Art. 15 (1) L’Assemblea Generale riceve ed esamina le relazioni annuali e speciali del Con- siglio di Sicurezza; queste relazioni comprendono un resoconto delle misure decise od intraprese dal Consiglio di Sicurezza per mantenere la pace e la sicurezza inter- nazionale. (2) L’Assemblea Generale riceve ed esamina le relazioni degli altri organi delle Na- zioni Unite. Art. 16 L’Assemblea Generale adempie quelle funzioni, concernenti il regime internazionale di amministrazione fiduciaria che ad essa sono attribuite dai capitoli XII e XIII, compresa l’approvazione delle convenzioni di amministrazione fiduciaria per le zo- ne non designate come strategiche.
Art. 17 (1) L’Assemblea Generale esamina ed approva il bilancio dell’Organizzazione. (2) Le spese dell’Organizzazione sono sostenute dai Membri secondo la ripartizione fissata dall’Assemblea Generale. (3) L’Assemblea Generale esamina ed approva tutti gli accordi finanziari e di bilan- cio con gli istituti specializzati previsti all’articolo 57, ed esamina i bilanci ammini- strativi di tali istituti specializzati al fine di fare ad essi delle raccomandazioni.
Art. 18 Votazione (1) Ogni Membro dell’Assemblea Generale dispone di un voto. (2) Le decisioni dell’Assemblea Generale su questioni importanti sono prese a mag- gioranza di due terzi dei Membri presenti e votanti. Tali questioni comprendono: le
raccomandazioni riguardo al mantenimento della pace e della sicurezza internazio- nale, l’elezione dei Membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza, l’elezione dei Membri del Consiglio Economico e Sociale, l’elezione di Membri del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria a norma del paragrafo 1c dell’articolo 86, l’ammis- sione di nuovi Membri delle Nazioni Unite, la sospensione dei diritti e dei privilegi di Membro, l’espulsione di Membri, le questioni relative al funzionamento del regi- me di amministrazione fiduciaria e le questioni di bilancio. (3) Le decisioni su altre questioni, compresa la determinazione di categorie addizio- nali di questioni da decidersi a maggioranza di due terzi, sono prese a maggioranza dei Membri presenti e votanti.
Art. 19 Un Membro delle Nazioni Unite che sia in arretrato nel pagamento dei suoi contri- buti finanziari all’Organizzazione non ha voto nell’Assemblea Generale se l’am- montare dei suoi arretrati eguagli o superi l’ammontare dei contributi da lui dovuti per i due anni interi precedenti. L’Assemblea Generale può, nondimeno, permettere a tale Membro di votare se riconosca che la mancanza del pagamento è dovuta a cir- costanze indipendenti dalla sua volontà.
Art. 20 Procedura L’Assemblea Generale si riunisce in sessioni ordinarie annuali ed in sessioni speciali ove le circostanze lo richiedano. Le sessioni speciali sono convocate dal Segretario Generale su richiesta del Consiglio di Sicurezza o della maggioranza dei Membri delle Nazioni Unite.
Art. 21 L’Assemblea Generale stabilisce il proprio regolamento. Essa elegge il suo Presi- dente per ogni sessione.
Art. 22 L’Assemblea Generale può istituire gli organi sussidiari che ritenga necessari per l’adempimento delle sue funzioni.
Capitolo V: Consiglio di sicurezza Art. 23 Composizione (1) Il Consiglio di Sicurezza si compone di quindici Membri delle Nazioni Unite. La Repubblica di Cina, la Francia, l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, il Regno Unito di Gran Bretagna e l’Irlanda Settentrionale e gli Stati Uniti d’America sono Membri permanenti del Consiglio di Sicurezza. L’Assemblea Generale elegge dieci altri Membri delle Nazioni Unite quali Membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza, avendo speciale riguardo, in primo luogo, al contributo dei Membri delle Nazioni Unite al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale ed agli altri fini dell’Organizzazione, ed inoltre ad un’equa distribuzione geografica.
(2) I Membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza sono eletti per un periodo di due anni. Tuttavia nella prima elezione successiva all’aumento da 11 a 15 del numero dei Membri del Consiglio di Sicurezza, due dei quattro Membri aggiuntivi saranno scelti per il periodo di un anno. I Membri uscenti non sono immediatamente rieleggibili. (3) Ogni Membro del Consiglio di Sicurezza ha un rappresentante nel Consiglio.
Art. 24 (1) Al fine di assicurare un’azione pronta ed efficace da parte delle Nazioni Unite, i Membri conferiscono al Consiglio di Sicurezza la responsabilità principale del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, e riconoscono che il Con- siglio di Sicurezza, nell’adempiere i suoi compiti inerenti a tale responsabilità, agi- sce in loro nome. (2) Nell’adempimento di questi compiti il Consiglio di Sicurezza agisce in confor- mità ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite. I poteri specifici attribuiti al Consiglio di Sicurezza per l’adempimento di tali compiti sono indicati nei capitoli VI, VII, VIII e XII. (3) Il Consiglio di Sicurezza sottopone relazioni annuali e, quando sia necessario, relazioni speciali all’esame dell’Assemblea Generale.
Art. 25 I Membri delle Nazioni Unite convengono di accettare e di eseguire le decisioni del Consiglio di Sicurezza in conformità alle disposizioni del presente Statuto.
Art. 26 Al fine di promuovere lo stabilimento ed il mantenimento della pace e della sicurez- za internazionale col minimo dispendio delle risorse umane ed economiche mondiali per gli armamenti, il Consiglio di Sicurezza ha il compito di formulare, con l’ausilio del Comitato di Stato Maggiore previsto dall’articolo 47, piani da sottoporre ai Membri delle Nazioni Unite per l’istituzione di un sistema di disciplina degli arma- menti.
Art. 27 Votazione (1) Ogni Membro del Consiglio di Sicurezza dispone di un voto. (2) Le decisioni del Consiglio di Sicurezza su questioni di procedura sono prese con un voto favorevole di nove Membri. (3) Le decisioni del Consiglio di Sicurezza su ogni altra questione sono prese con un voto favorevole di nove Membri, nel quale siano compresi i voti dei Membri perma- nenti: tuttavia nelle decisioni previste dal Capitolo VI e dal paragrafo 3 dell’arti- colo 52, un Membro che sia parte di una controversia deve astenersi dal voto.
Art. 28 Procedura (1) Il Consiglio di Sicurezza e organizzato in modo da poter funzionare in perma- nenza. Ogni Membro del Consiglio di Sicurezza deve, a tal fine, avere in qualsiasi momento un rappresentante nella sede dell’Organizzazione.
(2) Il Consiglio di Sicurezza tiene riunioni periodiche alle quali ognuno dei suoi Membri può, ove lo desideri, essere rappresentato da un Membro del Governo o da un altro rappresentante appositamente designato. (3) Il Consiglio di Sicurezza può tenere riunioni in quelle località diverse dalla sede dell’Organizzazione che, a suo giudizio, possano meglio facilitare i suoi lavori.
Art. 29 Il Consiglio di Sicurezza può istituire gli organi sussidiari che ritenga necessari per l’adempimento delle sue funzioni.
Art. 30 Il Consiglio di Sicurezza stabilisce il proprio regolamento, nel quale fissa le norme concernenti il sistema di scelta del suo Presidente.
Art. 31 Ogni Membro delle Nazioni Unite che non sia Membro del Consiglio di Sicurezza può partecipare, senza diritto di voto, alla discussione di qualsiasi questione sotto- posta al Consiglio di Sicurezza, ogniqualvolta quest’ultimo ritenga che gli interessi di tale Membro siano particolarmente coinvolti.
Art. 32 Ogni Membro delle Nazioni Unite che non sia Membro del Consiglio di Sicurezza od ogni Stato che non sia Membro delle Nazioni Unite, qualora sia parte in una controversia in esame avanti al Consiglio di Sicurezza, sarà invitato a partecipare, senza diritto di voto, alla discussione relativa alla controversia. Il Consiglio di Sicu- rezza stabilisce le condizioni che ritiene opportune per la partecipazione di uno Stato che non sia Membro delle Nazioni Unite.
Capitolo VI: Soluzione pacifica delle controversie Art. 33 (1) Le parti di una controversia, la cui continuazione sia suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, devono, anzi- tutto, perseguirne una soluzione mediante negoziati, inchiesta, mediazione, concilia- zione, arbitrato, regolamento giudiziale, ricorso ad organizzazioni od accordi regio- nali, od altri mezzi pacifici di loro scelta. (2) Il Consiglio di Sicurezza ove lo ritenga necessario, invita le parti a regolare la loro controversia mediante tali mezzi.
Art. 34 Il Consiglio di Sicurezza può fare indagini su qualsiasi controversia o su qualsiasi situazione che possa portare ad un attrito internazionale o dar luogo ad una contro- versia, allo scopo di determinare se la continuazione della controversia o della situa- zione sia suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicu- rezza internazionale.
Art. 35 (1) Ogni Membro delle Nazioni Unite può sottoporre qualsiasi controversia o situa- zione della natura indicata nell’articolo 34 all’attenzione del Consiglio di Sicurezza o dell’Assemblea Generale. (2) Uno stato che non sia Membro delle Nazioni Unite può sottoporre all’attenzione del Consiglio di Sicurezza o dell’Assemblea Generale qualsiasi controversia di cui esso sia parte, se accetti preventivamente, ai fini di tale controversia, gli obblighi di regolamento pacifico previsti dal presente Statuto. (3) I procedimenti dell’Assemblea Generale rispetto alle questioni sottoposte alla sua attenzione in virtù di questo articolo, sono soggetti alle disposizioni degli arti- coli 11 e 12.
Art. 36 (1) Il Consiglio di Sicurezza può, in qualsiasi fase di una controversia della natura indicata nell’articolo 33, o di una situazione di natura analoga raccomandare proce- dimenti o metodi di sistemazione adeguati. (2) Il Consiglio di Sicurezza deve prendere in considerazione le procedura per la soluzione della controversia che siano già state adottate dalle parti. (3) Nel fare raccomandazioni a norma di questo articolo il Consiglio di Sicurezza deve inoltre tenere presente che le controversie giuridiche, dovrebbero, di regola generale, essere deferite dalle parti alla Corte Internazionale di Giustizia in confor- mità alle disposizioni dello Statuto della Corte.
Art. 37 (1) Se le parti di una controversia della natura indicata nell’articolo 33 non riescono a regolarla con i mezzi indicati in tale articolo, esse devono deferirla al Consiglio di Sicurezza. (2) Se il Consiglio di Sicurezza ritiene che la continuazione della controversia sia in fatto suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, esso decide se agire a norma dell’articolo 36, o raccomandare quella soluzione che ritenga adeguata.
Art. 38 Senza pregiudizio delle disposizioni degli articoli 33 e 37, il Consiglio di Sicurezza può, se tutte le parti di una controversia lo richiedono, fare ad esse raccomandazioni per una soluzione pacifica della controversia.
Capitolo VII: Azione rispetto alle minacce alla pace, alle violazioni della pace ed agli atti di aggressione Art. 39 Il Consiglio di Sicurezza accerta l’esistenza di una minaccia alla pace, di una viola- zione della pace, o di un atto di aggressione, e fa raccomandazione o decide quali misure debbano essere prese in conformità agli articoli 41 e 42 per mantenere o ri- stabilire la pace e la sicurezza internazionale.
Art. 40 Al fine di prevenire un aggravarsi della situazione, il Consiglio di Sicurezza prima di fare le raccomandazioni o di decidere sulle misure previste all’articolo 41, può invitare le parti interessate ad ottemperare a quelle misure provvisorie che esso con- sideri necessarie o desiderabili. Tali misure provvisorie non devono pregiudicare i diritti, le pretese o la posizione delle parti interessate. Il Consiglio di Sicurezza prende in debito conto il mancato ottemperamento a tali misure provvisorie.
Art. 41 Il Consiglio di Sicurezza può decidere quali misure, non implicanti l’impiego della forza armata, debbano essere adottate per dare effetto alle sue decisioni, e può invi- tare i membri delle Nazioni Unite ad applicare tali misure. Queste possono com- prendere un’interruzione totale o parziale delle relazioni economiche e delle comu- nicazioni ferroviarie, marittime, aeree, postali, telegrafiche, radio ed altre, e la rottura delle relazioni diplomatiche.
Art. 42 Se il Consiglio di Sicurezza ritiene che le misure previste nell’articolo 41 siano ina- deguate o si siano dimostrate inadeguate, esso può intraprendere, con forze aeree, navali o terrestri, ogni azione che sia necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale. Tale azione può comprendere dimostrazioni, blocchi ed altre operazioni mediante forze aeree, navali o terrestri di Membri delle Nazioni Unite.
Art. 43 (1) Al fine di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza internaziona- le, tutti i Membri delle Nazioni Unite si impegnano a mettere a disposizione del Consiglio di Sicurezza, a sua richiesta ed in conformità ad un accordo o ad accordi speciali, le forze armate, l’assistenza e le facilitazioni, compreso il diritto di passag- gio, necessario per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. (2) L’accordo o gli accordi suindicati determineranno il numero ed i tipi di forze armate, il loro grado di preparazione e la loro dislocazione generale, e la natura delle facilitazioni e dell’assistenza da fornirsi. (3) L’accordo o gli accordi saranno negoziati al più presto possibile su iniziativa del Consiglio di Sicurezza. Essi saranno conclusi tra il Consiglio di Sicurezza ed i sin- goli Membri, oppure tra il Consiglio di Sicurezza e i gruppi di Membri, e saranno soggetti a ratifica da parte degli Stati firmatari in conformità alle rispettive norme costituzionali.
Art. 44 Quando il Consiglio di Sicurezza abbia deciso di impiegare la forza, esso, prima di richiedere ad un Membro non rappresentato nel Consiglio di fornire forze armate in esecuzione degli obblighi assunti a norma dell’articolo 43, inviterà tale Membro, ove questi lo desideri, a partecipare alle decisioni del Consiglio di Sicurezza concer- nenti l’impiego di contingenti di forze armate del Membro stesso.
Art. 45 Al fine di dare alle Nazioni Unite la possibilità di prendere misure militari urgenti, i Membri terranno ad immediata disposizione contingenti di forze aeree nazionali per l’esecuzione combinata di un’azione coercitiva internazionale. La forza ed il grado di preparazione di questi contingenti, ed i piani per la loro azione combinata, sono determinati, entro i limiti stabiliti nell’accordo o negli accordi speciali previsti dall’articolo 43, dal Consiglio di Sicurezza coadiuvato dal Comitato di Stato Mag- giore.
Art. 46 I piani per l’impiego delle forze armate sono stabiliti dal Consiglio di Sicurezza coadiuvato dal Comitato di Stato Maggiore.
Art. 47 (1) È costituito un Comitato di Stato Maggiore per consigliare e coadiuvare il Con- siglio di Sicurezza in tutte le questioni riguardanti le esigenze militari del Consiglio di Sicurezza per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, l’im- piego ed il comando delle forze poste a sua disposizione, la disciplina degli arma- menti e l’eventuale disarmo. (2) Il Comitato di Stato Maggiore è composto dai capi di Stato Maggiore dei Mem- bri permanenti del Consiglio di Sicurezza, o di loro rappresentanti. Ogni Membro delle Nazioni Unite non rappresentato in modo permanente nel Comitato sarà invi- tato dal Comitato stesso ad associarsi ad esso quando l’efficiente adempimento dei compiti del Comitato richieda la partecipazione di tale Membro alla sua attività. (3) Il Comitato di Stato Maggiore ha, alle dipendenze del Consiglio di Sicurezza, la responsabilità della direzione strategica di tutte le forze armate messe a disposizione del Consiglio di Sicurezza. Le questioni concernenti il comando di tali forze saranno trattate in seguito. (4) Con l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza e dopo consultazioni con le or- ganizzazioni regionali competenti, il Comitato di Stato Maggiore può costituire dei sottocomitati regionali.
Art. 48 (1) L’azione necessaria per eseguire le decisioni del Consiglio di Sicurezza per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale è intrapresa da tutti i Membri delle Nazioni Unite o da alcuni di essi secondo quanto stabilisca il Consi- glio di Sicurezza.
(2) Tali decisioni sono eseguite dai Membri delle Nazioni Unite direttamente o me- diante la loro azione nelle organizzazioni internazionali competenti di cui siano Membri.
Art. 49 I Membri delle Nazioni Unite si associano per prestarsi mutua assistenza nell’ese- guire le misure deliberate dal Consiglio di Sicurezza.
Art. 50 Se il Consiglio di Sicurezza intraprende misure preventive contro uno Stato, ogni altro Stato, sia o non sia Membro delle Nazioni Unite, che si trovi di fronte a parti- colari difficoltà economiche derivanti dall’esecuzione di tali misure, ha diritto di consultare il Consiglio di Sicurezza riguardo ad una soluzione di tali difficoltà.
Art. 51 Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Mem- bro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Le misure pre- se da Membri nell’esercizio di questo diritto di autotutela sono immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza e non pregiudicano in alcun modo il potere e il compito spettanti, secondo il presente Statuto, al Consiglio di Sicurezza, di intraprendere in qualsiasi momento quell’azione che esso ritenga necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale.
Capitolo VIII: Accordi regionali Art. 52 (1) Nessuna disposizione del presente Statuto preclude l’esistenza di accordi od or- ganizzazioni regionali per la trattazione di quelle questioni concernenti il manteni- mento della pace e della sicurezza internazionale che si prestino ad un’azione regio- nale, purché tali accordi od organizzazioni e le loro attività siano conformi ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite. (2) I Membri delle Nazioni Unite che partecipino a tali accordi od organizzazioni devono fare ogni sforzo per giungere ad una soluzione pacifica delle controversie di carattere locale medianti tali accordi od organizzazioni regionali prima di deferirle al Consiglio di Sicurezza. (3) Il Consiglio di Sicurezza incoraggia lo sviluppo della soluzione pacifica delle controversie di carattere locale, mediante gli accordi o le organizzazioni regionali, sia su iniziativa degli Stati interessati, sia per deferimento da parte del Consiglio di Sicurezza. (4) Questo articolo non pregiudica in alcun modo l’applicazione degli articoli 34 e 35.
Art. 53 (1) Il Consiglio di Sicurezza utilizza, se del caso, gli accordi o le organizzazioni re- gionali per azioni coercitive sotto la sua direzione. Tuttavia, nessuna azione coerci- tiva potrà venire intrapresa in base ad accordi regionali o da parte di organizzazioni regionali senza l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza, eccezion fatta per le mi- sure contro uno Stato nemico, ai sensi della definizione data dal paragrafo 2 di que- sto articolo, quali sono previste dall’articolo 107 o da accordi regionali diretti contro un rinnovarsi della politica aggressiva da parte di un tale Stato, fino al momento in cui l’organizzazione potrà, su richiesta del Governo interessato, essere investita del compito di prevenire ulteriori aggressioni da parte del detto Stato. (2) L’espressione «Stato nemico» quale è usata nel paragrafo 1 di questo articolo si riferisce ad ogni Stato che durante la seconda guerra mondiale sia stato nemico di uno dei firmatari del presente Statuto.
Art. 54 Il Consiglio di Sicurezza deve essere tenuto, in ogni momento, pienamente infor- mato dell’azione intrapresa o progettata in base ad accordi regionali o da parte di organizzazioni regionali per il mantenimento della pace e della sicurezza internazio- nale.
Capitolo IX: Cooperazione internazionale economica e sociale Art. 55 Al fine di creare le condizioni di stabilita e di benessere che sono necessarie per ave- re rapporti pacifici ed amichevoli fra le nazioni, basate sul rispetto del principio dell’uguaglianza dei diritti o dell’autodecisione dei popoli, le Nazioni Unite pro- muoveranno: a. un più elevato tenore di vita, il pieno impiego della mano d’opera, e condi- zioni di progresso e di sviluppo economico e sociale; b. la soluzione dei problemi internazionali economici, sociali, sanitari e simili, e la collaborazione internazionale culturale ed educativa; c. il rispetto e l’osservanza universale dei diritti dell’uomo e delle libertà fon- damentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione.
Art. 56 I Membri si impegnano ad agire, collettivamente o singolarmente, in cooperazione con l’organizzazione per raggiungere i fini indicati all’articolo 55.
Art. 57 (1) I vari istituti specializzati costituiti con accordi intergovernativi, ed aventi, in conformità ai loro Statuti, vasti compiti internazionali nei campi economico, sociale, culturale, educativo, sanitario e simili sono collegati con le Nazioni Unite in con- formità alle disposizioni dell’articolo 63. (2) Gli istituti così collegate con le Nazioni Unite sono qui di seguito indicati con l’espressione «Istituti specializzati».
Art. 58 L’Organizzazione fa raccomandazioni per il coordinamento dei programmi e delle attività degli istituti specializzati.
Art. 59 L’Organizzazione promuove, se del caso, trattative tra gli Stati interessati per la creazione di nuovi istituti specializzati per il conseguimento dei fini indicati nel- l’articolo 55.
Art. 60 Il compito di adempiere le funzioni dell’Organizzazione indicate in questo capitolo spetta all’Assemblea Generale e, sotto la sua direzione, al Consiglio Economico e Sociale, che a tale scopo dispone dei poteri ad esso attribuiti dal capitolo X.
Capitolo X: Consiglio economico e sociale Art. 61 Composizione (1) Il Consiglio Economico e Sociale si compone di cinquantaquattro Membri delle Nazioni Unite eletti dall’Assemblea Generale. (2) Salve le disposizioni del paragrafo 3, diciotto Membri del Consiglio Economico e Sociale sono eletti ogni anno per un periodo di tre anni. I Membri uscenti sono immediatamente rieleggibili. (3) Alla prima elezione successiva all’aumento da ventisette a cinquantaquattro Membri del Consiglio Economico e Sociale, oltre ai Membri eletti al posto dei nove Membri il cui mandato scade al termine dell’anno in corso, saranno eletti altri venti- sette Membri. Di questi ventisette Membri aggiuntivi, il mandato di nove scadrà al termine di un anno, e quello di altri nove al termine di due anni, in conformità alle disposizioni che saranno prese dall’Assemblea Generale. (4) Ogni Membro del Consiglio Economico e Sociale ha un rappresentante nel Con- siglio.
Art. 62 Funzioni e Poteri (1) Il Consiglio Economico e Sociale può compiere o promuovere studi o relazioni su questioni internazionali economiche e sociali, culturali, educative, sanitarie e si- mili, e può fare raccomandazioni riguardo a tali questioni all’Assemblea Generale, ai Membri delle Nazioni Unite, ed agli istituti specializzati interessati. (2) Esso può fare raccomandazioni al fine di promuovere il rispetto e l’osservanza dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti. (3) Esso può preparare progetti di convenzione da sottoporre all’Assemblea Gene- rale riguardo a questioni che rientrino nella sua competenza. (4) Esso può convocare, in conformità alle norme stabilite dalle Nazioni Unite, conferenze internazionali su questioni che rientrino nella sua competenza.
Art. 63 (1) Il Consiglio Economico e Sociale può concludere accordi con qualsiasi istituto di quelli indicati all’articolo 57 per definire le condizioni in base alle quali l’istituto considerato sarà collegato con le Nazioni Unite. Tali accordi sono soggetti all’ap- provazione dell’Assemblea Generale. (2) Esso può coordinare le attività degli istituti specializzati mediante consultazioni con tali istituti e raccomandazioni ad essi come mediante raccomandazioni all’As- semblea Generale ed ai Membri delle Nazioni Unite.
Art. 64 (1) Il Consiglio Economico e Sociale può prendere opportune disposizioni per rice- vere rapporti regolari dagli istituti specializzati. Esso può concludere accordi con i Membri delle Nazioni Unite e con gli istituti specializzati al fine di ottenere rapporti sulle misure prese per attuare le sue raccomandazioni e le raccomandazioni fatte dall’Assemblea Generale su questioni che rientrino nella sua competenza. (2) Esso può comunicare all’Assemblea Generale le sue osservazioni su tali relazio- ni.
Art. 65 Il Consiglio Economico e Sociale può fornire informazioni al Consiglio di Sicurezza e coadiuvarlo ove esso lo richieda.
Art. 66 (1) Il Consiglio Economico e Sociale assolve le funzioni che rientrano nella sua competenza relativamente all’esecuzione delle raccomandazioni dell’Assemblea Ge- nerale. (2) Esso può, con l’approvazione dell’Assemblea Generale, eseguire servizi che sia- no richiesti da Membri delle Nazioni Unite o da istituti specializzati. (3) Esso adempie alle ulteriori funzioni che siano indicate in altre parti del presente Statuto o che possono essere ad esso attribuite dall’Assemblea Generale.
Art. 67 Votazione (1) Ogni Membro del Consiglio Economico e Sociale dispone di un voto. (2) Le decisioni del Consiglio Economico e Sociale sono prese a maggioranza dei Membri presenti e votanti.
Art. 68 Procedura Il Consiglio Economico e Sociale istituisce commissioni per le questioni economi- che e sociali e per promuovere i diritti dell’uomo, nonché quelle altre commissioni che possono essere richieste per l’adempimento delle sue funzioni.
Art. 69 Il Consiglio Economico e Sociale inviterà ogni Membro delle Nazioni Unite a parte- cipare, senza diritto di voto, alle sue deliberazioni su qualsiasi questione di partico- lare interesse per tale Membro.
Art. 70 Il Consiglio Economico e Sociale può prendere disposizioni perché rappresentanti degli istituti specializzati partecipino, senza diritto di voto, alle sue deliberazioni ed a quelle delle commissioni da esso istituite, e perché i suoi rappresentanti partecipi- no alle deliberazioni degli istituti specializzati.
Art. 71 Il Consiglio Economico e Sociale può prendere opportuni accordi per consultare le organizzazioni non governative interessate alle questioni che rientrino nella sua competenza. Tali accordi possono essere presi con organizzazioni internazionali e, se del caso, con organizzazioni nazionali, previa consultazione con il Membro delle Nazioni Unite interessato.
Art. 72 (1) Il Consiglio Economico e Sociale stabilisce il proprio regolamento, che com- prende le norme relative alla designazione del suo Presidente. (2) Il Consiglio Economico e Sociale si riunisce secondo le esigenze, in conformità al proprio regolamento; quest’ultimo dovrà contenere disposizioni per la convoca- zione di riunioni a richiesta della maggioranza dei suoi Membri.
Capitolo XI: Dichiarazione concernente i territori non autonomi Art. 73 I Membri delle Nazioni Unite, i quali abbiano od assumano la responsabilità del- l’amministrazione di territori la cui popolazione non abbia ancora raggiunto una piena autonomia riconoscono il principio che gli interessi degli abitanti di tali terri- tori sono preminenti, ed accettano come sacra missione l’obbligo di promuovere al massimo, nell’ambito del sistema di pace e di sicurezza internazionale istituito dal presente Statuto, il benessere degli abitanti di tali territori, e, a tal fine, l’obbligo: a. di assicurare, con il dovuto rispetto per la cultura delle popolazioni interes- sate, il loro progresso politico, economico, sociale ed educativo, il loro giu- sto trattamento e la loro protezione contro gli abusi; b. di sviluppare l’autogoverno delle popolazioni, di prendere in debita conside- razione le aspirazioni politiche e di assisterle nel progressivo sviluppo delle loro libere istituzioni politiche, in armonia con le circostanze particolari di ogni territorio e delle sue popolazioni, e del loro diverso grado di sviluppo; c. di rinsaldare la pace e la sicurezza internazionale; d. di promuovere misure costruttive di sviluppo, di incoraggiare ricerche, e di collaborare tra loro, e, quando e dove ne sia il caso, con gli istituti interna- zionali specializzati, per il pratico raggiungimento dei fini sociali, economici e scientifici enunciati in questo articolo;
e. di trasmettere regolarmente al Segretario Generale, a scopo d’informazione e con le limitazioni che possono essere richieste dalla sicurezza e da conside- razioni costituzionali, dati statistici ed altre notizie di natura tecnica, riguar- danti le condizioni economiche, sociali ed educative nei territori di cui sono rispettivamente responsabili, eccezion fatta per quei territori cui si applicano i capitoli XII e XIII.
Art. 74 I Membri delle Nazioni Unite riconoscono altresì che la loro politica nei riguardi dei territori cui si riferisce questo capitolo, non meno che nei riguardi dei loro territori metropolitani, deve basarsi sul principio generale del buon vicinato in materia so- ciale economica e commerciale, tenuto il debito conto degli interessi e del benessere del resto del mondo.
Capitolo XII: Regime internazionale di amministrazione fiduciaria Art. 75 Le Nazioni Unite stabiliscono sotto la loro autorità un regime internazionale di am- ministrazione fiduciaria per l’amministrazione ed il controllo di quei territori che potranno essere sottoposti a tale regime con successive convenzioni particolari. Questi territori sono qui di seguito indicati con l’espressione «territori in ammini- strazione fiduciaria».
Art. 76 Gli obiettivi fondamentali del regime di amministrazione fiduciaria, in conformità ai fini delle Nazioni Unite enunciati nell’articolo 1 del presente Statuto, sono i se- guenti: a. rinsaldare la pace e la sicurezza internazionale; b. promuovere il progresso politico, economico, sociale ed educativo degli abitanti dei territori in amministrazione fiduciaria, ed il loro progressivo av- viamento all’autonomia o all’indipendenza, tenendo conto delle particolari condizioni di ciascun territorio e delle sue popolazioni, delle aspirazioni li- beramente manifestate dalle popolazioni interessate, e delle disposizioni che potranno essere previste da ciascuna convenzione di amministrazione fidu- ciaria; c. incoraggiare il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, sesso, lingua, o religione, ed incoraggiare il riconoscimento della interdipendenza dei popoli del mondo; d. di assicurare parità di trattamento in materia sociale, economica e commer- ciale a tutti i Membri delle Nazioni Unite ed ai loro cittadini e così pure uguaglianza di trattamento a questi ultimi nell’amministrazione della giusti- zia senza pregiudizio per il conseguimento dei sopraindicati obiettivi, e su- bordinatamente alle disposizioni dell’articolo 80.
Art. 77 (1) Il regime di amministrazione fiduciaria sarà applicato ai territori delle seguenti categorie che vi siano sottoposti medianti convenzioni di amministrazione fiducia- ria: a. territori attualmente sottoposti a mandato; b. territori che vengono tolti a Stati nemici in conseguenza della seconda guer- ra mondiale; c. territori sottoposti volontariamente a tale regime dagli Stati responsabili della loro amministrazione. (2) Sarà oggetto di successivo accordo stabilire quali territori delle precedenti cate- gorie saranno sottoposti al regime di amministrazione fiduciaria ed a quali condi- zioni.
Art. 78 Il regime di amministrazione fiduciaria non si applicherà ai territori che siano dive- nuti Membri delle Nazioni Unite, dovendo le relazioni tra questi essere fondate sul rispetto del principio della sovrana uguaglianza.
Art. 79 Le condizioni dell’amministrazione fiduciaria per ogni territorio da sottoporre al regime di amministrazione fiduciaria, come pure i relativi mutamenti od emenda- menti, saranno convenuti tra gli Stati direttamente interessati, inclusa la potenza mandataria nel caso di territori sotto mandato di un Membro delle Nazioni Unite, e saranno approvati secondo le disposizioni degli articoli 83 e 85.
Art. 80 (1) Salvo quanto possa essere convenuto in singole convenzioni di amministrazione fiduciaria, stipulate a norme degli articoli 77, 79 e 81, per sottoporre ciascun territo- rio al regime di amministrazione fiduciaria, e fino a quando tali convenzioni non siano state concluse, nessuna disposizione di questo capitolo deve essere interpretata in maniera da modificare in alcun modo i diritti di uno Stato o di una popolazione, o le disposizioni di atti internazionali vigenti, di cui siano parte Membri delle Nazioni Unite. (2) Il paragrafo 1 di questo articolo non deve essere interpretato in modo da dar mo- tivo a ritardo o rinvio della negoziazione e stipulazione di convenzione per sottopor- re al regime di amministrazione fiduciaria dei territori sotto mandato, od altri, se- condo quanto è previsto dall’articolo 77.
Art. 81 La convenzione di amministrazione fiduciaria dovrà in ogni caso comprendere le condizioni in base alle quali il territorio in questione sarà amministrato e designare l’autorità che eserciterà l’amministrazione del medesimo. Tale autorità, qui di se- guito indicata con l’espressione «autorità amministratrice», potrà essere costituita da uno Stato o da più Stati o dall’Organizzazione stessa.
Art. 82 In ogni convenzione di amministrazione fiduciaria potranno essere designate una o più zone strategiche che potranno comprendere tutto il territorio sottoposto all’am- ministrazione fiduciaria, od una sua parte, senza alcun pregiudizio dell’accordo o degli accordi speciali stipulati a norma dell’articolo 43.
Art. 83 (1) Tutte le funzioni delle Nazioni Unite relative alle zone strategiche, compresa l’approvazione delle disposizioni delle convenzioni di amministrazione fiduciaria e dei loro mutamenti od emendamenti, sono esercitate dal Consiglio di Sicurezza. (2) Gli obiettivi fondamentali indicati nell’articolo 76 valgono per la popolazione di ogni zona strategica. (3) Il Consiglio di Sicurezza si avvale, nel rispetto delle disposizioni delle conven- zioni di amministrazione fiduciaria e senza pregiudizio delle considerazioni di sicu- rezza, dell’ausilio del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria per esercitare, nelle zone strategiche, quelle funzioni che, in base al regime di amministrazione fiduciaria spettano alle Nazioni Unite in materia politica, economica, sociale ed educativa.
Art. 84 L’autorità amministratrice ha il dovere di fare in modo che il territorio amministrato prenda la sua parte al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. A questo fine l’autorità amministratrice può servirsi di forze armate volontarie, di faci- litazioni e di assistenza da parte del territorio in amministrazione fiduciaria per l’adempimento degli obblighi da essa assunti a tale riguardo verso il Consiglio di Sicurezza, come pure per la difesa locale e per il mantenimento dell’ordine nel ter- ritorio in amministrazione.
Art. 85 (1) Le funzioni delle Nazioni Unite in rapporto alle convenzioni di amministrazione fiduciaria per tutte le zone non definite come strategiche, compresa l’approvazione delle disposizioni delle convenzioni di amministrazione fiduciaria e dei loro muta- menti od emendamenti, sono esercitate dall’Assemblea generale. (2) Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria operante sotto la direzione dell’As- semblea Generale coadiuva quest’ultima nell’adempimento di tali funzioni.
Capitolo XIII: Consiglio di amministrazione fiduciaria Art. 86 Composizione (1) Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria si compone dei seguenti Membri delle Nazioni Unite: a. Membri che amministrano territori in amministrazione fiduciaria; b. quelli, tra i Membri menzionati nominativamente nell’articolo 23, che non amministrano territori in amministrazione fiduciaria;
c. tanti altri Membri eletti per la durata di tre anni dall’Assemblea Generale quanti siano necessari per ottenere che il numero totale dei Membri del Con- siglio di Amministrazione Fiduciaria si divida in parti uguali tra i Membri delle Nazioni Unite che amministrano territori in amministrazione fiduciaria e quelli che non ne amministrano. (2) Ogni Membro del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria designa una persona particolarmente qualificata a rappresentarlo nel Consiglio stesso.
Art. 87 Funzioni e Poteri L’Assemblea Generale e, sotto la sua direzione, il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, nell’esercizio delle loro funzioni, possono: a. esaminare le relazioni sottoposte dall’autorità amministratrice; b. ricevere petizioni, ed esaminarle consultandosi al riguardo con l’autorità amministratrice; c. disporre visite periodiche ai rispettivi territori in amministrazione fiduciaria in epoche concordate con l’autorità amministratrice; d. esercitare queste ed altre attività in conformità alle disposizioni delle con- venzioni di amministrazione fiduciaria.
Art. 88 Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria formula un questionario sul progresso politico, economico, sociale ed educativo degli abitanti di ogni territorio in ammini- strazione fiduciaria, e l’autorità amministratrice di ogni territorio che rientri nella competenza dell’Assemblea Generale presenta a quest’ultima una relazione annuale redatta in base a tale questionario.
Art. 89 Votazione (1) Ogni Membro del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria dispone di un voto. (2) Le decisioni del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria sono prese a maggio- ranza dei Membri presenti e votanti.
Art. 90 Procedura (1) Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria stabilisce il proprio regolamento che comprende le norme relative alla designazione del suo Presidente. (2) Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria si riunisce secondo le esigenze, in conformità al proprio regolamento; quest’ultimo dovrà contenere disposizioni per la convocazione di riunioni a richiesta della maggioranza dei suoi Membri.
Art. 91 Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria si avvale, se del caso, dell’assistenza del Consiglio Economico e Sociale e degli istituti specializzati per le questioni che at- tengano alle loro rispettive competenze.
Capitolo XIV: Corte internazionale di giustizia Art. 92 La Corte Internazionale di Giustizia costituisce il principale organo giurisdizionale delle Nazioni Unite. Essa funziona in conformità allo Statuto annesso che e basato sullo Statuto della Corte Permanente di Giustizia Internazionale e forma parte inte- grante del presente Statuto.
Art. 93 (1) Tutti i Membri delle Nazioni Unite sono ipso facto aderenti allo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia. (2) Uno Stato non Membro delle Nazioni Unite può aderire allo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia alle condizioni da determinarsi caso per caso dall’As- semblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza.
Art. 94 (1) Ciascun Membro delle Nazioni Unite si impegna a conformarsi alla decisione della Corte Internazionale di Giustizia in ogni controversia di cui esso sia parte. (2) Se una delle parti di una controversia non adempie agli obblighi che le incombo- no per effetto di una sentenza resa dalla corte, l’altra parte può ricorrere al Consiglio di Sicurezza, il quale ha facoltà, ove lo ritenga necessario di fare raccomandazioni o di decidere circa le misure da prendere perché la sentenza abbia esecuzione.
Art. 95 Nessuna disposizione del presente Statuto impedisce ai Membri delle Nazioni Unite di deferire la soluzione delle loro controversie ad altri tribunali in virtù di accordi già esistenti o che possano essere conclusi in avvenire.
Art. 96 (1) L’Assemblea Generale od il Consiglio di Sicurezza possono chiedere alla Corte Internazionale di Giustizia un parere consultivo su qualunque questione giuridica. (2) Gli altri organi delle Nazioni Unite e gli istituti specializzati, che siano a ciò au- torizzati in qualunque momento dall’Assemblea Generale, hanno anch’essi la facoltà di chiedere alla Corte pareri su questioni giuridiche che sorgano nell’ambito delle loro attività.
Capitolo XV: Segretariato Art. 97 Il Segretariato comprende un Segretario Generale ed il personale che l’Organizza- zione possa richiedere. Il Segretario Generale è nominato dall’Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza. Egli è il più alto funzionario amministrativo dell’Organizzazione.
Art. 98 Il Segretario Generale agisce in tale qualità in tutte le riunioni dell’Assemblea Gene- rale, del Consiglio di Sicurezza, del Consiglio Economico e Sociale, del Consiglio di Amministrazione fiduciaria, ed esplica altresì quelle altre funzioni che gli siano affidate da tali organi. Il Segretario Generale presenta all’Assemblea Generale una relazione annuale sul lavoro svolto dall’Organizzazione.
Art. 99 Il Segretario Generale può richiamare l’attenzione del Consiglio di Sicurezza su qualunque questione che a suo avviso possa minacciare il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Art. 100 (1) Nell’adempimento dei loro doveri il Segretario Generale ed il personale non solleciteranno né riceveranno istruzioni da alcun Governo o da alcun’altra autorità estranea all’Organizzazione. Essi dovranno astenersi da qualunque azione che possa compromettere la loro posizione di funzionari internazionali responsabili solo di fronte all’Organizzazione. (2) Ciascun Membro delle Nazioni Unite si impegna a rispettare il carattere esclusi- vamente internazionale delle funzioni del Segretario Generale e del personale, ed a non cercare di influenzarli nell’adempimento delle loro mansioni.
Art. 101 (1) Il personale é nominato dal Segretario Generale secondo le norme stabilite dal- l’Assemblea Generale. (2) Appositi funzionari sono assegnati in via permanente al Consiglio Economico e Sociale, al Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, e, secondo le necessità, ad altri organi delle Nazioni Unite. Questi funzionari fanno parte del Segretariato. (3) La considerazione preminente nel reclutamento del personale e nella determina- zione delle condizioni di impiego deve essere la necessità di assicurare il massimo grado di efficienza, competenza ed integrità. Sarà data la debita considerazione all’importanza di reclutare il personale sulla base del criterio geografico più esteso possibile.
Capitolo XVI: Disposizioni varie Art. 102 (1) Ogni trattato ed ogni accordo internazionale stipulato da un Membro delle Na- zioni Unite dopo l’entrata in vigore del presente Statuto deve essere registrato al più presto possibile presso il Segretariato e pubblicato a cura di quest’ultimo. (2) Nessuno dei contraenti di un trattato o accordo internazionale che non sia stato registrato in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 di questo articolo, potrà invocare il detto trattato o accordo davanti ad un organo delle Nazioni Unite.
Art. 103 In caso di contrasto tra gli obblighi contratti dai Membri delle Nazioni Unite con il presente Statuto e gli obblighi da esso assunti in base a qualsiasi altro accordo inter- nazionale prevarranno gli obblighi derivanti dal presente Statuto. Art. 104 L’Organizzazione gode, nel territorio di ciascuno dei suoi Membri, della capacità giuridica necessaria per l’esercizio delle sue funzioni e per il conseguimento dei suoi fini.
Art. 105 (1) L’Organizzazione gode, nel territorio di ciascuno dei suoi Membri, dei privilegi e delle immunità necessari per il conseguimento dei suoi fini. (2) I rappresentanti dei Membri delle Nazioni Unite ed i funzionari dell’Organiz- zazione godranno parimenti dei privilegi e delle immunità necessari per l’esercizio indipendente delle loro funzioni inerenti all’Organizzazione. (3) L’Assemblea Generale può fare raccomandazioni allo scopo di determinare i dettagli dell’applicazione dei paragrafi 1 e 2 di questo articolo, o proporre ai Mem- bri delle Nazioni Unite delle convenzioni a tal fine
Capitolo XVII: Disposizioni transitorie di sicurezza Art. 106 In attesa che entrino in vigore accordi speciali, previsti dall’articolo 43, tali, secondo il parere del Consiglio di Sicurezza, da rendere ad esso possibile di iniziare l’eser- cizio delle proprie funzioni a norma dell’articolo 42, gli Stati partecipanti alla Di- chiarazione delle Quattro Potenze, firmata a Mosca, il 30 Ottobre 1943, e la Francia, giusta le disposizioni del paragrafo 5 di quella Dichiarazione, si consulteranno tra loro e, quando lo richiedano le circostanze, con altri Membri delle Nazioni Unite in vista di quell’azione comune necessaria al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionale.
Art. 107 Nessuna disposizione del presente Statuto può infirmare o precludere, nei confronti di uno Stato che nella seconda guerra mondiale sia stato nemico di uno dei firmatari del presente Statuto, un’azione che venga intrapresa od autorizzata, come conse- guenza di quella guerra, da parte dei Governi che hanno la responsabilità di una tale azione.
Capitolo XVIII: Emendamenti Art. 108 Gli emendamenti al presente Statuto entreranno in vigore per tutti i Membri delle Nazioni Unite quando saranno stati adottati alla maggioranza dei due terzi dei Membri dell’Assemblea Generale e ratificati, in conformità alle rispettive norme costituzionali, da due terzi dei Membri delle Nazioni Unite, ivi compresi tutti i Membri permanenti del Consiglio di Sicurezza.
Art. 109 (1) Una Conferenza Generale dei Membri delle Nazioni Unite per la revisione del presente Statuto potrà essere tenuta alla data e nel luogo da stabilirsi con un voto a maggioranza dei due terzi dei Membri dell’Assemblea Generale e con un voto di nove Membri qualsiasi del Consiglio di Sicurezza. Ogni Membro delle Nazioni Unite disporrà di un voto alla Conferenza. (2) Qualunque modificazione del presente Statuto proposta dalla Conferenza alla maggioranza dei due terzi entrerà in vigore quando sarà stata ratificata, in confor- mità alle rispettive norme costituzionali, dai due terzi dei Membri delle Nazioni Unite, ivi compresi tutti i Membri permanenti del Consiglio di Sicurezza. (3) Se tale Conferenza non sarà tenuta prima della decima sessione annuale del- l’Assemblea Generale susseguente all’entrata in vigore del presente Statuto, la pro- posta di convocare tale Conferenza dovrà essere iscritta all’ordine del giorno di quella sessione dell’Assemblea Generale, e la Conferenza sarà tenuta se così sarà stato deciso con un voto a maggioranza dei due terzi dei Membri dell’Assemblea Generale e con un voto di sette Membri qualsiasi del Consiglio di Sicurezza.
Capitolo XIX: Ratifica e firma Art. 110 (1) Il presente Statuto sarà ratificato dagli Stati firmatari in conformità alle rispettive norme costituzionali. (2) Le ratifiche saranno depositate presso il Governo degli Stati Uniti d’America che notificherà ogni deposito a tutti gli Stati firmatari ed al Segretario Generale dell’Or- ganizzazione non appena questi sia stato nominato. (3) Il presente Statuto entrerà in vigore dopo il deposito delle ratifiche da parte della Repubblica di Cina, della Francia, dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovieti- che, del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda Settentrionale, degli Stati Uniti d’America e della maggioranza degli altri Stati firmatari. Un processo verbale del deposito delle ratifiche sarà quindi redatto a cura del Governo degli Stati Uniti d’America che ne comunicherà copia a tutti gli Stati firmatari. (4) Gli Stati firmatari del presente Statuto che lo ratificheranno dopo la sua entrata in vigore diventeranno Membri originari delle Nazioni Unite dalla data del deposito delle loro rispettive ratifiche.
Art. 111 Il presente Statuto, di cui i testi cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti d’Ame- rica. Copie debitamente autenticate saranno trasmesse da quel Governo ai Governi degli altri Stati firmatari.
Allegato 6 Firme, ratifiche e adesioni relative ai principali accordi delle Nazioni Unite (Situazione al 29 agosto 2000) RU: Raccolta ufficiale delle leggi federali; CS: Collezione sistematica delle leggi e ordinanze federali 1848–1947
Titolo della convenzione Data della
Numero firma da parte ratifica, di ratifiche, della Svizzera adozione o adozioni o adesione da adesioni parte della Svizzera
a. Accordi elaborati in seno all’ONU ma conclusi all’esterno Accordo del 5 agosto 1963 sulla proibizione degli esperimenti con armi nucleari nell’at- mosfera, nello spazio e sott’acqua (RU 1964 191) 123 26.08.63 16.01.64 Trattato del 27 gennaio 1967 sulle norme per l’esplorazione e l’utilizzazione, da parte degli Stati, dello spazio extratmosferico, com- presi la luna e gli altri corpi celesti (RU 1970 90) 92 27/30.01.67 18.12.69 Accordo del 22 aprile 1968 sul salvataggio ed il ricupero dei cosmonauti nonché sulla re- stituzione degli oggetti lanciati nello spazio extratmosferico (RU 1970 99) 84 22.04.68 18.12.69 Trattato del 1° luglio 1968 sulla non prolife- razione delle armi nucleari (RU 1977 472) 186 27.11.69 09.03.77 Trattato dell’11 febbraio 1971 che vieta di collocare armi nucleari e altre armi di distru- zione di massa sul fondo dei mari e degli oceani come anche nel loro sottosuolo (RU 1976 1431) 90 11.02.71 04.05.76 Convenzione del 29 marzo 1972 sulla respon- sabilità internazionale per danni cagionati da oggetti spaziali (RU 1974 784) 81 29.03.72 22.01.74 Convenzione del 10 aprile 1972 che vieta la messa in punto, la fabbricazione e lo stoccag- gio delle armi batteriologiche (biologiche) e a tossine e che disciplina la loro distruzione (RU 1976 1439) 139 10.04.72 04.05.76
Titolo della convenzione Data della
Numero firma da parte ratifica, di ratifiche, della Svizzera adozione o adozioni o adesione da adesioni parte della Svizzera
b. Testi fondamentali delle Nazioni Unite Statuto della Corte internazionale di Giustizia, del 26 giugno 1945 (RU 1948 1010, 1970 1333) 189 – 28.07.48 Clausola facoltativa dello Statuto della Corte internazionale di giustizia sul riconoscimento della giurisdizione obbligatoria di questa Corte in caso di divergenze (RU 1948 1007) 61 – 28.07.48
c. Composizione pacifica di controversie in- ternazionali Testo modificato degli Atti generali per la ri- soluzione pacifica delle controversie inter- nazionali, del 28 aprile 1949 8 – –
d. Privilegi e immunità di organizzazioni in- ternazionali, relazioni diplomatiche e consolari Accordo del 13 febbraio 1946 sui privilegi e le immunità dell’Organizzazione delle Na- zioni Unite 139 – – Accordo del 21 novembre 1947 sui privilegi e le immunità delle organizzazioni speciali 106 – – Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche (RU 1964 431) 179 18.04.61 30.10.63 Protocollo di firma facoltativa del 18 aprile
1961 alla Convenzione di Vienna sulle rela-
zioni diplomatiche concernente l’acquisto della cittadinanza (RU 1992 2058) 49 – 12.06.92 Protocollo di firma facoltativa del 18 aprile
1961 concernente il regolamento obbligatorio
delle controversie (RU 1964 447) 62 18.04.61 22.11.63 Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari (RU 1968 843) 164 23.10.63 03.05.65 Protocollo di firma facoltativa del 24 aprile
1963 alla Convenzione di Vienna sulle rela-
zioni consolari concernente l’acquisto della cittadinanza (RU 1992 2062) 38 – 12.06.92
Titolo della convenzione Data della
Numero firma da parte ratifica, di ratifiche, della Svizzera adozione o adozioni o adesione da adesioni parte della Svizzera
Protocollo di firma facoltativa del 24 aprile
1963 concernente il regolamento obbligatorio
delle controversie (RU 1968 876) 45 23.10.63 03.05.65 Convenzione dell’8 dicembre 1969 sulle mis- sioni speciali (RU 1985 1260) 31 31.07.70 03.11.77 Convenzione di Vienna del 14 marzo 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro rela- zioni con le organizzazioni internazionali a carattere universale 30 – – Accordo del 23 maggio 1997 sui privilegi e le immunità della Corte internazionale del diritto marittimo 3 – –
e. Diritti dell’uomo Accordo del 9 dicembre 1948 sulla preven- zione e la repressione del genocidio 130 – – Convenzione internazionale del 21 dicembre
1965 sull’eliminazione di ogni forma di di-
scriminazione razziale (RU 1995 1164) 156 – 29.11.94 Patto internazionale del 16 dicembre 1966 re- lativo ai diritti economici, sociali e culturali (RU 1993 725) 142 – 18.06.92 Patto internazionale del 16 dicembre 1966 re- lativo ai diritti civili e politici (RU 1993 747) 144 – 18.06.92 Convenzione internazionale del 30 novembre
1973 sull’eliminazione e la repressione del
crimine d’apartheid 101 – – Convenzione del 18 dicembre 1979 sull’eli minazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (RU 1999 1579) 165 23.01.87 27.03.97 Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (RU 1987 1307) 119 04.02.85 02.12.86 Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (RU 1998 2055) 191 01.05.91 24.02.97 Secondo Protocollo facoltativo del 15 dicem- bre 1989 al Patto internazionale relativo ai di- ritti civili e politici volto ad abolire la pena di morte (RU 1994 2201) 44 – 16.06.94
Titolo della convenzione Data della
Numero firma da parte ratifica, di ratifiche, della Svizzera adozione o adozioni o adesione da adesioni parte della Svizzera
Convenzione internazionale del 18 dicembre
1990 sulla protezione dei diritti di tutti i lav o-
ratori stranieri e dei loro familiari 12 – –
f. Rifugiati e apolidi Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (RU 1955 469) 136 28.07.51 21.01.55 Protocollo del 31 gennaio 1967 sullo statuto dei rifugiati (RU 1968 1148) 135 – 20.05.68 Convenzione del 28 settembre 1954 sullo sta- tuto degli apolidi (RU 1972 2150) 52 28.09.54 03.07.72
g. Stupefacenti Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, conchiusa il 30 marzo 1961 (RU 1970 802) 143 20.04.61 23.01.70 Convenzione del 21 febbraio 1971 sulle so- stanze psicotrope (RU 1996 1752) 163 – 22.04.96 Protocollo di emendamenti della Conven- zione unica sugli stupefacenti del 1961, con- cluso a Ginevra il 25 marzo 1972 (RU 1996 1941) 110 – 22.04.96 Convenzione del 20 dicembre 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope 156 16.11.89 –
h. Tratta di esseri umani Convenzione internazionale del 30 settembre
1921 per la repressione dalla tratta delle donne
e dei fanciulli (CS 12 36) 66 30.09.21 20.01.26 Convenzione dell’11 ottobre 1933 concer- nente la repressione della tratta delle donne maggiorenni (CS 12 45) 38 11.10.33 17.07.34 Protocollo del 12 novembre 1947 che modifica la Convenzione del 30 settembre 1921 per la repressione della tratta delle donne e dei fan- ciulli nonché quella dell’11 ottobre 1933 co n- cernente la repressione della tratta delle donne maggiorenni 42 – –
Titolo della convenzione Data della
Numero firma da parte ratifica, di ratifiche, della Svizzera adozione o adozioni o adesione da adesioni parte della Svizzera
Accordo internazionale del 18 maggio 1904 inteso a garantire una protezione efficace con- tro il traffico criminale conosciuto sotto il nome di tratta delle bianche (CS 12 22), 18.05.04 18.01.05 emendata dal Protocollo del 4 maggio 1949 57 23.09.49 23.09.49 Convenzione internazionale del 4 maggio
1910 per la repressione della tratta delle bian-
che (CS 12 28), emendata dal Protocollo del 4 – 30.01.26 maggio 1949 55 23.09.49 23.09.49 Accordo del 21 marzo 1950 per reprimere il commercio di esseri umani e lo sfruttamento della prostituzione 73 – – Protocollo finale alla Convenzione per repri- mere il commercio di esseri umani e lo sfrut- tamento della prostituzione, del 21 marzo 34 – –
i. Pubblicazioni oscene Accordo internazionale del 4 maggio 1910 per reprimere la diffusione delle pubblica- zioni oscene, modificato dal Protocollo del 4 28.06.10 15.03.11 maggio 1949 (CS 12 3; RU 1950 248) 55 23.09.49 23.09.49 Convenzione internazionale del 12 settembre
1923 per la repressione della circolazione
e del traffico delle pubblicazioni oscene (CS 12 9) 52 12.09.23 20.01.26 Protocollo del 12 novembre 1947 che modifica la Convenzione internazionale del 12 settem- bre 1923 per la repressione della circolazione e del traffico delle pubblicazioni oscene 34 – –
j. Commercio internazionale e sviluppo Convenzione dell’8 luglio 1965 sul commer- cio di transito degli Stati privi di litorale 37 10.12.65 – Accordo di fondazione della Banca asiatica di sviluppo, del 4 dicembre 1965 (RU 1971 861) 46 – 31.12.67 Accordo del 13 giugno 1976 per l’istituzione di un Fondo internazionale di sviluppo agr i- colo (RU 1978 840) 161 24.01.77 21.10.77
Titolo della convenzione Data della
Numero firma da parte ratifica, di ratifiche, della Svizzera adozione o adozioni o adesione da adesioni parte della Svizzera
Atto costitutivo dell’Organizzazione delle Na- zioni Unite per lo sviluppo industriale, dell’8 aprile 1979 (RU 1985 1287) 168 19.09.79 10.02.81 Convenzione delle Nazioni Unite dell’11 aprile 1980 sui contratti di compravendita in- ternazionale di merci (RU 1991 307) 57 – 21.02.90 k. Questioni doganali Convenzione internazionale del 7 novembre
1952 per facilitare l’importazione di campioni
commerciali e di materiale pubblicitario (RU 1955 1038) 62 – 04.12.54 Convenzione del 4 giugno 1954 sulle agevolez- ze doganali a favore del turismo (RU 1958 734) 75 04.06.54 23.05.56 Protocollo addizionale del 4 giugno 1954 alla Convenzione sulle agevolezze doganali a favo- re del turismo, concernente l’importazione di documenti e materiale di propaganda turistica (RU 1958 743) 70 04.06.54 23.05.56 Convenzione doganale del 4 giugno 1954 con- cernente l’importazione temporanea dei veicoli stradali privati (RU 1958 752) 73 04.06.54 23.05.56 Convenzione doganale del 2 dicembre 1972 concernente i contenitori, 1972 (RU 1977 647) 28 05.12.72 12.10.76 Convenzione doganale del 14 novembre 1975 concernente il trasporto internazionale di mer- ci con libretti TIR (Convenzione TIR) (RU 1978 1281) 64 04.08.76 03.02.78 Convenzione internazionale di Ginevra del 21 ottobre 1982 sull’armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere (RU 1986 764) 40 25.01.84 21.01.86 Convenzione del 21 gennaio 1994 sul tratta- mento doganale dei pool container utilizzati nel trasporto internazionale 10 15.02.95 – l. Traffico Convenzione del 19 settembre 1949 sulla cir- colazione stradale 91 19.09.49 – Protocollo del 19 settembre 1949 sulla segna- letica stradale 37 19.09.49 –
Titolo della convenzione Data della
Numero firma da parte ratifica, di ratifiche, della Svizzera adozione o adozioni o adesione da adesioni parte della Svizzera
Convenzione dell’8 novembre 1968 sulla cir- colazione stradale (RU 1993 402) 59 08.11.68 11.12.91 Convenzione dell’8 novembre 1968 sulla se- gnaletica stradale (RU 1993 498) 49 08.11.68 11.12.91 Convenzione del 19 maggio 1956 concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) (RU 1970 851) 44 19.05.56 27.02.70 Convenzione europea del 31 maggio 1985 sulle linee principali del traffico ferroviario internazionale (AGC) 22 – – Convenzione europea del 19 gennaio 1996 sulle grandi idrovie di importanza internazio- nale (AGN) 12 23.06.97 21.08.97 Accordo europeo di Ginevra del 1° febbraio
1991 sulle grandi linee internazionali di tra-
sporto combinato e sulle installazioni connesse (AGTC) (RU 1993 2838) 23 31.10.91 11.02.93 Accordo europeo del 30 settembre 1957 relati- vo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) (RU 1972 1249) 35 06.11.57 20.06.72 Accordo del 1° settembre 1970 relativo ai tra- sporti internazionali di derrate deperibili e ai veicoli speciali utilizzati per tali trasporti (ATP) 36 28.05.71 – Accordo europeo di Ginevra del 15 novembre
1975 sulle grandi strade a traffico internazio-
nale (AGR) (RU 1988 1834) 33 30.01.76 05.08.88
m. Statistiche economiche Convenzione internazionale del 14 dicembre
1928 concernente le statistiche economiche,
emendata dal Protocollo del 9 dicembre 1948 (CS 14 301; RU 1970 496) 25 – 23.01.70
n. Dichiarazione di morte di persone scom- parse Convenzione del 6 aprile 1950 concernente la dichiarazione della morte di persone scompar- se 6 – –
Titolo della convenzione Data della
Numero firma da parte ratifica, di ratifiche, della Svizzera adozione o adozioni o adesione da adesioni parte della Svizzera
o. Posizione giuridica della donna Convenzione del 31 marzo 1953 sui diritti po- litici della donna 115 – – Convenzione del 20 febbraio 1957 sulla na- zionalità della donna sposata 70 – – Convenzione del 10 dicembre 1962 sul con- senso al matrimonio, l’età minima per contrar- re matrimonio e le registrazioni dei matrimoni 49 – –
p. Schiavitù Convenzione del 25 settembre 1926 concer- nente la schiavitù, emendata dal Protocollo del 7 dicembre 1953 (CS 12 50; RU 1954 208) 94 – 07.12.53 Accordo addizionale del 7 settembre 1956 concernente l’abolizione della schiavitú, della tratta degli schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitú (RU 1965 138) 118 – 28.07.64
q. Materie prime Accordo istitutivo del Fondo comune per i prodotti di base, concluso a Ginevra il 27 giu- gno 1980 (RU 1989 2053) 109 30.03.81 27.08.82 Accordo internazionale di Ginevra del 18 no- vembre 1983 sui legni tropicali (RU 1991 1827) 54 30.04.85 09.05.85 Accordo internazionale di Ginevra del 20 mar- zo 1987 sulla gomma naturale (RU 1989 2133) 28 – 28.06.89 Accordo internazionale di Ginevra del 20 mar- zo 1992 sullo zucchero (RU 1994 1804) 43 30.12.92 27.01.94 Accordo internazionale di Ginevra del 16 lu- glio 1993 sul cacao (RU 1996 61) 42 30.11.93 17.06.94 Accordo internazionale di Ginevra del 26 gen- naio 1994 sui legni tropicali (RU 1998 1206) 57 29.08.95 10.06.96 Accordo internazionale del 1994 sul caffè, concluso a Londra il 30 marzo 1994 (RU 1996 116) 65 26.09.94 23.08.95
Titolo della convenzione Data della
Numero firma da parte ratifica, di ratifiche, della Svizzera adozione o adozioni o adesione da adesioni parte della Svizzera
Accordo internazionale sui cereali del 1995 a) Convenzione di Londra del 7 dicembre 1994 sul commercio dei cereali del 1995 (RU 1996 2643) 24 16.06.95 16.04.96 b) Convenzione di Londra del 5 dicembre 1994 sull’aiuto alimentare del 1995 (RU 1996 2664) 21 16.06.95 16.06.95 c) Convenzione di Londra del 13 aprile 1999 16 – 29.06.99 sull’aiuto alimentare del 1999 Accordo internazionale sulla gomma naturale del 1995, concluso il 17 febbraio 1995 21 – –
r. Richieste di alimenti Convenzione del 20 giugno 1956 sull’esazione delle prestazioni alimentari all’estero (RU 1977 1910) 58 – 05.10.77
s. Diritto marittimo e dei corsi interna- zionali d’acqua Convenzione internazionale del 29 aprile 1958 concernente il mare territoriale e la zona atti- gua (RU 1966 995) 51 22.10.58 18.05.66 Convenzione internazionale del 29 aprile 1958 concernente l’alto mare (RU 1966 1004) 62 24.05.58 18.05.66 Convenzione internazionale del 29 aprile 1958 concernente la pesca e la conservazione delle risorse biologiche d’alto mare (RU 1966 1013) 37 22.10.58 18.05.66 Convenzione internazionale del 29 aprile 1958 concernente gli zoccoli continentali (RU 1966 1020) 57 22.10.58 18.05.66 Protocollo facoltativo del 29 aprile 1958 co n- cernente la composizione obbligatoria delle controversie (RU 1966 1024) 37 24.05.58 18.05.66 Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto marittimo. Conclusa a Montego Bay (Giamaica) il 10 dicembre 1982 133 17.10.84 –
Titolo della convenzione Data della
Numero firma da parte ratifica, di ratifiche, della Svizzera adozione o adozioni o adesione da adesioni parte della Svizzera
t. Arbitrato in cause commerciali Convenzione del 10 giugno 1958 concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali estere (Convenzione di New York) (RU 1965 793) 123 29.12.58 01.06.65
u. Diritto contrattuale Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (RU 1990 1112) 90 – 07.05.90 Convenzione di Vienna del 23 agosto 1978 sulla successione di Stati in materia di trattati 17 – – Convenzione di Vienna del 21 marzo 1986 sul diritto dei trattati tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazio- nali 31 – 07.05.90
v. Disarmo Convenzione del 10 dicembre 1976 sul divieto dell’uso di tecniche di modifica dell’ambiente a fini militari e ad ogni altri scopo ostile (RU 1988 1888) 66 – 05.08.88 Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la limitazione dell’impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di col- pire in modo indiscriminato (con Prot. I-III) (RU 1983 1499) 79 18.06.81 20.08.82 a) Protocollo aggiuntivo del 13 ottobre 1995 sulle armi laser abbaglianti (Protocollo IV) 49 – 24.03.98 b) Protocollo aggiuntivo sul divieto o la limi- tazione dell’impiego di mine, trappole e altri dispositivi nella versione modificata il 3 maggio 1996 (Protocollo II modificato) 51 – 24.03.98 Convenzione del 13 gennaio 1993 sulla pro i- bizione dello sviluppo, produzione, immagazi- naggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (RU 1998 335) 136 14.01.93 10.03.95 Trattato sul divieto globale degli esperimenti nucleari. Approvato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 settembre 1996 60 24.09.96 01.10.99
Titolo della convenzione Data della
Numero firma da parte ratifica, di ratifiche, della Svizzera adozione o adozioni o adesione da adesioni parte della Svizzera
Convenzione sul divieto dell’impiego, del de- posito, della fabbricazione e del trasferimento delle mine antiuomo e sulla loro distruzione. Conclusa a Oslo il 18 settembre 1997 101 3.12.97 24.03.98
w.Spazio Convenzione del 12 novembre 1974 sull’immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico (RU 1978 240) 44 14.04.75 15.02.78 Accordo che disciplina le attività degli Stati sulla luna e sugli altri corpi celesti del 5 di- cembre 1979 9 – –
x. Ambiente Convenzione del 13 novembre 1979 sull’in- quinamento atmosferico transfrontaliero a lun- ga distanza (RU 1983 887) 47 13.11.79 06.05.83 a) Protocollo relativo al finanziamento a lungo termine del Programma concer- tato di sorveglianza continua e valutazione del trasporto a lunga distanza di inquinanti at- mosferici in Europa, fatto a Ginevra il 28 settembre 1984 (RU 1988 867) 38 03.10.84 26.07.85 b) Protocollo relativo alla riduzione di almeno il 30 per cento delle emissioni di zolfo e dei loro flussi transfrontalieri, fatto a Helsinki l’8 luglio 1985 (RU 1988 285) 22 09.07.85 21.09.87 c) Protocollo relativo alla riduzione delle emissio- ni di ossidi d’azoto o dei loro flussi transfronta- lieri, fatto a Sofia il 31 ottobre 1988 (RU 1991 1503) 27 01.11.88 18.09.90 d) Protocollo relativo alla riduzione delle emissio- ni di composti organici volatili o dei loro flussi transfrontalieri, fatto a Ginevra il 18 novembre 1991 19 19.11.91 21.03.94 e) Protocollo relativo all’ulteriore riduzione delle emissioni di zolfo, fatto a Oslo il 14 giu- gno 1994 22 14.06.94 23.01.98 f) Protocollo sui metalli pesanti, fatto a Aarhus il 24 giugno 1998 6 24.06.98 –
Titolo della convenzione Data della
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g) Protocollo sugli agenti inquinanti orga- nici persistenti, fatto a Aarhus il 24 giugno 1998 5 24.06.98 – Convenzione di Vienna del 22 marzo 1985 per la protezione dello strato d’ozono (RU 1988 1752) 176 22.03.85 17.12.87 a) Protocollo di Montreal del 16 settembre
1987 sulle sostanze che impoveriscono
lo strato di ozono (RU 1989 477) 175 16.09.87 28.12.88 b) Emendamento al protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono. Adottato dalla Seconda riunione delle Parti a Londra il 29 giugno 1990 141 – 16.09.92 (RU 1993 1078) c) Emendamento al protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono. Adottato dalla Quarta riunione delle Parti a Copenhagen il 25 novembre 111 – 16.09.96 d) Emendamento al protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono. Adottato dalla 9a riunione delle Parti a Montreal il 17 settembre 1997 43 – – e) Emendamento al protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono. Concluso a Beijing il 3 dicembre 1 – – Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione (RU 1992 1125) 140 22.03.89 31.01.90 Convenzione di Espoo (Finlandia) del 25 feb- braio 1991 sulla valutazione dell’impatto am- bientale in un contesto transfrontaliero 31 – 16.09.96 Convenzione di Helsinki del 17 marzo 1992 sulla protezione e l’utilizzazione dei corsi d’acqua transfrontalieri e dei laghi internazio- nali (RU 1997 835) 31 18.03.92 23.05.95 Convenzione di Helsinki del 17 marzo 1992 sulle conseguenze internazionali degli inci- denti industriali 19 18.03.92 21.05.99
Titolo della convenzione Data della
Numero firma da parte ratifica, di ratifiche, della Svizzera adozione o adozioni o adesione da adesioni parte della Svizzera
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, conclusa a New York il 9 maggio 1992 (RU 1994 1052) 185 12.06.92 10.12.93 Protocollo di Kioto dell’11 dicembre 1997 alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 25 16.03.98 – Convenzione del 5 giugno 1992 sulla diversità biologica (RU 1995 1408) 178 12.06.92 21.11.94 a) Protocollo di Cartagena del 28 febbraio 2000 alla Convenzione sulla diversità biologica 1 24.05.00 – Convenzione delle Nazioni Unite del 14 ottobre 1994 sulla lotta contro la deser- tificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa 167 14.10.94 19.01.96 Convenzione sul diritto di utilizzazione dei corsi d’acqua a scopi diversi dalla navi- gazione. Conclusa a New York il 21 maggio 1997 8 – –
y. Questioni di diritto penale Convenzione internazionale del 17 dicembre
1979 contro la presa d’ostaggi (RU 1985 429) 89 18.07.80 05.03.85
Convenzione del 14 dicembre 1973 sulla pre- venzione e la repressione dei reati contro le persone che godono di una protezione interna- zionale, ivi compresi gli agenti diplomatici (RU 1985 439) 102 – 05.03.85 Convenzione sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato. Adottata dall’Assemblea generale delle Na- zioni Unite a New York il 9 dicembre 1994 35 – – Convenzione internazionale per la lotta agli attentati terroristici con esplosivi. Conclusa a New York il 15 dicembre 1997 8 – –
Titolo della convenzione Data della
Numero firma da parte ratifica, di ratifiche, della Svizzera adozione o adozioni o adesione da adesioni parte della Svizzera
z. Questioni educative e culturali Convenzione internazionale di Roma del 26 ottobre 1961 sulla protezione degli artisti in- terpreti o esecutori, dei produttori di fono- grammi e degli organismi di radiodiffusione (RU 1993 2696) 67 – 24.06.93 Convenzione del 29 ottobre 1971 per la prote- zione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fono- grammi (RU 1993 2718) 64 29.10.71 24.06.93 Statuti del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia. Conclusi a Madrid il 13 settembre 1983 43 – –
Compendio 1036
1 Introduzione 1039
1.1 Aspetti formali 1039
1.2 Validità dell’iniziativa 1040
1.3 Cronistoria del progetto sull’adesione all’ONU 1041
2 L’importanza dell’ONU 1043
2.1 Introduzione 1043
2.2 Importanza dell’ONU 1043
2.3 L’efficacia dell’ONU 1045
2.4 Struttura e priorità del sistema ONU 1046
3 Lo statuto di osservatore e la posizione della Svizzera nel sistema ONU 1049
3.1 Lo statuto di osservatore 1049
3.2 La posizione della Svizzera nel sistema ONU 1050
4 L’adesione come mezzo per la tutela di interessi svizzeri 1051
4.1 Introduzione 1051
4.2 Tutela degli interessi della Svizzera in seno all’ONU 1052
4.3 Partecipazione all’elaborazione di diritto umanitario 1056
4.4 Partecipazione alla configurazione delle attività operative dell’ONU 1057
4.5 Miglioramento delle condizioni quadro dell’economia svizzera 1061
4.6 Cittadini svizzeri nel sistema dell’ONU 1062
4.7 Partecipazione a pieno titolo alle decisioni sull’utilizzazione dei con-
tributi finanziari della Svizzera alle attività dell’ONU 1062
4.8 Interessi svizzeri allo sviluppo dell’ONU 1063
5 Questioni di particolare rilevanza per la Svizzera 1064
5.1 La neutralità svizzera 1064
5.2 La Ginevra internazionale 1068
6 La procedura d’adesione 1069
7 Ripercussioni finanziarie e conseguenze sugli effettivi del personale
legate all’adesione all’ONU 1069
7.1 Ripercussioni finanziarie 1069
7.2 Conseguenze sull’effettivo del personale 1072
8 Relazione con il diritto europeo 1072
9 La procedura di consultazione 1073
9.1 Introduzione 1073
9.2 Sintesi dei risultati della procedura di consultazione 1073
9.3 Conclusioni della procedura di consultazione 1075
Allegati
1 Elenco delle abbreviazioni 1076
2 Il sistema delle Nazioni Unite 1079
3 Contributi della Svizzera al sistema ONU nel 1999 in franchi svizzeri 1080
4 L’adesione della Svizzera all’ONU e le disposizioni del capitolo VII dello 1083 Statuto dell’ONU
5 Lo Statuto delle Nazioni Unite 1087
6 Firme, ratifiche e adesioni relative ai principali accordi delle Nazioni Unite 1111
Decreto federale concernente l’iniziativa popolare «per l’adesione della 1127 Svizzera all’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)» (Disegno)