Messaggio concernente gli Accordi di commercio e di cooperazione economica tra la Svizzera e la Repubblica federale di Jugoslavia nonché la Bosnia e Erzegovina
9.2.5 Messaggio
concernente gli Accordi di commercio e di cooperazione economica tra la Svizzera e la Repubblica federale di Jugoslavia nonché la Bosnia e Erzegovina
del 9 gennaio 2002
9.2.5.1 Parte generale
9.2.5.1.1 Compendio Tra la Svizzera e la Repubblica federale di Jugoslavia così come la Bosnia e Erzego- vina non vigevano sinora accordi economici. Considerato il grado di sviluppo eco- nomico di Bosnia e Erzegovina, nell’immediato non si prevede di concludere un accordo di libero scambio. Per quanto concerne la Repubblica federale di Jugosla- via, l’AELS sta attualmente definendo la sua procedura al riguardo. I presenti Accordi sono un ulteriore passo per completare la rete di accordi commer- ciali nella regione dei Balcani: con Romania, Bulgaria, Slovenia e Macedonia si ap- plicano già accordi di libero scambio nell’ambito dell’AELS. L’Accordo di libero scambio con la Croazia (cfr. n. 9.2.2) deve essere approvato dal Parlamento. Anche con l’Albania la Svizzera ha concluso nel 1995 un accordo bilaterale non preferen- ziale di commercio e di cooperazione. L’obiettivo di questi Accordi è di promuovere e rafforzare i rapporti economici bi- laterali. Essi si prefiggono in pari tempo di sostenere i processi di riforma in materia di economia di mercato avviati in questi due Paesi. Oltre a istituire un quadro giuridico in vista dell’intensificazione degli scambi eco- nomici con i due Paesi nel prossimo futuro, questi due Accordi costituiscono anche un passo verso l’attuazione degli obiettivi strategici della politica estera svizzera nei confronti dei Paesi dell’Europa sudorientale. Il contenuto di questi Accordi non preferenziali si basa sui principi del GATT/OMC. Tali Accordi fanno riferimento ai principi della democrazia pluralista. Contengono disposizioni dettagliate per la protezione della proprietà intellettuale e disciplinano la cooperazione economica. Gli Accordi, concepiti come convenzioni quadro, inclu- dono inoltre una clausola di sviluppo che permette di adeguarne i contenuti a nuovi sviluppi. Entrambi gli Accordi possono essere denunciati in ogni momento con un preavviso di sei mesi.
9.2.5.1.2 Situazione economica della Repubblica federale di Jugoslavia La gestione economica sempre più disastrosa verso la fine dell’era Milosevic, i bombardamenti da parte della NATO e il pluriennale regime di sanzioni, allentato solo nell’ottobre 2000, hanno provocato gravi danni economici alla Repubblica fe-
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derale di Jugoslavia. La collettività internazionale sta attualmente intraprendendo grandi sforzi per consolidare l’economia del Paese e ricostruire rapidamente le infra- strutture. L’atteggiamento flessibile delle nuove autorità jugoslave così come la di- sponibilità e il grande interesse dimostrato dalle istituzioni di finanziamento interna- zionali per una rapida stabilizzazione della situazione hanno reso possibili progressi veloci nel processo di adesione alle Istituzioni di Bretton Woods (FMI, Banca mon- diale) e alla BERD, dove la Repubblica federale di Jugoslavia si è unita ai gruppi di voto presieduti dalla Svizzera. Per i circa 11 miliardi di dollari di debito estero della Repubblica federale di Jugoslavia, in novembre è stata trovata una soluzione di ri- conversione relativa alla quota di 4,5 miliardi di dollari dovuti al Club di Parigi. Dopo un forte crollo del prodotto nazionale lordo nel 1999, già nel 2000 l’economia jugoslava ha ricominciato a crescere. Se perdura la stabilità politica, sono possibili tassi di crescita del 5-6 per cento. Il finanziamento del disavanzo del budget e della bilancia delle transazioni correnti costituisce il principale problema del governo ju- goslavo. Il commercio con i Paesi dell’Europa occidentale è ancora relativamente limitato.
9.2.5.1.3 Situazione economica della Bosnia e Erzegovina Le due entità costitutive di Bosnia e Erzegovina – la Federazione musulmano-croata e la Repubblica di Srpska (RS) – presentano un diverso grado di sviluppo economi- co. Nel 1995 il PIL di tutto lo Stato di Bosnia e Erzegovina superava di poco i 2 mi- liardi di dollari, pari a circa un terzo del volume registrato prima della guerra. In se- guito l’economia della Federazione musulmano-croata è cresciuta annualmente del 15-20 per cento, mentre la ripresa economica della Repubblica di Srpska si è fatta attendere fino al 1998. Il boom del dopoguerra è stato alimentato da aiuti esterni alla ricostruzione. Le lente riforme strutturali e gli scarsi progressi nella privatizzazione, ma anche la crisi del Kosovo, hanno frenato la crescita economica nel 2000 all’8 per cento. Anche per il 2001 si prevedono tassi di crescita analoghi. Nel settore della stabilizzazione macroeconomica si registrano notevoli progressi dovuti non da ultimo all’introduzione di una “currency board”. Mentre l’anno scor- so l’inflazione era relativamente bassa e si situava attorno al 4 per cento (Federazio- ne 2 %, RS 9%), il disavanzo della bilancia degli utili, pari al 34 per cento del PIL, e un indebitamento estero pari al 73 per cento del PIL evidenziano ancora i pericoli potenziali di una nuova destabilizzazione dell’economia di Bosnia e Erzegovina.
9.2.5.1.4 Relazioni economiche bilaterali tra la Svizzera e la Repubblica federale di Jugoslavia Il commercio tra la Svizzera e la Repubblica federale di Jugoslavia è attualmente ancora modesto. Nel 2000 la Svizzera ha esportato merci per circa 111 milioni di franchi nella Repubblica federale di Jugoslavia e ne ha importate per circa 15 milio- ni di franchi. Per quanto riguarda i beni d’esportazione svizzeri si tratta in primo luogo di prodotto chimici e farmaceutici così come di veicoli e macchine. I princi- pali beni importati dalla Repubblica federale di Jugoslavia sono prodotti agricoli, metalli e materie sintetiche.
Per promuovere gli scambi commerciali tra i due Stati e per sostenere lo sviluppo economico, il 1° aprile 2001 la Svizzera ha riammesso la Repubblica federale di Ju- goslavia nel Sistema di preferenze generalizzate (SPG), dal quale era stata esclusa dopo le repressioni nel Kosovo da parte del precedente governo. Il sistema di prefe- renze generalizzate consente di importare in Svizzera senza dazi doganali tutti i beni industriali (esclusi i tessili) dalla Repubblica federale di Jugoslavia e numerosi pro- dotti agricoli ad aliquote di dazio ridotte. Altre forme di sostegno fornite dalla Svizzera sono l’aiuto finanziario, la coopera- zione tecnica e l’aiuto umanitario. Per il periodo 1996-2000 è stato messo a disposi- zione un importo di 102 milioni di franchi, mentre per il 2001 sono stati preventivati 45 milioni. Numerosi progetti che devono essere realizzati nei prossimi anni sono attualmente in fase di valutazione. Dopo il cambiamento politico, le forniture di me- dicamenti e di corrente elettrica, così come un contributo al pagamento delle rendite hanno fornito un aiuto immediato.
9.2.5.1.5 Relazioni economiche bilaterali tra la Svizzera e la Bosnia e Erzegovina Il commercio tra la Svizzera e la Bosnia e Erzegovina è poco sviluppato. Nel 2000, le nostre esportazioni verso la Bosnia e Erzegovina ammontavano a circa 32 milioni di franchi e le nostre importazioni a 3 milioni di franchi. Le nostre esportazioni ver- so la Bosnia e Erzegovina sono essenzialmente costituite da macchine e prodotti chimici. La Svizzera importa principalmente legno, materie sintetiche e prodotti agricoli. Per promuovere gli scambi tra i due Paesi e per favorire lo sviluppo economico della Bosnia e Erzegovina, la Svizzera accorda a questo Paese, dal 1° aprile 2001 e per una durata di tre anni, le stesse preferenze tariffarie accordate ai Paesi meno progre- diti. Grazie a questo provvedimento, tutti i beni industriali e la maggior parte dei prodotti agricoli provenienti dalla Bosnia e Erzegovina possono essere importati in Svizzera senza dazi doganali. Altre forme di sostegno offerte dalla Svizzera sono l’aiuto finanziario, la coopera- zione tecnica e l’aiuto umanitario. Per il periodo 1996-2000, l’importo messo a di- sposizione era di 85 milioni di franchi, mentre per il 2001 sono previsti 21 milioni di franchi. L’obiettivo principale a lungo termine della cooperazione svizzera a favore dei due Paesi è di fornire un contributo al promovimento di uno sviluppo economico e so- ciale sostenibile, di porre le basi per una pace a lungo termine e di offrire prospettive alla popolazione. Oltre che dell’aiuto bilaterale, i due Paesi beneficiano di misure prese dalla Svizzera nell’ambito del Patto di stabilità per l’Europa sudorientale.
9.2.5.2 Parte speciale
9.2.5.2.1 Svolgimento dei negoziati Gli Accordi hanno potuto essere parafati già in occasione del primo incontro con le autorità dei due Paesi interessati. L’Accordo con la Bosnia e Erzegovina è stato fir- mato a Sarajevo l’11 settembre 2001 dall’Ambasciatore di Svizzera e quello con la
Repubblica federale di Jugoslavia il 21 novembre 2001 a Belgrado dal Segretario di Stato dell’economia.
9.2.5.2.2 Contenuto degli Accordi Gli Accordi istituiscono le condizioni quadro volte a favorire l’aumento degli scam- bi bilaterali di merci e servizi, l’intensificazione delle reciproche relazioni e quindi lo sviluppo armonioso delle relazioni economiche (art. 1). A tal fine si fonda sui principi fondamentali del GATT/OMC (art. 2). Le Parti contraenti si accordano re- ciprocamente il trattamento della nazione più favorita (art. 3) e si impegnano a ri- spettare il principio della non discriminazione per quanto concerne il commercio di merci (art. 4). Le merci in provenienza dall’una o dall’altra Parte contraente beneficiano del trat- tamento nazionale (art. 5). I pagamenti relativi agli scambi di merci e di servizi han- no luogo esclusivamente in una moneta liberamente convertibile e l’accesso alle di- vise non deve sottostare in alcun modo a restrizioni (art. 6). Il commercio delle mer- ci avviene al prezzo di mercato e conformemente alla prassi commerciale usuale sul piano internazionale: le Parti contraenti non possono né esortare né incitare a opera- zioni di scambio e di compensazione (art. 7). Esse si impegnano a ottenere condi- zioni di concorrenza eque nel settore degli appalti pubblici (art. 8). Secondo l’articolo 9, ogni Parte contraente deve consentire all’altra di informarsi sulle sue leggi, sentenze e decisioni amministrative. Questo obbligo di trasparenza vale anche per le modifiche concernenti la nomenclatura doganale e statistica. In caso di pertur- bazioni del mercato, le Parti contraenti si impegnano a consultarsi e a cercare solu- zioni reciprocamente soddisfacenti prima di prendere provvedimenti di salvaguardia (art. 10). L’articolo 11 autorizza le Parti a prendere provvedimenti adeguati se è stata constatata una pratica di dumping. Non è prelevata alcuna tassa ingiustificata sul transito delle merci (art. 12). Le Parti contraenti assicurano una protezione adeguata, efficace e non discriminato- ria della proprietà intellettuale (art. 13). L’articolo 14 contiene le regole concernenti le deroghe usuali negli accordi di commercio (come la protezione della moralità pubblica e della vita di persone, animali e vegetali). L’articolo 15 impegna le Parti contraenti a cooperare per ridurre gli ostacoli tecnici al commercio. L’articolo 16 è dedicato alla cooperazione economica, con l’obiettivo di accelerare gli adeguamenti
strutturali e di promuovere gli scambi di esperienze. Il funzionamento degli Accordi è oggetto di un esame da parte di un Comitato misto (art. 17). Gli Accordi possono essere riesaminati se una delle Parti contraenti lo desidera e completati di comune accordo (art. 18). La composizione delle controversie è disciplinata nell’articolo 19. Ogni Parte si impegna ad accordare alle persone fisiche e giuridiche dell’altra Parte il trattamento nazionale per quanto concerne l’accesso ai tribunali e agli organi am- ministrativi (art. 20). Nell’Accordo con la Repubblica federale di Jugoslavia, il ca- poverso 2 di questo stesso articolo precisa che le Parti contraenti possono esigere una rappresentanza legale. Gli Accordi sono validi anche per il Principato del Liechtenstein (art. 21). Entrano in vigore il primo giorno del mese seguente la data in cui le Parti contraenti si sono reciprocamente notificate lo svolgimento delle loro procedure interne di approva- zione (art. 22). La loro durata di validità non è limitata; possono tuttavia essere de-
nunciati in ogni momento con un preavviso di sei mesi (art. 23). Ogni Accordo con- tiene un allegato concernente le disposizioni sulla proprietà intellettuale (art. 13). L’Accordo con la Bosnia e Erzegovina è valido su tutto il suo territorio, quindi sia nella Federazione croato-musulmana sia nella Repubblica di Srpska. Il commercio estero e le relazioni economiche sono di competenza del governo centrale di Bosnia e Erzegovina, che è responsabile dell’applicazione dell’Accordo nelle due repubbli- che costituite. La Parte bosniaca ha quindi chiesto che l’Accordo fosse concluso tra il Consiglio dei ministri di Bosnia e Erzegovina da una parte e il Consiglio federale svizzero dall’altra. La validità dell’Accordo con la Repubblica federale di Jugoslavia si estende alle due repubbliche costituite di Serbia e Montenegro. La competenza in materia di relazioni economiche esterne e concernente la conclusione di accordi in- ternazionali spetta al livello federale, quindi alla Repubblica federale di Jugoslavia.
9.2.5.2.3 Ripercussioni finanziarie La conclusione dei due Accordi non ha alcuna ripercussione finanziaria sulle finan- ze della Confederazione.
9.2.5.2.4 Programma di legislatura Gli Accordi sono conformi all’obiettivo 2 (Migliorare la posizione e la percezione della Svizzera all’estero) del rapporto sul programma di legislatura 1999-2003 (FF 2000 2037).
9.2.5.2.5 Relazioni con il diritto europeo e con gli altri strumenti della politica commerciale Gli Accordi si ispirano alle convenzioni del GATT/OMC e sono quindi conformi agli obblighi che ne derivano. L’Unione europea ha istituito una «task force» per integrare la Repubblica federale di Jugoslavia nel processo di stabilizzazione e di associazione. Attualmente sono in corso chiarimenti concernenti la Bosnia e Erze- govina. Gli accordi bilaterali di commercio e di cooperazione della Svizzera corri- spondono ampiamente, nell’ottica della politica commerciale, al metodo seguito dal- l’Unione europea nell’ambito del processo di stabilizzazione e di associazione. Sono quindi compatibili con la nostra politica d’integrazione europea.
9.2.5.2.6 Validità per il Principato del Liechtenstein Gli Accordi valgono anche per il Principato del Liechtenstein, fintanto che esso è legato alla Svizzera da un trattato di unione doganale (art. 21).
9.2.5.2.7 Costituzionalità Il decreto federale si fonda sulla competenza generale della Confederazione in mate- ria di relazioni esterne, prevista dall’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione fede- rale. La competenza dell’Assemblea federale di approvare questi Accordi deriva dall’articolo 166 capoverso 2 della Costituzione federale. Questi Accordi possono essere denunciati in ogni momento, con un preavviso di sei mesi. Non comportano né un’adesione a un’organizzazione internazionale né un’unificazione multilaterale del diritto. Il decreto federale sottoposto alla vostra approvazione non sottostà quindi al referendum secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d della Costituzione federale.