Convenzione di diritto pubblico concernente la collaborazione fra Confederazione e Cantoni per l'esercizio del Portale Svizzero www.ch.ch dal 2007 al 2010
Disegno in consultazione
Convenzione di diritto pubblico concernente la collaborazione fra Confederazione e Cantoni per l’esercizio del Portale Svizzero www.ch.ch dal 2007 al 2010
xxx 2006
Il Consiglio federale svizzero e il Consiglio di Stato del Cantone ….
concludono la seguente Convenzione:
Preambolo La Confederazione e i Cantoni attribuiscono un’importanza chiave alla collaborazione sovracantonale in materia di Governo elettronico e intendono pertanto promuovere il sito Internet www.ch.ch per intensificare l’interazione con l’amministrazione, l’economia e i cittadini.
Per ampliare i servizi offerti dal Governo elettronico, la Confederazione e i Cantoni si ripromettono di far riferimento al piano direttore che l’Organo strategia informatica della Confederazione (OSIC) ha elaborato insieme ai Cantoni e alla Cancelleria federale sulla base della strategia di Governo elettronico in Svizzera. Sono inoltre disposti a tener conto di future raccomandazioni sulle disposizioni tecniche e giuridiche in questo settore (come ad esempio standard comuni) e a collaborare attivamente con gli enti coinvolti.
Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Scopo La presente Convenzione disciplina la collaborazione tra Confederazione e Cantoni per l’esercizio del Portale Svizzero www.ch.ch dal 2007 al 2010.
Art. 2 Oggetto 1 www.ch.ch, portale di accesso nazionale della Svizzera, rappresenta per cittadini, imprese e autorità una prima piattaforma informativa su temi scelti e consente di accedere ai servizi degli uffici federali, cantonali e comunali. Il sito integra l’offerta già disponibile organizzando le informazioni in ordine di importanza, presentandone una visione d’insieme e facilitando la comunicazione con le autorità.
2 Per garantire la qualità, diversificazione e ampliamento di contenuti e funzionalità del portale, la Confederazione e i Cantoni possono elaborare progetti pilota e concludere convenzioni speciali. La Cancelleria federale controlla e pondera i progetti e presenta al Comitato direttivo un rapporto finale, che Confederazione e Cantoni interessati possono consultare gratuitamente. Le soluzioni realizzate sono a disposizione gratuita delle parti che hanno sottoscritto questa convenzione.
Art. 3 Protezione dei dati e sicurezza informatica Chiunque collabori al progetto del Governo elettronico: a. osserva le prescrizioni della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati per l’elaborazione dei dati registrati 1 durante l’utilizzazione del portale Internet www.ch.ch. Per le pagine Internet dei Cantoni e dei Comuni sono determinanti le disposizioni cantonali vigenti in materia; b. adotta le misure necessarie alla protezione dell’integrità e funzionalità dei sistemi informatici nonché della confidenzialità, integrità, disponibilità e affidabilità dei dati memorizzati, elaborati e trasmessi mediante tali sistemi.
1 RS 235.1
Sezione 2: Organizzazione Art. 4 Enti responsabili 1 Gli enti responsabili del portale Internet www.ch.ch sono la Confederazione, i Cantoni contraenti e i Comuni rappresentati.
2 La Confederazione è competente per l’esercizio del portale.
3 I Cantoni forniscono informazioni per il portale Internet www.ch.ch e si adoperano affinché vi partecipino anche i loro Comuni. I Cantoni devono comunicare e coordinare le attività con i rispettivi Comuni.
4 Ogni Cantone designa un servizio di contatto. Nell’ambito di competenza dei Cantoni contraenti, tali servizi sono responsabili per: a. la mediazione di competenti interlocutori cantonali e comunali chiamati a rispondere a domande tecniche e contenutistiche; b. la garanzia dell’immissione e dell’aggiornamento di informazioni nelle pagine Internet conformemente alle direttive e agli standard comuni emanati per il portale; c. l’attiva partecipazione alle misure di divulgazione volte a incrementare l’utenza del portale; d. la garanzia dello scambio di informazioni all’interno dei Cantoni e, all’occorrenza, con i Comuni.
Art. 5 Gestione del portale Internet www.ch.ch 1 La Sezione governo elettronico (Web CaF) gestisce il portale Internet www.ch.ch su incarico della Confederazione e dei Cantoni. Essa è inoltre il servizio di contatto per i Cantoni nelle pagine Internet della Confederazione.
2 La Cancelleria federale fornische i servizi amministrativi necessari all’esercizio del portale.
3 Ogni anno viene stabilito un budget destinato alle spese di esercizio.
Art. 6 Compiti della sezione Web CaF
1 La sezione Web CaF svolge i compiti previsti nel mandato di prestazioni.
2 In particolare è responsabile per:
a. il contenuto del portale Internet www.ch.ch (gestione, redazione e aggiornamento dei contenuti, traduzioni, questioni giuridiche, approfondimento e ampliamento delle informazioni); b. la definizione di un budget annuale e la tenuta dei conti; c. la divulgazione del portale Internet www.ch.ch; d. la garanzia della qualità dei dati; e. l’istituzione e il mantenimento della rete di relazioni con i Cantoni e i servizi federali interessati; f. la costante informazione dei Cantoni e degli servizi federali interessati; g. l’analisi delle esigenze dell’utenza; h. il resoconto periodico al Comitato direttivo sullo stato dei lavori.
3 La sezione Web CaF redige un rapporto di gestione annuale e lo presenta al Comitato direttivo. Tale rapporto informa sull’attuazione del mandato di prestazioni e sulla tenuta dei conti.
4 La sezione Web CaF funge da segretariato del Comitato direttivo.
Sezione 3: Comitato direttivo Art. 7 Compiti
1 Il Comitato direttivo svolge i seguenti compiti:
a. gestisce l’implementazione della strategia comune del portale Internet www.ch.ch; b. adotta il mandato di prestazioni per la sezione Web CaF sulla gestione del portale Internet www.ch.ch; c. adotta il budget d’esercizio; d. approva il rapporto di gestione annuale della sezione Web CaF (art. 6 cpv. 3) indirizzato al Consiglio federale e agli organi cantonali competenti; e. prende atto del rapporto dell’ufficio di revisione (art 1 cpv. 2); f. formula raccomandazioni all’attenzione della cancelliera della Confederazione per l’elezione del direttore della sezione Web CaF.
Art. 8 Composizione
1 Il Comitato direttivo è composto da:
a. cinque rappresentanti della Confederazione; b. cinque rappresentanti dei Cantoni; c. un rappresentante dei Comuni; d. un rappresentante delle città.
2 I rappresentanti della Confederazione sono designati dalla Cancelleria federale. Essa provvede affinché siano rappresentati il Dipartimento federale delle finanze e tre altri dipartimenti. 3 I rappresentanti dei Cantoni sono designati dalla presidenza della Conferenza svizzera dei cancellieri di Stato. Essa provvede affinché le lingue nazionali e la popolazione siano rappresentate adeguatamente.
4 L’Unione delle città svizzere designa il rappresentante delle città e l’Associazione dei Comuni svizzeri designa il rappresentante dei Comuni.
Art. 9 Costituzione e modalità di lavoro
1 Il Comitato direttivo si costituisce da sé.
2 Esso si riunisce ogni volta che se ne presenta la necessità, ma almeno due volte all’anno oppure su richiesta di tre membri. La segreteria si occupa della convocazione e dell’organizzazione delle sedute.
3 Le decisioni del Comitato direttivo sono prese alla maggioranza semplice dei membri presenti; ogni membro dispone di un voto. In caso di parità, decide il voto del presidente.
4 La sostituzione di un membro è ammessa solo per fondato motivo e previa
approvazione dei membri del Comitato direttivo.
Sezione 4: Finanziamento Art. 10
1 La Confederazione e i Cantoni assumono ciascuno la metà delle spese annuali
sostenute per l’esercizio del portale Internet www.ch.ch e per altri incarichi (art. 5 e 6). Le spese d’esercizio annue (inclusi costi di comunicazione) durante il periodo in cui la Convenzione è in vigore non possono eccedere la somma di 1,2 milioni di franchi. La quota che incombe ai Cantoni è suddivisa tra questi proporzionalmente al numero
degli abitanti. Il contributo che i singoli Cantoni firmatari sono chiamati a versare non può eccedere l’importo indicato nell’allegato.
2 Le spese di esercizio sono calcolate e fatturate annualmente. Il Controllo federale delle finanze verifica il conto annuale presentato dalla Sezione Web CaF al Comitato direttivo.
Sezione 5: Arbitrato Art. 11 Competenza Le parti contraenti sottopongono le controversie derivanti dalla presente Convenzione alla commissione arbitrale.
Art. 12 Composizione della commissione arbitrale La commissione arbitrale è composta da tre persone. Ogni parte nomina una persona; le persone nominate scelgono la terza.
Art. 13 Sede La sede della commissione arbitrale è a Berna.
Art. 14 Indennità L’indennità dei membri della commissione arbitrale è stabilita conformemente all’ordinanza sulle commissioni del 3 giugno 1996 1.
Art. 15 Procedura
1 Le parti contraenti inviano le loro richieste per scritto.
2 La procedura dinanzi alla commissione arbitrale è retta dalle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968 2 sulla procedura amministrativa. La commissione arbitrale sottopone alle parti una proposta conciliativa che, se accettata, può concludere in via amichevole la procedura. Se una parte respinge tale proposta, la commissione arbitrale decide secondo il diritto e l’equità ai sensi dell’articolo 4 del Codice civile svizzero 3.
Sezione 6: Disposizioni finali Art. 16 Entrata in vigore La presente Convenzione è conclusa dalla Confederazione con ogni Cantone. Essa entra in vigore non appena è stata firmata da diciotto Cantoni ed è stata pubblicata nel Foglio federale. Per i Cantoni che vi aderiscono successivamente, la Convenzione entra in vigore con la pubblicazione della loro adesione nel Foglio federale.
Allegato: elenco dei contributi annuali massimi versati dai Cantoni
Berna, …. 2006 In nome del Consiglio federale svizzero Il presidente della Confederazione: Moritz Leuenberger
La cancelliera della Confederazione: Annemarie Huber-Hotz
2006 In nome del Consiglio di Stato:
Il presidente del Consiglio di Stato
Il cancelliere dello Stato