Rapporto della Delegazione delle finanze alle Commissioni delle finanze del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati concernente l'alta vigilanza sulle finanze della Confederazione nel 1999
Rapporto della Delegazione delle finanze alle Commissioni delle finanze del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati concernente l’alta vigilanza sulle finanze della Confederazione nel 2000
del 28 febbraio 2001
Onorevoli presidenti e consiglieri, In base all’articolo 50 capoverso 10 della legge sui rapporti fra i Consigli (LRC, RS 171.11) e in base all’articolo 19 capoverso 1 del regolamento dell’8 novembre 1985 delle Commissioni delle finanze e della Delegazione delle finanze delle Came- re federali (RS 171.126) abbiamo l’onore di sottoporvi il rapporto della Delegazione delle finanze delle Camere federali sull’attività svolta nell’anno passato. Con applicazione dell’articolo 14 capoverso 3 della revisione della legge sul con- trollo delle finanze del 19 marzo 1999 (RS 614.0), il Controllo federale delle finan- ze, con scadenza annuale, sottopone alla Delegazione delle finanze e al Consiglio federale un rapporto sulla portata e sugli aspetti più importanti dell’attività di revi- sione, su accertamenti e valutazioni rilevanti, come pure sulle pendenze e sui motivi degli eventuali ritardi. Il rapporto del Controllo federale delle finanze è pubblicato contemporaneamente a quello della Delegazione delle finanze. Vi offriamo qui di seguito una panoramica delle principali pratiche trattate nel 2000.
Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.
28 febbraio 2001 In nome della Delegazione delle finanze del Consiglio federale: Il presidente: Erich Müller, consigliere nazionale Il vicepresidente: Rico Wenger, consigliere agli Stati
2001-0658 1793
Rapporto
1 Mandato e organizzazione
1.1 Compiti e competenze
L’articolo 50 della LRC (RS 171.11) e il regolamento delle Commissioni delle fi- nanze e della Delegazione delle finanze delle Camere federali (RS 171.126) stabili- scono tra l’altro, come segue, i compiti e le competenze della Delegazione delle fi- nanze: – la Delegazione delle finanze esamina e controlla in modo dettagliato la ge- stione finanziaria complessiva della Confederazione; – essa ha il diritto assoluto di prendere conoscenza in qualsiasi momento dei documenti relativi alla gestione finanziaria; – i decreti del Consiglio federale relativi alla gestione finanziaria come pure i rapporti di revisione e d’ispezione del CDF devono essere messi regolar- mente a sua disposizione; – in applicazione degli articoli 18 capoverso 1 e 31 capoverso 3 della legge fe- derale sulle finanze della Confederazione (LFC, RS 611.0) essa è autorizzata ad approvare i crediti di pagamento e d’impegno urgenti; – essa può anche deliberare sui messaggi del Consiglio federale destinati alle Camere e far conoscere il suo parere o le sue proposte alle Commissioni delle finanze o ad altre commissioni parlamentari; – conformemente all’accordo concluso con il Consiglio federale, essa deve pronunciarsi su determinati provvedimenti relativi alla retribuzione dei fun- zionari superiori; – essa ispeziona, a turno, gli uffici, i servizi, gli stabilimenti e le aziende della Confederazione.
1.2 Composizione della Delegazione delle finanze
Le Commissioni delle finanze delle due Camere designano ognuna tre loro membri per formare la Delegazione delle finanze, la quale si costituisce da sé (art. 49 LRC). Essa è presieduta, secondo un turno annuale, da un membro di una delle Camere.
1.2.1 Composizione 2000
Nel 2000 la Delegazione delle finanze contava le seguenti Sezioni:
Presidente Vicepresidente Pierre Paupe, consigliere agli Stati Erich Müller, consigliere nazionale
Prima sezione Relatori Autorità e tribunali Pierre Paupe, consigliere agli Stati Dipartimento dell’interno Erich Müller, consigliere nazionale
Seconda Sezione Relatori – Dipartimento degli affari esteri Hans-Rudolf Merz, consigliere agli Stati – Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Hans-Rudolf Merz, consigliere agli Stati – Dipartimento dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni Felix Walker, consigliere nazionale
Terza sezione Relatori – Dipartimento di giustizia e polizia Urs Hofmann, consigliere nazionale – Dipartimento delle finanze Rico Wenger, consigliere agli Stati – Dipartimento dell’economia Urs Hofmann, consigliere nazionale
1.3 Sedute e compendio delle pratiche trattate
Nel corso del periodo in rassegna, la Delegazione delle finanze ha tenuto sei sessioni ordinarie di due a quattro giorni, come prescritto dall’articolo 50 capoverso 5 LRC (RS 171.11). Inoltre, nel corso delle sessioni, si è riunita 13 volte in seduta straordi- naria, essenzialmente per esaminare affari urgenti. Nel mese di settembre si è svolta una seduta speciale. Infine, le tre sezioni della Delegazione delle finanze hanno pro- ceduto complessivamente a otto ispezioni. La tavola 1 compendia il numero di affari trattati.
Raffronto biennale degli affari trattati (1999 e 2000) Tavola 1
1999 2000 Numero Mio fr. Numero Mio fr.
Affari del personale (conformemente all’accordo del 1951) 37 °– 32 °– Richieste di crediti aggiuntivi – Totale 38 531,6 26 211,8 – approvate 34 530,3 24 209,9 – respinte °4 ° 1,3 °2 ° 1,9 Richieste di crediti suppletivi – Totale °1 20 °4 73,5 – approvate °1 20 °3 69,5 – respinte °0 °0 °1 °4 Revisioni e rapporti di ispezione del CDF 252 193 Decreti del Consiglio federale con ripercussioni sul bilancio 189 179
1.4 Visita alla Corte spagnola dei conti
Nell’ambito dei contatti internazionali con gli organi di vigilanza finanziaria, la De- legazione delle finanze ha effettuato una visita presso la Corte spagnola dei conti che la Costituzione spagnola del 1978 designa come organo supremo di controllo e di revisione del Paese. Il campo di azione della Corte dei conti (CC) è molto vasto. Si estende a tutti gli organi dello Stato, alle 17 comunità autonome, alle 2 città autonome spagnole oltre ai circa 8000 comuni e dipartimenti presenti nel Paese. La CC estende in uguale misura la pro- pria azione a tutti i beneficiari dei fondi pubblici, delle sovvenzioni e dell’aiuto pubbli- co, compresi i partiti politici. La CC è costituita da 8 camere regionali di controllo. La CC svolge funzioni di tipo giurisdizionale e di controllo. In qualità di organo giu- risdizionale, verifica, in caso di contestazione, responsabilità contabili di persone incaricate della gestione del pubblico denaro. Queste decisioni sono suscettibili di appello presso la Corte suprema del Paese. In qualità di organo di controllo, la CC può agire di propria iniziativa o a seguito di una denuncia. Essa procede alle revisio- ni e alle verifiche secondo i criteri di legalità, efficienza e risparmio. Esegue con- trolli preventivi, concomitanti e a posteriori. La CC è l’organo di controllo esterno del settore pubblico mentre lo Stato, le comunità autonome e i comuni e dipartimenti sono dotati di un organo di controllo interno. La CC è completamente indipendente dai poteri legislativi ed esecutivi. Una com- missione parlamentare mista comprendente senatori e membri del Congresso incon- tra regolarmente il presidente e i due vicepresidenti della CC. La commissione è autorizzata a richiedere controlli specifici. I rapporti della CC contengono conclu- sioni tecniche e obiettive.
Nell’ambito dell’apertura della Spagna all’Europa e del decentramento dello Stato, alla CC verrà richiesta la cessione delle sue competenze sia alla Corte europea dei conti che alle camere regionali di controllo spagnole.
2 Questioni fondamentali e temi interdisciplinari
2.1 Parere sulla legge parlamentare
La nuova Costituzione federale (RS 101) è entrata in vigore il 1° gennaio 2000. Nel rapporto di attività del 1999, al numero 2.1, la Delegazione delle finanze ha infor- mato in merito alle prime riforme nel quadro di una revisione parziale della legge sui rapporti fra i Consigli del 23 marzo 1962 (LRC; RS 171.11) e del decreto federale del 7 ottobre 1991 sui servizi del Parlamento (RS 171.115). La Delegazione delle finanze ha ottenuto di mantenere intatte le capacità della propria segreteria anche dopo la separazione dal Controllo federale delle finanze e la subordinazione ai servi- zi del Parlamento. Come ulteriore progetto di riforma, la revisione generale della LRC con il nuovo nome di legge parlamentare è sottoposta a consultazione parlamentare. Grazie a una iniziativa della Commissione delle istituzioni politiche (CIP) del Consiglio naziona- le, i servizi del Parlamento hanno redatto, con la supervisione della segreteria del CIP, un rapporto della commissione che è stato sottoposto all’approvazione delle commissioni e delegazioni competenti. La Delegazione delle finanze approva la nuova legge parlamentare come progetto di riforma del Parlamento. In questo contesto era necessario appurare se le Commis- sioni di controllo (Commissioni delle finanze e Commissioni di gestione) dovessero essere riunite. Il consigliere nazionale Raggenbass, in una mozione del 22 marzo 1996 (96.3151), ha richiesto di poter sottoporre al Parlamento un progetto di legge che preveda di riunire le Commissioni delle finanze e di gestione o quantomeno che le coordini maggiormente. La proposta è stata presentata il 21 giugno come postu- lato. Dopo vari chiarimenti su quanto indicato tra l’altro nel rapporto di attività del 1999 al numero 2.5, la Delegazione delle finanze ha continuato a sostenere che la sovranità in materia di alta vigilanza e di preventivo debba essere assegnata in futuro a due commissioni permanenti. Una fusione delle Commissioni di controllo e una corrispondente specializzazione non risponderebbe alle modalità di lavoro di un Parlamento di milizia. La conservazione del vigente sistema di commissioni costringe il Parlamento a un utilizzo più efficace delle proprie risorse. La Delegazione delle finanze si adopera per la realizzazione di un’autentica separazione delle funzioni delle commissioni
parlamentari. Invece di impiegare sempre maggiori risorse per il coordinamento, sarebbe necessario definire in modo chiaro i compiti specifici delle commissioni e delle delegazioni. A questo proposito sia la Delegazione delle finanze, sia le Com- missioni delle finanze esprimono chiaramente il loro dissenso nei confronti del- l’estensione dei compiti delle commissioni legislative. Il progetto per la nuova legge parlamentare prevede all’articolo 42 capoverso 1 lettera e che tutte le commissioni verifichino l’efficacia degli atti legislativi della Costituzione federale sui quali hanno deliberato. Secondo la Delegazione delle finanze, le commissioni di esperti dovreb- bero esprimere alcune valutazioni sulle Commissioni di gestione. Quello della valu-
tazione è un argomento molto vasto che viene affrontato con metodi differenti. Le sovrapposizioni con l’alta vigilanza sono evidenti. Non è corretto considerare la va- lutazione degli atti legislativi come mandato generico delle commissioni. Questo mandato avvierebbe un’attività non necessaria e aumenterebbe notevolmente le spe- se per le prestazioni di servizi di terzi. Le commissioni di esperti alle quali sono as- segnati campi d’azione specifici non possono svolgere contemporaneamente la fun- zione di controllo alla quale si ricollega anche la valutazione. Infine, è compito della politica trarre le conclusioni dai lavori di valutazione.
La Delegazione delle finanze chiede perciò che le commissioni legislative as- segnino alle Commissioni di vigilanza i mandati per le valutazioni e che que- ste ultime lascino il compito di eseguire tali valutazioni al Controllo federale delle finanze (CDF) e all’organo parlamentare di controllo dell’amministra- zione oppure che quest’ultimo conferisca il mandato a terzi.
2.2 Coordinamento delle commissioni di controllo
La complessità e la stratificazione crescenti delle attività amministrative richiedono un coordinamento sempre più serrato tra gli organi di controllo, cioè tra le Commis- sioni delle finanze (CDF) e la Delegazione delle finanze da una parte e le Commis- sioni di gestione (CdG) dall’altra. A questo proposito la Delegazione delle finanze ha fornito informazioni dettagliate nei suoi precedenti rapporti d’attività e in parti- colare nell’ultimo di essi (rapporto d’attività 2000 n. 25). La sorveglianza da parte delle sottocommissioni congiunte delle finanze e di gestione sugli uffici FLAG oltre che sulle attività degli stabilimenti e delle imprese del 3° e 4° cerchio di responsabi- lità è diventata ormai tradizionale. In vari casi, inoltre, alcuni rappresentanti di una delle Commissioni di gestione sono invitati a partecipare ai lavori delle Commissio- ni o sottocommissioni delle finanze o della Delegazione delle finanze. Durante l’anno, il coordinamento delle Commissioni di controllo, già istituzionaliz- zato, è stato rafforzato a livello delle presidenze e delle segreterie. I presidenti delle commissioni delle finanze e di gestione oltre a quelli della Delega- zione delle finanze hanno svolto a tre riprese una conferenza per il coordinamento, l’8 marzo, il 5 ottobre e il 30 novembre 2000. Gli argomenti principali sono stati l’armonizzazione dei programmi di attività per il 2000 e il 2001, lo stato del progetto per gli uffici FLAG, l’introduzione in parallelo della presentazione delle Commis- sioni di controllo sul sito Internet del Parlamento, i lavori relativi all’alta vigilanza sui Politecnici federali, il calendario e la procedura di pubblicazione del rapporto di attività della Delegazione di vigilanza della NFTA, l’esercizio dell’alta vigilanza sulla gestione delle grandi regìe, ecc. I presidenti delle Commissioni hanno comunque deciso di affidare alla sottocom- missione Dipartimento federale di giustizia e polizia della Commissione di gestione del Consiglio nazionale la vigilanza sulla realizzazione del progetto che prevede il miglioramento dell’efficacia dell’azione penale della Confederazione, ferma restan- do la competenza sui crediti e sulla vigilanza finanziaria da parte della Delegazione e delle Commissioni. Per garantire un coordinamento perfetto, un membro della
Delegazione delle finanze sarà regolarmente invitato a partecipare ai lavori della sottocommissione Dipartimento federale di giustizia e polizia. Trattandosi del fascicolo dell’Esposizione nazionale 2002, la Commissione di ge- stione del Consiglio degli Stati ha ricevuto il mandato di definire quali siano state le mancanze dell’organizzazione di Expo.01 mentre la Delegazione delle finanze è in- caricata di seguire l’Expo.02 fino alla completa realizzazione. Infine, le segreterie delle Commissioni di controllo hanno continuato a collaborare al progetto della nuova legge sull’Assemblea federale (cfr. il precedente n. 2.1), che dovrà sostituire l’attuale legge sui rapporti tra i Consigli. In questo ambito, la propo- sta di ripartizione delle competenze in materia di valutazione non è stata per il mo- mento presa in considerazione dalla Commissione delle istituzioni politiche. Infine, durante l’esercizio, le segreterie hanno tenuto sette sedute di coordinamento durante le quali sono stati scambiati circa 65 fascicoli o processi verbali di pratiche in corso, ogni volta con l’autorizzazione degli organi interessati. Questa statistica non tiene in considerazione i numerosi scambi di informazioni e le operazioni di co- ordinamento che hanno avuto luogo oralmente durante queste sedute per evitare i doppioni. Tali sedute sono comunque servite per concertare i programmi d’attività e per organizzare le sedute comuni delle Commissioni di controllo e degli organi a esse subordinati.
La Delegazione delle finanze prende atto che la stretta collaborazione istituita tra le Commissioni di controllo garantisce un’alta vigilanza rigorosa, detta- gliata e permanente dell’attività dello Stato. Essa consente inoltre la verifica che l’attuazione delle decisioni prese dal Parlamento sia corretta, efficace ed economica.
2.3 Nuovo modello contabile della Confederazione
La configurazione della contabilità dipende dalle esigenze di informazione e dalle finalità che si desiderano perseguire con la stessa. Il vigente modello contabile della Confederazione si basa sulla legge federale del 6 ottobre 1989 sulle finanze della Confederazione (LFC, RS 611.0) e sull’ordinanza del 1° luglio 1999 sulle finanze della Confederazione (OFC, RS 611.01). La struttura contabile corrente riunisce nel conto finanziario le uscite e le entrate totali ed il risultato del finanziamento. Nel conto economico gli incrementi e le riduzioni di valore sono messi a confronto e viene determinato il successo della copertura. Nel modello della Confederazione le operazioni di cassa e contabili vengono registrate separatamente. Attualmente, allo sviluppo del sistema contabile pubblico lavorano commissioni in- ternazionali e nazionali. In questo contesto devono essere menzionati i contributi della International Federation of Accountants – Public Sector Committee (IFAC – PSC) oltre a quelli della Conferenza dei direttori cantonali delle finanze. In conside- razione degli ulteriori sviluppi, il Dipartimento federale delle finanze si ripropone di strutturare in modo completamente nuovo l’attuale modello contabile della Confede- razione.
A seguito della nuova direzione dell’Amministrazione e della relativa trasformazio- ne, cambiano i requisiti contabili. È auspicabile un potenziamento dell’attuale siste- ma con il coinvolgimento di strumenti di gestione già collaudati nel settore privato e utilizzabili anche nel settore pubblico. I passi più importanti in questa direzione sono l’introduzione di un software standard per la tenuta delle contabilità finanziarie da parte degli Uffici federali oltre allo sviluppo di uno standard per i conteggi delle spese e delle prestazioni. Il passaggio a un sistema completamente integrato con il coinvolgimento delle contabilità finanziarie di tutti gli uffici comporta un notevole dispendio di tempo e richiede notevoli risorse finanziarie e di personale. Il passaggio completo a un nuovo modello contabile non dovrebbe comunque essere attuato pri- ma della fine del 2004.
La Delegazione delle finanze approva la nuova struttura contabile della Con- federazione. Le Commissioni delle finanze potranno per la prima volta espri- mere il loro parere sulle questioni fondamentali e sul progetto durante il semi- nario di politica finanziaria che si terrà alla fine di giugno 2001. Il messaggio per l’adeguamento della LFC è previsto per il 2002.
3 Pratiche in materia di personale e crediti
3.1 Personale
3.1.1 Remunerazioni
In applicazione dell’accordo del 1951 tra il Consiglio federale e la Delegazione delle finanze, determinate misure concernenti il personale entrano in vigore soltanto con il consenso della Delegazione delle finanze. È il caso per esempio della classificazione di funzioni in classi più alte e della creazione di posti nelle categorie 30, 31 e fuori classe compreso il cambiamento di denominazione di posti di vicedirettore o di di- rettore supplente. Detto accordo concerne pure la concessione di supplementi di sti- pendio e di indennità periodiche ad agenti della 26a classe di stipendio o di classi superiori. Durante il periodo in rassegna la Delegazione delle finanze ha esaminato 32 affari del personale. D’intesa con la Commissione di coordinamento (COCO), l’organo di valutazione del Dipartimento federale delle finanze per la classificazione nelle classi superiori di stipendio, la Delegazione delle finanze ha approvato tutti i provvedi- menti in materia di stipendio. In alcuni casi la sua approvazione è avvenuta soltanto dopo l’assunzione di un com- plemento di informazione o dopo un colloquio con il competente capo del Dipar- timento. Numerosi affari del personale hanno consentito di seguire con esempi con- creti l’attuazione della politica del personale nel periodo di transizione. La Delega- zione delle finanze ha potuto verificare che, prima dell’entrata in vigore della nuova legislazione federale sul personale, il Consiglio federale ha mantenuto la riservatez- za sulla riclassificazione delle posizioni dei quadri. In determinati segmenti del mer- cato del lavoro, in materia di reclutamento del personale il Consiglio federale si è visto costretto ad accordare indennità di guadagno conformemente all’articolo 36 capoverso 3 dell’ordinamento dei funzionari (RS 172.221.0).
Nella nuova legislazione federale sul personale, l’accordo del 1951 tra il Consiglio federale e la Delegazione delle finanze concernente le misure che possono entrare in vigore solo con il consenso della Delegazione delle finanze, dovrà subire alcune modifiche. La regolamentazione in vigore proviene dal vecchio statuto dei funziona- ri. Anche dal punto di vista del Consiglio federale era adeguata, perché in caso di richieste particolari poteva rimandare al necessario consenso della Delegazione della finanze. Nel complesso l’accordo ha consentito che le funzioni superiori dell’Ammi- nistrazione federale non venissero aumentate o riclassificate senza motivo. È quindi chiara l’azione preventiva nei confronti di passaggi di classe toppo generosi.
Nel corso dell’ultimo anno del vecchio diritto del personale la Delegazione delle finanze verificherà che le richieste presentate siano concretamente moti- vate e che possano essere sostenute in una valutazione «incrociata».
3.1.2 Nuova legge sul personale federale
Il 26 novembre 2000 il popolo svizzero ha approvato la nuova legge sul personale federale con il 67 per cento di voti a favore. Secondo l’articolo 15 della nuova legge il salario varia in base alla funzione, all’esperienza e alle prestazioni. Il Consiglio federale fissa i salari minimi e ne definisce i principi per la determinazione. L’importanza sempre maggiore della valutazione individuale e dell’autonomia dei Dipartimenti e degli Uffici nella determinazione dei salari presuppone un’attività di coordinamento e un adeguato sistema di controlling. Per la Confederazione in qua- lità di datore di lavoro questa importante funzione dovrà essere svolta dall’Ufficio federale del personale (UFPER). In occasione del preventivo, dell’accettazione del bilancio pubblico e del rapporto di gestione del Consiglio federale, il Parlamento avrà la possibilità di esercitare l’alta vigilanza sulla politica del personale della Con- federazione. Per la Delegazione delle finanze in qualità di organo di alta vigilanza finanziaria accompagnatoria si tratterà di ridefinire il suo ruolo in base alla nuova legge sul personale. Per il Parlamento, nella Delegazione delle finanze esiste un’istanza di controlling, che stabilisce che nella politica quotidiana debba essere mantenuta la filosofia di base della nuova politica del personale.
Nell’anno in corso la Delegazione delle finanze si accorderà con il Consiglio federale sullo svolgimento della propria funzione di alta vigilanza accompa- gnatoria in collaborazione con l’UFPER, nell’ambito della nuova legge sul personale federale.
3.1.3 Pensionamento anticipato di dipendenti in speciali
rapporti di servizio Al numero 4.5.2 del rapporto d’attività del 1998, la Delegazione delle finanze ha informato sul pensionamento anticipato nell’esercito. La Delegazione delle finanze è sempre partita dal presupposto che il pensionamento anticipato dei militari andasse modificato. Con un certo stupore la Delegazione delle finanze 1998 è venuta a cono-
scenza del fatto che, a causa della forte opposizione, l’Ufficio federale del personale è stato costretto a rinviare la revisione dell’ordinanza sulle prestazioni in caso di pensionamento anticipato di dipendenti in speciali rapporti di servizio (OPPAn) (RS 172.222.19). L’OPPAn riguarda gli ufficiali regolari, gli istruttori militari e le guardie di frontiera. Il finanziamento delle prestazioni dell’OPPAn ha per la Confe- derazione un costo annuo medio di 30 milioni di franchi. Il progetto di revisione ori- ginario prevedeva il risparmio di 4,5 milioni di franchi. Nell’anno in rassegna la Delegazione delle finanze e le Commissioni delle finanze sollecitano anche un adeguamento dell’ordinamento speciale per il pensionamento dei militari alle regole generali per il pensionamento dei dipendenti dell’Ammini- strazione. Il 28 giugno 2000 il Consiglio federale ha deliberato una modifica econo- mica dell’OPPAn che corregge le prestazioni generose e che prevede, a partire da 62 anni, prestazioni uguali a quelle degli altri dipendenti dell’Amministrazione della Confederazione che vanno in pensione anticipatamente. Tra 55 e 62 anni, per le cir- ca 4000 persone subordinate all’OPPAn vengono inoltre concesse prestazioni sup- plementari. Il Consiglio federale ha anche accordato un ulteriore periodo di transi- zione di 3 anni. Fino alla fine del 2003 saranno ammesse prestazioni supplementari fino al compimento dei 65 anni. La modifica dell’ordinanza del Consiglio federale consente un risparmio annuo di 1,5 milioni di franchi. La Delegazione delle finanze ritiene che, dal punto di vista finanziario e del perso- nale, la nuova legge sul personale federale comporti a medio termine un adegua- mento dell’OPPAn alle prestazioni del personale rimanente. Secondo le formazioni, le prestazioni speciali sarebbero un indennizzo per il lavoro supplementare. A nostro parere la questione dell’orario di lavoro deve essere risolta nel quadro dell’artico- lo 17 della legge sul personale federale, conformemente alle disposizioni di esecu- zione in materia di entità e compensazione del lavoro aggiuntivo e delle ore supple- mentari.
La Delegazione delle finanze richiede al Consiglio federale che la procedura di successione dell’OPPAn nella nuova legge sul personale federale risponda a principi di equità e trasparenza.
3.2 Panoramica dei crediti urgenti accordati
3.2.1 Criteri di trattamento dei crediti urgenti
La Delegazione delle finanze ha proseguito nel corso dell’esercizio in rassegna la sua severa prassi in materia di valutazione dei crediti aggiuntivi. È noto che in caso di urgenza essa può autorizzare al posto delle Commissioni delle finanze e del Par- lamento spese non previste nel preventivo o per le quali il preventivo non prevede un credito di pagamento sufficiente (art. 18 cpv. 1 risp. art. 31 cpv. 3 della legge sulle finanze della Confederazione; RS 611.0). Nel 2000, il Consiglio federale ha richiesto la procedura di autorizzazione d’urgenza per 26 crediti di pagamento e per
4 crediti d’impegno.
La procedura d’urgenza deve essere motivata in modo dettagliato in ogni singolo caso. La Delegazione delle finanze esige fatti che provino per quale motivo il credito è esigibile in tempi stretti e per quale ragione non può essere attesa l’approvazione
da parte del Parlamento nell’ambito degli ordinari supplementi I e II. Inoltre si deve esaminare se il credito non era prevedibile già al momento dell’allestimento del pre- ventivo. Occorre infatti impedire che l’Amministrazione possa beneficiare di mezzi finanziari scegliendo la via più semplice del credito aggiuntivo al posto della proce- dura ordinaria. Una tale prassi sarebbe in contraddizione con la rigorosa comparti- mentazione delle spese del Dipartimento delle finanze senza la quale l’obiettivo del risanamento delle finanze federali non può essere raggiunto. Occorre d’altra parte far prova di grande prudenza nel caso dei crediti aggiuntivi concernenti rubriche di credito oggetto di tagli da parte del Parlamento; in questa ipotesi la motivazione delle spese oltre la linea stabilita dal Parlamento deve essere oltremodo particolareg- giata. La tavola 2 rappresenta l’evoluzione dei crediti aggiuntivi dal 1990 al 2000 e indica la quota di crediti di pagamento approvati dalla Delegazione delle finanze in proce- dura d’urgenza (anticipi ordinari).
Evoluzione dei crediti aggiuntivi 1990-2000 Tavola 2
Anno Crediti aggiuntivi in % del preventivo di cui approvati dalla in % del credito in mio di fr. Delegazione delle finanze aggiuntivo (in mio di fr.)
1990 1006 3,4 371 37 1991 2229 6,6 786 35 1992 1848 5,0 791 43 1993 2942 7,4 828 28 1994 731 1,7 237 32 1995 648 1,5 195 30 1996 1704 3,9 169 10 1997 1552 3,5 371 24 1998 764 1,6 345 45 1999 962 2,1 532 55 2000 641 1,4 210 33
Per l’anno in rassegna, nell’ordinario supplemento I, i crediti aggiuntivi riguardava- no l’uragano Lothar (ca. 200 mio di fr.). L’ordinario supplemento II riguardava prin- cipalmente gli interessi passivi (75 mio di fr.) relativi ai trasporti pubblici, ai contri- buti del datore di lavoro alla Cassa pensioni della Confederazione come anche a un supplemento per il DSC a favore del CICR. I crediti aggiuntivi per gli interessi passivi concernono da una parte gli interessi sui crediti della Cassa pensioni della Confederazione (CPC) (46 mio di fr.) e dall’altra 29 milioni di franchi per gli interessi relativi a investimenti a breve termine della Posta e delle FFS. Un ulteriore credito aggiuntivo di grossa entità è andato ai tra- sporti pubblici (35 mio di fr.), dove la valanga del febbraio 1999, le alluvioni della primavera 1999 e l’uragano Lothar hanno richiesto un credito aggiuntivo di 18,2 milioni di franchi nel quadro degli aiuti che la Confederazione garantisce per la ripa- razione dei danni alle infrastrutture della rete ferroviaria. Inoltre, con il titolo «mi- gliorie tecniche», sono stati messi a disposizione 16,5 milioni di franchi come con- tributo della Confederazione al risanamento della «Compagnie des Chemins de fer fribourgeois» e agli investimenti nella linea del lago (MThB).
Un credito aggiuntivo ancora maggiore ha interessato i contributi del datore di lavo- ro alla Cassa pensioni della Confederazione (28 mio di fr.). Inoltre, le perdite deri- vate da fideiussioni relative alla Società svizzera del credito alberghiero ammontano a 20 milioni di franchi; 15 milioni di franchi per i contributi dell’assicurazione inva- lidità a istituzioni per la terapia stazionaria disintossicante, 13 milioni di franchi per le prestazioni complementari dell’assicurazione invalidità, nonché 20 milioni di franchi di credito aggiuntivo della Direzione dello sviluppo e della cooperazione per gli strumenti supplementari necessari urgentemente al CICR per azioni umanitarie. Complessivamente, rispetto agli anni precedenti, si tratta del più basso volume di crediti aggiuntivi dal 1987 a oggi (1,4%). Nonostante la prassi rigorosa della Delegazione delle finanze in materia di crediti aggiuntivi, anche in altri casi non si è potuto evitare di mettere subito a disposizione i mezzi necessari. Nel 2000, la Delegazione delle finanze ha autorizzato complessivamente 24 richieste di crediti aggiuntivi per un importo di 210 milioni di franchi. I maggiori anticipi ri- guardano la copertura dei danni provocati dall’uragano Lothar (ca. 100 mio di fr.), gli interessi relativi a investimenti a breve termine della Posta e delle FFS (29,0 milioni di franchi), migliorie tecniche delle imprese ferroviarie concessionarie (16,5 mio di fr.) così come il credito aggiuntivo di 20 milioni di franchi della Direzione dello sviluppo e della cooperazione per il finanziamento di azioni umanitarie (CICR).
3.2.2 Rifiuto della procedura d’urgenza per crediti
di pagamento e d’impegno Nell’anno in rassegna la Delegazione delle finanze ha rifiutato il carattere d’urgenza a due anticipi (crediti di pagamento) per un importo di 1,9 milioni di franchi e a un credito d’impegno per un importo di 4 milioni di franchi. La tavola 3 elenca i crediti di pagamento non ammessi in procedura d’urgenza dalla Delegazione delle finanze. I crediti di pagamento urgenti respinti rappresentano l’8 per cento delle richieste presentate alla Delegazione delle finanze, ma solo l’1 per cento dell’importo dei cre- diti. Il Parlamento ha successivamente approvato i due crediti di pagamento. La De- legazione delle finanze è fermamente convinta che il Parlamento debba poter decide- re in piena liberà e senza pregiudizi in merito ai crediti politicamente controversi. Per questo motivo esamina accuratamente anche le richieste di minore entità e non autorizza anticipi se i criteri non sono adempiti e non sia disponibile un determinato spazio di manovra politico.
Anticipi e crediti d’impegno urgenti rifiutati nel 2000 Tavola 3
Rubrica Designazione Importo
401.3191.002 Impiego della procuratrice generale presso l’ONU ° 920 000
802.3180.000 Prestazioni di servizio di terzi 1 000 000
Totale degli anticipi rifiutati (crediti di pagamento) 1 920 000 Credito d’impegno Credito aggiuntivo energie rinnovabili (Lothar) 4 000 000
Nonostante la Delegazione delle finanze sia favorevole al fatto che la Svizzera rico- pra un incarico di rilievo presso il Tribunale internazionale per i crimini di guerra dell’ONU, non era pronta a garantire un anticipo per l’impiego della procuratrice generale. Già nel rapporto del 1999 la Delegazione delle finanze ha indicato al nu- mero 3.1.1 la necessità di tenere conto nel 2001 di un credito aggiuntivo. In quest’ottica la Delegazione delle finanze aveva stabilito che la richiesta di un antici- po di 920 000 franchi dovesse essere presentata prima dell’agosto 2000 in quanto la signora Del Ponte avrebbe assunto il suo nuovo incarico il 15 settembre 1999. Alla fine di agosto, dei 920 000 franchi ne erano stati spesi 600 000 senza autorizzazione da parte del Parlamento e del suo organo incaricato. Di conseguenza, la Delegazione delle finanze ha rifiutato di avviare la procedura di urgenza per questa richiesta di credito aggiuntivo. Ha quindi lasciato che il Consiglio federale sottoponesse al Par- lamento la richiesta di credito anticipato con la procedura ordinaria nel quadro del secondo messaggio sui crediti aggiuntivi 2000. Il 29 novembre 2000, il Consiglio nazionale ha approvato il credito aggiuntivo con 74 voti a favore contro 24, con molte astensioni. La Delegazione delle finanze ha rifiutato di concedere un anticipo per la Swissmetro poiché in questo caso è venuto a mancare il criterio relativo alla mancanza della pos- sibilità di pianificazione. La Swissmetro SA esiste dal 1995. Finora i lavori di pro- gettazione hanno ricevuto finanziamenti privati. La Delegazione delle finanze, prima di mettere a disposizione il denaro della Confederazione, ha richiesto un parere del Parlamento sulla Swissmetro. Il progetto è in fase iniziale e quindi, secondo la Dele- gazione delle finanze, non sussiste il carattere di urgenza che giustifichi la conces- sione di un anticipo. Il 6 giugno 2000 il Consiglio nazionale ha autorizzato il credito aggiuntivo con 93 voti a favore contro 42. Il Consiglio degli Stati ha approvato sen- za opposizione entrambi i progetti oggetto di discussione al Consiglio nazionale. Dopo che il Consiglio degli Stati ha disposto misure immediate fino alla fine del 2000 e misure a medio e lungo termine per il progetto «Lothar», anche il Consiglio federale non ha più rilevato alcun carattere di urgenza per il credito supplementare
richiesto il 13 marzo 2000 riguardante l’utilizzo di energie rinnovabili. La Delega- zione delle finanze non è più entrata nel merito della pratica. Con il preventivo 2001 il Parlamento ha autorizzato un credito d’impegno annuo pari a 26 milioni di franchi per le energie rinnovabili, che rispetto all’anno precedente rappresenta un aumento di 11 milioni di franchi.
4 Principali attività di vigilanza nei Dipartimenti
4.1 Autorità e tribunali
4.1.1 Ispezione presso la Cancelleria federale
Il cambio di titolare a capo della Cancelleria federale (CaF), oltre ad alcune modifi- che strutturali hanno portato la Delegazione delle finanze a inserire questa unità amministrativa nel suo programma di ispezioni. Il 27 aprile 2000, la sezione 1 si è quindi presentata alla Cancelleria federale. La CaF rappresenta contemporaneamente lo stato maggiore del Consiglio federale e la sua segreteria generale. Con questa qualifica le viene richiesto di assistere il Con- siglio federale ed il Presidente della Confederazione nei loro compiti, di elaborare la
pianificazione degli affari governativi, nonché di trasmettere e controllare l’ese- cuzione delle decisioni prese dal Consiglio federale. Essa è anche responsabile del- l’informazione dei Dipartimenti e del pubblico oltre che delle pubblicazioni ufficiali. Infine salvaguarda le relazioni dell’esecutivo con il Parlamento e coordina le attività interdipartimentali (cfr. art. 30-34 della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione: LOGA/RS 172.010). Negli ultimi anni, i compiti della CaF sono aumentati, in particolare nel settore in- formatico e in quello della riforma del Governo. La CaF dispone di un effettivo di personale autorizzato di 171 unità (compresi gli uscieri dei consiglieri federali) e di un budget totale di 30,8 milioni di franchi (preventivo 2000). La CaF si suddivide in tre settori principali che riuniscono: – primo settore, diretto della Cancelleria federale: amministrazione, pianifica- zione, diritti politici, strategia, riforma del Governo e dell’Amministrazione, controllo amministrativo del Consiglio federale. A questo settore è collegato amministrativamente l’Incaricato della Commissione per la protezione dei dati; – secondo settore, diretto dalla vicecancelliera: questioni giuridiche, pubblica- zioni ufficiali ed elettroniche, risorse umane e segreteria del Consiglio fede- rale; – terzo settore, nel quale il vicecancelliere assume la responsabilità dei servizi di informazione e traduzione oltre a quelli dello stato maggiore del Consiglio federale. La sezione 1 ha redatto un rapporto sull’ispezione per la Delegazione delle finanze, che ha esaminato in modo più approfondito le seguenti questioni: – Gli effettivi tra il 1998 e il 1999 sono passati da 163 a 171 unità. Tuttavia, per ragioni finanziarie, nell’anno 2000 non è stato possibile assumere 5,5 unità. Dall’altra parte, le collaboratrici e i collaboratori della CaF hanno ri- nunciato alla retribuzione di circa 4000 ore supplementari. Secondo una re- gola facilmente comprensibile, gli uscieri che garantiscono l’accompagna- mento logistico dei consiglieri federali sono interamente indennizzati per le ore supplementari o possono compensarle in modo totale. Gli altri funzionari possono dichiarare fino a 100 ore all’anno. La Delegazione delle finanze ha preso atto del regolamento delle ore supplementari e ha raccomandato che il
credito mancante per i 5,5 posti accordati ma non utilizzati sia iscritto nel preventivo 2001. Tale richiesta è stata soddisfatta. – La biblioteca centrale del Parlamento occupa i locali situati all’estremità del- l’ala ovest del Parlamento ed è molto poco frequentata. Una parte delle opere direttamente collegate all’attività parlamentare si trovano al piano seminterrato del Palazzo del Parlamento. Infine, alcuni locali dell’ala est sono occupati dalla Biblioteca militare. La Delegazione delle finanze ha valutato la possibilità di rendere l’organizzazione più funzionale tenendo conto delle attuali necessità dei locali dell’Amministrazione centrale e dei mezzi elettronici odierni, in par- ticolare per la ricerca di documenti con il sistema «Alexandria» che funziona tramite Intranet e consente ricerche rapide e precise. Prima di prendere deci- sioni definitive riguardanti la razionalizzazione dei locali delle biblioteche, ha richiesto alla CaF di contattare i servizi del Parlamento.
– La «5a Svizzera», ovvero l’insieme degli Svizzeri all’estero, costituisce un gruppo target importante del servizio d’informazione. In questo ambito, la CaF lavora in stretta collaborazione con il Dipartimento degli affari esteri. Pertanto, la Delegazione delle finanze ha constatato che sussistevano difficoltà di comu- nicazione, nonostante il ricorso a Internet sia molto richiesto. Il problema si pone prima di tutto per l’esercizio dei diritti di voto degli Svizzeri all’estero. Secondo la CaF, la soluzione del problema potrebbe consistere nell’avvio di una proposta elettronica (E-Democracy). La Delegazione delle finanze ha tut- tavia constatato che ciò richiederebbe alcune modifiche legali. – Il Centro delle pubblicazioni ufficiali (CPU) prepara le pubblicazioni per in- serirle in Internet. Si tratta di un vero e proprio servizio di produzione. L’in- sieme delle pubblicazioni dovrebbe essere inserito in rete prossimamente. L’offerta elettronica del CPU è molto utilizzata. Dal 1° al 26 aprile 2000 si sono registrate 1,4 milioni di richieste, ovvero 54 000 domande al giorno. – Dal canto suo, il Servizio di coordinazione per la pubblicazione elettronica di dati giuridici (COPIUR) ha come obiettivo la risposta a qualsiasi domanda relativa alle pubblicazioni ufficiali e gestisce anche un sito Internet dove viene presentato il repertorio delle pubblicazioni elettroniche della Confede- razione. Il COPIUR fornisce le sue pubblicazioni su dischetto con il corri- spettivo di un pagamento. – I dati forniti su Internet sono gratuiti sia per l’assenza di un sistema di pa- gamento affidabile, sia per consentire ai cittadini una consultazione più age- vole degli atti federali. – La Delegazione delle finanze ha chiesto alla CaF di verificare la possibilità di trarre un profitto dalla messa a disposizione dei dati informatici del CPU. Nella sua risposta la CaF ha evidenziato il fatto che per una consulenza a pagamento sarebbe necessario un sistema di «micro-pagamento» di difficile allestimento. Peraltro gli ambienti ufficiali hanno richiesto che la consulenza del CPU conservi il suo carattere gratuito. In queste condizioni la CaF ha deciso di mantenere il sistema in vigore. – Creato nel 1990 parallelamente all’Organo parlamentare di controllo del- l’amministrazione (OPCA), il Servizio di controllo amministrativo del Con-
siglio federale (CCF) lavora su mandato del Consiglio federale. La motiva- zione per l’esistenza di questi due organi in qualche modo concorrenti è sempre stata messa in discussione. Dipende anche dal fatto che l’effettivo del CCF non è mai stato sufficiente. D’altro canto la direzione di questo ser- vizio è vacante da molto tempo. Attualmente il servizio si trova molto al di- sotto dell’effettivo autorizzato di 6,8 unità. Tenendo conto di questa situa- zione, la Cancelleria prevede di abolire il servizio e di trasferire le unità autorizzate e una parte dei compiti relativi al controllo dell’esecuzione degli affari del Consiglio federale. La Delegazione delle finanze ha preso atto delle intenzioni della CaF e ha suggerito che, all’occorrenza, i posti liberati dal CCF siano destinati ad assumere piuttosto compiti futuri.
Tenendo conto dell’evoluzione di Internet, la Delegazione delle finanze farà dell’«E-Government» un punto principale della sua attività nel 2001.
4.1.2 Società dell’informazione in Svizzera
La Delegazione delle finanze ha presentato anche nel 2000 il dossier Società del- l’informazione in Svizzera. Il concetto di «Società dell’informazione in Svizzera/Nuove tecniche di informazio- ne e comunicazione (NTIC)» poggia sulla «Strategia del Consiglio federale per una società dell’informazione in Svizzera» del 18 gennaio 1998. Nella fattispecie non si tratta di un progetto vero e proprio del Consiglio federale sulla società dell’informa- zione, bensì di un progetto interdipartimentale di coordinamento delle attività della Confederazione in questo ambito. La responsabilità delle singole campagne e le re- lative competenze di realizzazione spettano ai competenti Dipartimenti e Uffici. Il comitato competente del Gruppo di coordinamento società dell’informazione (KIG) ha stabilito un ordine di priorità impostato sull’urgenza, la fattibilità e l’efficacia per l’attuazione delle campagne proposte dal Consiglio federale. Il Consiglio federale ha incaricato gli uffici competenti dell’attuazione delle campagne ritenute prioritarie nell’ambito delle competenze esistenti. Nel 1999, la Delegazione delle finanze ha constatato (cfr. rapporto, n. 2.6) che le ripercussioni finanziarie del progetto «Società dell’informazione» sono difficilmente compendiabili, che le competenze sono distribuite sull’intera Amministrazione fede- rale e che le basi legali di finanziamento sono poco chiare. Ha inoltre preteso che le ripercussioni finanziarie e sull’effettivo di personale del progetto «Società dell’in- formazione» fossero accertate, che a tale scopo venisse richiesto un prestito d’impe- gno e che i provvedimenti proposti venissero collocati in un ordine di priorità nell’ambito della procedura politica ordinaria da parte del Consiglio federale e del Parlamento, le sole istanze competenti. Il Consiglio federale è stato invitato a desi- gnare un responsabile centrale della direzione del progetto e a garantire un controllo accurato dei costi. All’inizio dell’anno il Consiglio federale ha confermato alla Delegazione delle fi- nanze che, a causa del decentramento delle responsabilità per il trasferimento delle campagne e nonostante numerosi tentativi, le implicazioni finanziarie non potranno essere presentate nell’auspicabile e dettagliato compendio. Rimanda tuttavia in que- sto contesto al rapporto KIG previsto per metà anno che dovrebbe rispondere a tutte
le domande presentate dalla Delegazione delle finanze. In particolare è stato pro- messo che nelle disposizioni della Delegazione verranno indicate scadenze e respon- sabili. Il secondo rapporto KIG del 16 maggio 2000 riporta che a partire dal primo rapporto in ognuno di quelli successivi sono stati registrati vari progressi in tutti quei settori in cui possono essere realizzati progetti senza risorse finanziarie e di personale sup- plementari. Al contrario è stato rilevato che i progressi per il raggiungimento di obiettivi federali in altri settori, quali la formazione, sono stati finora poco soddisfa- centi a causa della mancanza di possibilità di finanziamento. Il KIG propone di completare i cambiamenti in corso e di realizzare nei tre settori già definiti nel primo rapporto progetti concreti con l’impiego di mezzi supplementari oltre a quelli indi- cati nel budget e nel piano finanziario. Al numero 7.2 «Finanziamento», viene nuo- vamente sottolineato che i lavori eseguiti finora hanno dimostrato che solo con il coordinamento e la collaborazione non possono essere mobilitate forze sufficienti per la realizzazione delle varie campagne, soprattutto quando le proposte non ri- guardano la «courant normal» dell’Amministrazione federale, bensì nuovi compiti e
di conseguenza una nuova procedura per la realizzazione degli stessi. Il KIG conclu- de quindi che, oltre alle direttive del budget, sia necessario richiedere al Consiglio federale l’impiego di consistenti mezzi supplementari. Al rapporto viene allegato un organigramma del KIG. Analogamente al primo rap- porto, secondo la Delegazione delle finanze manca ancora la necessaria trasparenza in merito alle responsabilità. Alla Delegazione delle finanze è inoltre mancata una panoramica su tutte le spese effettuate, nonché previste o programmate in futuro.
La Delegazione delle finanze intende seguire con attenzione la pratica. Infatti, in questo complesso progetto sono coinvolti diversi Uffici e quindi esiste il pericolo che non si possano definire chiaramente le responsabilità. La Delega- zione delle finanze insiste sull’importanza di garantire la ripercorribilità dei flussi finanziari migliorandoli.
4.2 Dipartimento degli affari esteri (DFAE)
4.2.1 Visita di controllo presso la segreteria generale
del DFAE Il 22 agosto 2000 la sezione 2 della Delegazione delle finanze ha eseguito una visita di controllo presso la segreteria generale del Dipartimento degli affari esteri (SG/ DFAE). Durante la visita la priorità è stata data ai vari progetti informatici. Inoltre, l’interesse era da una parte rivolto allo stato dei progetti di riorganizzazione in corso e dall’altra ai risultati di sinergie realizzate e previste. La Delegazione delle finanze ha sfruttato la visita di controllo per raccogliere infor- mazioni sulle esperienze di un determinato dipartimento che utilizza NOVE-IT e BV-PLUS. Fondamentalmente la segreteria generale del DFAE è favorevole all’in- troduzione di NOVE-IT. In passato il settore informatico della Confederazione era caratterizzato da un panorama di applicazioni troppo eterogeneo. Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) sarebbe stato piuttosto favorevole a una soluzione che comportasse un maggiore decentramento, soluzione che però non è stata appro- vata; esso è comunque convinto che anche l’attuale soluzione contenga un poten- ziale di risparmio rispetto alla presente struttura informatica della Confederazione. All’interno dello stesso Dipartimento federale degli affari esteri la trasformazione procede bene. Gli sforzi finora fatti nel settore informatico semplificano considere- volmente il passaggio a NOVE-IT rispetto ad altri Dipartimenti. In passato, in ragione dei rapporti di lavoro particolari (collaboratori all’estero, per- sonale locale), il Dipartimento federale degli affari esteri aveva un sistema proprio di gestione del personale e dei salari. Nel 1996 si è optato per la totale integrazione nel progetto BV PLUS allora utilizzato in tutta la Confederazione. Il Dipartimento fede- rale degli affari esteri aveva dato la propria disponibilità come Dipartimento pilota per l’impiego di BV PLUS. L’attività pilota è stata avviata nel gennaio 2000. Il pas- saggio al sistema BV PLUS si è rivelato piuttosto difficile. Stando alla segreteria generale del DFAE, una sfida particolare nel quadro dell’utilizzo di BV PLUS è rappresentata dalle esigenze specifiche del Dipartimento (personale all’estero, per- sonale locale).
Durante la sua visita di controllo la sezione 2 è stata informata in modo dettagliato sui diversi progetti informatici specifici del DFAE che riguardano soprattutto le rap- presentanze estere. A fine 1997 il DFAE ha avviato la sostituzione della vecchia struttura informatica relativa alle rappresentanze estere che era ancora organizzata come struttura a sé. Il suo posto è stato preso da una nuova piattaforma informatica standardizzata: la Nuova piattaforma estera (NPA). Per la segreteria generale, una particolare esigenza è quella del collegamento di tutte le rappresentanze al KomBV4, che rappresenta il presupposto per un collegamento online e quindi per l’accesso alla centrale. Una funzione importante delle rappresentanze estere è l’assistenza e l’amministra- zione dei circa 570 000 cittadini svizzeri all’estero. In questo ambito rientrano il controllo abitanti e il servizio di notifica, oltre all’AVS facoltativa. Grazie all’intro- duzione di NPA e KomBV4, il Dipartimento ha avuto la possibilità di configurare per la rete le applicazioni sostituite per svolgere le funzioni precedentemente de- scritte. Nel quadro dell’amministrazione in rete dei cittadini svizzeri all’estero (VERA), in Svizzera è stata realizzata una banca dati centrale alla quale possono ac- cedere sia le rappresentanze all’estero, sia (in futuro) altri Uffici federali, Cantoni e comuni. Le prime rappresentanze stanno già lavorando con i nuovi prodotti. I risul- tati sperimentali sono molto buoni e per fine 2002 dovrebbe essere completata l’in- tera struttura. Grazie al progresso tecnologico realizzato con l’introduzione dei nuovi progetti in- formatici sono stati risparmiati molti milioni di franchi. In questo contesto la segre- teria generale del DFAE esercita la propria influenza sulle rappresentanze affinché i possibili risparmi in termini di realizzazione siano effettivamente effettuati. La Delegazione delle finanze ha inoltre constatato che la struttura contabile del Di- partimento federale degli affari esteri non è conforme all’ordinanza del 29 marzo
2000 sull’organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri (OOrg-
DFAE); RS 172.211. Mentre l’OOrg-DFAE nomina la segreteria generale, la segre- teria di Stato, la Direzione politica, l’Ufficio di integrazione, la Direzione per il di- ritto internazionale pubblico e la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), la contabilità distingue solo tra due rubriche: 201 (Dipartimento degli affari esteri) e 202 (Direzione dello sviluppo e della cooperazione). Secondo le informa- zioni fornite dalla segreteria generale del DFAE, questa struttura contabile è ormai obsoleta. L’introduzione del sistema SAP costituisce un primo passo verso una con- tabilità aziendale e pone le basi per una modifica a lungo termine della suddivisione contabile. La Delegazione delle finanze approva l’intenzione della segreteria generale del DFAE che, con l’introduzione nel lungo periodo di una contabilità aziendale, inten- de porre le basi per una suddivisione contabile secondo i vari Uffici. Inoltre, la Delegazione delle finanze si è occupata della Commissione di coordina- mento per la presenza della Svizzera all’estero (cfr. n. successivo 4.2.2) e della poli- tica per il personale del DFAE, che presenta particolari difficoltà soprattutto per quanto riguarda gli accompagnatori e il reclutamento di personale per gli uffici con- solari. Durante la visita di controllo la sezione 2 ha avuto l’impressione che la se- greteria generale del DFAE sia consapevole di questa problematica e che sia alla ricerca di possibili soluzioni.
Durante la visita di controllo la priorità è stata data ai vari progetti informatici. La Delegazione delle finanze ritiene che l’obiettivo di questi progetti sia fon- damentalmente corretto. Ciò vale in particolare per l’introduzione dei sistemi NOVE-IT e BV-PLUS. La Delegazione delle finanze è consapevole del fatto che l’introduzione di questi progetti non è semplice, ma è tuttavia favorevole a proseguire sulla strada intrapresa.
4.2.2 «Presenza Svizzera»
Nel 2000, la Delegazione delle finanze ha accompagnato la strutturazione dell’orga- nizzazione «Presenza Svizzera», che era appena stata costituita. Essa succede alla «Commissione di coordinamento per la presenza della Svizzera all’estero (COCO)» e ha il compito di riunire gli sforzi intrapresi nel pubblicizzare il nostro Paese. I mezzi che riceve al riguardo sono nettamente superiori. Conformemente al progetto del messaggio, il nuovo concetto «Presenza Svizzera (PRS)» prevede una piattafor- ma di informazione «SwissInfo» (6,6 mio di fr.), programmi e azioni incentrati sui Paesi prioritari (4,5 mio di fr.), nonché lo sfruttamento di grandi avvenimenti (3,3 mio di fr., esclusi i crediti speciali per la partecipazione alle esposizioni universali). Il passaggio delle consegne dalla vecchia COCO alla nuova «Presenza Svizzera» è avvenuto il 29 settembre 2000. Le decisioni in materia di personale sono state prese già nel primo semestre 2000. Fino al 2003 il budget annuale raggiungerà il previsto tetto di 13,8 milioni. Tale importo sarà compensato internamente dal DFAE. Nel suo rapporto annuale 1999 (n. 4.1.3), la Delegazione delle finanze critica il nuo- vo progetto «Presenza Svizzera», indicando che si tratta di un classico caso di am- pliamento dell’attività dello Stato, nel senso che gli si attribuisce una nuova attività ad alto livello benché il motivo di tale introduzione sia solo di natura temporanea (cfr. n. 4.2.3 risp. 4.2.1 dei rapporti annuali 1997, 1998). La Delegazione delle fi- nanze chiedeva in tale contesto che venissero coordinate maggiormente almeno le attività delle unità amministrative coinvolte in tale settore. La Delegazione delle finanze ha colto l’occasione della visita di controllo della se- zione 2 presso la segreteria generale del Dipartimento degli affari esteri (cfr. n. 4.2.1 del presente rapporto) per informarsi di prima mano sull’impiego di «Presenza Sviz- zera», nonché sull’adempimento delle sue richieste concernenti un maggiore coordi- namento degli Uffici federali interessati. La sezione 2 è riuscita a convincersi che per le attività future di «Presenza Svizzera» sono stati elaborati dei punti fondamentali e una chiara strategia. Rispetto alla COCO, la valutazione dei provvedimenti deve ricevere un peso maggiore. Stando alle informazioni di «Presenza Svizzera», il coordinamento con altri Uffici
federali e istituzioni è garantito dalla composizione della Commissione. Inoltre, per determinati progetti saranno impiegati gruppi di lavoro comuni.
La Delegazione delle finanze considera positivamente la presenza di una chia- ra strategia, la chiara determinazione delle priorità e la valutazione ancora più professionale prevista per il futuro. Dopo questo passaggio delle consegne dalla COCO alla «Presenza Svizzera», si conclude quindi da parte della Dele- gazione delle finanze la stretta assistenza a questo progetto iniziata nel 1997 con i lavori «Svizzera – Seconda guerra mondiale».
4.2.3 Perdite della DSC in Bosnia-Erzegovina
L’anno scorso (n. 4.2.5 del rapporto annuale 1999), la Delegazione delle finanze si era già occupata delle perdite della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) in Bosnia-Erzegovina, perdite venutesi a creare a seguito dei casi di corruzio- ne e, quindi, delle somme bloccate presso la BH-Banca. Essa chiese ai capi del Di- partimento federale degli affari esteri, del Dipartimento federale dell’economia e del Dipartimento federale delle finanze di prendere provvedimenti in vista di una più accurata pianificazione dei pagamenti, del cash management e di una lotta genera- lizzata alla corruzione. Nel 2000, la Delegazione delle finanze ha accompagnato gli aspetti giuridici legati alla questione BH-Banca, e quindi gli sforzi della DSC di salvare una parte del dena- ro. Essa ha inoltre vigilato affinché venissero presi i provvedimenti da essa auspicati al fine di prevenire in futuro casi analoghi. Sulla base di un audit promosso dalla DSC in collaborazione con la vigilanza delle banche della Bosnia-Erzegovina, la DSC può verosimilmente contare solo sul rim- borso di una minima parte dei suoi averi pari a circa 1,5 milioni di franchi. Il con- trollo della banca da parte di esperti internazionali ha portato alla luce gravi carenze nell’ambito della legislazione e della vigilanza bancaria, nonché nel procedimento di liquidazione. I suoi risultati possono contribuire ad adeguare alle esigenze le basi giuridiche (legislazione bancaria, diritto concorsuale) e il procedimento. Grazie al lavoro degli esperti si sono sostenute le autorità di vigilanza. La Delegazione delle finanze ha inoltre incaricato il Controllo federale delle finanze (CDF) di presentare un rapporto sui provvedimenti adottati dalla DSC. In tale rap- porto, presentato il 24 agosto 2000, si definisce che la DSC ha impartito una nuova direttiva (entrata in vigore il 1° ottobre 2000) che regola le basi e le procedure per un approvvigionamento sicuro di denaro, per la valutazione dei rischi e della solvibilità delle banche, nonché che definisce chiaramente gli svolgimenti e le competenze.
A seguito dei provvedimenti adottati dai vari Dipartimenti e dell’introduzione della direttiva della DSC entrata in vigore il 1° ottobre 2000, per la Delega- zione delle finanze si è conclusa l’assistenza ai casi di corruzione e alle per- dite della DSC in Bosnia-Erzegovina. La Delegazione delle finanze è dell’av- viso che in base alle esperienze fatte e considerando la sua intensa assistenza e, quindi, i numerosi colloqui svolti, siano stati intrapresi i provvedimenti ne- cessari e ragionevolmente possibili per evitare che in futuro si ripetano casi del genere.
4.3 Dipartimento federale dell’interno
4.3.1 Ispezione presso il Consiglio dei Politecnici federali
Le Commissioni delle finanze e la Delegazione delle finanze si occupano dal 1993 della progressiva indipendenza del settore dei Politecnici federali. Dopo l’entrata in vigore, il 1° febbraio 1993, della revisione della legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (legge sui PF; RS 414.110) si è constatato che sebbene da un lato si fosse conferita maggiore autonomia ai due Politecnici federali e ai quattro istituti di ricerca, dall’altro mancavano gli strumenti necessari per garantirne la trasparenza: il mandato per le prestazioni con indicatori vincolanti, direttive concernenti la con- duzione, il controlling e il reporting. Nel 1993, la Commissione delle finanze del Consiglio degli Stati chiese che venisse sviluppato un sistema di indicatori per i set- tori finanze, investimenti, personale e studenti. Si è quindi incaricato l’istituto per l’economia finanziaria e il diritto finanziario dell’Università di San Gallo di stilare una perizia, la quale è stata presentata nel marzo 1995 con il titolo «Die Parlamenta- rische Mitwirkung und Aufsicht im ETH-Bereich» (il contributo parlamentare e la vigilanza nel settore dei Politecnici federali). Nel giugno del 1999, la Commissione delle finanze del Consiglio nazionale ha inca- ricato la Delegazione delle finanze di redigere un corapporto al primo mandato di prestazioni del Consiglio federale del 12 maggio 1999 al Consiglio dei Politecnici federali. Stando alla Delegazione delle finanze, tale mandato del Consiglio federale è stato impartito in maniera lacunosa sia sotto il profilo formale che materiale. Se- condo la Delegazione delle finanze, il rapporto «Settore dei Politecnici federali. Ge- stione con mandato di prestazioni e autonomia contabile» del 29 ottobre 1997 (Rap- porto LEREVE) e il relativo decreto federale del 19 dicembre 1997 sono risultati carenti sotto il profilo formale. La Delegazione delle finanze ha constatato che, con- trariamente alla procedura ordinaria, doveva essere rilasciato dapprima il mandato delle prestazioni al Consiglio dei Politecnici federali e, in un secondo momento, adeguare le basi legali in una revisione della legge sui Politecnici federali. La Dele- gazione delle finanze è giunta alla conclusione che la legge vigente del 1° febbraio 1993 sui Politecnici federali non rappresenta una base giuridica sufficiente per il ri-
lascio di un mandato delle prestazioni da parte del Consiglio federale al Consiglio dei Politecnici federali. Di conseguenza, prima di un’ulteriore autonomia del settore dei Politecnici federali, si dovrebbe nuovamente sottoporre al Parlamento una revi- sione della legge sui Politecnici federali. Dal profilo materiale la Delegazione delle finanze ha ribadito la richiesta, sollevata già nel 1993 dalla Commissione delle fi- nanze del Consiglio degli Stati, concernente lo sviluppo di un sistema di indicatori validi (cfr. il corapporto del 17 giugno 1999 della Delegazione delle finanze in me- rito al mandato di prestazioni del Consiglio dei Politecnici federali). Considerando la revisione parallela della legge sui Politecnici federali, la Delegazione delle finanze ha chiesto l’ancoraggio nella legge di un sistema di controlling e di reporting da parte del Parlamento, nonché indicatori validi sulle prestazioni nel secondo mandato di prestazioni al Consiglio dei Politecnici federali (cfr. il Rapporto della Delegazione delle finanze concernente l’alta vigilanza sulle finanze della Confederazione nel 1999, n. 4.2.2, nonché il Rapporto sulla vigilanza finanziaria nella Confederazione, Parte I, n. 4.3.4.). Il 15 settembre 2000, la sezione 1 della Delegazione delle finanze ha effettuato una visita di controllo presso il Consiglio dei Politecnici federali a Zurigo. In tale conte-
sto la Delegazione delle finanze ha constatato che, stando a quanto deliberato dal Parlamento, il budget e il piano finanziario del settore dei Politecnici federali sono vincolanti. Le cifre relative al piano finanziario possono quindi essere considerate impegnative fino al 2003. Deroghe successive del budget sono possibili in due modi. Da un lato, il Consiglio dei Politecnici federali può fissare degli obiettivi mediante la sua riserva strategica e, dall’altro, per le istituzioni possono sorgere piccole devia- zioni che devono essere compensate nell’ambito del settore dei Politecnici federali. Nell’impiego dei mezzi esiste quindi una certa flessibilità di tipo verticale. Per il settore relativo all’insegnamento e alla ricerca, le riserve strategiche del Consiglio dei Politecnici federali ammontano a 12 milioni di franchi. Un’ulteriore riserva pre- vista per gli immobili ammonta anch’essa a 12 milioni di franchi. A queste si ag- giungono riserve per il sistema informatico pari a 5 milioni di franchi. Il credito d’impegno per la seconda tappa di costruzione a Hönggerberg ammontava inizialmente a 600 milioni di franchi. Con il trasferimento della gestione degli im- mobili al Consiglio dei Politecnici federali, è aumentata la consapevolezza dei costi in seno alle istituzioni dei Politecnici federali. Mentre in passato erano parte dei conti generali della Confederazione, ora sono responsabili in misura nettamente maggiore per i loro mezzi. Finora si sono risparmiati circa 170 milioni di franchi; di conseguenza, il complesso costa al momento ancora 430 milioni di franchi. Per quanto riguarda gli allestimenti dei laboratori, si sono intraprese nuove vie, che ri- durranno le spese amministrative senza aumentare i costi per gli investimenti. Il li- vello delle finiture constatato dalla Delegazione delle finanze è molto elevato – ot- timamente evidenziato dall’impiego di materiali in legno di ciliegio americano. Per quanto riguarda l’alta vigilanza parlamentare sul settore dei Politecnici federali, la Delegazione delle finanze è venuta a conoscenza che il Consiglio dei Politecnici federali non condivide l’opinione secondo cui sul settore dei Politecnici federali gra- vino i numerosi contatti con gli organi parlamentari. Si è assicurato alla Delegazione delle finanze che il settore dei Politecnici federali continuerà a essere integrato nei
messaggi sulla promozione della formazione, della ricerca e della tecnologia e che in questo contesto il Parlamento può influire sulla strategia del settore dei Politecnici federali. Il reporting del settore rimarrà legato al budget e ai conti anche sotto il nuovo sistema del mandato di prestazioni quadriennale. Per quanto riguarda la tra- sparenza si è riconosciuto il problema secondo cui, contrariamente alle commissioni che si occupano direttamente del settore dei Politecnici federali, gli altri membri del Parlamento non hanno praticamente alcuna visione in questo settore. In vista della revisione in corso della legge sui Politecnici federali, la Delegazione delle finanze ha formulato delle condizioni preliminari per occuparsi del progetto. Tali condizioni hanno l’obiettivo di appianare questioni poco chiare e in parte con- testate con ripercussioni finanziarie prima di avviare per il settore dei Politecnici federali un’autonomia più ampia. Si tratta, nell’ambito di un’enumerazione non esaustiva, della regolamentazione delle partecipazioni, delle aziende spin-off e dei cosiddetti capitali di terzi, della politica delle riserve, della regolamentazione della proprietà intellettuale, della questione dei rapporti di proprietà riguardo a beni mo- bili e immobili, dello statuto del personale e degli accantonamenti della cassa pen- sione, del conteggio dei costi, del bilancio di apertura, nonché della futura regola- mentazione della revisione e delle competenze del Controllo federale delle finanze nella nuova legge sui Politecnici federali.
Alla Delegazione delle finanze era inoltre stato assicurato che in merito ai bilanci d’apertura dei sei Politecnici federali e all’adempimento nelle norme FER essi sa- rebbero stati disponibili a fine ottobre e inviati al Parlamento nel corso dell’anno
2000. Poiché ciò non è avvenuto, la Delegazione delle finanze può esaminare tale
questione solo nel corso del 2001. Per quanto riguarda i capitali di terzi, occorre dif- ferenziare tra mezzi indiretti della Confederazione (p. es. Fondo nazionale svizzero, contributi legati a progetti, ecc.) e capitali di terzi veri e propri dell’economia priva- ta. La Delegazione delle finanze ha constatato che il settore dei Politecnici federali è in grado di riscuotere unicamente il 3 per cento di utili, o 50 milioni di franchi, dai capitali di terzi (p. es. da ordini esterni), utili destinati alla riserva. I capitali di terzi che vanno oltre tale importo vengono neutralizzati come accantonamento o devono essere versati alla Confederazione. Gli utili da capitali di terzi destinati alla Tesore- ria della Confederazione fruttano un interesse pari a un corso medio delle obbliga- zioni della Confederazione. La differenza a favore della Confederazione viene vista come una sorta di compensazione per le altre prestazioni della Confederazione non dichiarate a favore del settore dei Politecnici federali (p. es. utilizzo gratuito degli immobili). Per quanto concerne la regolamentazione delle aziende spin-off, a livello di istituzione esistono normative. Tuttavia, il vecchio diritto del personale federale non permetteva una regolamentazione moderna della proprietà intellettuale. Una partecipazione a società era quindi esclusa tanto quanto la detenzione di azioni o opzioni.
La Delegazione delle finanze esige che le questioni finanziarie aperte vengano chiarite in collaborazione con il Controllo federale delle finanze e l’Ammini- strazione federale delle contribuzioni prima delle consultazioni concernenti la revisione della legge sui Politecnici federali.
4.3.2 Censimento del 2000
Mediante il decreto federale del 26 giugno 1998, le Camere federali hanno appro- vato per il censimento del 2000 un credito d’impegno pari a 108 milioni di franchi, ripartito sugli anni 1998-2005. Prendendo spunto dalle esperienze fatte con il censimento del 1990, l’Ufficio fede- rale di statistica (UFS) ha deciso di eseguire gran parte del censimento con il sup- porto dell’informatica e dei registri amministrativi e di procedere all’outsourcing dei lavori a un centro di prestazioni privato. A causa del cambiamento del concetto, nel
1999 si è venuto a creare un fabbisogno finanziario nettamente superiore. Vista
l’urgenza, nonché la garanzia dell’UFS di compensare queste spese supplementari mediante ridistribuzione dei crediti e di non superare il credito d’impegno di 108 milioni di franchi, il 21 settembre 1999 la Delegazione delle finanze ha approvato anticipi ordinari pari a un totale di 13 547 000 franchi svizzeri. A fine novembre 2000 il centro delle prestazioni ha inviato il questionario al 93 per cento della popolazione. Sono stati prestampati, imbustati automaticamente e inviati 11,8 milioni di questionari. Per il restante 7 per cento della popolazione la docu- mentazione è stata recapitata personalmente alle economie domestiche attraverso agenti addetti al censimento. Fatta eccezione per qualche problema di recapito in determinati comuni e per una panne informatica di rilievo verificatasi nel Cantone
del Giura, problemi che sono stati risolti quasi completamente nel mese di dicembre, nonché qualche situazione di sovraccarico nel quadro della hotline appositamente istituita a favore della popolazione, il censimento si è verificato senza problemi par- ticolari. Le esperienze fatte con e-census (censimento via Internet) sono state sostanzial- mente positive. La quota di risposte ammonta attualmente al 4 per cento. L’e-census è un primo progetto pilota nel quadro dell’e-government. Nel corso dell’anno l’UFS procederà quindi a una valutazione completa con una consultazione della popolazio- ne, la quale permetterà di trarre conclusioni preziose in merito a progetti futuri in tale settore. Per ragioni di sicurezza, il sistema informatico del censimento del 2000 è stato divi- so sin dall’inizio da altre banche dati o sistemi della Confederazione e del centro di prestazioni esterno. Inoltre, l’organo strategico della Confederazione addetto all’in- formatica ha elaborato e realizzato insieme all’Incaricato federale della protezione dei dati, all’UFS e al centro di prestazioni un catalogo completo di provvedimenti volti a garantire la sicurezza dei dati. In generale i comuni hanno preparato ed eseguito bene il censimento. Gli uffici stati- stici dei Cantoni hanno assunto un ruolo di mediazione costruttivo tra i comuni e l’UFS. Anche la collaborazione tra il centro di prestazioni e i comuni si è svolta so- stanzialmente senza problemi particolari. Nonostante numerosi problemi di detta- glio, tra i vari partner e l’UFS si è instaurato uno spirito di gruppo positivo. Tenuto conto dell’ampiezza e della complessità del progetto e considerato il fatto che nel progetto sono coinvolti numerosi partner (Cantoni, comuni, imprese private), nel corso del progetto si possono verificare cambiamenti che non sono prevedibili in tutte le loro componenti al momento di stilare il budget. Nel caso di singoli progetti nell’ambito del progetto globale si vengono quindi sempre a creare cambiamenti, spostamenti o ritardi che si ripercuotono sui crediti di pagamento annuali autorizzati con il budget. Ciò conduce generalmente al fatto che i complementi I contengono riporti di crediti non esauriti dell’anno precedente. Nonostante questi riporti e spo- stamenti di crediti, l’UFS parte dal presupposto che il credito d’impegno pari a 108 milioni di franchi potrà essere rispettato.
La Delegazione delle finanze è dell’avviso che gli anticipi ordinari concessi nel 1999 pari a 13 547 000 franchi vengano compensati interamente ed esige dall’UFS che garantisca affinché il credito d’impegno pari a complessiva- mente 108 milioni di franchi non venga superato.
«Censimento 2000» – Panoramica sullo stato del credito d’impegno Tavola 4
Panoramica globale sul credito d’impegno pari a 108 milioni di franchi (stato al 5 febbraio 2001)
Rubrica n. Rubrica di spesa Preventivo Comple- Nuovo Budget Pianificazione Totale mento I preventivo 2001 2001 2001 2002 2003 2004 2005 2000-2005
0317.3010.111 Emolumenti di personale 5 615 600 57 000 5 672 600 4 633 000 2 659 000 2 080 000 2 057 000 17 101 600 plafonati 0317.3189.101 Commissioni e onorari 15 000 15 000 15 000 30 000 50 000 50 000 160 000 0317.3189.102 Ordini di ricerca e di sviluppo 819 000 230 000 1 049 000 520 000 490 000 510 000 510 000 3 079 000 0317.3189.103 Programmi d’informatica 2 087 000 1 050 000 3 137 000 640 000 100 000 50 000 50 000 3 977 000 e servizi 0317.3189.104 Campagna informativa VZ2000 620 000 620 000 90 000 90 000 50 000 50 000 900 000
0317.3189.105 Indennizzo per gli addetti 0 0 0 0 0 0 0
al censimento 0317.3180.100 3 541 000 1 280 000 4 821 000 1 265 000 710 000 660 000 660 000 8 116 000
0317.3181.101 Spese per i rilevamenti 800 000 800 000 100 000 0 0 0 900 000
0317.3181.102 Centro delle prestazioni 18 533 800 18 533 800 3 114 800 0 0 0 21 648 600
0317.3199.101 Indennità per spese 167 000 167 000 113 000 10 000 0 0 290 000
0317.3199.102 Stampati, materiale d’ufficio 510 000 510 000 150 000 200 000 250 000 400 000 1 510 000 0317.3190.100 677 000 677 000 263 000 210 000 250 000 400 000 1 800 000 0317.3522.101 Indennità a uffici cantonali 1 000 000 1 000 000 720 000 0 0 0 1 720 000 e comunali
0317.3600.101 Contributi a favore del 0 0 1 800 000 0 0 0 1 800 000
sostegno per l’armonizzazione dei registri 0317.4010.101 Hardware e burotica 1 412 000 1 412 000 125 000 50 000 40 000 40 000 1 667 000
Totale 31 579 400 1 337 000 32 916 400 12 020 800 3 629 000 3 030 000 3 157 000 54 753 200
Spese effettive 1998 3 792 375 Spese effettive 1999 17 746 376 Spese effettive 2000 31 674 059 Totale 107 966 010
4.3.3 Ufficio federale di statistica
Nell’anno in rassegna, la Delegazione delle finanze ha esaminato le condizioni di base per il passaggio dell’Ufficio federale di statistica (UFS) allo stato FLAG. Il budget dell’UFS ammonta a 60 milioni di franchi, di cui l’80 per cento per le spese del personale. A queste cifre si contrappongono introiti pari al 2 per cento. A medio termine l’obiettivo degli introiti è il 5 per cento. Il limite superiore del 5 per cento è limitato soprattutto dalle prescrizioni inerenti alla protezione dei dati. Per quanto concerne l’aumento del grado di copertura dei costi, aumento chiesto dalle Commis- sioni delle finanze, la struttura degli emolumenti riveste un’importanza particolare (cfr. Rapporto della Delegazione delle finanze concernente l’alta vigilanza sulle fi- nanze della Confederazione nel 1999, n. 4.2.3). La Delegazione delle finanze ha constatato che il nuovo ordinamento degli emolumenti dell’UFS sarà realizzato nel primo semestre 2001 con il progetto PRAXIS. Con il passaggio allo stato FLAG, l’UFS è intenzionato a migliorare la sua posizione sul mercato. Per quanto riguarda l’onere delle imprese con rilevamenti statistici, si cerca di ridur- re il dispendio di tempo. Le grandi aziende saranno registrate interamente dall’UFS. Per le piccole e medie imprese (PMI) si effettueranno rilevamenti sporadici a rota- zione. Una PMI si troverà in un pool di rilevamento per cinque anni. Il problema principale consiste nei questionari inviati da altre istituzioni quali banche, istituti per le ricerche di mercato o altri Uffici federali. Solo una piccola parte dei questionari che approdano alle PMI proviene dall’UFS. La Delegazione delle finanze ha constatato che nel 1999 non è stata eliminata alcuna statistica. Negli anni precedenti si era proceduto a una rettifica di tali rilevamenti nell’ambito dell’agricoltura, nonché nel secondo e terzo settore. È inoltre stata abo- lita la statistica dei prezzi dei terreni. Talvolta la resistenza contro l’abolizione di una statistica concreta può essere grande. La prevista abolizione delle statistiche nell’ambito del turismo ha ad esempio incontrato una forte opposizione del Parla- mento. Gran parte delle prestazioni fornite dall’UFS viene vista come servizio pub- blico. Un esempio al riguardo è rappresentato dall’indice nazionale dei prezzi al consumo, il quale riveste anche un’importanza economica.
La Delegazione delle finanze esige dall’Ufficio federale di statistica di ridurre ulteriormente, attraverso misure di coordinamento adeguate, l’onere delle azien- de per quanto attiene ai rilevamenti statistici. Per aumentare il grado di copertura dei costi si devono abolire le statistiche che hanno perso d’importanza.
4.3.4 Inventario della collezione di oggetti d’arte
della Confederazione La Delegazione delle finanze ha constatato irregolarità nell’inventario della colle- zione di oggetti d’arte della Confederazione. Ciò è stato evidenziato soprattutto in occasione di controlli presso le imprese d’armamento e presso l’Ufficio federale di polizia. Il Dipartimento federale dell’interno ha confermato i problemi menzionati. Sebbene dal 1989 le opere delle collezioni di oggetti d’arte della Confederazione siano registrate in una banca dati dell’Ufficio federale della cultura, è solo negli ul-
timi due anni che si è iniziato a paragonare l’inventario della collezione con le liste riportate dai singoli Uffici federali e, in caso di divergenze, a procedere alle rispetti- ve indagini. In una prima fase si sono constatate irregolarità presso le rappresentanze della Svizzera all’estero. In una seconda fase sono state controllate le altre ammini- strazioni dei Dipartimenti civili, un lavoro che però si delinea come lungo e difficile. In una terza fase si effettueranno i controlli degli effettivi del DDPS, rilevamenti che termineranno alla fine del 2001. Come ultima fase è previsto il controllo dei musei cantonali e cittadini. La Delegazione delle finanze ha incaricato il DFI di redigere un rapporto in merito agli ulteriori controlli e alle perdite constatate, alla regolamentazione delle compe- tenze, nonché al proseguimento dell’inventario ordinario delle collezioni degli og- getti d’arte della Confederazione.
La Delegazione delle finanze esige dai Dipartimenti di confermare per iscritto la ricezione di oggetti d’arte provenienti dalla collezione della Confederazione e di tenere al riguardo appositi inventari.
4.3.5 Collaborazione delle scuole superiori
sul Lago Lemano (progetto «Arc lémanique») Il progetto «Arc lémanique» riguarda la collaborazione universitaria regionale. Le tre scuole superiori della regione del Lago Lemano, l’Università di Losanna, l’Uni- versità di Ginevra, nonché il Politecnico federale di Losanna, creano un «Pôle de génomique fonctionelle» e un centro competenze per le scienze sociali e intellettuali. Una seconda parte del progetto comprende i seguenti riorientamenti: concentrazione delle scienze di base (matematica, fisica, chimica) presso il Politecnico federale di Losanna, della farmacia presso l’Università di Ginevra, trasferimento a Ginevra di parti della fisica. Il progetto è stato sostanzialmente approvato dalla Conferenza universitaria svizzera e le autorità politiche (Confederazione e i Cantoni di Ginevra e Vaud) hanno sotto- scritto il 30 giugno 2000 una dichiarazione d’intenti in base alla quale tra le tre scuole superiori deve essere stipulato un accordo universitario. La liberazione dei fondi al riguardo è prevista a partire da aprile 2001. Il fattore chiave del finanziamento è il cosiddetto dividendo dell’autonomia. Si tratta di un importo di 111 milioni di franchi detratto dal piano finanziario del settore dei Politecnici federali a seguito della maggiore autonomia realizzata attraverso il man- dato delle prestazioni. Con una semplice modifica del mandato delle prestazioni, il Consiglio federale ha autorizzato tale importo di 111 milioni di franchi al Consiglio dei Politecnici federali per la sua partecipazione a progetti d’innovazione e di coope- razione. Dopodiché la modifica del mandato delle prestazioni è stata sottoposta per consultazione alle Commissioni della scienza, dell’educazione e della cultura delle Camere federali. Nel quadro del preventivo 2001, le Camere federali hanno autoriz- zato, nell’ambito della rubrica globale relativa al contributo della Confederazione al settore dei Politecnici federali, una prima tranche di 11 milioni di franchi. Il piano finanziario prevede per il 2002 altri 44 milioni di franchi e per l’anno successivo ulteriori 52 milioni di franchi.
La competenza per la scelta dei progetti e per la ripartizione dei fondi spetta al Con- siglio dei Politecnici federali, che a sua volta ha messo a disposizioni ulteriori 12 milioni provenienti dalle proprie riserve. Complessivamente, per i progetti d’inno- vazione e di cooperazione, sono quindi disponibili 122 milioni di franchi circa. Il denaro viene ripartito su 13 progetti. Il Politecnico federale di Losanna riceverà 63 milioni di franchi per il suo progetto «Arc lémanique». Dopo il trasloco delle scien- ze di base, il budget dell’Università di Losanna rimane invariato; i capitali così libe- rati vengono investiti nel progetto globale (genomica funzionale, scienze intellettuali e sociali). Nel quadro dell’accordo interuniversitario è previsto un fondo comune per le tre scuole superiori. Esso viene alimentato da un lato dai contributi legati ai pro- getti a favore delle università conformemente al decreto federale concernenti i con- tributi legati ai progetti a favore delle università e le istituzioni negli anni 2000-2003 e, dall’altro, da un contributo adeguato dei Cantoni in cui si trovano le università in questione. La Conferenza universitaria svizzera, la quale è competente per la riparti- zione dei contributi legati ai progetti, parteciperà con 8 milioni di franchi. I Cantoni di Ginevra e Vaud mettono a disposizione 4 milioni di franchi ciascuno. Anche il Consiglio dei Politecnici federali, rispettivamente il Politecnico federale di Losanna, mette a disposizione 4 milioni di franchi. Altri contributi sono attesi dall’Università di Losanna. La Delegazione delle finanze si è vista confrontata con la questione se il rilascio di una dichiarazione d’intenti vincolante con conseguenze finanziare nei confronti di terzi da parte del Consiglio federale sia conciliabile con la sovranità del Parlamento in materia di budget. Per quanto riguarda i contributi legati ai progetti, il relativo decreto federale prevede esplicitamente il sostegno di progetti di cooperazione di università cantonali. Nel caso di capitoli legati a progetti si tratta però di mezzi libe- rati appunto per determinati progetti, per i quali esistono in particolare condizioni d’ordine temporale. È quindi alquanto dubbio che tali contributi vengano preventi- vati per il sovvenzionamento duraturo di istituti oppure se non sarebbe piuttosto ne-
cessaria una base formale (legge o ordinanza). In vista di altri progetti di coopera- zione nel settore delle scuole superiori, la Delegazione delle finanze ha chiesto al Consiglio federale una presa di posizione sulle questioni sollevate. Sebbene nel quadro del messaggio concernente la promozione dell’educazione, della ricerca e della tecnologia negli anni 2000-2003 si sia fatta menzione, oltre ad altri numerosi progetti di cooperazione, della maggiore collaborazione delle tre scuole superiori sul Lago Lemano, non ci si è soffermati sui dettagli, in particolare sulla particolarità del finanziamento attraverso il cosiddetto dividendo dell’autonomia. Di conseguenza, il progetto «Arc lémanique» non è stato sottoposto al Parlamento co- me messaggio affinché prendesse una decisione in merito, bensì unicamente alla consultazione delle Commissioni della scienza, dell’educazione e della cultura nel quadro di una modifica del mandato di prestazioni al Consiglio dei Politecnici fede- rali. La parte del progetto «Arc lémanique» che genera spese è quindi ripartita su varie tranche dei preventivi della Confederazione, integrate nella rubrica globale «Contributo della Confederazione al finanziamento del settore dei Politecnici fede- rali».
La Delegazione delle finanze ricorda la sovranità del Parlamento in termini di budget e il dovere della trasparenza. Nuovi progetti nei settori della formazio- ne, della ricerca e della tecnologia che incidono sul budget e che non sono stati sufficientemente considerati nel rispettivo messaggio, devono essere sottoposti per decisione al Parlamento attraverso un messaggio separato. Pri- ma che vengano autorizzati fondi per ulteriori progetti di cooperazione nell’ambito delle scuole superiori, il Consiglio federale deve presentare le basi legali.
4.4 Dipartimento federale di giustizia e polizia
4.4.1 Ispezione presso l’Ufficio federale delle assicurazioni
private Nell’agosto 2000, la sezione 3 della Delegazione delle finanze ha effettuato una vi- sita di controllo presso l’Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP). I compiti dell’UFAP comprendono la protezione degli assicurati contro le insolven- ze degli assicuratori, la sorveglianza nell’ambito del riciclaggio di denaro, la pubbli- cazione della relazione ufficiale, la collaborazione in sede di legislazione, la risposta alle richieste, nonché la collaborazione internazionale nell’ambito della sorveglianza finanziaria. Come problemi principali si sono constatati gli sviluppi nel settore della bancassicurazione (sorveglianza dei conglomerati) e l’introduzione di nuovi stru- menti finanziari, nonché la valutazione delle riassicurazioni. L’UFAP dispone di una struttura organizzativa moderna, il cui nucleo è composto da 4 team di sorveglianza parzialmente autonomi. Per soddisfare i nuovi compiti nell’ambito della sorveglian- za dei conglomerati si sono concessi all’UFAP un credito globale e 15 posti supple- mentari. L’UFAP è fiducioso in merito al fatto di poter occupare tali posti grazie ai mezzi finanziari disponibili. Un gruppo di esperti diretto dal prof. Jean-Baptiste Zufferey ha emesso raccoman- dazioni, di cui due sembrano d’importanza determinante. Dal punto di vista istitu- zionale si ripropone di creare una sorveglianza integrata del mercato finanziario e di farvi confluire la sorveglianza sulle banche e quella sulle assicurazioni private. Dal punto di vista materiale, il gruppo di esperti giunge alla conclusione che non occorre una legge sui servizi finanzi, ma che sia opportuno intervenire in merito a tre gruppi di intermediari finanziari, ovvero riguardo ai gestori patrimoniali indipendenti, ai cambisti e agli introducing broker. Oltre al settore della sorveglianza dei mercati finanziari, sono opportune revisioni in merito nella legge sulle banche e nella legge sulla Banca nazionale. Non si conoscono ancora le ripercussioni che gli sforzi di revisione avranno sugli organi per la lotta contro il riciclaggio di denaro dislocati nei vari Dipartimenti. Per la Delegazione delle finanze il coordinamento tra i Dipartimenti e gli Uffici coin- volti assume un carattere urgente al fine di evitare parallelismi. Questo non da ulti- mo in vista del cosiddetto progetto dell’efficienza e della prevista costituzione di
centri di competenza per la lotta contro la criminalità economica e finanziaria nel- l’Ufficio federale di polizia (cfr. n. 4.4.2).
La Delegazione delle finanze è favorevole al nuovo orientamento della sorve- glianza dei mercati finanziari. Essa chiede al Dipartimento federale di giusti- zia e polizia e al Dipartimento federale delle finanze di meglio coordinare i lo- ro sforzi nella lotta contro il riciclaggio di denaro. In vista del progetto sull’ef- ficienza si devono evitare strutture parallele.
4.4.2 Progetto sull’efficienza
L’organo di coordinamento delle Commissioni di controllo ha rimesso il progetto sull’efficienza alle Commissioni di gestione affinché se ne assuma l’elaborazione. Alla Delegazione delle finanze è stata rimessa la competenza per l’alta vigilanza in ambito finanziario, in particolare per crediti urgenti, per classificazioni del persona- le, per l’accettazione dei rapporti di revisione del Controllo federale delle finanze e per lo studio sommario dei decreti del Consiglio federale sotto l’aspetto delle conse- guenze finanziarie. Le Commissioni delle finanze sono responsabili per i relativi crediti nel preventivo, nel complemento, nel piano finanziario e nel bilancio dello Stato. Basandosi sulle istruzioni di lavoro, le Commissioni delle finanze hanno presentato le seguenti cifre relative ai costi totali del progetto sull’efficienza:
Tavola 5
Preventivo Piano finanziario Piano finanziario Piano finanziario 2001 2002 2003 2004
Costi totali della Conf. 18,46 mio 45,58 mio 72,99 mio 90,81 mio progetto sull’efficienza (arrotondati) 2005 2006 2007 2008
Previsioni/stime 100,9 mio 113 mio 124,4 mio 131,1 mio
In materia di reclutamento del personale, la Delegazione delle finanze ha constatato che si potrebbero presumibilmente verificare dei problemi riguardo a due gruppi professionali: Da un lato nel caso di persone specializzate, quali revisori diplomati, esperti finan- ziari e persone con conoscenze specifiche relative al riciclaggio di denaro. Affinché in questi settori si raggiunga l’effettivo di personale auspicato, sono necessari salari conformi al mercato e misure di reclutamento finalizzate. Dall’altro, in merito al Ministero pubblico della Confederazione si verrà a creare un problema di salario. In questo settore la Confederazione avrà bisogno di personale altamente qualificato, poiché esso tratta esclusivamente casi difficili di ampia portata. Tali persone sono attualmente impiegate nei Cantoni ZH, GE, ZG, ecc., i quali pagano ottimi salari. Nell’ambito dell’Ufficio federale di polizia, dove si intendono assumere 150 agenti di polizia, il reclutamento di personale risulta ancora più intenso.
La Delegazione delle finanze considera ambiziosi i propositi di personale del Dipar- timento federale di giustizia e polizia (DFGP) riguardo al progetto dell’efficienza. Stando ai primi risultati delle procedure di classificazione, le valutazioni dei posti del DFGP nel quadro dell’ordinamento dei salari della Confederazione sono superio- ri alla media. La Delegazione delle finanze constata inoltre che manca ancora un concetto vincolante per la sistemazione delle persone che si intendono reclutare. C’è da chiedersi se sotto l’aspetto qualitativo e quantitativo il progetto sull’efficienza possa essere realizzato entro i tempi auspicati. Secondo la Delegazione delle finanze, la prevista separazione a livello locale dell’Ufficio federale di polizia dall’Ufficio federale dei giudici istruttori ha poco senso sotto il profilo economico. Nelle questioni relative all’ubicazione (centra- le/decentrale) si devono considerare, al momento di prendere una decisione, le con- seguenze relative ai costi. Per la Confederazione si potrebbe verificare un certo alleggerimento finanziario a seguito del progetto «Sharing», che dovrebbe regolare la suddivisione dei valori pa- trimoniali confiscati. Per tali beni è prevista una ripartizione secondo i seguenti cri- teri: 5/10 per il Cantone o per la Confederazione che svolge le indagini; 3/10 per la Confederazione; 2/10 per il Cantone in cui si trova il patrimonio. Visti gli alleggeri- menti che si vengono a creare per i Cantoni grazie al progetto sull’efficienza, per la Delegazione delle finanze è assolutamente necessario che la quota della Confedera- zione confluisca nelle casse federali. Vanno invece respinti gli usi a destinazione vincolata che costringerebbero la Confederazione a un aumento delle spese. Dal punto di vista organizzativo, per la Delegazione delle finanze è opportuno pro- cedere alla rapida costituzione di un’organizzazione del progetto ampiamente diver- sificata sotto il profilo tecnico e in grado di regolare chiaramente i compiti, le com- petenze e le responsabilità e a garantire un rigido controlling. La Delegazione delle finanze constata che finora in merito al progetto sull’efficienza non sono state chiarite né le ripercussioni finanziarie, né quelle politiche. A livello federale vengono realizzate nuove strutture prima della presentazione dei risultati
del gruppo di progetto incaricato di riesaminare il sistema di sicurezza interno della Svizzera (USIS). Le ripercussioni sui Cantoni del progetto sull’efficienza nella fase d’esercizio e d’esecuzione sono incerte. La Delegazione delle finanze esige quindi dal Consiglio federale che si assuma la propria responsabilità politica e che rilasci chiare direttive per il progetto sull’efficienza.
La Delegazione delle finanze esige dal Consiglio federale chiare direttive po- litiche per la realizzazione del progetto sull’efficienza. A causa delle impon- derabilità finanziarie e politiche constatate, la Delegazione delle finanze si chiede inoltre se non sia il caso di allungare le tappe del progetto. Per quanto riguarda il progetto «Sharing», è assolutamente necessario, visti gli alleggeri- menti che si vengono a creare per i Cantoni grazie al progetto sull’efficienza, che la quota della Confederazione confluisca nelle casse federali. Gli usi a de- stinazione vincolata vanno invece respinti.
4.4.3 Prestazioni di garanzia dei richiedenti d’asilo
Nel corso degli ultimi anni la Delegazione delle finanze e il Controllo federale delle finanze hanno dovuto occuparsi a più riprese delle prestazioni di garanzia e dell’obbligo di rimborsare le spese dei richiedenti d’asilo (cfr. il Rapporto sulla vi- gilanza finanziaria nella Confederazione 1997, Parte I, n. 4.4.2; Parte II, n. 4.5; 1998, Parte I, n. 4.4.2; Parte II, n. 4.3; nonché il Rapporto della Delegazione delle finanze concernente l’alta vigilanza sulle finanze della Confederazione nel 1999, n. 4.3.3). In alcuni casi, nel corso del 2000, si sono criticati da parte di terzi i lavori della «Task Force SiRück». Le critiche riguardavano da un lato gli interessi e le spese e, dall’altro, la qualità dei lavori della «Task Force SiRück». La Delegazione delle fi- nanze ha ampliato la propria verifica al controllo generale della qualità dei lavori della task force e, più in generale, alla questione relativa alla tutela dei diritti proce- durali degli interessati. La Delegazione delle finanze ha constatato che gli interessi, che al momento dell’in- chiesta ammontavano allo 0,75 per cento, nonché le spese pari a 20 franchi all’anno non possono essere considerati eccessivi. Il controllo della qualità dei lavori della OSP AG (ex Task Force SiRück) viene garantito dall’osservanza del principio «quattro occhi vedono meglio di due». Controlli sporadici dell’Ufficio federale dei rifugiati (UFR) hanno dimostrato che nel 98 per cento dei casi non vi sono motivi di critiche. Nella procedura fino al conteggio finale dei conti SiRück e alla relativa disposizione, l’aspetto giuridico viene salvaguardato dall’applicabilità della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Dal DFGP è inoltre stata prevista una gestione più generosa del termine di perenzione, che dovrebbe permettere a una per- sona assoggettata a SiRück, in presenza di ragioni giustificate, di far valere i propri diritti anche dopo una decorrenza di dieci anni. Grazie alla gestione individuale del conto, un’identificazione è possibile in ogni momento. Come premessa per la tutela dei diritti dei partiti, per quanto riguarda la chiarezza della procedura SiRück la De- legazione delle finanze ha fatto riferimento, prendendo spunto da quanto praticato in maniera esemplare nel Cantone di Neuchâtel, alla necessità di informazioni traspa-
renti e comprensibili per i titolari del conto. Per quanto riguarda ulteriori misure d’informazione, quali ad esempio il rilascio di informazioni supplementari in merito a SiRück nella rispettiva lingua nazionale secondo il modello del Cantone di Neu- châtel, il DFGP considera competenti i rispettivi uffici cantonali. È invece possibile una collaborazione più stretta tra l’UFR e gli uffici cantonali, nonché un sostegno più approfondito nell’elaborazione di lettere informative in lingua straniera.
La Delegazione delle finanze invita l’UFR a motivare gli uffici cantonali a produrre maggiormente materiale informativo in lingua straniera concernenti le prestazioni di garanzia e l’obbligo di rimborsare le spese – ad esempio let- tere informative nelle rispettive lingue madri –, a sostenerli e sviluppare forme di collaborazione adeguate.
4.5 Dipartimento federale della difesa, della protezione
della popolazione e dello sport (DDPS)
4.5.1 Ispezione presso la segreteria generale del DDPS
Il DDPS sta attraversando un notevole processo di riforme, che ha profonde riper- cussioni anche sull’organizzazione della segreteria generale. L’11 settembre 2000, in occasione di una visita di controllo, la sezione 2 si è fatta un quadro della situazione e ha tratto le debite conclusioni. Secondo l’organigramma attualmente in vigore, alla segreteria generale del DDPS sono assoggettati direttamente 13 Uffici; il Dipartimento dispone quindi di una con- duzione insolitamente ampia. Nel preventivo 2001 il Parlamento ha autorizzato per la segretaria generale (SG DDPS) spese per 62 milioni di franchi. Di comune accor- do con la Delegazione delle finanze, il segretario generale sta riorganizzando la se- greteria generale estrapolandola completamente dall’esercito. Nell’ambito del programma di stabilizzazione del 1998, al Dipartimento è stato con- cesso un tetto di spesa che il Parlamento ha rispettato in occasione delle consultazio- ni relative al budget fino al preventivo 2001. La Delegazione delle finanze non ritie- ne opportuna la continuazione di una regolamentazione d’eccezione in termini di diritto finanziario per il DDPS sotto forma di un budget globale oppure di un budget biennale. La sovranità del Parlamento in merito al budget non può essere limitata ulteriormente; lo spazio di manovra politico-finanziario va salvaguardato. La guida finanziaria del Dipartimento deve assoggettarsi alla pianificazione finanziaria del Parlamento. Con il titolo promozione della pace, il DDPS finanzia a Ginevra tre istituti di politica di sicurezza. Si tratta del Centro di politica di sicurezza (GCSP), del Centro interna- zionale di sminamento umanitario (GICHD) e del Centro di controllo democratico delle Forze armate. Queste istituzioni hanno occupato complessivamente 160 perso- ne per un costo annuale pari a 20 milioni di franchi. I centri sono cresciuti in manie- ra relativamente rapida; le carenze ancora esistenti in ambito finanziario dovrebbero essere risolte rapidamente. Dalla segreteria generale ci attendiamo un rafforzamento della vigilanza finanziaria sugli istituti di Ginevra. La Biblioteca militare e la Divisione Stampa e Radio (DISTRA) hanno bisogno di es- sere riorganizzate. La Biblioteca militare è una delle istituzioni più vecchie della Con- federazione. Essa risale al 1848 come Biblioteca del Dipartimento militare. Nell’am-
bito del concetto di sistemazione degli edifici vicini al Parlamento, la sua ubicazione nel Palazzo federale Est va cambiata. La Biblioteca traslocherà in altri locali. La Divi- sione Stampa e Radio è l’organo del Consiglio federale che assicura l’informazione dell’opinione pubblica qualora i media civili non fossero più in grado di soddisfare il loro mandato d’informazione. L’assoggettamento e la funzione della DISTRA nel- l’Esercito XXI sono ancora aperti. Stando alla Delegazione delle finanze, lo standard operativo della DISTRA potrebbe essere ridotto notevolmente. La Delegazione delle finanze sostiene il Dipartimento nel suo intento di voler riformare entrambi i servizi.
La Delegazione delle finanze chiede che venga migliorata la trasparenza fi- nanziaria delle attività della segreteria generale, introducendo ad esempio centri di costo per le sfere di competenza specifiche (Ufficio dell’uditore in capo, Biblioteca militare, DISTRA, istituti in materia di politica di sicurezza).
4.5.2 Promozioni degli ufficiali di Stato maggiore
di rango superiore Nell’ambito della vigilanza finanziaria parallela, la Delegazione delle finanze ha chiesto informazioni sulle promozioni avvenute per gli ufficiali di Stato maggiore di rango superiore. Secondo la pianificazione, il DDPS parte dal presupposto di un ef- fettivo dell’esercito pari a 200 000 persone, comprese le riserve. Per la metà degli ufficiali di Stato maggiore di rango superiore dovrebbe essere permesso un pensio- namento anticipato. A un quarto degli ufficiali di Stato maggiore in eccesso dovreb- be essere conferita una funzione di comando nell’ambito della realizzazione del- l’Esercito XXI, mentre a un altro quarto dovrebbero essere assegnati altri posti all’interno del DDPS o dell’Amministrazione generale della Confederazione. I costi per i pensionamenti anticipati dovrebbero ammontare a 5-6 milioni di franchi. La Delegazione delle finanze è del parere che le previste riforme richiedano una politica delle promozioni contenuta. Il DDPS ha assicurato alla Delegazione delle finanze che i nuovi contratti di lavoro saranno completati con una clausola di flessibilità. Una verifica successiva ha dato come esito che nell’anno in rassegna vi è stato un solo ufficiale di Stato maggiore di rango superiore con qualifiche straordinarie a es- sere stato promosso senza riserve.
La Delegazione delle finanze si impegna affinché, analogamente ai Diparti- menti civili, nel DDPS vengano apportate riserve nella scelta dei funzionari in capo quando i servizi in questione stanno per subire riforme.
4.5.3 Gruppo di orientamento relativo alla sicurezza
Nell’ambito della vigilanza finanziaria, la Delegazione delle finanze si è occupata del decreto federale del 3 novembre 1999 concernente le direttive sull’organizza- zione della conduzione in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale e sulla soppressione dello Stato maggiore e del Consiglio per la difesa. Essa ha preso conoscenza della soppressione dello Stato maggiore e del Consiglio per la difesa, le cui spese erano riportate nel servizio centrale della difesa – fino al preventivo 1998 – come unità amministrativa autonoma dei conti finanziari. Conformemente al decreto federale, con il gruppo di orientamento relativo alla sicu- rezza viene impiegato un organo di Stato maggiore preliminare del Consiglio fede- rale, a cui vengono assegnati personale e crediti per l’adempimento del mandato. Con l’approvazione della Delegazione delle finanze, il Consiglio federale ha creato il posto di un coordinatore delle notizie. Tale coordinatore deve garantire il flusso informativo interdipartimentale. Gli è anteposto il gruppo di orientamento relativo alla sicurezza, che a turno sarà presieduto dal segretario di Stato dell’UFAE, dal ca- po della polizia federale, dal capo di Stato maggiore e da un funzionario in capo dell’UFGP. Il coordinatore delle notizie è autorizzato, dopo avere ascoltato il gruppo di orientamento relativo alla sicurezza, a occupare sei posti dell’ufficio di valutazio- ne della situazione e di riconoscimento precoce. Nell’interesse di un’amministrazione trasparente e per meglio salvaguardare la so- vranità del Parlamento in materia di budget, la Delegazione delle finanze ha chiesto che le attività del gruppo di orientamento relativo alla sicurezza venissero espresse
apertamente nel preventivo. Nel settore sensibile della politica di sicurezza, il Par- lamento dovrebbe essere in grado di seguire, in occasione dell’assegnazione delle risorse, un’adeguata presentazione nei conti finanziari. L’Amministrazione federale delle finanze (AFF) ha assicurato alla Delegazione delle finanze che il gruppo di orientamento relativo alla sicurezza presenta un rap- porto annuale in merito alle risorse finanziarie e di personale impiegate. Il Dipar- timento competente deve essere tenuto a informare, nella documentazione supple- mentare relativa al budget, sulle attività previste e sulle spese ipotizzate. La Delega- zione delle finanze ha preso conoscenza del fatto che per l’ufficio di valutazione della situazione e di riconoscimento precoce integrato nella segretaria generale del DDPS è stato chiesto un credito pari a 1 172 000 franchi.
La Delegazione delle finanza esige che le spese per il gruppo di orientamento relativo alla sicurezza vengano dichiarate nella parte relativa alla motivazione del preventivo e dei conti pubblici.
4.5.4 Fondo sociale dell’esercito
In due rapporti di revisione del Controllo federale delle finanze (CDF) concernenti il Servizio sociale dell’esercito e il Dono nazionale svizzero (DNS), si è constatato che queste due istituzioni, che risalgono in parte all’800, generano spese amministrative elevate e che effettuano pagamenti dubbi. Nel 1999 il Servizio sociale dell’esercito ha versato alle scuole reclute circa 2,5 mi- lioni di franchi per le persone che sono al servizio dell’esercito. Secondo il mandato di base, il Servizio sociale dell’esercito fornisce prestazioni alle persone che sono al servizio dell’esercito familiari dell’esercito che si vengono a trovare in difficoltà. Il 18 dicembre 1998 il Parlamento ha approvato la revisione della legge federale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servi- zio di protezione civile (RS 834.1). Per l’occasione, l’indennità giornaliera di base durante la scuola reclute è stata aumentata al 20 per cento dell’importo massimo dell’indennità complessiva. Al 1° luglio 1999, per una recluta senza figli l’indennità giornaliera è stata portata da 31 a 41 franchi. Con lo sviluppo negli ultimi anni dell’offerta di uffici di collocamento regionali, si sono create strutture anche nell’as- sicurazione contro la disoccupazione che offrono prestazioni analoghe a quelle del Servizio sociale dell’esercito. La Delegazione delle finanze si chiede come adeguare le prestazioni del Servizio sociale dell’esercito alla migliore offerta delle assicura- zioni sociali. La rete delle assicurazioni sociali diventa sempre più stretta. Il Servizio sociale dell’esercito dovrebbe considerare i progressi fatti dalle assicurazioni sociali e adeguare il proprio mandato di base alla nuova realtà. Stando al Servizio sociale dell’esercito, ogni anno 5000 membri dell’esercito si annunciano presso il Servizio. Il Servizio sociale dell’esercito dovrebbe colmare un vuoto soprattutto per le reclute che hanno interrotto il loro apprendistato e per i casi sociali. Il Servizio fa inoltre notare che i capitali versati non provengono dalle casse federali, bensì da fondazioni e casse speciali. La Delegazione delle finanze ha chiesto al DDPS che nell’ambito dell’Esercito XXI crei le basi legali per centralizzare le casse di soccorso e di soste- gno del DDPS. Nelle unità assistenziali decentralizzate ancora esistenti dell’esercito
mancano le risorse organizzative necessarie per impiegare i mezzi in maniera effi- ciente.
Raccomandiamo al DDPS di registrare in seno al Dipartimento tutte le casse di soccorso e di sostegno. Dopodiché tali istituzioni dovranno essere sciolte e i mezzi disponibili dovranno essere messi a disposizione di un’istituzione di soccorso centrale.
4.6 Dipartimento federale delle finanze (DFF)
4.6.1 Ispezione presso la segreteria generale
del Dipartimento federale delle finanze Nel 1998, la segreteria del Dipartimento federale delle finanze (SG-DFF) è stata og- getto di un’analisi delle strutture. Per questa ragione la Delegazione delle finanze ha ritenuto opportuno esaminarne i risultati, e questo soprattutto in considerazione del fatto che questa segreteria svolge un ruolo importante nell’introduzione del sistema informatico NOVE-IT. La sezione 3 della Delegazione delle finanze ha quindi rice- vuto il mandato di procedere a una visita di controllo presso la SG-DFF. La SG-DFF assiste il capo del Dipartimento nella pianificazione, nell’organizza- zione e nel coordinamento delle attività del Dipartimento. Oltre ai tre settori o servi- zi chiave – ovvero lo Stato maggiore, le risorse e la comunicazione –, nel quadro dell’analisi dei compiti di cui è stata oggetto, la segretaria generale ha accolto il ser- vizio giuridico del Dipartimento, il quale era subordinato in precedenza all’Ammi- nistrazione federale delle finanze. Infine, dalla sua creazione, nel quadro dell’ordi- nanza del 23 febbraio 2000 concernente l’informatica e la telecomunicazione nel- l’Amministrazione federale (OIAF; RS 172.010.58), l’Organo strategia informatica della Confederazione (OSIC) è stato integrato nella segreteria generale. Il segretario generale è il capo di Stato maggiore del Dipartimento; nel suo compito è assistito da 5 membri della direzione, ognuno dei quali dirige uno dei 5 servizi summenzionati. Occorre inoltre menzionare che le Commissioni di ricorso del DFF (in materia di contribuzioni, di dogane, di personale federale, di alcool e di mercato pubblico) di- pendono sotto il profilo amministrativo dalla segreteria generale, ma hanno la loro ubicazione a Losanna. I punti principali trattati in occasione di questa visita di controllo sono stati i se- guenti:
Progetto NOVE-IT La Delegazione delle finanze segue il progetto NOVE-IT dal suo inizio. Essa ne ha fatto menzione a più riprese nei suoi rapporti precedenti, in particolar modo in quello per il 1998 (n. 4.6.1). Il progetto NOVE-IT (informatica e telecomunicazio- ne), i cui lavori sono iniziati nel 1997, si svolge nel quadro della riforma del Gover- no e dell’Amministrazione. Esso ha come obiettivo di rivedere le strutture informa- tiche della Confederazione sotto gli aspetti della strategia, degli offerenti e dei beneficiari delle prestazioni. Questo progetto ha permesso di individuare un grande
potenziale di miglioramento dell’efficacia in grado di generare risparmi nell’ordine di un centinaio di milioni di franchi. Il progetto è sfociato in una ristrutturazione in- formatica decisa dal Consiglio federale alla fine del 1998. Le prestazioni informati- che sono quindi state uniformate e centralizzate. La condotta strategica dell’infor- matica si compone di una Conferenza informatica della Confederazione (CIC) e dell’OSIC, entrambe integrate nel DFF. La revisione dell’informatica è affidata al Controllo federale delle finanze. Ogni Dipartimento dispone di un’unità ammini- strativa chiamata centro di prestazioni del servizio informatico, che svolge il ruolo di fornitore per tutti gli Uffici del Dipartimento interessato. Conformemente a quanto rilevato dalla Delegazione delle finanze, il progetto NO- VE-IT ha il merito di standardizzare l’informatica, settore complesso e finora dispa- rato, e di integrarne la gestione nell’Amministrazione, fissando i rispettivi ruoli degli offerenti dei servizi e dei beneficiari, centralizzando le prestazioni interdipartimen- tali, nonché ricorrendo a un sistema di addebito interno che permetterà di fare chia- rezza sui costi. Si tratta inoltre di un progetto a livello federale, che riguarda l’in- sieme dei Dipartimenti e degli Uffici. È ambizioso, in quanto mira a generare un potenziale di miglioramento dell’efficacia in grado di permettere notevoli risparmi. In occasione della sua visita di controllo, la sezione ha constatato che ci si era sfor- zati di fornire internamente le prestazioni di servizio di base e di mettere a disposi- zione internamente anche il know-how. Si è invece dovuto procedere all’outsourcing delle prestazioni speciali. Per il momento gli offerenti hanno l’obbligo di fornire le prestazioni ai beneficiari. Dopo la realizzazione completa del progetto e tenuto conto delle esigenze della concorrenza, tale obbligo potrebbe però essere pianificato. Secondo la segreteria generale, il personale accetta il progetto molto meglio di prima grazie alle informazioni e alle spiegazioni che gli sono state date al riguardo. Per quanto riguarda il messaggio adottato dal Consiglio federale il 23 febbraio 2000 concernente l’informatica e la telecomunicazione nell’Amministrazione federale, la Delegazione delle finanze è stata rassicurata che i 25 milioni di franchi previsti per il
pensionamento anticipato di circa 100 collaboratori si basavano su una valutazione del 1999 ed erano un limite superiore dei costi. In tale contesto, essa ha sollevato il problema posto dal prosciugamento del mercato degli specialisti in ambito informa- tico in Svizzera.
La Delegazione delle finanze giudica positivamente la realizzazione del pro- getto informatico NOVE-IT. Essa è dell’avviso che tale progetto potrà essere realizzato con successo solo se l’Amministrazione accetterà di realizzarlo in- tegralmente e rapidamente. Si tratta infatti di una costruzione in cui ogni ele- mento è indispensabile. La delegazione insiste sul fatto che venga istituito un controlling efficace ed esaustivo di NOVE-IT.
Sicurezza nell’informatica La Delegazione delle finanze ha avuto l’occasione di occuparsi della questione rela- tiva alla sicurezza nell’informatica. Essa se ne era già occupata nel suo rapporto d’attività del 1998 (n. 4.6.1). La sicurezza nell’informatica verte sostanzialmente sulla segretezza, sull’integrità e sulla disponibilità dei dati. Occorre inoltre protegge- re i dati informatici contro qualsiasi forma di criminalità, pirateria o virus, nonché
contro eventi esterni quali incendi, radioattività o catastrofi. La responsabilità spetta alle unità utilizzatrici. Il 16 giugno 1999, il Consiglio federale ha deciso di stanziare 100 milioni di franchi per la sicurezza nell’informatica per gli anni 1998-2002, ovvero 20 milioni di fran- chi all’anno. Tale somma doveva aggiungersi al credito globale per l’informatica. La sezione 3 ha dovuto constatare che il controllo sull’impiego di questo credito era lacunoso. L’interpretazione apparentemente vaga della sicurezza nell’informatica aveva condotto a impiegare tali fondi per progetti che non riguardavano specificata- mente la destinazione prevista al riguardo. Chiamato a esaminare la questione, il Controllo federale delle finanze (CDF) ha sottolineato che mentre alcuni Diparti- menti avevano presentato i loro costi per la sicurezza in ambito informatico in ma- niera trasparente, altri sono stati in grado di presentare solo delle stime. Negli anni 1998 e 1999 sono quindi state destinate alla sicurezza nell’informatica spese pari al 6 per cento dei costi informatici. Il CDF ha comunque fatto notare che era partico- larmente difficile fare una separazione netta tra le spese della sicurezza nell’infor- matica e i costi del progetto, in quanto per definizione la sicurezza deve far parte dell’installazione e dell’esercizio di ogni progetto d’informatica. Per quanto riguarda le norme di sicurezza, la sezione ha constatato che l’Ammini- strazione aveva investito in misura maggiore nella protezione della segretezza e nell’integrità che non nella disponibilità dei dati. Si possono paragonare le norme della Confederazione con quelle di imprese di media grandezza. Per quanto riguarda la pianificazione dei casi urgenti, essa risulta insufficiente e deve essere migliorata. Le principali lacune riscontrate nella sicurezza riguardano l’errore di rilevazione del 30 per cento circa degli oggetti da proteggere, delle protezioni difettose nei contatti con le reti estere, una mancanza di specialisti della sicurezza in ambito informatico e una sensibilizzazione insufficiente dei responsabili delle applicazioni. Questa situa- zione ha indotto la CIC ad adottare, all’inizio di settembre 2000, dei provvedimenti per eliminare le lacune. All’inizio di gennaio 2001, il CDF ha presentato alla Delegazione delle finanze un
rapporto in cui mette in guardia contro il deterioramento della sicurezza nell’in- formatica legato all’aumento della criminalità economica e al terrorismo informati- co. Esso teme, malgrado gli sforzi già intrapresi dalla CIC, un aggravamento della situazione in termini di rischi.
La Delegazione delle finanze sollecita il Consiglio federale a prendere tutti i provvedimenti necessari per il miglioramento della sicurezza nell’informatica e a metterli rapidamente in opera nei Dipartimenti e negli Uffici.
4.6.2 Valutazione degli attivi della Confederazione
Nel rapporto di revisione del Controllo federale delle finanze (CDF) del 5 maggio 2000 riguardo al bilancio pubblico 1999, si è fatto notare il forte aumento del deficit di bilancio. Dalla fine del 1998 alla fine del 1999 è infatti aumentato da 53 a 73 mi- liardi di franchi, ovvero di 19 miliardi di franchi. Il debito netto della Confederazio- ne è passato da 66 a 82 miliardi di franchi. Il forte incremento del deficit di bilancio e dei debiti della Confederazione va ricercato tra l’altro nel decreto federale del 20
marzo 1998 sul rifinanziamento delle Ferrovie federali svizzere (RS 742.30). L’arti- colo 1 di questo decreto disciplina che tutti gli oneri del rifinanziamento sono diret- tamente a carico del deficit di bilancio della Confederazione. L’aumento dei debiti netti della Confederazione pari al 24 per cento in un anno dimostra che dal punto di vista istituzionale lo Stato non ha ancora sotto controllo il problema dell’indebi- tamento, in quanto l’obiettivo di bilancio 2001 mira unicamente all’eccedenza delle spese del bilancio pubblico. Attraverso rapporti complementari, nell’anno in rasse- gna la Delegazione delle finanze e le Commissioni delle finanze hanno voluto far notare che le spese straordinarie non devono più essere definite per legge come attivi e rimborsate negli anni futuri a debito del conto capitale. Attraverso tali prassi di abbellimento della contabilità, che tra l’altro sono malviste dall’economia privata, non si fa altro che accumulare nuovi debiti. In occasione della revisione del 6 ottobre 2000 della legge federale concernente le imprese d’armamento della Confederazione (RS 934.21), il Parlamento ha però nuovamente decretato che oltre 500 milioni di franchi di spesa andassero attivati nel bilancio della Confederazione e ammortizzati negli anni successivi.
La Delegazione delle finanze si opporrà anche in futuro a revisioni di legge qualora vengano violate regole di valutazione riconosciute. Un rendiconto tra- sparente e basato sui rispettivi periodi è la condizione per un vero risanamento delle finanze della Confederazione.
4.6.3 Politica d’investimento del fondo di compensazione
AVS Nel quadro di un’ispezione condotta nel 1996 presso la Centrale di compensazione (CC) a Ginevra, la Delegazione delle finanze ha avuto l’occasione di esaminare la gestione del fondo di compensazione AVS. Essa ha riferito in merito nel suo rap- porto d’attività 1996 (n. 4.6.1). Sulla base del rapporto del Controllo federale delle finanze (CDF) relativo alla revisione dei conti di detto fondo per il 1998, essa ha deciso di sottoporre a un esame la politica d’investimento della CC. Il fondo di compensazione AVS (chiamato qui di seguito fondo) ha la funzione di equilibrare le differenze tra i proventi e gli oneri delle tre assicurazioni sociali, ovve- ro l’assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS), l’assicurazione invalidità (AI) e l’indennità per perdita di guadagno (IPG). Il fondo serve anche a garantire i deficit attesi per i prossimi dieci anni. Il saldo del patrimonio del fondo può essere investito a lungo termine. Alla fine del 1999, il patrimonio del fondo (AVS/AI/IPG insieme) ammontava a 23,4 miliardi di franchi. Contrariamente alla Tesoreria della Confederazione, che appartiene al gruppo dei debitori e cerca di ottenere sul mercato i tassi più bassi possibili, il fondo è un inve- stitore che cerca di collocare i propri avere ai tassi più elevati possibili. Le due entità perseguono dunque degli obiettivi antagonisti, ma sono partner potenziali. Li lega infatti un accordo stando al quale il fondo di compensazione si impegna a investire i propri capitali alla fine di ogni mese presso la Tesoreria federale. Fino al termine del 1996, i capitali del fondo venivano investiti esclusivamente in obbligazioni in franchi svizzeri o in prestiti. L’entrata in vigore della 10a revisione
AVS ha permesso, a partire dal 1° gennaio 1997, di ampliare le possibilità d’investi- mento alle obbligazioni denominate in valute estere e alle azioni svizzere, ma non alle azioni estere. Si è così instaurata una nuova politica d’investimento. Conforme- mente all’articolo 108 della legge del 20 dicembre 1946 sull’AVS (RS 831.10), l’attivo del fondo deve essere investito in maniera tale che presenti la massima sicu- rezza e frutti interessi adeguati. Inoltre, si deve mantenere in ogni momento una li- quidità sufficiente. Di conseguenza, per poter definire una strategia d’investimento efficiente, si è diviso in due parti distinte il patrimonio del fondo: la parte che alimenta il capitale circo- lante permanente, che rappresenta da 3 a 4 miliardi franchi oppure il 14 per cento circa del patrimonio, e il saldo, ovvero l’86 per cento circa o 20 miliardi di franchi che costituisce il fondo d’investimento. Il Consiglio d’amministrazione del fondo determina la politica d’investimento, la quale viene rivista ogni anno. La strategia adottata mira a investire il patrimonio in categorie e secondo quote, che nel 1999 sono state le seguenti: – tassi fissi, a breve termine in franchi svizzeri 37% – tassi fissi, a lungo termine in franchi svizzeri 26% – azioni svizzere 25% – obbligazioni svizzere, in monete estere 7% – fondo immobiliare 5%
Oltre alle competenze summenzionate, il Consiglio d’amministrazione, composto da 16 persone rappresentanti la Confederazione, i Cantoni, il datore di lavoro, gli im- piegati, la Banca nazionale, nonché da esperti finanziari, pubblica le direttive d’inve- stimento, determina l’organizzazione del fondo e impartisce le istruzioni al proprio comitato. Il comitato del Consiglio, composto da 8 membri, deve scegliere tra l’altro i manda- tari esterni per l’amministrazione del fondo, ovvero il «global custodian», l’asset manager e gli esperti consulenti. L’ufficio di gestione dei fondi, composto da 5 agenti della Confederazione, controlla gli amministratori esterni e gestisce gli investimenti a reddito fisso in franchi svizze- ri. La CC si occupa della contabilità del fondo e fornisce le infrastrutture, ovvero il per- sonale, gli uffici, il materiale d’esercizio e il sistema informatico. Il CDF è l’organo di revisione, salvo per quel che concerne il «global custodian», il quale viene sorvegliato da una fiduciaria esterna. Il «global custodian» amministra il patrimonio del fondo, ciò che implica i seguenti compiti: fornire i titoli, pagare i redditi, contabilizzare gli investimenti, garantire il rimborso dell’imposta anticipata, redigere un «reporting» finanziario, calcolare le performance, ecc. A causa della mancanza di personale, si è dovuto ricorrere a degli amministratori esterni, ovvero a degli istituti finanziari, in particolare per gli investimenti in monete estere. Infine, la società ECOFIN Investement Consulting SA funge da consulente.
Il 16 febbraio 1999, il capo del Dipartimento delle finanze ha conferito a un gruppo di lavoro il mandato di rivedere la struttura e l’organizzazione del fondo. Il gruppo di lavoro ha presentato il proprio rapporto a fine maggio 2000. Esso ritiene che con la 10a revisione dell’AVS e la realizzazione della nuova politica d’investimento nel sistema siano apparse delle lacune. Infatti, la responsabilità del Consiglio d’ammi- nistrazione non corrisponde più alle sue competenze. Lo si constata soprattutto nel fatto che mentre i costi esterni possono essere addebitati direttamente al fondo, le spese interne dell’ufficio di gestione – il personale e i posti di lavoro – devono pas- sare attraverso i conti finanziari della Confederazione per poi essere addebitati indi- rettamente al fondo. La flessibilità dell’ufficio di gestione è fortemente limitata, tra l’altro, per l’impiego dei collaboratori, ciò che lo costringe ad acquistare sul mercato delle prestazioni di servizio costose. Di conseguenza, il gruppo di lavoro propone di affidare l’intera competenza per il budget del fondo al Consiglio d’amministrazione e di addebitare quindi direttamente al fondo sia le spese interne che quelle esterne generate dalla gestione. D’altra parte, i rappresentanti del fondo, con cui si è intrattenuta la Delegazione delle finanze, sono dell’avviso che il settore pubblico sia senza dubbio in grado di fornire delle prestazioni di gestione altrettanto buone, se non migliori, di quelle fornite da per- sone impiegate nel sistema bancario svizzero. In fin dei conti, tutte le grandi istituzioni a carattere pubblico, come l’INSAI, dispongono di un’unità di gestione.
La Delegazione delle finanze approva questa riforma della gestione del fondo AVS. Essa seguirà la realizzazione del nuovo sistema adottato e si informerà sulla sua efficacia e sulle sue performance.
4.6.4 Strategia d’investimento della Cassa pensioni
della Confederazione (CPC) Fino al 1998, il patrimonio della Cassa pensioni della Confederazione veniva collo- cato interamente presso la Confederazione. A seguito di una revisione degli statuti della CPC, revisione entrata in vigore il 9 aprile 1999, è ora possibile investire tale patrimonio sul mercato. Il Consiglio federale ha fissato la strategia d’investimento sulla base di un lavoro realizzato dalla società ECOFIN SA di Zurigo. Secondo questa strategia, il patrimo- nio deve essere investito nel modo seguente: – mercato dei capitali 2% – obbligazioni in franchi svizzeri 46,5% – azioni svizzere 16,5% – immobili svizzeri 5% – obbligazioni in monete estere 11% – azioni estere 19% Questa strategia dovrebbe permettere un rendimento del 6,1 per cento, ovvero una percentuale nettamente più elevata del rendimento medio del 4,7 per cento degli in- vestimenti presso la Confederazione dal 1985 al 1997.
La realizzazione di questa strategia è stata affidata all’Amministrazione federale delle finanze, e più particolarmente a una nuova sezione incaricata della gestione del portafoglio della Cassa federale d’assicurazione (CFA) e subordinata alla Tesoreria della Confederazione. Entro il 2004 si prevede di investire la totalità del patrimonio della CFA, patrimonio il cui valore ammontava alla fine del 1998 a 25,2 miliardi di franchi. A partire dal 1° luglio 1999, la Tesoreria federale ha iniziato a investire in borsa, sui mercati azionari e obbligazionari svizzeri ed esteri, i fondi della CPC. Al 31 dicem- bre 1999, l’importo totale di questi investimenti è stato di 5,4 miliardi di franchi, ovvero 2,1 miliardi in azioni svizzere, 2,5 miliardi in azioni estere e 800 milioni in obbligazioni in valuta estera. Dopo 6 mesi d’attività, il rendimento di tali investi- menti è risultato del 13,6 per cento su base annua, mentre il rendimento degli inve- stimenti presso la Confederazione non ha superato il 4 per cento. Durante il 1° semestre 2000, la Tesoreria federale ha investito sul mercato altri 2960 milioni di franchi, che hanno ottenuto un rendimento dell’1,93 per cento. Dall’inizio degli investimenti, a metà maggio del 1999, il rendimento globale è stato del 5,29 per cento, superando quindi del 3,38 per cento crediti paragonabili. Secondo l’ultimo rapporto dell’Amministrazione federale delle finanze, a fine giu- gno la totalità degli investimenti CPC aveva raggiunto i 10,9 miliardi di franchi. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000, il rendimento del patrimonio totale della CPC è stato del 2,72 per cento, una cifra inferiore al rendimento del 4 per cento dei fondi collocati presso la Confederazione. Questa performance sfavorevole degli investi- menti in titoli va ricercata nell’andamento negativo dei mercati azionari (0,05%). Se si considera il periodo d’investimento dal 1° luglio 1999, il rendimento ammonta al 6,12 per cento.
Tenuto conto dell’evoluzione limitata del rendimento degli investimenti della CPC, la Delegazione delle finanze, che segue trimestralmente la realizzazione della strategia della CPC, procederà, di comune accordo con il Dipartimento delle finanze, a una nuova valutazione della situazione verso la metà del 2001.
4.6.5 Politica di tesoreria e gestione dei rischi
Assoggettata all’Amministrazione federale delle finanze (AFF), la Tesoreria federale è stata chiamata a gestire un volume d’affari pari a 600 miliardi di franchi nel 1999, una massa paragonabile a quella di una banca d’importanza media. Ciò esige una politica di tesoreria molto rigorosa e un severo controllo della gestione. La Delega- zione delle finanze segue questo campo d’attività dello Stato, settore nel quale il Controllo federale delle finanze gli trasmette regolarmente il risultato dei suoi lavori di sorveglianza. Nel suo rapporto d’attività 1997, la Delegazione delle finanze ha dedicato il capitolo numero 4.6.5 all’analisi generale dei rischi dell’AFF e della Te- soreria. Ai sensi degli articoli 35 e 36 della legge sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0) e dell’articolo 50 della relativa ordinanza (OFC; RS 611.01), l’AFF gesti- sce la Tesoreria centrale della Confederazione e assicura la solvibilità dell’Ammi- nistrazione centrale, nonché delle imprese e degli stabilimenti federali.
Tenuto conto dell’indebitamento della Confederazione, il compito delle Tesoreria federale consiste nel ridurre al minimo le spese degli interessi passivi netti a breve termine, gestendo al contempo i rischi finanziari legati alla presenza della Confede- razione sui mercati dei capitali. Essa si sforza di utilizzare in maniera ottimale le variazioni dei tassi d’interesse sui mercati dei capitali e di praticare una politica di tesoreria attiva. Dal 1989, la Tesoreria federale ha conosciuto vari cambiamenti, che ne hanno fatto una gerente moderna dei debiti della Confederazione. Nel 1989, un’analisi realizzata da una società di consulenza esterna ha proposto vari strumenti per migliorare la ge- stione degli interessi, in funzione del bilancio globale e per assicurare i mezzi di controllo dei rischi. Si è così installato a tale riguardo un nuovo software – «Devon» –, mentre l’AFF ha sviluppato un nuovo concetto ALM (Asset and Liability Management) in grado di verificare in qualsiasi momento ogni posizione di tesoreria e di misurarne la sensibi- lità, basata sui rischi di variazione dei tassi d’interesse o di cambio. Questa nuova concezione è stata l’oggetto di un «Manuale ALM» approvato dalla Direzione del- l’AFF nel 1998. Da allora, la Tesoreria trasmette mensilmente un rapporto al diretto- re dell’AFF sulla base di tale manuale. Questo rapporto presenta tutte le posizioni di tesoreria con il loro valore di mercato, fornisce degli indici per ogni rischio e indica le performance conseguite. L’ALCO (Asset and Liability Management Committee) presieduto dal direttore dell’AFF e composto da specialisti delle divisioni del budget e del piano finanziario, della Tesoreria, della moneta, dell’economia e del mercato finanziario prende conoscenza di questi rapporti e fissa la politica ALM. Durante il 1999, l’AFF ha sottoposto la politica di tesoreria a un riesame. Essa ha affidato tale compito a un istituto specializzato in questo genere di audit. L’esperto è giunto alla conclusione secondo cui la Tesoreria conduce una gestione dei rischi so- lida, che tiene conto di principi sperimentati come la valutazione del valore com- merciale, la sorveglianza delle performance come termine di paragone, nonché il controllo e la limitazione dei rischi. In generale, la gestione è coerente e trasparente.
D’altra parte, l’esperto ha proposto delle misure d’affinamento nel settore del cal- colo dei rischi e dei metodi di paragone. Per il calcolo dei rischi, raccomanda l’utilizzo di metodi quali il «Value-at-Risk» e «Interest-Cost-at-Risk», che permet- tono di conoscere con una certezza del 95% le perdite di valore o gli aumenti dei costi d’interesse massimi su un determinato periodo. L’esperto raccomanda anche altre misure soprattutto in materia di «Benchmarking». Dopo avere analizzato le raccomandazioni summenzionate e constatato che la loro messa in opera esige un impegno considerevole in materia di personale e di risorse finanziarie, il direttore dell’AFF ha deciso, d’accordo con l’ALCO, di ricorrere a una seconda opinione sulle misure proposte.
La Delegazione delle finanze seguirà la politica di tesoreria e di gestione dei rischi, settore al quale presta un’attenzione permanente nella sua attività di sorveglianza.
4.7 Dipartimento federale dell’economia
4.7.1 Ispezione presso l’Ufficio federale delle abitazioni
Il 25 maggio 2000, la sezione 3 ha effettuato una visita di controllo presso l’Ufficio federale delle abitazioni (UFAB). In primo piano vi era la realizzazione della deci- sione di risanamento dell’anno precedente: il 20 settembre 1999, il Parlamento prese una decisione di risanamento concernente la promozione della proprietà di abitazio- ni, entrata in vigore il 15 marzo 2000 con la modifica della legge federale che pro- muove la costruzione di abitazioni e l’accesso alla loro proprietà (LCAP; RS 843). Esso ha autorizzato 140 milioni di franchi per prestiti rimborsabili a organismi di costruzione di utilità pubblica per il rilevamento di ipoteche garantite e 100 milioni di franchi per le partecipazioni alla SAPOMP SA. Si è inoltre deciso anche il rifi- nanziamento degli anticipi destinati ai ribassi di base per appartamenti in affitto pari a un valore di 1,4 miliardi di franchi. Nei rapporti annuali dal 1995, la Delegazione delle finanze ha fatto notare regolarmente l’aumento dei rischi di perdita e vista fa- vorevolmente la decisione di risanamento. Come evidenziato dalla tavola 6, fino al termine del 2000 le perdite cumulate am- montano a 600 milioni di franchi. L’UFAB comunica inoltre entro la fine del 2001 tuttora rischi di perdita di 283 milioni di franchi.
Perdite da impegni contrattuali di garanzia LCAP 1995-2001 Tavola 6
1995-1997 1998 1999 2000 2001 Budget
Fattura 106 988 887 100 000 030 189 150 000 110 000 000 100 000 012 Di cui crediti 86 300 000 80 000 000 – – – complementari Perdite su prestiti 28 053 750 14 221 247 23 157 951 16 834 218 17 000 000* accantonati in via cautelativa Totale 135 042 637 114 221 277 212 307 951 126 834 218 117 000 012 Perdite cumulate 249 263 914 461 571 865 588 406 083 705 406 095 * Stima
Le perdite si sono venute a creare soprattutto negli anni 1991 e 1992 allorché si de- cisero aumenti di credito per la promozione della proprietà di abitazioni. Allora, per l’estensione dell’attività di promozione, l’UFAB non disponeva del personale suffi- ciente per controllare efficacemente l’impiego dei mezzi. Altre perdite sono state generate dal crollo degli organismi di costruzione di utilità pubblica. Alcune organizzazioni si sono trovate in difficoltà poiché avevano acqui- stato vecchi immobili per i quali erano necessari lavori di rinnovo poco prima del tracollo dei prezzi immobiliari. Sull’esempio della Locasa di Berna, la Delegazione delle finanze ha nuovamente esaminato insieme al DFE la responsabilità per i gravi errori commessi dai responsabili all’inizio degli anni Novanta. Per la Confederazio- ne, le perdite di garanzia ammontano in questo caso a 116 milioni di franchi; le ban- che hanno perso circa 90 milioni di franchi. Dagli accertamenti del Dipartimento si è constatato che le negligenze non sono state tali da giustificare un procedimento pe- nale; analogamente a molti esperti immobiliari, gli esponenti di allora hanno male
interpretato la situazione. Un procedimento legale contro gli ex responsabili pro- metterebbe poco successo sia dal punto di vista giuridico che economico. L’UFAB vuole continuare a sostenere gli organismi di costruzione di utilità pubblica che hanno una possibilità di sopravvivenza e dispongono di una funzione nella co- struzione di appartamenti di utilità pubblica. La somma disponibile, pari a 140 mi- lioni di franchi per il 2000 e il 2001, sarà versata sotto forma di prestito agli organi- smi di costruzione di utilità pubblica affinché siano in grado, in caso di operazioni in sofferenza, di sostituire le ipoteche garantite. Conformemente decreto federale del 2 settembre 1999 concernente misure di ridu- zione delle perdite e dei rischi di pagamento nell’ambito della promozione della co- struzione di abitazioni e dell’accesso alla loro proprietà, al 31 dicembre 2000 la Confederazione riprende tutti gli anticipi rimborsabili dei ribassi di base per appar- tamenti in affitto; finora erano le banche a versare gli anticipi su incarico della Con- federazione e dietro un relativo riconoscimento di debito. La prevista ripresa a fine 2000 degli anticipi dei ribassi di base per appartamenti in affitto pari a massimo 1,4 miliardi di franchi sarà addebitata al conto capitale. L’addebito sul conto capitale della Confederazione viene attivato come credito di finanziamento e accantonato in via cautelativa a carico dei conti economici degli anni successivi. La SAPOMP SA è una società finanziaria della Confederazione per gli immobili promossi attraverso la LCAP e che si trovano in difficoltà finanziarie. La Confede- razione vi partecipa con un capitale azionario di 156 milioni di franchi. La strategia della SAPOMP SA consiste nel fatto di acquistare immobili di proprietà, di risanarli e di rivenderli il più presto possibile. La società si è posta come limite 5 anni per gli immobili di proprietà e 10 anni per gli immobili di locazione. L’UFE gestisce la SAPOMP SA con un mandato di prestazioni. Sebbene la SAPOMP SA sia organiz- zata secondo il diritto delle società anonime, la responsabilità spetta comunque alla Confederazione. Dietro richiesta della Delegazione delle finanze, il Controllo fede- rale delle finanze (CDF) ha effettuato una verifica inerente lo scopo e la redditività della SAPOMP SA. Come punto principale vi è soprattutto l’esame dell’organizza-
zione e del sistema di controllo interno. La Delegazione delle finanze vede inoltre favorevolmente il fatto che il Consiglio federale abbia esaminato il modello LCAP e ridefinito il ruolo della Confederazione nella promozione della proprietà di abitazioni. Sarà il Parlamento a decidere in me- rito alle risorse che la Confederazione vorrà in futuro mettere a disposizione per tal compito.
Nonostante il rilancio del mercato delle abitazioni nelle grandi agglomerazio- ni, per la Confederazione permangono rischi di perdita, in particolare nelle re- gioni in cui il mercato non si è ancora ripreso. La Delegazione delle finanze viene informata semestralmente sui casi in sofferenza e sulle perdite. L’atti- vità della SAPOMP viene valutata CDF.
4.7.2 Expo.02
La sorveglianza finanziaria accompagnatoria dell’Expo.02 ha occupato in modo particolare la Delegazione delle finanze nell’anno in rassegna. Essa ha svolto dei
colloqui con il capo del DFE, nonché con il presidente dell’Associazione Expo.02. Basandosi sull’articolo 4 del decreto federale del 16 dicembre 1999 concernente la concessione di un credito supplementare per l’Esposizione nazionale, la direzione dell’Associazione presenta trimestralmente alla Delegazione delle finanze e al Con- trollo federale delle finanze (CDF) un rapporto sull’andamento della gestione, sul- l’assegnazione degli incarichi e sulla situazione finanziaria. Questi rapporti trime- strali vengono rimessi anche al DFE, in qualità di organo capofila. Basandosi su tre progetti del Consiglio federale, il Parlamento si è dichiarato dispo- sto a concedere crediti d’impegno pari a un importo complessivo di 718 milioni di franchi per la realizzazione dell’Esposizione nazionale. Sebbene i crediti siano stati approvati dal Parlamento, è compito del Consiglio federale e in particolare del Di- partimento responsabile, indirizzare i crediti nei progetti della Confederazione e di rispettare, per i contributi all’Associazione Expo.02, i principi della legge sui sussidi e della gestione finanziaria. L’autorità competente deve esaminare in particolare che il beneficiario dell’aiuto finanziario adempi il compito nel rispetto della legge e se- condo le condizioni dettate. Dopo un colloquio con la Delegazione delle finanze, il DFE è ora consapevole di tale responsabilità, ma si fa contemporaneamente riferi- mento alla responsabilità del comitato direttivo dell’Expo, il quale è responsabile del controlling a livello operativo. Un aspetto importante dell’attività di sorveglianza della Delegazione delle finanze è chiarire se l’economia contribuisce all’Expo.02 nella misura prevista. Alla fine del 2000, l’Associazione ha quantificato con 415 milioni di franchi i fondi assicurati. Per 166 milioni di franchi esistevano però dichiarazioni d’intenti formali (letter of intents). 80 milioni di franchi riguardano progetti della Confederazione e dei Canto- ni. La direzione dell’Associazione considera le letters of intent un impegno di fatto, in quanto sono le direzioni generali delle aziende ad avere espresso dichiarazioni d’intenti che possono essere concretizzate nel quadro di studi e realizzazioni dei progetti. La partecipazione di un’azienda all’elaborazione dei progetti equivale a una testimonianza concreta. Non appena gli sponsor partecipano al processo di lavoro
dell’Expo.02 con dei collaboratori, la direzione dell’Expo parte dal presupposto che le società mettono a disposizione i propri collaboratori in vista di un risultato con- creto. Alla fine del 2000 mancava ancora il finanziamento per cinque progetti d’esposizione; la direzione dell’Expo ha quindi lanciato un nuovo appello agli spon- sor, appello limitato alla fine di marzo del 2001. Se entro tale data le promesse di finanziamento non dovessero esser mantenute, i progetti verrebbero cancellati defi- nitivamente. In merito al contributo finanziario dell’economia, la situazione non è mutata di molto. La Delegazione delle finanze ha chiesto all’Expo uno scadenzario, affinché si possa giudicare l’impegno definitivo dell’economia. Lo stato dei capitali degli spon- sor va aggiornato costantemente. Qualora la lacuna di finanziamento non possa esse- re risolta, si devono avviare per tempo misure di risparmio. Nei rapporti trimestrali dell’Associazione Expo si può constatare la precaria liquidi- tà. Nell’anno in corso l’Associazione ha assoluto bisogno di un finanziamento di transizione. Si stanno svolgendo trattative in merito con un consorzio di banche. Un primo credito di transizione pari a 40 milioni di franchi ha dato una boccata d’ossi- geno all’Associazione. Questo finanziamento bancario a condizioni di mercato rap- presenta un onere supplementare per il budget dell’Expo.02. La Delegazione delle
finanze non si oppone quindi a chiarimenti amministrativi interni, che si orientano maggiormente a un prestito della Confederazione piuttosto che a crediti bancari. La trasformazione della garanzia di deficit della Confederazione in un prestito pre- suppone però una modifica del decreto federale del 16 giugno 2000 concernente una garanzia di deficit per l’Esposizione nazionale 2002. Stando all’articolo 2 di tale de- creto federale, si può far uso della garanzia di deficit pari a 338 milioni di franchi solo qualora l’esercizio di EXPO.02 si saldasse effettivamente con un’eccedenza dei costi debitamente documentata. Per poter garantire il finanziamento di transizione da parte della Confederazione, tale decreto deve quindi essere modificato. La Delega- zione delle finanze ha fatto sapere chiaramente al Consiglio federale che essa non autorizzerà più lo sblocco di fondi in una procedura d’urgenza. Nell’ambito del pri- mo supplemento ordinario 2001, il Consiglio federale può chiedere una soluzione di finanziamento della Confederazione. Una tale procedura presuppone che fino all’entrata in vigore del decreto federale concernente il primo credito aggiuntivo nel luglio 2000 le banche garantiscano la liquidità dell’Expo.02. La Delegazione delle finanze ha inoltre chiesto al Consiglio federale di rispondere alle questioni sollevate nella mozione 00.3578 concernente la piena trasparenza nel- l’ambito di Expo.02 sui costi globali per la Confederazione. La mozione vuole cono- scere in particolare le prestazioni finanziarie degli organi della Confederazione a favore dell’Esposizione, nonché i valori delle prestazioni che l’esercito ha fornito o fornirà in futuro. Inoltre, vari Uffici federali sono coinvolti con crediti nei progetti federali. Anche le aziende del 3° e 4° cerchio dell’Amministrazione della Confede- razione decentralizzata (La Posta, Swisscom, ecc.) forniscono notevoli contributi all’Expo.02.
L’esecuzione dell’Expo.02 è stata decisa dal Consiglio federale e dal Parla- mento. Per la Delegazione delle finanze la buona riuscita dell’Esposizione na- zionale riveste un’importanza particolare. La dinamica dell’evoluzione e i ri- schi tuttora esistenti richiedono da parte del DFE una guida rigida della direzione dell’Associazione. La Delegazione delle finanze è dell’avviso che tutti i partecipanti debbano osservare le premesse finanziarie.
4.7.3 Spese dell’approvvigionamento economico nazionale
Nell’anno in rassegna, la Delegazione delle finanze ha tematizzato la ristrutturazione delle scorte obbligatorie. La Confederazione ha garantito nei confronti delle banche crediti per scorte obbligatorie pari a 883 milioni di franchi. A seguito di casi di fal- limento verificati dal 1997 al 1999, la Confederazione ha dovuto assumersi effetti per il finanziamento di scorte obbligatorie pari a 505 000 franchi; si possono dedurre perdite pari a 500 000 franchi circa. Nel rapporto del 4 ottobre 1999 sulla politica concernente le scorte obbligatorie per gli anni 2000-2003, il Consiglio federale ha incaricato il DFE di ridurre ulteriormente tali scorte. Le quantità obbligatorie di tali scorte per riso, caffè, benzina e gasolio pari mediamente a sei mesi devono essere ridotte a quattro mesi entro la fine del 2003. Ciò corrisponde a una riduzione del 30 per cento. Entro il 2003 scompaiono dalle scorte obbligatorie vari prodotti quali ca- cao, saponi e semi; altri prodotti come alimenti per animali saranno cancellati entro il 2007. La Delegazione delle finanze vede favorevolmente la forte riduzione dei
quantitativi delle scorte di magazzino e la cancellazione di determinati prodotti dalla lista delle scorte. Dal 1990 al 2002 i costi per l’economia e i consumatori diminui- ranno quindi a un quinto, passando da 800 a 134 milioni di franchi. La forte riduzione delle spese per il mantenimento delle scorte obbligatorie ha con- dotto a una riorganizzazione anche dell’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE). In questo Ufficio federale, con un effettivo di 36 po- sti, è stato ridotto il 10 per cento del personale. La Delegazione delle finanze ha cri- ticato il fatto che alla massiccia riduzione delle spese si contrapponga solo una mo- desta riduzione di personale. Il DFE e l’UFAE hanno fatto sapere che, in conside- razione della mutata minaccia internazionale, l’Ufficio deve indirizzarsi verso un nuovo obiettivo, ovvero la garanzia dell’approvvigionamento di tutti gli strati della popolazione con prodotti d’importazione strategici. Gli ulteriori compiti di base dell’Ufficio – la legge federale sull’approvvigionamento del Paese (RS 531) è stata rivista l’ultima volta il 24 marzo 2000 – non permettono che l’effettivo di personale venga ridotto di pari passo con la riduzione delle scorte obbligatorie. Sull’esempio dell’approvvigionamento economico del Paese, la Delegazione delle finanze con- stata che, una volta stipulati, i compiti della Confederazione continuano a essere svolti anche quando le condizioni sono mutate completamente.
La Delegazione delle finanze sottolinea il primato dell’economia privata per le scorte di magazzino e prevede ulteriori procedimenti nella riduzione delle scorte obbligatorie e una conseguente riduzione dell’effettivo di personale nell’UFAE. Nella ridefinizione della protezione delle popolazione occorre considerare anche l’approvvigionamento economico del Paese.
4.7.4 Liquidazione dell’Unione svizzera per il commercio
del formaggio SA La Delegazione delle finanze constata che la liquidazione dell’ex Unione svizzera per il commercio del formaggio SA si è svolta bene, non da ultimo per la situazione del mercato stabile. Sul piano materiale, finanziario e del personale la liquidazione si è conclusa alla fine del 1999. Il 26 gennaio 2000, il Consiglio federale ha deciso un rimborso del capitale azionario agli azionisti dell’ex Unione svizzera per il commer- cio del formaggio pari al 60 per cento o a 7 milioni di franchi. La Confederazione è così diventata azionista di maggioranza e può portare avanti gli affari di liquidazione ancora aperti e le controversie giuridiche pendenti. Con il rimborso solo parziale del capitale azionario il Consiglio federale ha tenuto conto delle riserve formulate negli ultimi anni dalla Delegazione delle finanze e dal Parlamento riguardo alle attività dell’Unione svizzera per il commercio del formaggio SA (cfr. Rapporto annuale della Delegazione delle finanze 1998, n. 4.7.4). Nell’anno in rassegna, la Delegazione delle finanze si è occupata soprattutto di que- stioni concernenti lo scioglimento dell’Unione svizzera per il commercio del for- maggio SA. I conti 1999 avevano già previsto un credito di 100 milioni di franchi. Fino alla fine del 1999, di questo capitale si erano impiegati solo 28 milioni. Su un conto capitale della Confederazione sono stati depositati 90 milioni di franchi a ti- tolo di accantonamento per controversie giuridiche non ancora concluse a causa di problemi legati alla dogana e all’IVA. La procedura, che occupa diverse istanze, si
concluderà solo tra tre anni. La pendenza con l’Italia è dovuta al fatto che l’Unione svizzera per il commercio del formaggio non venga cancellata dal registro di com- mercio. La Delegazione delle finanze ha inoltre fatto accertamenti in merito agli aumenti salariali insoliti, osservati nel corso del 1999, di una collaboratrice dell’ultimo di- rettore. Alla base di questo aumento salariale vi è una promessa di rendita fatta all’ex collaboratrice dell’Unione svizzera per il commercio del formaggio SA senza l’approvazione dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG). I pagamenti proble- matici del salario sono stati constatati in occasione di una revisione del Controllo federale delle finanze. L’UFAG è riuscito a ottenere che la persona interessata rim- borsasse una parte dell’aumento salariale. La Delegazione delle finanze è riuscita a convincersi che – fatta eccezione per l’esempio summenzionato – l’indennità di partenza e i premi versati ai vecchi collaboratori dell’Unione erano sostenibili.
Con lo scioglimento dell’Unione svizzera per il commercio del formaggio SA si è conclusa un’era di gestione parastatale. Si potrà stilare un bilancio defini- tivo solo dopo la conclusione delle procedure giuridiche ancora in sospeso in Italia e in Svizzera.
4.7.5 Esecuzione della legge sull’aiuto agli investimenti
nelle regioni montane La legge federale sull’aiuto agli investimenti nelle regioni montane (LIM; RS 901.1) è stata rivista nel 1997. Il punto debole della vecchia LIM consisteva nel fatto che i programmi d’investimento delle regioni sembravano più un catalogo delle rivendi- cazioni dei comuni e di altri responsabili dei progetti che non uno strumento di ge- stione della politica regionale. Con la nuova concezione della LIM nel 1997, il legi- slatore ha voluto allontanarsi dalla ripartizione vera e propria e collocare in primo piano il miglioramento dell’efficienza. Dal 1975 sono stati effettuati 6000 prestiti come aiuto agli investimenti per un im- porto totale di 2,5 miliardi di franchi, la maggior parte di essi senza interessi. In 32 casi i beneficiari di tali prestiti non sono più stati in grado di rimborsarli, causando alla Confederazione perdite per 3,8 milioni di franchi (1,8 per mille); la metà delle rinunce ai crediti è a carico dei Cantoni. Le perdite maggiori sono state registrate negli ultimi 25 anni per le ferrovie di montagna e gli impianti sportivi. Anche dopo la revisione del 1997, i prestiti a tali impianti, ad esempio campi da golf, non sono sostanzialmente esclusi, a condizione tuttavia che essi soddisfino le premesse obiet- tive dell’accessibilità pubblica. Ora si deve però dimostrare che tali investimenti mi- gliorino le premesse concorrenziali del settore turistico e che valorizzino la qualità della vita della regione.
Nel 2001 la Delegazione delle finanze effettuerà una visita di controllo presso Seco e verificherà la lista dei debitori che beneficiano di aiuti agli investi- menti con crediti scoperti.
4.8 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti,
dell’energia e delle comunicazioni
4.8.1 Visita di controllo presso l’Ufficio federale
delle strade Il 21 agosto 2000, la Delegazione delle finanze ha effettuato una visita di controllo presso l’Ufficio federale delle strade (USTRA). Con un budget pari a 2,8 miliardi di franchi, che corrisponde al 6 per cento circa del preventivo della Confederazione, USTRA è uno dei maggiori Uffici dell’Amministrazione della Confederazione. La sezione 2 si è informata sulla fusione del 1998 dell’Ufficio federale delle strade (UFS) e della Divisione principale della circolazione stradale. Essa si è occupata soprattutto dell’insoddisfazione riguardante il clima di lavoro, insoddisfazione che si è manifestata soprattutto in occasione di sondaggi tra i collaboratori. Considerata l’importanza finanziaria di USTRA, per la sezione 2 è importante che si presti la dovuta attenzione anche a fattori come il clima di lavoro. Nel complesso la Delega- zione delle finanze è comunque giunta alla conclusione che la direzione è consape- vole di tali problemi e che ha già preso i debiti provvedimenti. Un tematica importante della visita di controllo è stata la Nuova perequazione finan- ziaria. La Delegazione delle finanze sostiene esplicitamente lo scioglimento adottato dall’USTRA nella costruzione delle strade nell’ambito della Nuova perequazione finanziaria. Dal Rapporto della CDF del novembre 1998, che aveva evidenziato massicci supe- ramenti dei costi e delle scadenze del progetto Inventario delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (IVS), progetto allora ancora assoggettato all’UFAFP, la De- legazione delle finanze si occupa intensamente del dossier (n. 4.7.6 del Rapporto annuale 1999). Nel febbraio 1999, il capo del Dipartimento ha deciso di assoggettare il progetto IVS all’USTRA a decorrere dal 1° gennaio 2000. A seguito degli obiettivi del capo del DATEC, all’inizio si è stipulato un nuovo rapporto contrattuale tra la Confederazio- ne e l’istituto geografico dell’Università di Berna. A fronte di vari problemi, l’USTRA ha dato incarico a Pricewaterhouse-Coopers di esaminare il progetto. Co- me diretta conseguenza, dopo una fase progettuale di 17 anni e 3 anni prima della conclusione del progetto, l’USTRA ha deciso di rinunciare a un contratto completa- mente nuovo unito a un cambio di sistema. Al suo posto, si intende intensificare il vecchio contratto mediante misure di controlling. L’USTRA è del parere che il pro-
getto possa essere concluso fino al 2003 con i fondi preventivati nel 1993, ovvero 7,5 milioni di franchi. Uno dei punti centrali della visita di controllo è stato l’esame della gestione del pro- getto in seno all’USTRA. La Delegazione delle finanze ha così potuto prendere co- noscenza del fatto che nella gestione del progetto l’USTRA dispone di basi e norme efficaci. La sezione 2 è giunta alla conclusione che in futuro l’USTRA tenderà mag- giormente verso una sorta di «supervisione». A lungo termine l’Ufficio non dovrà più collaudare singoli ponti o simili con il proprio personale, bensì fare in modo, anche mediante lo strumento della gestione del progetto, che vi siano le premesse e il personale per il collaudo decentrale di tali opere, garantendo contemporaneamente la buona esecuzione e l’efficacia della procedura.
È stato esaminato anche il Fondo di previdenza stradale, assoggettato direttamente alla sorveglianza del Consiglio federale. I capitali del fondo provengono dai contri- buti, legalmente prescritti, a favore della prevenzione contro gli incidenti e pari allo 0,75 per cento del premio netto dell’assicurazione responsabilità civile per veicoli a motore. Si tratta di una percentuale che le compagnie d’assicurazione deducono di- rettamente dall’assicurazione di responsabilità civile e che trasferiscono al fondo. I mezzi di cui il fondo può beneficiare annualmente ammontano a 15 milioni di fran- chi. Si possono così appoggiare circa 100 progetti. Durante la visita di controllo, la sezione 2 ha posto tutta una serie di domande concernenti la sorveglianza, il con- trollo dei risultati, l’alto grado di indipendenza del fondo, la politica del fondo e la determinazione di punti chiave.
Per l’andamento ulteriore dell’Inventario delle vie di comunicazione storiche della Svizzera, la Delegazione delle finanze prevede un controlling rigido. Es- sa ha inoltre deciso di voler essere informata a fine anno dal Controllo fede- rale delle finanze (CDF) in merito allo stato del progetto e di accompagnarlo fino alla sua conclusione. La Delegazione delle finanze è sostanzialmente favorevole agli obiettivi che si prefigge il Fondo di previdenza stradale. Essa si chiede tuttavia se il fondo sia lo strumento giusto per il raggiungimento di tali obiettivi. Essa ha chiesto dunque al Consiglio federale di esprimersi in merito alla funzione e all’utilità del fondo. Nel 2001 si occuperà nuovamente del Fondo di previdenza strada- le.
4.8.2 Vigilanza sulla FERROVIA 2000, prima tappa
Nell’ambito della verifica e della sorveglianza delle finanze federali attualmente in corso, la Delegazione delle finanze assume il compito di alta vigilanza su grandi progetti e progetti speciali nel settore dei trasporti pubblici. Nel caso del progetto FERROVIA 2000, prima fase, essa controlla in particolare le questioni finanziarie tenendo conto dell’aspetto di economicità, mentre le Commissioni di gestione sono incaricate di valutare gli aspetti temporali, giuridici e organizzativi. Nell’anno in rassegna, la Delegazione delle finanze si è occupata delle ragioni per i presunti costi finali nettamente inferiori. Essa ha preso conoscenza del fatto che la Commissione di gestione del Consiglio degli Stati si è occupata in maniera appro- fondita delle parti del progetto critiche sotto il profilo temporale e del concetto di controlling dell’Ufficio federale dei trasporti riguardo a FERROVIA 2000. Come già indicato nell’ultimo Rapporto d’attività (cfr. Rapporto annuale 1999, n. 4.7.3), i costi finali presunti di FERROVIA 2000, prima fase, ammontano secon- do le previsioni delle FFS SA a 1,5 miliardi di franchi in meno rispetto al prestito d’impegno di 7,4 miliardi di franchi (stato del progetto e livello dei prezzi 1993, esclusi i crediti di terzi). Questo sviluppo favorevole dei costi (senza inflazione) – risparmio del 20 per cento circa – è riconducibile a tre fattori principali:
Tavola 7
Motivi per i costi inferiori Importo *
Correzione riguardante l’adeguamento fiscale dall’imposta –300 sulla cifra d’affari (ICA) all’imposta sul valore aggiunto (IVA) Rinuncia a grandi progetti (estensione delle tratte) –410 – Cavalcavia Est/Nord a Olten –150 – Binario Gexi –140 – Hürlistein –60 – Parziale estensione della stazione di Berna –60 Riserva in seno alle posizioni collettive dei progetti di rete –390 – Impiego della tecnica ad assetto variabile –95 – Adeguamento di profili –11 – Integrazione del traffico regionale –101 – Approvvigionamento di corrente –89 – Ottimizzazione delle cadenze dei treni –83 – Comunicazione e gestione –11 Saldo degli adeguamenti dei progetti, delle ottimizzazioni dei –400 prezzi e dei successi nelle aggiudicazioni – per i progetti di base –293 – per gli altri progetti –107
Totale dei costi presunti inferiori –1500
* Stato giugno 2000, in milioni di franchi, arrotondati.
La Delegazione delle finanze constata con soddisfazione che stando alla valutazione dell’Ufficio federale dei trasporti il nuovo obiettivo di costi pari a 5,9 miliardi di franchi sarà con grande probabilità rispettato. Dall’autorizzazione del prestito d’im- pegno per la prima tappa (base di prezzo 1993) il rincaro ha un’incidenza moderata. I costi definitivi pronosticati differiscono quindi solo minimamente dai dati che ten- gono conto del rincaro. Se il progetto dovesse essere realizzato in modo più economico, è legittimo chiedersi come impiegare la differenza. La Delegazione delle finanze ha ripetutamente insi- stito sul fatto che in caso di minori costi di singoli lavori assegnati, la differenza non può essere utilizzata per il soddisfacimento di richieste aggiuntive e la realizzazione di ampliamenti del progetto originario, ma deve piuttosto contribuire alla riduzione delle spese generali. Il prestito autorizzato dev’essere considerato alla stregua di un plafond di credito massimo vincolante e non rappresenta in alcun modo un obbligo di spesa. Per quanto riguarda l’economicità, dall’ultimo Rapporto d’attività della Delegazione delle finanze la situazione non è mutata. Nonostante il miglioramento relativo dell’economicità rispetto a calcoli del passato, in termini assoluti il risultato è tuttora negativo. Partendo da nuovi progetti commerciali, le FFS SA rielaborano costante- mente il calcolo relativo all’economicità.
La Delegazione delle finanze continuerà a vegliare sul fatto che le spese note- volmente inferiori vengano impiegate per ridurre i costi complessivi e non per realizzazioni supplementari.
4.8.3 Corridoio Huckepack Lötschberg – Sempione
Nell’ambito della verifica e della sorveglianza sulla gestione finanziaria della Con- federazione, la Delegazione delle finanze garantisce anche l’alta vigilanza accompa- gnatoria su diversi progetti per infrastrutture specifiche dei trasporti pubblici (cfr. rapporto d’attività 1998, n. 4.8.1). Tenendo conto dell’obiettivo politico chiaramente definito di spostare sulla rete ferroviaria una parte sempre maggiore dei trasporti transalpini di merci effettuati attualmente su strada, nel periodo in rassegna la Dele- gazione delle finanze si è occupata in particolare delle cause che hanno portato all’accumulo di ritardi nell’allestimento del corridoio Huckepack da Weil am Rhein via Basilea attraverso il Lötschberg e il Sempione fino a Iselle e Novara. L’attiva- zione era originariamente prevista per il 1° gennaio 2000. Tuttavia, al termine del periodo in rassegna il corridoio non è ancora pronto. In base al rapporto semestrale dell’Ufficio federale dei trasporti (UFT) sull’avanza- mento dei progetti, la Delegazione delle finanze può affermare con soddisfazione che, da parte svizzera, i lavori necessari alla messa in esercizio potranno essere con- clusi entro i termini previsti con un considerevole risparmio rispetto al preventivo dei costi. La previsione finale dei costi per l’infrastruttura ammonta in totale a circa 200 milioni di franchi di cui circa 160 milioni spettano alle tratte della BLS AG, mentre 40 milioni di franchi circa vanno alle tratte delle FFS SA. La Delegazione delle finanze ha chiesto al responsabile del DATEC quali sono le intenzioni degli Uffici competenti della Confederazione per garantire la rapida mes- sa in esercizio. Infatti, nonostante l’Ufficio federale dei trasporti (UFT) abbia già nominato la società di gestione, gli investimenti per le infrastrutture già esistenti ri- mangono inutilizzati e non è ancora chiaro quando verranno messi in funzione. Il Dipartimento rimanda anche ai suoi interventi nel quadro della commissione per il traffico su strada Svizzera/UE, così come ai contatti regolari tra un gruppo di lavoro svizzero e i responsabili italiani sul posto. Per avere una visione più chiara, la Delegazione delle finanze ha deciso di recarsi sul posto e di appurare le ragioni dei ritardi. A questo scopo si è recata sul valico del corridoio Huckepack, che sul versante italiano porta al ponte Boldrini e alla galleria
elicoidale presso Varzo tra Domodossola e Iselle. I lavori erano stati avviati rapida- mente grazie alla decisione della popolazione svizzera in favore del finanziamento dei progetti per i trasporti pubblici (FTP) e alla soluzione di questioni aperte riguar- danti il finanziamento delle infrastrutture da parte italiana. I ritardi devono quindi essere attribuiti alle particolari condizioni geologiche e idrologiche, alle limitazioni del mantenimento del servizio passeggeri sulla tratta, nonché alle difficoltà dovute al forte maltempo dell’autunno 2001. Tutti questi fattori portano alla conclusione che, anche dopo la visita della Delegazione delle finanze, il periodo fissato per la messa in esercizio sarebbe stato spostato gradatamente alla metà del 2001. Nel quadro di una discussione con i rappresentanti competenti dell’Ufficio federale dei trasporti (UFT) e con una Delegazione delle Ferrovie di Stato italiane (FS), la
Delegazione delle finanze ha ribadito l’importanza di un rapido completamento dei lavori di costruzione e risanamento. Nel quadro della futura messa in esercizio, la Delegazione delle finanze ha chiesto ai rappresentanti dell’Ufficio federale dei trasporti in qualità di committente e alla BLS SA e alle FFS SA in qualità di membri della società di gestione informazioni in me- rito all’assegnazione dei prestiti, alle possibilità del mercato e alle strategie che in- tendono adottare nella strutturazione dei prezzi. Essa ha preso quindi atto del fatto che in considerazione dei rischi di mercato la Confederazione ha deciso di non con- cedere ulteriori progetti d’infrastruttura fino alla risoluzione positiva dei lavori per il corridoio Huckepack. Quest’ultimo potrà avere una capacità di oltre 100 000 posti per camion solo dopo la conclusione dei lavori sul versante italiano e dei lavori su un secondo binario tra la metà della galleria del Sempione e Gallarate. La capacità necessaria per gestire oltre 200 000 posti l’anno sarà garantita dal completamento dell’asse Lötschberg della Nuova trasversale ferroviaria alpina (NFTA) nel 2006.
La Delegazione delle finanze parte dal presupposto che il corridoio Hucke- pack sarà finalmente attivato nell’estate 2001 e che quindi potranno essere utilizzati gli investimenti a disposizione.
4.8.4 Richieste di vigilanza nel settore del traffico
Rapporto tra richieste e denunce di vigilanza Le richieste provengono da privati e sono rivolte alle Commissioni di controllo del Parlamento allo scopo di segnalare mancanze nella condotta degli affari e nella ge- stione finanziaria dell’Amministrazione. In conformità all’articolo 45 del Regola- mento del Consiglio nazionale del 22 giugno 1990 (RS 171.13) e all’articolo 37 ca- poverso 1 del Regolamento del Consiglio degli Stati del 24 settembre 1986 (RS 171.14) le Commissioni di controllo possono rispondere direttamente ad alcune richieste. La richiesta si distingue dalla denuncia che viene presentata a un Ufficio, a un Di- partimento oppure direttamente al Consiglio federale. In conformità all’articolo 71 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (RS 172.021) chiunque può denunciare, in ogni momento, all’autorità di vigilanza i fatti che richiedono, nell’interesse pubblico, un intervento d’ufficio contro un’au- torità. Secondo la legislazione vigente, la richiesta non è un rimedio giuridico formale e non presuppone necessariamente una risposta da parte dell’autorità. Poiché non esi- stono disposizioni legali sulla procedura da seguire, le Commissioni di controllo hanno elaborato una prassi propria. Le richieste presentate direttamente alle Com- missioni di controllo vengono accolte dalle Commissioni delle finanze in base all’importanza degli aspetti finanziari. Se è necessario fornire chiarimenti specifici, la richiesta viene passata alla Delegazione delle finanze e da questa (comunque con la consultazione del Controllo federale delle finanze) giudicata e infine evasa. Per le richieste relative alla condotta degli affari, le Commissioni di gestione adottano una prassi analoga con il coinvolgimento delle sottocommissioni competenti. L’assegna- zione e la gestione delle richieste vengono coordinate tra gli organi di alta vigilanza.
Nel periodo in rassegna la Delegazione delle finanze si è dovuta occupare di due richieste particolari riguardanti i trasporti su strada e sulle rotaie.
Richiesta riguardante il tracciato della strada nazionale A9 Con riferimento al tracciato della linea della strada nazionale A9, alla metà di luglio 2000 è stata presentata una denuncia al DATEC in merito alla tangenziale di Visp. Dopo la respinta della denuncia, il ricorrente si è rivolto contemporaneamente alla Delegazione delle finanze e al Controllo federale delle finanze (CDF). La Delega- zione delle finanze e il CDF hanno deciso di chiedere un parere all’Ufficio federale competente. Quest’ultimo ha trasmesso il mandato per competenza all’Ufficio fede- rale di giustizia, sezione denunce, che si occupa del procedimento riguardante il tracciato della strada nazionale A9. Facendo riferimento i noti risparmi sui costi, il ricorrente si è nuovamente rivolto alla Delegazione delle finanze richiedendo l’intervento di un perito indipendente che confermasse i motivi della denuncia. La Delegazione delle finanze, in qualità di organo di alta vigilanza, non intende en- trare nel merito di un procedimento giudiziario pendente, tanto più che le decisioni su di una denuncia verranno prese sia formalmente sia materialmente dal Consiglio federale. Ogni ricorrente è quindi libero di rivolgersi al Parlamento con una petizio- ne. La Delegazione delle finanze non ha inoltre dato corso a una richiesta di udienza da parte del ricorrente. Ritiene infatti che non debba essere creato nessun precedente sul fatto che tutte le cittadine e i cittadini abbiano la possibilità di rivolgersi alla Delega- zione delle finanze quando i procedimenti legali non hanno l’effetto auspicato.
Richiesta di vigilanza concernente una gestione finanziaria lacunosa da parte delle FFS SA Alla fine del 1999, un ex dipendente delle FFS SA ha rivolto pubbliche accuse alle FFS e si è rivolto alle Commissioni di gestione. Queste ultime, data la prevalenza di questioni finanziarie, hanno passato la richiesta alla Delegazione delle finanze per ricevere sull’argomento un giudizio definitivo. Il ricorrente ha criticato le FFS SA di aver sostenuto spese in eccesso corrispondenti a circa 19,8 milioni di franchi nell’ambito del progetto concernente la pendolarizza- zione dei treni viaggiatori che sarebbero state celate attraverso ripartizioni contabili sbagliate. In considerazione della gravità dell’accusa, la Delegazione delle finanze ha incari- cato il Controllo federale delle finanze di eseguire controlli dettagliati sul posto. Già in precedenza, il presidente della direzione generale delle FFS aveva proposto al CDF di chiarire se l’ufficio di revisione interno delle FFS avesse svolto in modo cor- retto le proprie funzioni di controllo. La Delegazione delle finanze ha potuto infine constatare, in base ai risultati differen- ziati delle verifiche del CDF e secondo il proprio giudizio, che la verifica eseguita dalla revisione interna delle FFS si era svolta regolarmente e senza errori di alcun tipo. I punti deboli erano la gestione stessa del progetto, in particolare nel controlling e reporting iniziali suscettibili di miglioramento. La suddivisione definitiva delle varie parti del progetto tra costi di manutenzione e costi di investimento è stata ef- fettuata troppo tardi. Sono stati fatti troppi trasferimenti a carico della manutenzione e il progetto non ha più avuto la trasparenza necessaria. Inoltre è stato giudicato co-
me mancanza il fatto che il conteggio degli elementi del progetto non sia stato ef- fettuato esclusivamente nell’ambito del progetto e che ciò non sia stato comunicato apertamente nemmeno nel conteggio dello stesso. La Delegazione delle finanze ha valutato tutti i fatti e ha concluso che in considera- zione dell’utilità per l’intero progetto e delle spese per infrastrutture che sarebbero derivate da un ritardo, le mancanze non sono risultate superiori a quelle che si regi- strano abitualmente. La Delegazione delle finanze non ha ritenuto fondata l’accusa di sperpero del denaro pubblico e di cattiva gestione. A seguito di un ulteriore scritto, la Delegazione delle finanze ha svolto, con l’aiuto del CDF, un’altra analisi delle denunce precedenti e di quelle nuove presentate dal- l’ex dipendente delle FFS e ha costatato che non erano fondate nemmeno le nuove accuse e che il ricorrente non aveva inoltrato incriminazioni nuove dal profilo mate- riale.
4.9 Istituti e imprese della Confederazione
4.9.1 Responsabilità dei consigli di amministrazione
della Confederazione nelle società anonime Dal 1996 la Delegazione delle finanze si è occupata delle partecipazioni all’estero dell’ex Azienda delle PTT. Nel 1998 il Dipartimento federale dell’ambiente, dei tra- sporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ha informato la Commissione delle finanze del Consiglio nazionale sulla precisa differenza tra il valore di acquisto e il valore contabile delle partecipazioni (rapporto d’attività 1998, n. 4.9.4.3). Al Consiglio federale è stato richiesto tra l’altro di prendere posizione sulla questione della responsabilità dei rappresentanti della Confederazione nei consigli di ammini- strazione. Nella primavera del 2000 il Consiglio federale ha informato la Delegazio- ne delle finanze e le Commissioni delle finanze del Consiglio nazionale sui ricono- scimenti e sulle conseguenze. Con riferimento al problema della limitazione della responsabilità di diritto pubbli- co, il Consiglio federale ha verificato se nella legislazione attuale sussistono ancora limitazioni della responsabilità di diritto pubblico non più giustificate. La conclusio- ne cui è giunto è stata che per i rappresentanti dello Stato secondo l’articolo 762 del Codice delle obbligazioni e per gli organi di condotta della Posta il problema esiste. Ha identificato inoltre un’ulteriore necessità di chiarimento per i rappresentanti della Posta e delle FFS nei consigli di amministrazione di società affiliate. Da parte sua la Delegazione delle finanze ha richiamato l’attenzione sul fatto che in passato gli accordi stipulati con la Confederazione sono sempre stati troppo genero- si. Nell’ambito di una legge sulla responsabilità tendenzialmente troppo generosa le richieste di responsabilità sono state valutate troppo poco. Infine, la situazione è stata anche complicata dai diversi e contrastanti rapporti tra i mandati con carattere di diritto pubblico. La Delegazione delle finanze approva la decisione del Consiglio federale di risolvere tali problemi adottando le seguenti misure: Conformemente all’articolo 762 del Codice delle obbligazioni, in futuro dovrà esse- re fatto un uso restrittivo del diritto di nomina. L’impiego di rappresentanti dello
Stato dovrà essere concentrato in imprese di importanza strategica. Nel contempo dovrà essere garantito che questi rappresentanti siano seguiti con attenzione dal Di- partimento competente e che venga assicurato uno scambio ottimale di informazioni. Inoltre per quanto riguarda gli aspetti di responsabilità, il rapporto tra Confederazio- ne e rappresentante dello Stato dovrà essere regolato da contratto. Parallelamente verrà avviata una revisione delle disposizioni di legge in materia. L’obiettivo di questa revisione è di introdurre le disposizioni sulla responsabilità del Codice delle obbligazioni per gli organi direttivi delle imprese pubbliche, coinvol- gendo sia le società affiliate che le rappresentanze dello Stato conformemente all’ar- ticolo 762 del Codice delle obbligazioni. Il Consiglio federale verificherà al tempo stesso se la garanzia di ammanco esistente (in particolare per la Posta e le FFS SA) sia ancora valida.
La Delegazione delle finanze approva le misure previste dal Consiglio fede- rale. Nel contempo lo esorta a essere consapevole della propria responsabilità e a metterla in pratica in modo completo e rapido.
5 Conclusione
Negli ultimi anni i fenomeni di globalizzazione e di deregolamentazione hanno avuto un forte sviluppo. Di conseguenza, influiscono sul concetto e sul ruolo dell’Amministrazione oltre che sullo statuto dei suoi agenti. La nuova legge sul per- sonale federale è stata approvata dai cittadini ed entrerà in vigore prossimamente. Alcune unità amministrative obbediscono ormai al mandato di prestazioni e al bud- get globale. In un futuro non molto lontano, la Confederazione dovrà adottare un nuovo modello contabile più simile a quello utilizzato nell’economia privata. Infine, il ritorno all’equilibrio delle finanze federali può comportare il rischio di una minore disciplina nella stesura del budget. In questo contesto, all’interno dell’Amministrazione si manifestano tendenze che cercano di liberarla dall’alta vigilanza parlamentare e politica. Proprio per questo motivo la Delegazione deve ricordare il principio fondamentale secondo il quale l’utilizzo dei fondi pubblici alimentati dai contribuenti deve poter essere verificato dal Parlamento che li rappresenta. D’altro canto, la crescente varietà e complessità dei compiti dell’Amministrazione pone in evidenza la necessità di nuovi requisiti per l’esercizio dell’alta vigilanza. Cambiano i metodi e i criteri di controllo. Alle verifiche di regolarità e di legalità delle spese si sono aggiunti i controlli dell’efficacia e del rendimento. Le Commis- sioni e la Delegazione delle finanze devono quindi continuare a riorientare la loro attività di controllo. Il presente rapporto fa riferimento essenzialmente a dossier suscettibili di critica e non fa riferimento, o lo fa in maniera insufficiente, alle innumerevoli pratiche che la Delegazione delle finanze ha giudicato positivamente. Sia concesso alla Delegazione di porre rimedio a questa mancanza rivolgendo al Consiglio federale e all’Ammi- nistrazione della Confederazione i suoi ringraziamenti per la loro buona gestione finanziaria e per l’impiego efficace ed economico delle risorse pubbliche.
La Delegazione delle finanze desidera infine ringraziare sentitamente le collaboratri- ci e i collaboratori della sua segreteria e del Controllo federale delle finanze che hanno svolto il loro lavoro con competenza, efficacia e lealtà.
Elenco delle abbreviazioni AFF Amministrazione federale delle finanze AI Assicurazione invalidità ALCO Asset and Liability Management Comitee ALM Asset and Liability Management APG Assicurazione perdita di guadagno AVS Assicurazione vecchiaia e superstiti CaF Cancelleria federale CC Corte dei Conti CC Centrale di compensazione CCF Controllo amministrativo del Consiglio federale CdF Commissione delle finanze CDF Controllo federale delle finanze CdG Commissione della gestione CFA Cassa federale di assicurazione CFP Cassa federale di pensione CIC Conferenza informatica della Confederazione CICR Comitato internazionale della Croce Rossa CIP Commissione delle istituzioni politiche COCO Commissione di coordinamento COPIUR Servizio di coordinazione per la pubblicazione elettronica di dati giuridici CPU Centro delle pubblicazioni ufficiali DATEC Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DCAF Centro di controllo democratico delle forze armate DDPS Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazio- ne e dello sport DFAE Dipartimento federale degli affari esteri DFE Diparti,mento federale dell’economia DFF Dipartimento federale delle finanze DFGP Dipartimento federale di giustizia e polizia DFI Dipartimento federale dell’interno DIPRA Biblioteca militare e Divisione Stampa e Radio DMF Dipartimento militare federale DNS Dono nazionale per i soldati e le loro famiglie DSC Direzione dello sviluppo e della cooperazione FFS Ferrovie federali svizzere FLAG Conduzione con mandato di prestazioni e preventivo globale FS Ferrovie italiane dello Stato FTP Finanziamento dei progetti di trasporti pubblici GCSI Gruppo di coordinamento Società dell’Informazione GCSP Centro di politica di sicurezza – Ginevra GICHD Centro internazionale di sminamento umanitario – Ginevra IFAC-PSC International Federation of Accountants – Public Sector Committee INSAI Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni IVA Imposta sul valore aggiunto IVS Inventario delle vie di comunicazione storiche della Svizzera
LCAP LF del 4 ottobre 1974 che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà LFC Legge federale del 6 ottobre 1989 sulle finanze della Confederazione LIM LF del 21 marzo 1997 sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane LOGA LF del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Am- ministrazione LRC LF del 23 marzo 1962 concernente la procedura dell'Assemblea fe- derale e la forma, la pubblicazione, l'entrata in vigore dei suoi atti (L sui rapporti fra i Consigli) MThB Mittelthurgaubahn NFTA Nuova ferrovia transalpina NPA Nuova Piattaforma Estero NPF Nuova perequazione finanziaria NTIC Nuove tecnologie di informazione e di comunicazione OF Ordinamento dei funzionari del 30 giugno 1927 OFC Ordinanza dell'11 giugno 1990 sulle finanze della Confederazione OIAF Ordinanza del 23 febbraio 2000 concernente l’informatica e la tele- comunicazione nell’Amministrazione federale (Ordinanza sull’informatica nell’Amministrazione federale) OPCA Organo parlamentare di controllo dell’amministrazione OPPAn Ordinanza del 2 dicembre 1991sulle prestazioni in caso di pensio- namento anticipato di dipendenti in speciali rapporti di servizio PMI Piccole e medie imprese ProgEff Progetti di efficacia RPC Raccomandazioni per la presentazione dei conti RS Raccolta sistematica SG Segreteria generale SPF Scuola politecnica federale SPFL Scuola politecnica federale di Losanna SSE Servizio sociale dell’esercito TPI Tribunale penale internazionale UFAB Ufficio federale delle abitazioni UFAE Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del paese UFAG Ufficio federale dell’agricoltura UFAP Ufficio federale delle assicurazioni private UFIFT Ufficio federale delle intendenze delle Forze terrestri UFPER Ufficio federale del personale UFR Ufficio federale dei rifugiati UFS Ufficio federale di statistica UFT Ufficio federale dei trasporti UNIGE Università di Ginevra UNIL Università di Losanna URC Uffici regionali di collocamento USIC Unità di strategia informatica della Confederazione USIS Riesame del sistema di sicurezza interna della Svizzera USTRA Ufficio federale delle strade
1 Mandato e organizzazione 1794
1.1 Compiti e competenze 1794
1.2 Composizione della Delegazione delle finanze 1794
1.2.1 Composizione 2000 1795
1.3 Sedute e compendio delle pratiche trattate 1795
1.4 Visita alla Corte spagnola dei conti 1796
2 Questioni fondamentali e temi interdisciplinari 1797
2.1 Parere sulla legge parlamentare 1797
2.2 Coordinamento delle commissioni di controllo 1798
2.3 Nuovo modello contabile della Confederazione 1799
3 Pratiche in materia di personale e crediti 1800
3.1 Personale 1800
3.1.1 Remunerazioni 1800
3.1.2 Nuova legge sul personale federale 1801
3.1.3 Pensionamento anticipato di dipendenti in speciali rapporti di
servizio 1801
3.2 Panoramica dei crediti urgenti accordati 1802
3.2.1 Criteri di trattamento dei crediti urgenti 1802
3.2.2 Rifiuto della procedura d’urgenza per crediti di pagamento e
d’impegno 1804
4 Principali attività di vigilanza nei Dipartimenti 1805
4.1 Autorità e tribunali 1805
4.1.1 Ispezione presso la Cancelleria federale 1805
4.1.2 Società dell’informazione in Svizzera 1808
4.2 Dipartimento degli affari esteri 1809
4.2.1 Visita di controllo presso la segreteria generale del DFAE 1809
4.2.2 «Presenza Svizzera» 1811
4.2.3 Perdite della DSC in Bosnia-Erzegovina 1812
4.3 Dipartimento federale dell’interno 1813
4.3.1 Ispezione presso il Consiglio dei Politecnici federali 1813
4.3.2 Censimento del 2000 1815
4.3.3 Ufficio federale di statistica 1818
4.3.4 Inventario della collezione di oggetti d’arte della Confederazione 1818
4.3.5 Collaborazione delle scuole superiori sul Lago Lemano (progetto
«Arc lémanique») 1819
4.4 Dipartimento federale di giustizia e polizia 1821
4.4.1 Ispezione presso l’Ufficio federale delle assicurazioni private 1821
4.4.2 Progetto sull’efficienza 1822
4.4.3 Prestazioni di garanzia dei richiedenti d’asilo 1824
4.5 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e
dello sport 1825
4.5.1 Ispezione presso la segreteria generale del DDPS 1825
4.5.2 Promozioni degli ufficiali di Stato maggiore di rango superiore 1826
4.5.3 Gruppo di orientamento relativo alla sicurezza 1826
4.5.4 Fondo sociale dell’esercito 1827
4.6 Dipartimento federale delle finanze (DFF) 1828
4.6.1 Ispezione presso la segreteria generale del Dipartimento federale
delle finanze 1828
4.6.2 Valutazione degli attivi della Confederazione 1830
4.6.3 Politica d’investimento del fondo di compensazione AVS 1831
4.6.4 Strategia d’investimento della Cassa pensioni della Confederazione
(CPC) 1833
4.6.5 Politica di tesoreria e gestione dei rischi 1834
4.7 Dipartimento federale dell’economia 1836
4.7.1 Ispezione presso l’Ufficio federale delle abitazioni 1836
4.7.2 Expo.02 1837
4.7.3 Spese dell’approvvigionamento economico nazionale 1839
4.7.4 Liquidazione dell’Unione svizzera per il commercio del formaggio
SA 1840
4.7.5 Esecuzione della legge sull’aiuto agli investimenti nelle regioni
montane 1841
4.8 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle
comunicazioni 1842
4.8.1 Visita di controllo presso l’Ufficio federale delle strade 1842
4.8.2 Vigilanza sulla FERROVIA 2000, prima tappa 1843
4.8.3 Corridoio Huckepack Lötschberg – Sempione 1845
4.8.4 Richieste di vigilanza nel settore del traffico 1846
4.9 Istituti e imprese della Confederazione 1848
4.9.1 Responsabilità dei consigli di amministrazione della Confederazione
nelle società anonime 1848
5 Conclusione 1849
Elenco delle abbreviazioni 1851